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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. VG 24793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 24793/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MARTIN PATRIZIA* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i quali Parte_1 Controparte_1 hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 20/10/2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita genitori - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, il figlio avrà residenza e domicilio presso la casa paterna;
DISPONE che il figlio minore rimanga presso ciascuno di essi ogni mese per due settimane, anche non consecutive. Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise in parti uguali, ciascun genitore trascorrerà con il figlio almeno due settimane consecutive durante le vacanze estive concordando i relativi periodi entro il 31.5 di ciascun anno. DA' ATTO che i nonni paterni si sono impegnati a dare supporto ad entrambi i genitori ove per impegni lavorativi i medesimi non possano sopperire all'accudimento del minore. ASSEGNA la casa familiare al sig. , dando atto che la sig.ra la rilascerà entro e non CP_1 Pt_1 oltre il 31.12.2024 portando seco tutti i propri effetti personali nonché le suppellettili concordemente individuate. DA' ATTO che il sig. , come da accordo intervenuto con la sig.ra si impegna a CP_1 Pt_1 corrisponderle la somma di € 5.000 a titolo di concorso alle spese della nuova sistemazione abitativa. DISPONE che il padre si impegni a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 100,00 somma che sarà versata, a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui la sig.ra rilascerà la comune Pt_1 abitazione , e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese scolastiche comprensive della mensa e del prescuola e doposcuola, sanitarie (non coperte dal SSN) ivi compresi psicomotricità e logopedia, sportive-ricreative ivi comprese estate ragazzi richiamando comunque il protocollo sottoscritto in data 15.3.2016 tra Magistrati e Avvocati e che le parti dichiarano di conoscere. DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre. DA' ATTO che le parti, a regolamentazione definitiva dei loro rapporti patrimoniali convengono quanto segue: la sig.ra si impegna gratuitamente a cedere e a trasferire al signor , Parte_1 Controparte_1 che accetta avendo egli pagato i ratei del mutuo e le spese inerenti all'acquisto, i propri diritti di proprietà sulle seguenti porzioni immobiliari: nel comune di Moriondo Torinese via Roma 42 porzione di casa di civile abitazione con annesso cortile antistante e retrostante ed adiacente porzione di area urbana pertinenziale. Detta unità immobiliare elevata a due piani fuori terra è composta da al piano terreno (primo fuori terra) soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, al piano primo (secondo fuori terra) tre camere, disimpegni, bagno, ripostiglio e balcone ed è posta alle coerenze: mappali 353
Foglio 10, mappali 335, 333, 320, 322 del Foglio 2 catasto terreni, la rimanente porzione di immobile
( distinta al catasto fabbricati al F.10 n.396 sub2) Autorimessa interrata con annessa porzione di cortile pertinenziale e con vincolo di pertinenzialità all'unità abitativa sopra descritta, come da rogito 30.11.1992, e posta alle coerenze: mappali 332, 320, 97, 96, 95, 94, 93, 312, 306 del foglio 2 catasto terreni ed unità immobiliare distinta al catasto fabbricati al foglio 2 n 315 sub 104 (già 1); DA' ATTO che le parti dichiarano che quanto descritto risulta censito al Catasto Fabbricati: foglio 10 n° 396 sub 3 cat.A/2 cl 1 vani 7 R.C. 542,28(casa e cortile pertinenziale) ; foglio 2 n° 336 (area urbana); foglio 2 n° 315 sub 3 cat C6 cl 2 mq 63 R.c 227,76 (autorimessa e cortile annesso) DA' ATTO che l'immobile in questione è stato acquistato dalle parti con atto a rogito Notaio Per_2
Rep. n.71555/37515, in data 21.9.2018
[...] DA' ATTO che il sig. si accolla con decorrenza dal mese successivo all'atto notarile di CP_1 trasferimento il pagamento integrale dei ratei del mutuo, nonchè dei relativi interessi maturandi e di tutte le inerenti obbligazioni, risultanti dal contratto con la Cassa di Risparmio di Asti stipulato dal notaio in data 21.9.2018 Rep. n. 71556 Racc. n. 37516. Persona_2 DA' ATTO che le parti dichiarano che la cessione de quo ha efficacia puramente obbligatoria tra le parti che si impegnano a formalizzare l'atto pubblico di trasferimento entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento del Tribunale di Torino avanti al notaio scelto da CP_1
con spese interamente a suo carico.
[...] DA' ATTO che le parti si dichiarano reciprocamente che il trasferimento immobiliare di cui infra è funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi famigliare.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/04/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 24793/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MARTIN PATRIZIA* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i quali Parte_1 Controparte_1 hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 20/10/2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita genitori - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, il figlio avrà residenza e domicilio presso la casa paterna;
DISPONE che il figlio minore rimanga presso ciascuno di essi ogni mese per due settimane, anche non consecutive. Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise in parti uguali, ciascun genitore trascorrerà con il figlio almeno due settimane consecutive durante le vacanze estive concordando i relativi periodi entro il 31.5 di ciascun anno. DA' ATTO che i nonni paterni si sono impegnati a dare supporto ad entrambi i genitori ove per impegni lavorativi i medesimi non possano sopperire all'accudimento del minore. ASSEGNA la casa familiare al sig. , dando atto che la sig.ra la rilascerà entro e non CP_1 Pt_1 oltre il 31.12.2024 portando seco tutti i propri effetti personali nonché le suppellettili concordemente individuate. DA' ATTO che il sig. , come da accordo intervenuto con la sig.ra si impegna a CP_1 Pt_1 corrisponderle la somma di € 5.000 a titolo di concorso alle spese della nuova sistemazione abitativa. DISPONE che il padre si impegni a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 100,00 somma che sarà versata, a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui la sig.ra rilascerà la comune Pt_1 abitazione , e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese scolastiche comprensive della mensa e del prescuola e doposcuola, sanitarie (non coperte dal SSN) ivi compresi psicomotricità e logopedia, sportive-ricreative ivi comprese estate ragazzi richiamando comunque il protocollo sottoscritto in data 15.3.2016 tra Magistrati e Avvocati e che le parti dichiarano di conoscere. DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre. DA' ATTO che le parti, a regolamentazione definitiva dei loro rapporti patrimoniali convengono quanto segue: la sig.ra si impegna gratuitamente a cedere e a trasferire al signor , Parte_1 Controparte_1 che accetta avendo egli pagato i ratei del mutuo e le spese inerenti all'acquisto, i propri diritti di proprietà sulle seguenti porzioni immobiliari: nel comune di Moriondo Torinese via Roma 42 porzione di casa di civile abitazione con annesso cortile antistante e retrostante ed adiacente porzione di area urbana pertinenziale. Detta unità immobiliare elevata a due piani fuori terra è composta da al piano terreno (primo fuori terra) soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, al piano primo (secondo fuori terra) tre camere, disimpegni, bagno, ripostiglio e balcone ed è posta alle coerenze: mappali 353
Foglio 10, mappali 335, 333, 320, 322 del Foglio 2 catasto terreni, la rimanente porzione di immobile
( distinta al catasto fabbricati al F.10 n.396 sub2) Autorimessa interrata con annessa porzione di cortile pertinenziale e con vincolo di pertinenzialità all'unità abitativa sopra descritta, come da rogito 30.11.1992, e posta alle coerenze: mappali 332, 320, 97, 96, 95, 94, 93, 312, 306 del foglio 2 catasto terreni ed unità immobiliare distinta al catasto fabbricati al foglio 2 n 315 sub 104 (già 1); DA' ATTO che le parti dichiarano che quanto descritto risulta censito al Catasto Fabbricati: foglio 10 n° 396 sub 3 cat.A/2 cl 1 vani 7 R.C. 542,28(casa e cortile pertinenziale) ; foglio 2 n° 336 (area urbana); foglio 2 n° 315 sub 3 cat C6 cl 2 mq 63 R.c 227,76 (autorimessa e cortile annesso) DA' ATTO che l'immobile in questione è stato acquistato dalle parti con atto a rogito Notaio Per_2
Rep. n.71555/37515, in data 21.9.2018
[...] DA' ATTO che il sig. si accolla con decorrenza dal mese successivo all'atto notarile di CP_1 trasferimento il pagamento integrale dei ratei del mutuo, nonchè dei relativi interessi maturandi e di tutte le inerenti obbligazioni, risultanti dal contratto con la Cassa di Risparmio di Asti stipulato dal notaio in data 21.9.2018 Rep. n. 71556 Racc. n. 37516. Persona_2 DA' ATTO che le parti dichiarano che la cessione de quo ha efficacia puramente obbligatoria tra le parti che si impegnano a formalizzare l'atto pubblico di trasferimento entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento del Tribunale di Torino avanti al notaio scelto da CP_1
con spese interamente a suo carico.
[...] DA' ATTO che le parti si dichiarano reciprocamente che il trasferimento immobiliare di cui infra è funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi famigliare.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/04/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.