Ordinanza collegiale 2 agosto 2022
Parere definitivo 21 settembre 2022
Ordinanza collegiale 15 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 15/12/2022, n. 10982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10982 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 10982/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00754/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2022, proposto dalla Officina Ortopedica Maria Adelaide S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Ceceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo D’Alia e Luciana Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’ente in Roma, via IV Novembre, 144,
nei confronti
del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022, il Cons. Fabrizio Di Rubbo e uditi gli avvocati Giuseppe Ceceri per parte appellante e Luciana Romeo e Riccardo D’Alia per parte appellata;
1. L’Officina Ortopedica Maria Adelaide S.r.l., impresa operante nel settore delle protesi di arto, ha impugnato con ricorso in primo grado al T.A.R. per il Piemonte la determinazione dell’INAIL di autorizzare la fornitura di una protesi -OMISSIS- , -OMISSIS-, da parte del Centro Inail di -OMISSIS- al sig. -OMISSIS-.
2. La fornitura, oggetto di apposita fattura, emessa nei confronti dell’ente da parte del predetto Centro, viene contestata sotto due distinti profili.
2.1. La ricorrente lamenta la violazione delle regole interne e comunitarie di evidenza pubblica e la violazione degli artt. 97, 2, 3 e 5 Cost. e del principio di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché la lesione dei principi di favor partecipationis , di par condicio , dell’art. 4 del Trattato istitutivo della Comunità europea, degli artt. 4 e 30 del d.lgs. n. 50/2016 e l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e sproporzione. Contesta che l’INAIL abbia autorizzato la fornitura della protesi al Centro di -OMISSIS- senza svolgimento di alcuna gara di evidenza pubblica.
2.2. Sotto altro profilo, la ricorrente censura l’eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento, disparità di trattamento, violazione del principio di tipicità dei poteri, violazione della circolare INAIL n. 61/2011, eccesso di potere per violazione dell’autovincolo e del giusto procedimento. La società odierna appellante riferisce di aver sottoposto alle valutazioni dell’Istituto appellato un preventivo per una protesi -OMISSIS- destinata al -OMISSIS- per un importo pari a -OMISSIS- e che, investito della richiesta d’un parere, il Centro sperimentale di -OMISSIS- ha deciso di limitare l’importo autorizzabile a soli -OMISSIS- con la conseguente mancata fornitura da parte della società ricorrente, avendo preferito l’interessato (a carico del quale sarebbe rimasta la differenza da pagare alla ricorrente) la fornitura diretta da parte del Centro INAIL di -OMISSIS-.
3. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro si è costituito nel giudizio di primo grado e ha svolto articolate difese, sia in rito sia in merito.
4. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), previa reiezione delle eccezioni di rito, con la sentenza n. -OMISSIS- ha rigettato il ricorso.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Officina Ortopedica Maria Adelaide, contestando la decisione e riproponendo le medesime argomentazioni contenute nel ricorso in primo grado. Si è costituito l’INAIL che ha ribadito la infondatezza del ricorso sulla base delle stesse argomentazioni difensive fornite in primo grado.
6. Il Collegio, con la precedente ordinanza resa all’esito dell’udienza -OMISSIS-, ha ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre adempimenti istruttori ai sensi dell’articolo 63, comma 1, c.p.a., invitando l’Amministrazione a chiarire:
- se tutti i prodotti offerti dal Centro di -OMISSIS- sono interamente realizzati in proprio ovvero in tutto o in parte acquistati sul libero mercato, specificando in tal caso con quali modalità vengono acquistati dal Centro;
- se taluni prodotti sono frutto dell’assemblaggio di componenti realizzati in proprio dal Centro;
- se taluni prodotti sono frutto dell’assemblaggio di componenti acquistati sul libero mercato, specificando in tale caso con quali modalità i predetti componenti vengono acquistati dal Centro;
- se, nel caso oggetto del presente giudizio, le singole voci di cui si compone la fattura INAIL -OMISSIS- si riferiscono a componenti interamente realizzati in proprio dal Centro o se si tratta di componenti acquistati sul libero mercato, specificando in tal caso con quali modalità i predetti componenti sono stati acquistati.
7. In data -OMISSIS- è stata depositata una nota intestata all’INAIL – Direzione Centrale assistenza protesica e riabilitazione, a firma del relativo dirigente, di risposta ai summenzionati quesiti.
8. Il Collegio, preso atto di tale nota, ritiene tuttavia necessario, al fine del decidere, disporre ulteriori adempimenti istruttori ai sensi degli articoli 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a., invitando l’Amministrazione a chiarire e documentare – a seguito della risposta fornita al quesito, posto nella predetta ordinanza, “ se le singole voci di cui si compone la fattura INAIL -OMISSIS- si riferiscono a componenti interamente realizzati in proprio dal Centro o se si tratta di componenti acquistati sul libero mercato, specificando in tale caso con quali modalità i predetti componenti sono stati acquistati. ” - il seguente aspetto:
- se, allorquando nella frase finale della predetta nota della Direzione Centrale si afferma che < I componenti elettromeccanici ed elettronici e le materie prime utilizzati per la realizzazione del dispositivo medico sono stati acquisiti dall’Inail nel rispetto delle procedure sopra indicate >, si allude ad acquisti preventivati e in ogni caso ricompresi nell’importo complessivo della fattura -OMISSIS-, di guisa che il Centro Protesi ha attinto a tale complessivo importo per pagare detti acquisti (di componenti elettromeccanici ed elettronici e di materie prime utilizzati), oppure si allude ad acquisti effettuati dal Centro Protesi (o comunque dall’INAIL) impiegando somme diverse e ulteriori rispetto al totale computato nella predetta fattura. Qualunque risposta dovrà essere corredata dalla relativa documentazione dimostrativa (anche in ordine alle eventuali procedure di gara espletate).
9. Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza.
10. L’udienza di discussione del merito sarà fissata con separato decreto presidenziale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), riservata ogni ulteriore determinazione nel rito e nel merito, dispone gli incombenti istruttori specificati in motivazione.
Manda al Presidente per la fissazione dell’udienza di discussione.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona intimata non costituita in giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Fabrizio Di Rubbo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Di Rubbo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO