Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1516/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 7 luglio 2022
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Silvia Saitta e presso il suo studio in
Pordenone corso Garibaldi n. 4/G elettivamente domiciliata
- attrice -
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso, per Controparte_1 CodiceFiscale_2 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paola Vallerini e presso il suo studio in Padova via Zabarella n. 64 elettivamente domiciliato
- convenuto -
Oggetto: altri contratti atipici.
Causa iscritta a ruolo il 5 luglio 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21 febbraio 2025.
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Per l'attrice: come da foglio depositato telematicamente il 20 febbraio 2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata e dichiarata la validità ed efficacia del patto sottoscritto dalle parti in occasione della separazione in data 18.12.13 ed omologato dal Tribunale di Pordenone in data 24.03.14, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Nel merito in via principale
Condannare al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 52.000,00 (cinquantaduemila/00), maggiorata di rivalutazione monetaria dall'avveramento della condizione (1° luglio 2019) al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata.
In subordine
Nella denegata ipotesi in cui il convenuto contesti la stima dell'immobile dell'ing. CP_2
condannare al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma pari alla metà del valore dell'immobile, come sarà stimato dal nominando CTU, maggiorata di rivalutazione monetaria dall'avveramento della condizione (1° luglio 2019) al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa, oltre accessori di legge, così come da parametri forensi ex lege determinati.
In via istruttoria
Nel caso di contestazione da parte del convenuto della stima effettuata dall'ing. CP_2 disporsi CTU estimativa sull'immobile de quo.
In merito alla richiesta di acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di divorzio avanti il Tribunale di Pordenone R.G. 2891/18 si evidenzia che gli atti ed i documenti richiesti dall'avversa difesa sono totalmente inconferenti e nulla dicono in merito alla vicenda che ci occupa”.
Pagina 2 di 7 Per il convenuto: come da foglio depositato telematicamente il 20 febbraio 2025:
“IN VIA PRINCIPALE
Ferme le contestazioni di tutto quanto riferito, dedotto e prodotto dall'attrice, così come già eccepito in atti, precisato nella propria memoria n.2 ex art.183/6° c.p.c. del 08.03.2023 e ulteriormente dedotto nella memoria n .3 ex art.183/6° co. c.p.c. del 28.03.2023, anche in merito alla non accettazione del contraddittorio sul nuovo titolo dell'azione introdotto dalla difesa avversaria, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigettarsi le domande attoree tutte perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
IN VIA ISTRUTTORIA : 1) Nella denegata e non creduta ammissione della CTU richiesta da parte attrice, si rinnova l'opposizione a tale richiesta in quanto manifestamente inammissibile perché meramente esplorativa e comunque irrilevante ai fini della domanda, ferma, altresì, la contestazione di tutta l'ulteriore documentazione prodotta da parte attrice in allegato alla propria memoria n.2 del 6.3.2023 in quanto totalmente estranea al thema decidendum;
2) ove occorra, si chiede che sia disposta l'acquisizione agli atti del fascicolo RG
2891/2018 – sentenza 373/2021 relativo al procedimento di divorzio intercorso fra le medesime parti.
In ogni caso, con integrale vittoria di spese di causa e compensi professionali, come per legge e depositanda nota”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha evocato Parte_1
avanti al Tribunale di Pordenone il convenuto al fine di sentir accogliere Controparte_1
le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata e dichiarata la validità ed efficacia del patto sottoscritto dalle parti in occasione della separazione in data 18.12.13 ed omologato dal Tribunale di Pordenone in data 24.03.14,
Nel merito in via principale
Pagina 3 di 7 - condannare al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 52.000,00 (cinquantaduemila/00), maggiorata di rivalutazione monetaria dall'avveramento della condizione (1° luglio 2019) al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata.
In subordine
- nella denegata ipotesi in cui il convenuto contesti la stima dell'immobile dell'ing. CP_2
condannare al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma pari alla metà del valore dell'immobile, come sarà stimato dal nominando CTU, maggiorata di rivalutazione monetaria dall'avveramento della condizione (1° luglio 2019) al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Nel caso di contestazione da parte del convenuto della stima effettuata dall'ing. CP_2 disporsi CTU estimativa sull'immobile de quo. Con riserva di ulteriormente dedurre ed allegare nei termini concedendi”.
A sostegno di tali domande, ha dedotto: Parte_1
- che, essendosi fidanzata con nel 1982, già dal 1985 aveva iniziato a Controparte_1
versare in un conto cointestato il proprio salario, nella prospettiva del progetto familiare;
- che da conti cointestati erano state pagate le rate del mutuo sottoscritto nel 1986 per la costruzione dell'immobile, poi divenuto casa familiare, circostanza non contestata nei precedenti giudizi fra le parti;
- che il 20 maggio 1989, finiti i lavori di realizzazione della casa, rimasta intestata al solo convenuto, le parti si erano sposate;
- che l'immobile sito in Cordenons via Carducci n. 8/A aveva un valore di mercato di €
117.000,00, giusta perizia di stima dell'arch. Persona_1
- che le parti si erano separate consensualmente nel 2014, giusta decreto di omologazione
Pagina 4 di 7 del Tribunale di Pordenone del 24 marzo 2014, alle condizioni di cui al ricorso datato 18 dicembre 2013;
- che in tale ricorso le parti avevano, in particolare, convenuto, con patto autonomo destinato a regolare i rapporti di natura prettamente patrimoniale, che la casa coniugale veniva assegnata in uso alla moglie, che l'avrebbe abitata con i figli e che, nel momento in cui la medesima moglie avesse deciso di lasciare detto immobile, il marito le avrebbe liquidato la metà del valore dello stesso;
- che, pendente il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in data
18 marzo 2019 ella aveva rinunciato “alla domanda di mantenimento del figlio ed Per_2 alla domanda di assegnazione della casa ex familiare” e di conseguenza l'assegnazione dell'abitazione era stata revocata dal Giudice;
- che, avendo ella liberato il 1° luglio 2019 tale immobile, si era in quella data verificata la condizione di cui al citato patto patrimoniale autonomo, condizione al verificarsi della quale avrebbe dovuto liquidarle quanto convenuto;
Controparte_1
- che in sede di divorzio non era stato possibile raggiungere un accordo tra le parti tale da tacitare la questione che precede, così come non era andato a buon fine il tentativo di definizione stragiudiziale sperimentato;
- che vano era stato, infatti, l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita;
- di essere creditrice nei confronti del convenuto della metà del valore dell'immobile, ammontante, secondo la sopra menzionata perizia di stima, ad € 58.500,00;
- di limitare, tuttavia, la propria pretesa alla minor somma di € 52.000,00, per questioni di economicità relative al passaggio di scaglione della domanda;
- che in forza del patto autonomo stipulato in occasione della separazione erano state regolate le situazioni patrimoniali pendenti tra le parti in causa, con accordo del tutto lecito, secondo la disciplina civilistica dei contratti, poiché non lesivo di diritti inderogabili.
1.2 Il convenuto nel costituirsi rilevando l'inammissibilità e/o Controparte_1
l'infondatezza delle domande attoree, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
Pagina 5 di 7 “Ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
In via principale, rigettarsi le domande attoree tutte perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese di causa e compensi professionali, come per legge”.
1.3 Autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa, acquisita la documentazione dimessa, all'esito dell'udienza cartolare del 21 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va respinta.
Appare, infatti, tranciante, al fine di affermare l'infondatezza della pretesa azionata dall'attrice, la circostanza che la pattuizione di cui alla condizione sub 8 delle conclusioni contenute nel ricorso per separazione personale dei coniugi (“Nel momento in cui la signora deciderà di lasciare la casa coniugale il signor liquiderà alla Pt_1 CP_1 stessa la metà del valore dell'immobile”) è stata superata dalle statuizioni adottate in divorzio, poiché in tale sede la moglie ha lasciato la casa non già per sua volontaria decisione, ma perché l'assegnazione in uso della casa stessa le è stata revocata dal
Giudice, non sussistendone più le condizioni di legge (posto che, nel frattempo, entrambi i figli della coppia erano divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti).
Del resto, l'assegnazione a della ex casa familiare, di esclusiva Parte_1 proprietà di ha rappresentato l'ordinaria applicazione della disciplina, Controparte_1
avente contenuto essenziale e non meramente eventuale, dettata dal diritto di famiglia in presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non ancora autonomi economicamente
(disciplina, nella specie, cristallizzata nella - intimamente collegata - condizione sub 7 della separazione consensuale: “la casa coniugale viene assegnata in uso alla signora Pt_1 che l'abiterà con i figli e sosterrà le spese di gestione ordinaria della stessa”), e non è, viceversa, avvenuta in conseguenza di un accordo patrimoniale del tutto autonomo concluso dai coniugi in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (così come sarebbe potuto avvenire, ad esempio, se le parti si fossero accordate per assegnare
Pagina 6 di 7 all'attrice un immobile diverso dalla dimora della famiglia ovvero per vendere la casa di famiglia, dividendosene il ricavato).
Ma, anche a volerlo ritenere, come assume l'attrice, un accordo patrimoniale autonomo, tale accordo non sarebbe stato suscettibile di modifica (o revoca) in sede di ricorso ad hoc ai sensi dell'art. 710 c.p.c. o in sede di divorzio, in assenza del consenso espresso da entrambe le parti, ma non avrebbe, invece, escluso in capo al Giudice della famiglia il potere di valutare se l'assegnazione della casa ad uno dei coniugi fosse ancora giustificata, che è proprio quello che ha fatto il Tribunale del divorzio, di talché Pt_1
non ha, in definitiva, deciso spontaneamente di lasciare la casa di che trattasi e di
[...] non continuare a vivere ivi con i figli, maturando, per l'effetto, il diritto alla liquidazione della metà del valore di essa, ma lo ha fatto perché è stato il Giudice della famiglia ad ordinarglielo, avendo ella perso il diritto a vedersela ulteriormente assegnata in uso.
Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, la domanda va, come detto, respinta.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dal convenuto, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 17 aprile 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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