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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/05/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14624/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
nonché da:
(C.F. ); Parte_2 C.F._1
Pt_3
con il patrocinio dell'avv. CARLIN MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIALE G. MATTEOTTI 8, PORTOGRUARO (VE) presso il difensore avv. CARLIN MASSIMO pagina 1 di 23 OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. FERRANTE FA, elettivamente domiciliato in
VIA A. ALBRICCI 9, MILANO presso il difensore avv. FERRANTE
FA
CONVENUTA ED OPPOSTA
OGGETTO
Giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3808/2023 (in procedimento 11808 del 2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Bologna il
19 settembre 2023 e notificato in data 26 settembre 2023, in favore della parte odierna opposta. Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 7 novembre 2024
(così a verbale;
deposito in CONSOLLE il successivo 8 novembre).
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Anche se non ritrascritte, sono dunque parte integrante di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 2 di 23 Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3808/2023 del 19.09.2023, la società (di seguito Parte_1
anche soltanto “ senza tipo sociale), nonché la Parte_1
signora (di seguito anche “la ” e, Parte_2 Parte_2
congiuntamente alla società: “parte attrice” o “parte opponente”)
convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, la società
(di seguito anche soltanto Controparte_1
“ , senza tipo sociale); azione esperita, al fine di ottenere la CP_1
revoca del decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione del diritto;
e,
in via subordinata, previa autorizzazione della chiamata dei terzi, la condanna a tenere indenne parte attrice per quanto eventualmente condannata a pagare.
Il decreto, infatti, era stato richiesto e concesso dall'istituto assicurativo in via di regresso per il recupero della somma di Euro 57.048,58,
corrisposta in adempimento della polizza in essere tra le parti.
Nel proprio atto introduttivo, parte opponente narrava in fatto:
- che era subentrata, con autorizzazione di Parte_1
subingresso n. 23/2010 del 22.06.2010 (doc. 4), nella concessione demaniale marittima n. 18/2009 del 25.08.2009, rilasciata dal Comune di
RO (RO) al precedente (ed originario) concessionario Ferro
pagina 3 di 23 della durata di 6 anni e dal canone annuale di Euro 28.524,29 Per_1
(Euro 171.145,74 complessivi);
- tale concessione aveva ad oggetto l'occupazione di una zona demaniale marittima in località RO Mare (RO), nonché la realizzazione di alcune strutture ricettive e di opere di rinaturalizzazione dell'area dal valore complessivo di Euro 693.085,16, da realizzarsi con gradualità nel corso degli anni.
A garanzia degli obblighi assunti e in applicazione della normativa regionale di riferimento, parte opponente subentrava nella polizza fideiussoria precedentemente conclusa tra il concessionario alienante e l'odierna parte opposta dal valore pari ad Euro 57.048,58. CP_1
Proseguiva, dunque, parte opponente la propria rappresentazione in fatto, narrando:
- che, dopo l'autorizzazione di subingresso, non venivano adempiuti gli obblighi di trasmissione della documentazione tecnica richiesta dall'amministrazione comunale a causa di alcune “incomprensioni” con il precedente concessionario, né venivano realizzate le opere previste dal
Piano di investimenti;
- a causa di tali omissioni, il disponeva la decadenza Controparte_2
della concessione con prot. n. 9664/2011 del 31.05.2011;
pagina 4 di 23 - di aver impugnato tale provvedimento di decadenza avanti al TAR
(pg. 6 della opposizione); con procedimento numero 1761 del 2024; il procedimento al TAR veniva poi dichiarato perento per inattività ultraquinquennale ai sensi dell'art. 82 c.p.a. (sempre pagina 6 della opposizione);
- nel momento in cui veniva dichiarata la decadenza della concessione, era maturato l'obbligo di realizzare opere per il valore complessivo di
Euro 24.342,04; imputabili per la somma di Euro 12.706,54 a
[...]
e di Euro 11.551,40 in capo al Sig. Ferro, precedente Parte_1
concessionario.
Facendo seguito alla formale richiesta avanzata dal in data CP_2
05.03.2020, parte eseguiva il pagamento in data 17.07.2020 CP_1
per la somma complessiva di Euro 57.048,58. In pratica, escuteva la polizza fideiussoria e la compagnia pagava.
Tale la ricostruzione in fatto di parte opponente.
In diritto, in via preliminare parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di rivalsa esperita dalla compagnia assicurativa.
; infatti, rappresentava che il rapporto Parte_1
intercorrente con avrebbe dovuto essere più correttamente CP_1
qualificato alla stregua di un contratto di assicurazione, conseguendone pagina 5 di 23 così l'applicazione della specifica disciplina in materia di prescrizione breve biennale di cui all'art. 2952, secondo comma, c.c.. Tale
interpretazione, sempre secondo la prospettazione di parte opponente, verrebbe sostenuta dal dato testuale del regolamento contrattuale che fa uso di termini afferenti al rapporto assicurativo (“premio”, “sinistro”,
“catena assicurativa”, “polizza”…), nonché dal richiamo al codice delle assicurazioni e ai regolamenti emanati dall'Isvap.
In via riconvenzionale, parte opponente domandava l'autorizzazione alla chiamata del terzo in favore sia del , sia del Sig. Controparte_2
Ferro, primo concessionario del rapporto.
Quanto alla chiamata in causa dell'amministrazione comunale,
[...]
rappresentava la illegittimità della riscossione della Parte_1
polizza nell'intero, invece che per l'ammontare della effettiva durata della concessione. In particolare, parte opponente rappresentava che,
essendo la concessione durata un anno e nove mesi (dieci mesi in capo al primo concessionario;
undici mesi in capo a ) la Parte_1
polizza avrebbe dovuto essere escussa per la somma complessiva di Euro
24.257,97, vale a dire il quantum che il Piano d'investimenti allegato alla concessione imputava ai primi undici mesi.
pagina 6 di 23 Quanto, invece, alla chiamata in causa del Sig. Ferro, parte opponente rappresentava che, avendo egli goduto in via esclusiva i primi dieci mesi di concessione, il costo dei mancati investimenti pro tempore avrebbero dovuto essere a lui imputati.
Tale, in sintesi, la ricostruzione di parte opponente. Come si nota, non vi erano specifiche doglianze, rispetto alla posizione della parte opponente signora . Nel senso che la persona fisica di fatto ha proposto Parte_2
difese a calco di;
non ha presentato difese Parte_1
specifiche della propria posizione.
Per tali motivi, la parte domandava nelle Parte_1
conclusioni:
1) di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) di autorizzare la chiamata in causa del (RO) e del Controparte_2
Sig. Persona_2
3) in via principale, di accertare la maturata prescrizione del diritto fatto valere da CP_1
4) per l'effetto, dichiarare inammissibile e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 7 di 23 5) in via riconvenzionale, condannare il a tenere Controparte_2
indenne o a rifondere l'importo di Euro 44.342,02 o il diverso importo di
Euro 32.790,61, quale porzione in esubero rispetto al corretto ed effettivo valore dell'inadempimento a lei imputabile;
6) in via riconvenzionale, condannare il Sig. a tenere Persona_2
indenne o a rifondere l'importo di Euro 11.551,40, vale a dire la porzione di inadempimento a quest'ultimo addebitabile;
7) Con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28-29.12.2023 si costituiva in giudizio la società contestando integralmente la ricostruzione CP_1
in diritto compiuta da parte opponente.
In particolare, in via preliminare parte opposta eccepiva la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius, non avendo parte opponente indicato il termine per la costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 163,
comma 2, n. 7) c.p.c.
Nel merito, parte opposta sosteneva che la polizza era più correttamente inquadrabile nello schema del contratto autonomo di garanzia;
con esclusione, pertanto, della disciplina della prescrizione abbreviata tipica del rapporto assicurativo in favore del diverso regime ordinario decennale. Nonostante gli elementi testuali del regolamento contrattuale pagina 8 di 23 richiamati da parte opponente, tale conclusione era avvalorata dal dato sostanziale-complessivo del contratto che imponeva alla società
assicurativa di pagare il beneficiario (l'amministrazione comunale) in qualunque momento, senza opporre alcuna eccezione ed a semplice richiesta (doc. 3 fasc. monitorio).
In ragione della natura autonoma della garanzia, le due istanze di chiamata del terzo, pertanto, apparivano irrilevanti rispetto al rapporto giuridico dedotto in causa.
Infine, parte opposta domandava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Tale, in sintesi, l'atto costitutivo di parte opposta.
Per questi motivi
, parte opposta domandava:
1) in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
2) di concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
3) in via principale, di rigettare l'opposizione;
4) per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo n. 3808/2019;
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Questi, in estrema sintesi, gli atti introduttivi di parte opponente e di parte opposta.
pagina 9 di 23 Alla udienza del 14 marzo 2024, il giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e respinte le richieste di autorizzazione alle chiamate dei terzi, rinviava alla udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 7 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza differita.
Seguivano le difese finali.
Esse sono da considerarsi immanenti al presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di nullità della opposizione
In via pregiudiziale parte opposta eccepisce la nullità della opposizione per difetto di vocatio in ius; in particolare, a causa della omessa indicazione del termine di settanta giorni prima dell'udienza entro il quale costituirsi (art. 163 secondo comma, n. 7) c.p.c.).
Tale eccezione, tuttavia, non è fondata in ragione dell'operare della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 164 c.p.c. che in maniera esplicita fa conseguire alla costituzione dell'opposto/convenuto la sanatoria ex tunc dei vizi della citazione, facendo salvi gli effetti pagina 10 di 23 sostanziali e processuali. Tale è d'altronde l'impostazione non formalistica adottata dal codice di procedura, in attuazione della visione chiovendiana del processo moderno ed in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo;
a sua volta espressione del più generale principio processualcivilistico della strumentalità/congruità delle forme rispetto allo scopo.
Nonostante tale visione finalistico-sostanziale del processo, si rileva come nella vocatio in ius di parte opponente vi sia in ogni caso il richiamo ai termini, modi e forme della costituzione ai sensi degli articoli
166 e 167 c.p.c.
Tale difesa della parte opposta è dunque manifestamente infondata.
Sul rapporto tra le parti
La corretta qualificazione giuridica del contratto
La opposizione pone il proprio fondamento sulla corretta qualificazione giuridica del contratto intercorrente tra e CP_1 [...]
, subentrante al rapporto già in essere con il precedente Parte_1
concessionario. Trattasi di questione assorbente poiché dalla natura giuridica del contratto oggetto di contestazione consegue, secondo la rappresentazione di parte opponente, la ragione di diritto a fondamento della propria opposizione.
pagina 11 di 23 Essa riguarda esclusivamente la intervenuta prescrizione del diritto azionato da CP_1
Parte opponente, infatti, qualifica la polizza inter partes come vero e proprio contratto di assicurazione, cui sarebbe applicabile la relativa disciplina giuridica e, in particolare, lo specifico e più breve termine di prescrizione biennale dell'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, c.c.
Diversamente, parte opposta qualifica il contratto come polizza fideiussoria o, meglio, come contratto autonomo di garanzia.
Come detto, la natura giuridica del rapporto contrattuale rileva, per quanto di qui interesse, sotto il profilo della individuazione del regime della prescrizione dell'azione di rivalsa applicabile;
azione di cui gode l'istituto assicurativo/garante al pagamento dei premi e qui “attivato” con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Preliminarmente, però, occorre dare rilievo ai dati non oggetto di contestazione. Sono pacifici il rapporto contrattuale e le circostanze ad esso complementari, vale a dire:
- il subentro di al rapporto concessorio;
Parte_1
- per l'effetto, il subentro della stessa nel rapporto fideiussorio intercorrente con CP_1
pagina 12 di 23 - la richiesta del al pagamento della polizza del Controparte_2
05.03.2020;
- l'effettivo pagamento da parte di in data 17.07.2020 (docc. 5 CP_1
e 6 fasc. monitorio) per l'ammontare pari ad Euro 57.048,58.
La tesi di parte opponente si fonda esclusivamente sulla valorizzazione del dato testuale del regolamento contrattuale che, effettivamente, da un lato utilizza una terminologia afferente alla species delle assicurazioni:
“condizioni generali di assicurazione”, “premio”, “sinistro”, “catena assicurativa”, “polizza” (doc. 3 fasc. monitorio); dall'altro richiama il codice delle assicurazioni.
Contrariamente, qualifica il contratto come polizza CP_1
fideiussoria o, meglio, come contratto autonomo di garanzia, facendo applicazione di una interpretazione sistemica e complessiva del rapporto negoziale, non esclusivamente limitata al dato testuale dello stesso.
La opposizione non è fondata.
Il contratto di specie, invero, integra lo schema della c.d. polizza
fideiussoria, un contratto atipico ma legittimo ex art. 1322, secondo comma, c.c., per il quale una Compagnia assicurativa si obbliga in garanzia a pagare un determinato importo al beneficiario (in questo caso il nel caso di inadempimento della prestazione Controparte_2
pagina 13 di 23 dovuta da altro contraente ( in qualità di Parte_1
concessionaria). Trattasi, quindi, di un contratto misto, caratterizzato sia da elementi tipici dell'assicurazione, sia da quelli tipici dei contratti di garanzia.
Come del resto anche per il caso di specie, la figura del contratto misto ha tradizionalmente posto il problema di identificare un criterio attraverso cui individuare la disciplina giuridica da applicare. È, come anticipato, il caso che interessa le odierne parti in lite;
vale a dire la riconducibilità dello schema negoziale cui si sono obbligate alla disciplina della assicurazione (1882 ss c.c.) o della fideiussione e dei contratti di garanzia personale della obbligazione (1936 ss c.c.); in questo ultimo caso, nella versione astratta del contratto autonomo di garanzia.
Occorre, quindi, fare applicazione del criterio della prevalenza, secondo il quale il regolamento contrattuale convenuto tra le parti deve ritenersi assoggettato alla disciplina unitaria del contratto i cui elementi costitutivi debbano, nel singolo caso, considerarsi prevalenti (Cass., sent.
1724/2016; sent. 2688/2019; ord. 31117/2024).
Nell'operazione interpretativa circa la indagine sulla prevalenza della natura di garanzia o assicurativa nelle polizze fideiussorie, occorre prescindere tanto dal dato meramente testuale, quanto dal dato pagina 14 di 23 soggettivo dell'emittente (vale a dire la circostanza che la garanzia sia stata emessa da una compagnia assicurativa, come nel caso di specie). La
qualità del contraente, per ciò solo, non è, infatti, in grado di mutare la natura e la sostanza del rapporto negoziale, sicché occorre accertare la sostanza del rapporto operando una valutazione complessiva dello stesso.
In particolare, il rapporto che lega le parti in causa è assimilabile ad un
contratto autonomo di garanzia – è un contratto autonomo di garanzia – ossia un contratto con funzione essenzialmente indennitaria, privo di elementi di accessorietà con il rapporto principale (quello di valuta, cioè
il rapporto amministrazione concedente – concessionario), per il quale il garante si obbliga a tenere indenne il beneficiario in caso di inadempimento del contraente a semplice richiesta e senza la possibilità di opporre alcuna eccezione (salvo, secondo la giurisprudenza maggioritaria e in applicazione del principio di buonafede, la possibilità di opporre l'exceptio doli generalis e la nullità del rapporto di valuta).
Indagando la concreta volontà delle parti e valutando, pertanto, la sostanza del rapporto nel suo complesso, tale qualificazione giuridica di garanzia autonoma consegue, in primo luogo, dalla esclusione del vincolo pagina 15 di 23 di accessorietà con la obbligazione principale garantita. Elemento strutturale, all'evidenza centrale ed in quanto tale decisivo.
In secondo luogo, anche il dato testuale depone in tal senso.
Si può, infatti, richiamare l'Allegato AG – Condizioni Aggiuntive, nelle quali si afferma espressamente che il garante «… presta e costituisce la
presente fidejussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva
escussione di cui all'art. 1944 del C.C.» e che «si impegna […] a versare
l'importo che verrà richiesto al titolo sopraindicato, beninteso entro
l'ammontare di Euro 57.048,58 a semplice richiesta scritta a mezzo
raccomandata A.R. da parte del beneficiario.», nonché che «Il fidejussore è
tenuto a pagare comunque al a semplice richiesta di Controparte_2
quest'ultimo, anche in caso di opposizione della debitrice, la somma
sopraindicata. Il fidejussore, in deroga all'art. 1945 C.C., non potrà
opporre alla creditrice alcuna eccezione eventualmente proponibile dalla
debitrice, come non potrà opporre alcuna eccezione dipendente da eventuali
rapporti esistenti tra il fidejussore e quest'ultima» (doc. n. 3 fasc.
monitorio).
In terzo luogo, quale motivazione di sistema, occorre dare atto che nella prassi dei rapporti delle concessioni pubbliche (di servizi o beni demaniali) la garanzia autonoma permette di tutelare in maniera più
pagina 16 di 23 efficiente e celere l'interesse pubblico al corretto sfruttamento della cosa pubblica (appunto il servizio o il bene) e al risarcimento del danno economico patito;
interesse pubblico che sarebbe frustrato nella esigenza di un suo più celere soddisfacimento, laddove venisse permesso al garante di opporre eccezioni (fondate o anche meramente dilatorie) o,
addirittura, si facesse applicazione della disciplina del contratto di assicurazione.
Si aggiunge, inoltre, che nei contratti di polizza fideiussoria, anche se prevalente la funzione di garanzia rispetto a quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole del contratto di assicurazione (e nella specie il più breve termine di prescrizione) ma solo quando elementi concreti e indefettibili del regolamento contrattuale - e non il mero e asettico nomen iuris - siano in grado di provare che la concreta volontà delle parti sia stata quella di richiamare la disciplina tipica dell'assicurazione (sul punto, Cass. sent. 16283/2015; sent. 15904/2009).
Tale però, come detto, non è il caso di specie poiché più elementi
(testuali, interpretativi e di sistema) depongono a favore della applicazione della disciplina specifica del contratto autonomo
(pagamento a prima richiesta e impossibilità ad opporre eccezioni su tutti).
pagina 17 di 23 Infine, su un piano per così dire di analisi economica, non vi è dubbio che vi sia una forte commistione fra le attività finanziarie e quelle assicurative;
nella prassi, si parla di Bancassicurazione. Così, gli istituti bancari sempre più offrono servizi assicurativi ai loro clienti;
non per la sola ragione soggettiva (assicurazioni emesse dalle banche) tali contratti diventano contratti bancari: sono assicurazioni. Parimenti, le assicurazioni offrono anche prodotti finanziari, soprattutto nelle forme di accumuli di pensioni, ovvero (come in questo caso) di garanzie. Per una sorta di trascinamento – anche a fini organizzativi ed imprenditoriali delle assicuratrici – le compagnie continuano ad utilizzare la terminologia assicurativa (come anche in questo caso): polizze, premio, ecc.
Ciò non muta la natura del contratto, che va interpretato non in base al soggetto ma sulla base, piuttosto, della sua effettiva natura.
Il contratto è dunque un contratto autonomo di garanzia.
Ne consegue, pertanto, l'applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale.
Sulla chiamata in causa dei terzi
Parimenti, anche le ulteriori domande di parte opponente non sono
fondate.
pagina 18 di 23 Nel proprio atto introduttivo in opposizione parte opponente
(convenuta in senso sostanziale) avanzava istanza di autorizzazione alla chiamata di due terzi.
Trattasi, infatti, del precedente concessionario (Sig. e Persona_2
dell'amministrazione concedente (il . Tali chiamate, infatti, CP_2
erano funzionali - secondo la prospettazione della opponente - a far imputare loro parte del quantum in caso di condanna alla restituzione.
Alla udienza del 14 marzo 2024, venivano respinte tali richieste di chiamata, evidenziando che tali rapporti esulano dal thema oggetto del presente giudizio. La natura autonoma (e, dunque, non accessoria) del contratto autonomo di garanzia in forza del quale parte opponente viene condannata a restituire la somma pagata da parte opposta esclude, per sé stessa, la rilevanza delle asserite responsabilità/imputabilità di parte del pagamento a soggetti terzi.
Nulla impedisce, ovviamente, che parte opponente possa decidere di far valere le proprie ragioni in altro e separato giudizio, azionato -
eventualmente, se vorrà - al fine di ottenere il riconoscimento di quanto asseritamente a lei spettante.
La garanzia a prima richiesta, infatti, è spesso definita anche
“cauzionale”, nel senso che è come se chi offre la garanzia (nel caso:
pagina 19 di 23 ) desse una cauzione (sia pure differita) al Parte_1
soggetto garantito, che nel caso è il Comune. Nel caso in cui vi siano doglianze verso il è a questi che occorre rivolgersi;
avendo però CP_2
il diritto, allo stato, di trattenere la somma, salvo appunto CP_2
domanda restitutoria, direttamente svolta da . Parte_1
Non vi è dunque esigenza di processo simultaneo.
Lo stesso in relazione alla posizione del signor Ferro.
Il che – per contro – significa che non vi alcun vincolo di giudicato, nel rapporto giuridico processuale fra gli opponenti e tali doversi soggetti,
non parti del presente giudizio. Come da punti 4 e 5 del presente dispositivo.
La posizione della persona fisica
Non vi è contestazione, per quanto detto, sulla imputazione in solidarietà del debito alla signora , altra opponente. Parte_2
Le difese di questa sono sostanzialmente a calco delle difese della società
opponente. Oltre che per la identità del patrono, è proprio il contenuto delle difese che esclude una autonomia della signora . La Parte_2
stessa, cioè, non ha proposto difese proprie, diverse da quelle che riguardano la . Parte_1
pagina 20 di 23 Non vi sono cioè difese proprie (ad esempio, la posizione di consumatore della signora ) e, dunque, respinte le difese della opposizione, Parte_2
il decreto ingiuntivo va confermato nella sua integralità, soggettiva ed oggettiva.
Spese di lite
Così pronunciato, le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice nella liquidazione di cui al dispositivo;
liquidazione operata in applicazione dei parametri medi.
Non si ritiene di compensare le spese, parzialmente, pur in presenza di una difesa formalistica e manifestamente infondata, come quella della nullità della citazione. Infatti, il nucleo di soccombenza rimane saldo sulla parte opponente;
nonostante questa difesa formalistica.
Scaglione da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00. Ci si scosta dai medi,
verso il basso, non già in ragione di tale manifesta infondatezza;
quanto per altra ragione. Sul punto specifico rilevante, si è in presenza di una causa sostanzialmente seriale;
nel senso che si è in presenza delle usuali difese (della controparte) miranti a contrastare la natura di contratto autonomo di garanzia, che caratterizza tale tipo di contratti;
con un rincorrersi di questioni sostanzialmente identiche e con esiti assestati.
pagina 21 di 23
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
14624/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte: capitale;
interessi come ivi stabiliti;
spese del monitorio, come ivi liquidate.
3. CONFERMA LA ESECUTIVITA' DEL DECRETO.
4. DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE sulle chiamate di terzo e sulle relative domande riconvenzionali di parte opponente.
5. DICHIARA che non vi è vincolo di giudicato, in relazione alle posizioni giuridiche correnti fra gli opponenti e ed il Persona_2 CP_2
; né rispetto a parti diverse dalle odierne.
[...]
6. CO gli opponenti, in solido fra loro, alla pagina 22 di 23 rifusione, in favore di parte convenuta (società
o successori o con Controparte_1
nomi sociali diversi), delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 12.000,00
per compensi, spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e Cassa previdenziale come per legge.
7. SI CH.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale di Bologna alla via
Farini numero 1, il giorno 17 maggio 2025
Il giudice Marco D'ORAZI
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14624/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
nonché da:
(C.F. ); Parte_2 C.F._1
Pt_3
con il patrocinio dell'avv. CARLIN MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIALE G. MATTEOTTI 8, PORTOGRUARO (VE) presso il difensore avv. CARLIN MASSIMO pagina 1 di 23 OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. FERRANTE FA, elettivamente domiciliato in
VIA A. ALBRICCI 9, MILANO presso il difensore avv. FERRANTE
FA
CONVENUTA ED OPPOSTA
OGGETTO
Giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3808/2023 (in procedimento 11808 del 2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Bologna il
19 settembre 2023 e notificato in data 26 settembre 2023, in favore della parte odierna opposta. Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 7 novembre 2024
(così a verbale;
deposito in CONSOLLE il successivo 8 novembre).
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Anche se non ritrascritte, sono dunque parte integrante di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 2 di 23 Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3808/2023 del 19.09.2023, la società (di seguito Parte_1
anche soltanto “ senza tipo sociale), nonché la Parte_1
signora (di seguito anche “la ” e, Parte_2 Parte_2
congiuntamente alla società: “parte attrice” o “parte opponente”)
convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, la società
(di seguito anche soltanto Controparte_1
“ , senza tipo sociale); azione esperita, al fine di ottenere la CP_1
revoca del decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione del diritto;
e,
in via subordinata, previa autorizzazione della chiamata dei terzi, la condanna a tenere indenne parte attrice per quanto eventualmente condannata a pagare.
Il decreto, infatti, era stato richiesto e concesso dall'istituto assicurativo in via di regresso per il recupero della somma di Euro 57.048,58,
corrisposta in adempimento della polizza in essere tra le parti.
Nel proprio atto introduttivo, parte opponente narrava in fatto:
- che era subentrata, con autorizzazione di Parte_1
subingresso n. 23/2010 del 22.06.2010 (doc. 4), nella concessione demaniale marittima n. 18/2009 del 25.08.2009, rilasciata dal Comune di
RO (RO) al precedente (ed originario) concessionario Ferro
pagina 3 di 23 della durata di 6 anni e dal canone annuale di Euro 28.524,29 Per_1
(Euro 171.145,74 complessivi);
- tale concessione aveva ad oggetto l'occupazione di una zona demaniale marittima in località RO Mare (RO), nonché la realizzazione di alcune strutture ricettive e di opere di rinaturalizzazione dell'area dal valore complessivo di Euro 693.085,16, da realizzarsi con gradualità nel corso degli anni.
A garanzia degli obblighi assunti e in applicazione della normativa regionale di riferimento, parte opponente subentrava nella polizza fideiussoria precedentemente conclusa tra il concessionario alienante e l'odierna parte opposta dal valore pari ad Euro 57.048,58. CP_1
Proseguiva, dunque, parte opponente la propria rappresentazione in fatto, narrando:
- che, dopo l'autorizzazione di subingresso, non venivano adempiuti gli obblighi di trasmissione della documentazione tecnica richiesta dall'amministrazione comunale a causa di alcune “incomprensioni” con il precedente concessionario, né venivano realizzate le opere previste dal
Piano di investimenti;
- a causa di tali omissioni, il disponeva la decadenza Controparte_2
della concessione con prot. n. 9664/2011 del 31.05.2011;
pagina 4 di 23 - di aver impugnato tale provvedimento di decadenza avanti al TAR
(pg. 6 della opposizione); con procedimento numero 1761 del 2024; il procedimento al TAR veniva poi dichiarato perento per inattività ultraquinquennale ai sensi dell'art. 82 c.p.a. (sempre pagina 6 della opposizione);
- nel momento in cui veniva dichiarata la decadenza della concessione, era maturato l'obbligo di realizzare opere per il valore complessivo di
Euro 24.342,04; imputabili per la somma di Euro 12.706,54 a
[...]
e di Euro 11.551,40 in capo al Sig. Ferro, precedente Parte_1
concessionario.
Facendo seguito alla formale richiesta avanzata dal in data CP_2
05.03.2020, parte eseguiva il pagamento in data 17.07.2020 CP_1
per la somma complessiva di Euro 57.048,58. In pratica, escuteva la polizza fideiussoria e la compagnia pagava.
Tale la ricostruzione in fatto di parte opponente.
In diritto, in via preliminare parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di rivalsa esperita dalla compagnia assicurativa.
; infatti, rappresentava che il rapporto Parte_1
intercorrente con avrebbe dovuto essere più correttamente CP_1
qualificato alla stregua di un contratto di assicurazione, conseguendone pagina 5 di 23 così l'applicazione della specifica disciplina in materia di prescrizione breve biennale di cui all'art. 2952, secondo comma, c.c.. Tale
interpretazione, sempre secondo la prospettazione di parte opponente, verrebbe sostenuta dal dato testuale del regolamento contrattuale che fa uso di termini afferenti al rapporto assicurativo (“premio”, “sinistro”,
“catena assicurativa”, “polizza”…), nonché dal richiamo al codice delle assicurazioni e ai regolamenti emanati dall'Isvap.
In via riconvenzionale, parte opponente domandava l'autorizzazione alla chiamata del terzo in favore sia del , sia del Sig. Controparte_2
Ferro, primo concessionario del rapporto.
Quanto alla chiamata in causa dell'amministrazione comunale,
[...]
rappresentava la illegittimità della riscossione della Parte_1
polizza nell'intero, invece che per l'ammontare della effettiva durata della concessione. In particolare, parte opponente rappresentava che,
essendo la concessione durata un anno e nove mesi (dieci mesi in capo al primo concessionario;
undici mesi in capo a ) la Parte_1
polizza avrebbe dovuto essere escussa per la somma complessiva di Euro
24.257,97, vale a dire il quantum che il Piano d'investimenti allegato alla concessione imputava ai primi undici mesi.
pagina 6 di 23 Quanto, invece, alla chiamata in causa del Sig. Ferro, parte opponente rappresentava che, avendo egli goduto in via esclusiva i primi dieci mesi di concessione, il costo dei mancati investimenti pro tempore avrebbero dovuto essere a lui imputati.
Tale, in sintesi, la ricostruzione di parte opponente. Come si nota, non vi erano specifiche doglianze, rispetto alla posizione della parte opponente signora . Nel senso che la persona fisica di fatto ha proposto Parte_2
difese a calco di;
non ha presentato difese Parte_1
specifiche della propria posizione.
Per tali motivi, la parte domandava nelle Parte_1
conclusioni:
1) di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) di autorizzare la chiamata in causa del (RO) e del Controparte_2
Sig. Persona_2
3) in via principale, di accertare la maturata prescrizione del diritto fatto valere da CP_1
4) per l'effetto, dichiarare inammissibile e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 7 di 23 5) in via riconvenzionale, condannare il a tenere Controparte_2
indenne o a rifondere l'importo di Euro 44.342,02 o il diverso importo di
Euro 32.790,61, quale porzione in esubero rispetto al corretto ed effettivo valore dell'inadempimento a lei imputabile;
6) in via riconvenzionale, condannare il Sig. a tenere Persona_2
indenne o a rifondere l'importo di Euro 11.551,40, vale a dire la porzione di inadempimento a quest'ultimo addebitabile;
7) Con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28-29.12.2023 si costituiva in giudizio la società contestando integralmente la ricostruzione CP_1
in diritto compiuta da parte opponente.
In particolare, in via preliminare parte opposta eccepiva la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius, non avendo parte opponente indicato il termine per la costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 163,
comma 2, n. 7) c.p.c.
Nel merito, parte opposta sosteneva che la polizza era più correttamente inquadrabile nello schema del contratto autonomo di garanzia;
con esclusione, pertanto, della disciplina della prescrizione abbreviata tipica del rapporto assicurativo in favore del diverso regime ordinario decennale. Nonostante gli elementi testuali del regolamento contrattuale pagina 8 di 23 richiamati da parte opponente, tale conclusione era avvalorata dal dato sostanziale-complessivo del contratto che imponeva alla società
assicurativa di pagare il beneficiario (l'amministrazione comunale) in qualunque momento, senza opporre alcuna eccezione ed a semplice richiesta (doc. 3 fasc. monitorio).
In ragione della natura autonoma della garanzia, le due istanze di chiamata del terzo, pertanto, apparivano irrilevanti rispetto al rapporto giuridico dedotto in causa.
Infine, parte opposta domandava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Tale, in sintesi, l'atto costitutivo di parte opposta.
Per questi motivi
, parte opposta domandava:
1) in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
2) di concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
3) in via principale, di rigettare l'opposizione;
4) per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo n. 3808/2019;
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Questi, in estrema sintesi, gli atti introduttivi di parte opponente e di parte opposta.
pagina 9 di 23 Alla udienza del 14 marzo 2024, il giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e respinte le richieste di autorizzazione alle chiamate dei terzi, rinviava alla udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 7 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza differita.
Seguivano le difese finali.
Esse sono da considerarsi immanenti al presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di nullità della opposizione
In via pregiudiziale parte opposta eccepisce la nullità della opposizione per difetto di vocatio in ius; in particolare, a causa della omessa indicazione del termine di settanta giorni prima dell'udienza entro il quale costituirsi (art. 163 secondo comma, n. 7) c.p.c.).
Tale eccezione, tuttavia, non è fondata in ragione dell'operare della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 164 c.p.c. che in maniera esplicita fa conseguire alla costituzione dell'opposto/convenuto la sanatoria ex tunc dei vizi della citazione, facendo salvi gli effetti pagina 10 di 23 sostanziali e processuali. Tale è d'altronde l'impostazione non formalistica adottata dal codice di procedura, in attuazione della visione chiovendiana del processo moderno ed in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo;
a sua volta espressione del più generale principio processualcivilistico della strumentalità/congruità delle forme rispetto allo scopo.
Nonostante tale visione finalistico-sostanziale del processo, si rileva come nella vocatio in ius di parte opponente vi sia in ogni caso il richiamo ai termini, modi e forme della costituzione ai sensi degli articoli
166 e 167 c.p.c.
Tale difesa della parte opposta è dunque manifestamente infondata.
Sul rapporto tra le parti
La corretta qualificazione giuridica del contratto
La opposizione pone il proprio fondamento sulla corretta qualificazione giuridica del contratto intercorrente tra e CP_1 [...]
, subentrante al rapporto già in essere con il precedente Parte_1
concessionario. Trattasi di questione assorbente poiché dalla natura giuridica del contratto oggetto di contestazione consegue, secondo la rappresentazione di parte opponente, la ragione di diritto a fondamento della propria opposizione.
pagina 11 di 23 Essa riguarda esclusivamente la intervenuta prescrizione del diritto azionato da CP_1
Parte opponente, infatti, qualifica la polizza inter partes come vero e proprio contratto di assicurazione, cui sarebbe applicabile la relativa disciplina giuridica e, in particolare, lo specifico e più breve termine di prescrizione biennale dell'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, c.c.
Diversamente, parte opposta qualifica il contratto come polizza fideiussoria o, meglio, come contratto autonomo di garanzia.
Come detto, la natura giuridica del rapporto contrattuale rileva, per quanto di qui interesse, sotto il profilo della individuazione del regime della prescrizione dell'azione di rivalsa applicabile;
azione di cui gode l'istituto assicurativo/garante al pagamento dei premi e qui “attivato” con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Preliminarmente, però, occorre dare rilievo ai dati non oggetto di contestazione. Sono pacifici il rapporto contrattuale e le circostanze ad esso complementari, vale a dire:
- il subentro di al rapporto concessorio;
Parte_1
- per l'effetto, il subentro della stessa nel rapporto fideiussorio intercorrente con CP_1
pagina 12 di 23 - la richiesta del al pagamento della polizza del Controparte_2
05.03.2020;
- l'effettivo pagamento da parte di in data 17.07.2020 (docc. 5 CP_1
e 6 fasc. monitorio) per l'ammontare pari ad Euro 57.048,58.
La tesi di parte opponente si fonda esclusivamente sulla valorizzazione del dato testuale del regolamento contrattuale che, effettivamente, da un lato utilizza una terminologia afferente alla species delle assicurazioni:
“condizioni generali di assicurazione”, “premio”, “sinistro”, “catena assicurativa”, “polizza” (doc. 3 fasc. monitorio); dall'altro richiama il codice delle assicurazioni.
Contrariamente, qualifica il contratto come polizza CP_1
fideiussoria o, meglio, come contratto autonomo di garanzia, facendo applicazione di una interpretazione sistemica e complessiva del rapporto negoziale, non esclusivamente limitata al dato testuale dello stesso.
La opposizione non è fondata.
Il contratto di specie, invero, integra lo schema della c.d. polizza
fideiussoria, un contratto atipico ma legittimo ex art. 1322, secondo comma, c.c., per il quale una Compagnia assicurativa si obbliga in garanzia a pagare un determinato importo al beneficiario (in questo caso il nel caso di inadempimento della prestazione Controparte_2
pagina 13 di 23 dovuta da altro contraente ( in qualità di Parte_1
concessionaria). Trattasi, quindi, di un contratto misto, caratterizzato sia da elementi tipici dell'assicurazione, sia da quelli tipici dei contratti di garanzia.
Come del resto anche per il caso di specie, la figura del contratto misto ha tradizionalmente posto il problema di identificare un criterio attraverso cui individuare la disciplina giuridica da applicare. È, come anticipato, il caso che interessa le odierne parti in lite;
vale a dire la riconducibilità dello schema negoziale cui si sono obbligate alla disciplina della assicurazione (1882 ss c.c.) o della fideiussione e dei contratti di garanzia personale della obbligazione (1936 ss c.c.); in questo ultimo caso, nella versione astratta del contratto autonomo di garanzia.
Occorre, quindi, fare applicazione del criterio della prevalenza, secondo il quale il regolamento contrattuale convenuto tra le parti deve ritenersi assoggettato alla disciplina unitaria del contratto i cui elementi costitutivi debbano, nel singolo caso, considerarsi prevalenti (Cass., sent.
1724/2016; sent. 2688/2019; ord. 31117/2024).
Nell'operazione interpretativa circa la indagine sulla prevalenza della natura di garanzia o assicurativa nelle polizze fideiussorie, occorre prescindere tanto dal dato meramente testuale, quanto dal dato pagina 14 di 23 soggettivo dell'emittente (vale a dire la circostanza che la garanzia sia stata emessa da una compagnia assicurativa, come nel caso di specie). La
qualità del contraente, per ciò solo, non è, infatti, in grado di mutare la natura e la sostanza del rapporto negoziale, sicché occorre accertare la sostanza del rapporto operando una valutazione complessiva dello stesso.
In particolare, il rapporto che lega le parti in causa è assimilabile ad un
contratto autonomo di garanzia – è un contratto autonomo di garanzia – ossia un contratto con funzione essenzialmente indennitaria, privo di elementi di accessorietà con il rapporto principale (quello di valuta, cioè
il rapporto amministrazione concedente – concessionario), per il quale il garante si obbliga a tenere indenne il beneficiario in caso di inadempimento del contraente a semplice richiesta e senza la possibilità di opporre alcuna eccezione (salvo, secondo la giurisprudenza maggioritaria e in applicazione del principio di buonafede, la possibilità di opporre l'exceptio doli generalis e la nullità del rapporto di valuta).
Indagando la concreta volontà delle parti e valutando, pertanto, la sostanza del rapporto nel suo complesso, tale qualificazione giuridica di garanzia autonoma consegue, in primo luogo, dalla esclusione del vincolo pagina 15 di 23 di accessorietà con la obbligazione principale garantita. Elemento strutturale, all'evidenza centrale ed in quanto tale decisivo.
In secondo luogo, anche il dato testuale depone in tal senso.
Si può, infatti, richiamare l'Allegato AG – Condizioni Aggiuntive, nelle quali si afferma espressamente che il garante «… presta e costituisce la
presente fidejussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva
escussione di cui all'art. 1944 del C.C.» e che «si impegna […] a versare
l'importo che verrà richiesto al titolo sopraindicato, beninteso entro
l'ammontare di Euro 57.048,58 a semplice richiesta scritta a mezzo
raccomandata A.R. da parte del beneficiario.», nonché che «Il fidejussore è
tenuto a pagare comunque al a semplice richiesta di Controparte_2
quest'ultimo, anche in caso di opposizione della debitrice, la somma
sopraindicata. Il fidejussore, in deroga all'art. 1945 C.C., non potrà
opporre alla creditrice alcuna eccezione eventualmente proponibile dalla
debitrice, come non potrà opporre alcuna eccezione dipendente da eventuali
rapporti esistenti tra il fidejussore e quest'ultima» (doc. n. 3 fasc.
monitorio).
In terzo luogo, quale motivazione di sistema, occorre dare atto che nella prassi dei rapporti delle concessioni pubbliche (di servizi o beni demaniali) la garanzia autonoma permette di tutelare in maniera più
pagina 16 di 23 efficiente e celere l'interesse pubblico al corretto sfruttamento della cosa pubblica (appunto il servizio o il bene) e al risarcimento del danno economico patito;
interesse pubblico che sarebbe frustrato nella esigenza di un suo più celere soddisfacimento, laddove venisse permesso al garante di opporre eccezioni (fondate o anche meramente dilatorie) o,
addirittura, si facesse applicazione della disciplina del contratto di assicurazione.
Si aggiunge, inoltre, che nei contratti di polizza fideiussoria, anche se prevalente la funzione di garanzia rispetto a quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole del contratto di assicurazione (e nella specie il più breve termine di prescrizione) ma solo quando elementi concreti e indefettibili del regolamento contrattuale - e non il mero e asettico nomen iuris - siano in grado di provare che la concreta volontà delle parti sia stata quella di richiamare la disciplina tipica dell'assicurazione (sul punto, Cass. sent. 16283/2015; sent. 15904/2009).
Tale però, come detto, non è il caso di specie poiché più elementi
(testuali, interpretativi e di sistema) depongono a favore della applicazione della disciplina specifica del contratto autonomo
(pagamento a prima richiesta e impossibilità ad opporre eccezioni su tutti).
pagina 17 di 23 Infine, su un piano per così dire di analisi economica, non vi è dubbio che vi sia una forte commistione fra le attività finanziarie e quelle assicurative;
nella prassi, si parla di Bancassicurazione. Così, gli istituti bancari sempre più offrono servizi assicurativi ai loro clienti;
non per la sola ragione soggettiva (assicurazioni emesse dalle banche) tali contratti diventano contratti bancari: sono assicurazioni. Parimenti, le assicurazioni offrono anche prodotti finanziari, soprattutto nelle forme di accumuli di pensioni, ovvero (come in questo caso) di garanzie. Per una sorta di trascinamento – anche a fini organizzativi ed imprenditoriali delle assicuratrici – le compagnie continuano ad utilizzare la terminologia assicurativa (come anche in questo caso): polizze, premio, ecc.
Ciò non muta la natura del contratto, che va interpretato non in base al soggetto ma sulla base, piuttosto, della sua effettiva natura.
Il contratto è dunque un contratto autonomo di garanzia.
Ne consegue, pertanto, l'applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale.
Sulla chiamata in causa dei terzi
Parimenti, anche le ulteriori domande di parte opponente non sono
fondate.
pagina 18 di 23 Nel proprio atto introduttivo in opposizione parte opponente
(convenuta in senso sostanziale) avanzava istanza di autorizzazione alla chiamata di due terzi.
Trattasi, infatti, del precedente concessionario (Sig. e Persona_2
dell'amministrazione concedente (il . Tali chiamate, infatti, CP_2
erano funzionali - secondo la prospettazione della opponente - a far imputare loro parte del quantum in caso di condanna alla restituzione.
Alla udienza del 14 marzo 2024, venivano respinte tali richieste di chiamata, evidenziando che tali rapporti esulano dal thema oggetto del presente giudizio. La natura autonoma (e, dunque, non accessoria) del contratto autonomo di garanzia in forza del quale parte opponente viene condannata a restituire la somma pagata da parte opposta esclude, per sé stessa, la rilevanza delle asserite responsabilità/imputabilità di parte del pagamento a soggetti terzi.
Nulla impedisce, ovviamente, che parte opponente possa decidere di far valere le proprie ragioni in altro e separato giudizio, azionato -
eventualmente, se vorrà - al fine di ottenere il riconoscimento di quanto asseritamente a lei spettante.
La garanzia a prima richiesta, infatti, è spesso definita anche
“cauzionale”, nel senso che è come se chi offre la garanzia (nel caso:
pagina 19 di 23 ) desse una cauzione (sia pure differita) al Parte_1
soggetto garantito, che nel caso è il Comune. Nel caso in cui vi siano doglianze verso il è a questi che occorre rivolgersi;
avendo però CP_2
il diritto, allo stato, di trattenere la somma, salvo appunto CP_2
domanda restitutoria, direttamente svolta da . Parte_1
Non vi è dunque esigenza di processo simultaneo.
Lo stesso in relazione alla posizione del signor Ferro.
Il che – per contro – significa che non vi alcun vincolo di giudicato, nel rapporto giuridico processuale fra gli opponenti e tali doversi soggetti,
non parti del presente giudizio. Come da punti 4 e 5 del presente dispositivo.
La posizione della persona fisica
Non vi è contestazione, per quanto detto, sulla imputazione in solidarietà del debito alla signora , altra opponente. Parte_2
Le difese di questa sono sostanzialmente a calco delle difese della società
opponente. Oltre che per la identità del patrono, è proprio il contenuto delle difese che esclude una autonomia della signora . La Parte_2
stessa, cioè, non ha proposto difese proprie, diverse da quelle che riguardano la . Parte_1
pagina 20 di 23 Non vi sono cioè difese proprie (ad esempio, la posizione di consumatore della signora ) e, dunque, respinte le difese della opposizione, Parte_2
il decreto ingiuntivo va confermato nella sua integralità, soggettiva ed oggettiva.
Spese di lite
Così pronunciato, le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice nella liquidazione di cui al dispositivo;
liquidazione operata in applicazione dei parametri medi.
Non si ritiene di compensare le spese, parzialmente, pur in presenza di una difesa formalistica e manifestamente infondata, come quella della nullità della citazione. Infatti, il nucleo di soccombenza rimane saldo sulla parte opponente;
nonostante questa difesa formalistica.
Scaglione da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00. Ci si scosta dai medi,
verso il basso, non già in ragione di tale manifesta infondatezza;
quanto per altra ragione. Sul punto specifico rilevante, si è in presenza di una causa sostanzialmente seriale;
nel senso che si è in presenza delle usuali difese (della controparte) miranti a contrastare la natura di contratto autonomo di garanzia, che caratterizza tale tipo di contratti;
con un rincorrersi di questioni sostanzialmente identiche e con esiti assestati.
pagina 21 di 23
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
14624/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte: capitale;
interessi come ivi stabiliti;
spese del monitorio, come ivi liquidate.
3. CONFERMA LA ESECUTIVITA' DEL DECRETO.
4. DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE sulle chiamate di terzo e sulle relative domande riconvenzionali di parte opponente.
5. DICHIARA che non vi è vincolo di giudicato, in relazione alle posizioni giuridiche correnti fra gli opponenti e ed il Persona_2 CP_2
; né rispetto a parti diverse dalle odierne.
[...]
6. CO gli opponenti, in solido fra loro, alla pagina 22 di 23 rifusione, in favore di parte convenuta (società
o successori o con Controparte_1
nomi sociali diversi), delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 12.000,00
per compensi, spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e Cassa previdenziale come per legge.
7. SI CH.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale di Bologna alla via
Farini numero 1, il giorno 17 maggio 2025
Il giudice Marco D'ORAZI
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