Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20092 / 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 20092/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Francesco Giunta, nell'interesse dell'attore dall'avv. Soave Gian Carlo nell'interesse del Parte_1 convenuto sulla scorta del decreto di regolamentazione CP_1 dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.11.2024, (fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc con provvedimento dell'08.02.2024) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in ia Rotabile n. 14, ammesso al patrocino a spese dello Stato CP_1 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. prot. 2612/2017 dell'01.08.2017, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via dei Vespri n. 70, presso lo studio dell'avv. Francesco Giunta che lo rappresenta e difende per mandato in atti. - attore -
CONTRO
(C.F./P.IVA ) in persona del Sindaco pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Gian Carlo Soave, del Foro di Genova, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Ilaria Donato, in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in Via Generale Dalla Chiesa 3 per procura in atti, - convenuto-
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione del 03.11.2017 l'attore dopo aver premesso di avere riportato, il giorno 30 novembre 2016, alle ore 12,00 circa, dei danni al piede e alla caviglia, mentre percorreva a piedi un viottolo di campagna “Pravenezia – Balconi” del con direzione di marcia mare-monti, per essere CP_1 una parte della strada franata sotto il suo piede facendolo rovinare in terra, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, già sezione distaccata di Lipari, il per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. In CP_1 particolare, chiedeva: “1) Accertare, ritenere e dichiarare, che il sinistro di cui è causa, è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del che ha CP_1 omesso di svolgere l'ordinaria manutenzione della strada e/o di segnalare il periodo o, in via subordinata, in quanto si sono verificate una insidia ed un trabocchetto non visibili e prevedibili da parte dell'attore; 2) Per l'effetto, condannare il convenuto in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (di qualunque tipologia) subiti dal Sig. che si quantificano in Parte_1 complessivi € 13.683,52 o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta ed accertata con C.T.U. medico legale che si chiede sin d'ora, oltre rivalutazione monetaria, interessi sul maggior danno, interessi legali (determinati in misura equipollente a quella monitoria anche ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.) dalla data del sinistro alla data dell'effettivo soddisfo;
3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge;
4) In via istruttoria…” .
Con comparsa del 30.04.2018 si costituiva il contestando in CP_1 fatto ed in diritto quanto dedotto e richiesto dalla parte attrice.
All'udienza del 03.05.2018 erano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6
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cpc. e all'udienza del 6.12.2018 era ammessa la prova per testi articolata da parte attrice.
La causa era così istruita con la audizione di testimoni, alla udienza del 11.07.2023 era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 08.02.2024 e successivamente anche per discussione ex art. 281 sexies cpc.
Alla udienza del 13.01.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è stata incamerata così in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. è diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. Ciò in quanto “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (Cassazione Civile, Sez. III, sent. 21 Settembre 2015, n. 1846; sent. 20 gennaio 2014, n. 999; sent. 26 Maggio 2014, n. 11660; sent. 6 luglio 2004, n. 12329).
In ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie considerata (art. 2043 o art. 2051 c.c.), va osservato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre Pag. 3 a 10 R. G. n. 20092 / 2017
nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale…rimanendo, pertanto, sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa e ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame” (vedi Cass. civ. 3012\2010 e, sul principio iura novit curia, vedi Cass. civ. 13 dicembre 2010 n.25140 e Cass. civ. 24 marzo 2011 n. 6757).
Ciò premesso, si ritiene che la fattispecie de quo rientri nell'ambito dell'art. 2051 c.c.. norma che obbliga il proprietario di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa salvo che l'evento dannoso non sia stato provocato da caso fortuito (vedi, Cass.civ. 13/01/2015 n. 287). In particolare, in tema di responsabilità dell'Ente proprietario per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, superando il precedente orientamento, afferma l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. quando le situazioni di pericolo risultino, immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (v. da ultimo, Cass. civ. n. 6537\2011 e Cass. civ. n. 21508\2011). E' dovere del custode, adottare tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile e tutte le misure di assistenza e di sicurezza offerte anche dal progresso tecnologico (vedi, Cass. civ. n.10689\08; Cass. civ.n.4495\2011; Cass. civ.n. 21198\2011).
In ordine all'onere probatorio, grava, pertanto, sul danneggiato, quello di fornire la prova del nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà, invece, al custode dare la prova dell'eventuale caso fortuito (Cass. civ. Sez. VI 03.02.2015 n.1896).
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto il risarcimento del Parte_1 danno perché “… il giorno 30.11.2016 ore 12.00 circa ... stava percorrendo a piedi la via Provenienza- Balconi del Comune di con direzione di marcia da CP_1 mare verso monti, allorquando una parte della strada franava sotto il suo piede e lo faceva cadere a terra provocandogli lesioni personali al piede e alla caviglia... -sostenendo che- …le lesioni personali sono ricollegate ad una Pag. 4 a 10 R. G. n. 20092 / 2017
condotta colposa del che ha omesso di custodire la strada CP_1 dove è avvenuto l'incidente e non ha eseguito la manutenzione necessaria per evitare il verificarsi dello stesso incidente e non ha segnalato il pericolo...”, con conseguente riferibilità dell'accaduto alla responsabilità dell'ente convenuto e formulazione di domanda risarcitoria verso il medesimo ente;
quest'ultimo, invece, contestava l'accaduto evidenziando che “... Ben potrebbe, infatti, la caduta essere dipesa da un calo di attenzione o da una scarsa prontezza di riflessi dell'attore, ovvero dal fatto che quest'ultimo non abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno… –aggiungendo che- ... nessuna responsabilità può essere attribuita al , atteso che la caduta si sarebbe verificata in CP_1 una stradella (sentiero) di campagna in terra battuta, il cui, eventuale, cedimento ben potrebbe essere dipeso dal caso fortuito”.
Nel caso in ispecie l'attore ha provato il verificarsi del fatto storico e che la strada fosse di proprietà dell'Ente convenuto.
Il teste escusso all'udienza del 03.10.2019 ha dichiarato: Testimone_1
“conosco il sig. ed il giorno 30.11.2017, alle ore 12, eravamo Parte_1 insieme mentre percorrevamo la via Pravenezia – Balconi da mare verso monte. Preciso che la detta via è un viottolo pedonale di campagna con il fondo stradale in terra battuta. Confermo che all'improvviso cadeva in terra. Pt_1
Confermo che il luogo dove è caduto il è quello raffigurato nella foto n. 2 Pt_1 che mi viene mostrata in originale e corrispondente a quella depositata telematicamente… Confermo che la foto n. 3 rappresenta i luoghi di transito dopo lo smottamento della strada stessa. Preciso che la figura 3 rappresenta delle pietre facenti parte del muro di contenimento e che lo smottamento ha riguardato il suolo della strada da noi percorsa. Preciso che la foto 1 che mi viene mostrata rappresenta il tratto di strada da noi percorsa prima della caduta del . Dopo la caduta del sig. abbiamo proseguito a piedi la strada Pt_2 Pt_1 fino alla strada dove avevamo lasciato i nostri mezzi ed il aveva Pt_1 dolorante il piede e la caviglia sinistra, tant'è che poi il si è recato al P.S. Pt_1 di Malfa. Preciso che lo smottamento è avvenuto nel momento in cui passava il che si è visto quindi franare il terreno sotto i piedi”. Pt_1
Il teste , escusso all'udienza del 18.01.2023 ha dichiarato: Testimone_2
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“nulla so dire riguardo alla circostanza A, come prova contraria, di parte attrice perché non sono a conoscenza del fatti;
Confermo la circostanza B per come riformulata;
preciso che si tratta di un viottolo di campagna in terra battuta che porta nelle campagne adiacenti alla spiaggia in località Pravenezia di Leni;
mi risulta essere comunale e ciò lo posso dire essendo responsabile della area tecnica del comune di dal 2004 ed anche attualmente;
confermo che la CP_1 predetta strada è in terra battuta adibita solo a transito pedonale larga circa 1/1.30 mt;
non saprei dire, perché non frequento i luoghi, se quanto raffigurato nella foto n. 1 prodotta da parte attrice e che mi viene esibita, raffiguri il viottolo o tratto di esso, in questione;
riguardo il capitolo F e le foto nn. 2 e 3 che mi vengono mostrate confermo di non potere rispondere non frequentando i luoghi;
preciso che non ho avuto notizie, presso il mio ufficio di smottamenti che avrebbero riguardato il viottolo in questione;
per quanto già detto, nulla so riferire in merito alla circostanza H che mi viene letta;
riguardo la circostanza I posso dire che non è stato fatto alcun intervento da parte del comune sul viottolo in questione per lo meno per quanto a mia conoscenza;
nulla so riferire avuto riguardo la circostanza J che mi viene letta”.
Il teste , ispettore della polizia municipale del comune di Testimone_3 CP_1 escusso all'udienza del 17.05.2023 ha dichiarato: “nulla so dire sulla prova contraria a quella diretta di parte attrice di cui al capitolo A); ricordo di essermi recato sul posto di cui al capitolo B che mi viene letto, posto che peraltro sconoscevo e che io raggiunsi dietro indicazioni;
non vi erano segnali che impedivano l'accesso al pubblico, accesso solo pedonale e preciso altresì di avere visto solo l'inizio del viottolo che presumo sia privato e poi inizia il viottolo vero e proprio;
entrambi gli accessi erano liberi;
se non ricordo male il viottolo di cui ripeto ho visto solo l'inizio era in terra battuta e pietre;
non riconosco i luoghi di cui alla foto n. 1 mostratami di cui al capitolo E che mi viene letto poiché come detto non mi sono addentrato nel viottolo essendomi fermato all'inizio; per quanto già detto non riconosco i luoghi neanche nelle foto 2 e 3 che mi vengono mostrate di cui al capitolo F); nulla so dire sulle altre circostanze che mi vengono lette di cui ai capitoli H) I) e J); preciso che andai sul posto dopo l'accaduto su mia iniziativa avendo avuto contezza da voci pervenutemi circa l'accaduto essendosi sparsa la voce che il era caduto”. Pt_1
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Dalla produzione documentale emerge che la stradella in terra battuta era dissestata e, pertanto, richiedeva particolare prudenza nell'attraversamento.
Se è vero che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Principio poi confermato da successive pronunce fra cui la n. 33074/23 che ha statuito:“… la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole”.
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Il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass.civ., sentenza n. 15859 del 28 luglio 2015; ed ancora Cass. n.25237\2017 e n. 25856\2017; Cass. 1/2/2018 n. 2477).
Nel caso de quo, date le condizioni della stradella in terra battuta, per come documentalmente provate da parte attrice, l'attore avrebbe dovuto usare particolare diligenza nel percorrere quel tipo di strada.
Inoltre, occorre evidenziare che, come sopra esposto, la responsabilità dell'ente ex art. 2051 cc non si configura allorquando si realizzi un caso fortuito, che presenta caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno.
L'intervento di un fattore esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (forza maggiore, fatto del terzo o fatto del danneggiato) cui è eziologicamente riconducibile il danno, vale, sostanzialmente, ad attestare l'assenza di colpa in capo al «custode» (Cass. Civ. 3651/2006). Sul punto: “La responsabilità della P.A. rimane esente ove si dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione, la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore del pericolo, avendo esso esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento dell'ente custode” (Cass. 16295/2019).
Nel caso di specie, il teste ha dichiarato … che lo Testimone_1 smottamento è avvenuto nel momento in cui passava il che si è visto Pt_1
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quindi franare il terreno sotto i piedi”.
Non vi è dubbio che la frana del terreno, verificatasi durante il passaggio dell'attore, è stato un evento imprevedibile e, pertanto, in quanto tale anche inevitabile idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente convenuto, avendo causato l'alterazione dello stato della cosa in custodia ed interrotto il nesso causale con l'evento.
Occorre, infine, evidenziare che il caso fortuito può essere rilevato autonomamente dal Giudice non configurando ciò ultrapetizione. Infatti: “il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi, rimane libero non solo d'individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa di controparte, la presenza o la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge” (Cass. ordinanza n. 6383/2020).
Alla luce delle pregresse argomentazioni le domande di parte attrice sono infondate e vanno rigettate.
Per quanto concerne la richiesta reiterata da parte attrice nelle comparse conclusionali di nomina di CTU, si osserva che per consolidato orientamento della Suprema Corte: “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovamento dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta” (Cass. 24.09.2010 n. 20227; Cass. 19.07.2013 n. 17693; Cass. 01.10.2019 n. 24487).
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre.
La regolazione delle spese di lite va disciplinata sulla base della loro
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compensazione stante le ragioni della decisione basata sostanzialmente su orientamenti giurisprudenziali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 20092/2017 così provvede:
1. Rigetta le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Barcellona P. G. il 18.03.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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