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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. MAZZOTTA dott.ssa Sara - giudice -
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 101/2025 V. G.
T R A
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Vito Valerio;
Parte_1
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Vito Valerio;
CP_1
- CONVENUTA -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Con ricorso congiunto depositato in data 02/01/2025 da e Parte_1 CP_1
premesso che:
1. le parti, a seguito di negoziazione assistita, in data 19/2/2019 avevano sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita regolante la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto in data 12/11/2019 nei registri di Stato civile del Comune di Corato e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni ivi concordate, tra le quali vi era l'obbligo da parte del padre di corrispondere il contributo al mantenimento delle figlie ed , Per_1 Per_2
nate rispettivamente il 26/2/1994 e il 31/5/1995, di complessivi € 620,00 mensili oltre al 50%
2. nelle more le figlie erano divenute economicamente autosufficienti;
chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca a decorrere da gennaio
2025 del contributo paterno al mantenimento delle figlie e della contribuzione paterna al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. Il P.M. interveniva con propria nota del 15/01/2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. è fondato e va accolto.
1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr.
Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n.
13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate ed hanno concordato la revoca del contributo paterno al mantenimento della prole. Divenuta economicamente autosufficiente.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo i ricorrenti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato il 02/01/2025 da e accoglie la domanda e per l'effetto, modificando le Parte_1 CP_1
condizioni di divorzio statuite:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nel ricorso a firma congiunta depositato il 02/01/2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamato;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 14/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. MAZZOTTA dott.ssa Sara - giudice -
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 101/2025 V. G.
T R A
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Vito Valerio;
Parte_1
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Vito Valerio;
CP_1
- CONVENUTA -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Con ricorso congiunto depositato in data 02/01/2025 da e Parte_1 CP_1
premesso che:
1. le parti, a seguito di negoziazione assistita, in data 19/2/2019 avevano sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita regolante la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto in data 12/11/2019 nei registri di Stato civile del Comune di Corato e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni ivi concordate, tra le quali vi era l'obbligo da parte del padre di corrispondere il contributo al mantenimento delle figlie ed , Per_1 Per_2
nate rispettivamente il 26/2/1994 e il 31/5/1995, di complessivi € 620,00 mensili oltre al 50%
2. nelle more le figlie erano divenute economicamente autosufficienti;
chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca a decorrere da gennaio
2025 del contributo paterno al mantenimento delle figlie e della contribuzione paterna al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. Il P.M. interveniva con propria nota del 15/01/2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. è fondato e va accolto.
1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr.
Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n.
13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate ed hanno concordato la revoca del contributo paterno al mantenimento della prole. Divenuta economicamente autosufficiente.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo i ricorrenti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato il 02/01/2025 da e accoglie la domanda e per l'effetto, modificando le Parte_1 CP_1
condizioni di divorzio statuite:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nel ricorso a firma congiunta depositato il 02/01/2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamato;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 14/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera