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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1802/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Croce;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Ministro p.t.Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 25.3.2024, , premesso Parte_1
di lavorare alle dipendenze del con contratto di lavoro a Controparte_1
tempo indeterminato del 20.11.2006 ed inquadramento nella qualifica di
Dirigente medico delle professionalità sanitarie, esponeva che dal 16.1.2021, a seguito del rientro da un periodo di aspettativa non retribuita per lo svolgimento di attività presso la Repubblica del Congo per conto di era stato CP_2
assegnato dapprima alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e poi, dal 27 gennaio 2021, alla Direzione Generale Dispositivi Medici e del
Servizio Farmaceutico senza l'assegnazione di un incarico tra quelli previsti dall'art 15 d.lgs. 502/1992 per il dirigente con oltre 5 anni di anzianità; rilevava che solo dal 3.3.2022 gli era stato conferito un incarico di alta specializzazione e poi dal 5.7.2022 un incarico triennale di struttura semplice periferica essendo di fatto rimasto privo di incarico dirigenziale e con la sola retribuzione di “parte fissa” per tredici mesi ovvero dal mese di gennaio 2021 fino all'inizio del mese di marzo 2022; che il mancato conferimento di incarico dirigenziale per il periodo in questione (dal mese di gennaio 2021 all'inizio del mese di marzo
2022) era da considerarsi avvenuto in violazione delle norme di legge e di contrattazione collettiva applicabili ed aveva provocato ad esso ricorrente danni non patrimoniali e patrimoniali di cui chiedeva il risarcimento.
Concludeva pertanto rassegnando le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare che il Dott. a decorrere dal mese di gennaio 2021 è stato adibito a mansioni Parte_1
inferiori e/o comunque dequalificanti rispetto a quelle di proprio inquadramento, con mancata assegnazione di un incarico sino al mese di marzo 2022 e, comunque, con attribuzione di mansioni non equivalenti, nell'ambito di inquadramento, alla professionalità acquisita, con conseguente accertamento della illegittimità del comportamento datoriale;
- condannare per l'effetto il in persona del al Controparte_1 Controparte_3
risarcimento, in favore del ricorrente, del danno da decremento retributivo per mancata assegnazione di un incarico per tredici mesi, per l'importo di € 16.971,37 (euro sedicimilanovecentosettantuno/37), nonché del danno da demansionamento e da dequalificazione professionale subiti e per l'effetto condannare detto datore di lavoro pubblico resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali subiti, da liquidarsi nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia e da quantificarsi anche in via equitativa, in ogni caso in misura non inferiore ad € 30.000,00 (euro trentamila/00); - in via subordinata, condannare comunque il in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al risarcimento, in favore del ricorrente, di tutti i danni di cui sopra, valutandoli anche in via equitativa, sulla base degli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”. Con vittoria delle spese di lite. Costituitosi in giudizio, il contestava le avverse pretese, Controparte_1
evidenziando che l'unico obbligo della Amministrazione era quello di attivare le procedure per la copertura degli incarichi disponibili e che nella specie il ricorrente era rimasto senza incarico dal gennaio 2021 al dicembre 2021 in quanto non aveva presentato la sua candidatura all'interpello pubblicato il
17.6.2021 per l'unico posto di fascia S2 resosi vacante in quel periodo di tempo, mentre un ulteriore incarico di fascia S2 gli era stato conferito con D.D. del
22.12.2021 la cui decorrenza era stata posticipata al 3.3.2022 in concomitanza con la registrazione della relativa Delibera dalla Corte dei Conti. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti motivazioni.
Innanzitutto pare necessario riportare la normativa rilevante nella fattispecie di causa regolante il conferimento degli incarichi ai dirigenti medici che, così come il ricorrente, hanno una anzianità di servizio ultraquinquennale.
Rileva in primo luogo l'art. 15 comma 4 del d.lgs. n. 502/1992 che prevede:
<…In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici>.
L'art. 15 ter comma 1 della medesima disposizione normativa prevede poi incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette , con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico>.
Occorre poi richiamare il Decreto del del 19.4.2016 -in Controparte_1
base al quale risultano conferiti al ricorrente i precedenti incarichi- che all'art. 1 prevede:
di cui agli artt. 55 e ss. del CCNL 9 marzo 2020 -relativo al personale dell'Area funzioni centrali – triennio 2016-2018, ivi inclusi i dirigenti sanitari in servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 14 del 2009, ai dirigenti medici e veterinari assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020 e ai dirigenti sanitari in posizione di comando presso il sono: 1) incarichi di struttura semplice (centrale e periferica) – S1 2) CP_1
incarichi di natura professionale di alta specializzazione, anche ispettivi, di verifica e controllo – S2 3) incarichi di natura professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e controllo – S3 4) incarichi di natura professionale di base – S4>.
L'art. 3 del DM in questione prevede poi che per il conferimento degli incarichi di fascia S1-S3 <…l'Amministrazione applica quanto previsto all'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 attivando periodicamente, o su richiesta degli Uffici generali quando sorga una esigenza di servizio in tal senso, apposite procedure di interpello e indicando, per ciascun incarico, l'oggetto dello stesso come definito dal Direttore generale competente, individuato su proposta del responsabile dell'ufficio dirigenziale di II fascia al quale l'incarico afferisce per territorio o per materia ovvero, se del caso, direttamente dal Direttore generale>.
Vi è poi da menzionare il CCNL 9 marzo 2020 Area funzioni centrali
2016/2018 che all'art. 63 comma 1 lett. b), c) e d) prevede, per i dirigenti sanitari del e dell'Agenzia , tipologie di Controparte_1 Controparte_4
incarico corrispondenti a quelle previste dal predetto D.M. 19.4.2016.
Questo essendo il quadro normativo e contrattuale di riferimento, vi è da rilevare che, con orientamento consolidato, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha affermato, anche con recenti pronunce, che “in tema di dirigenza medica il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili, secondo l'assetto organizzativo fissato nell'atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva” (cfr. Cass. n. 11574/2023 e conforme Cass. n. 1478/2024, Cass. n.
5027/2024, Cass. n. 11575/2024, Cass. n. 21544/2024, Cass. n. 21528/2025 ,
Cass. n. 5718/2025).
La Cassazione con tali pronunce, previa interpretazione della normativa regolante la materia degli incarichi, esclude che il conferimento di un incarico di alta specializzazione o di direzione di struttura semplice ai dirigenti che abbiano superato -così come pacificamente il ricorrente- il quinquennio di attività sia obbligatorio e automatico e condiziona tale diritto alla esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria degli stessi oltre che al superamento da parte del dirigente delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva di comparto. Ne deriva che, diversamente da quanto preteso in ricorso, il diritto del dirigente al conferimento di incarico ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 502/1992 non è assoluto bensì condizionato alla disponibilità dello stesso nella compagine amministrativa, alla sua copertura finanziaria e al superamento da parte del
Dirigente della selezione prevista per accedervi.
Tanto premesso pare ora necessario riportare i fatti rilevanti susseguitisi nel periodo oggetto di causa (ovvero dal gennaio 2021 al marzo 2022) per come risultanti dalla documentazione prodotta in atti dalle parti.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che: con avviso del 18.2.2021 (scadenza candidature del 4.3.2021) il Controparte_1
ha pubblicato l'interpello per l'attribuzione di un incarico di fascia “S5”
[...]
presso l'Ufficio 3 DGDMF (all. 6 ); CP_1
con avviso del 17.6.2021 il ha pubblicato l'interpello per Controparte_1
l'attribuzione di un incarico di fascia “S2” presso l'Ufficio 3 DGDMF (all. 6
); CP_1
risulta altresì dalla documentazione in atti che con Decreto del 22.12.2021 del
Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria, è stato attribuito al incarico di natura professionale di alta specializzazione, Parte_1
ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna, appartenente alla fascia
S2, per le esigenze dell'Ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione sanitaria (all. 1 ). In pari data, risulta stipulato il relativo contratto CP_1
individuale di lavoro, nel quale è stato stabilito, in conformità alle disposizioni di legge, che il contratto avrebbe avuto durata triennale con decorrenza dalla data di registrazione della Corte dei conti del D.D. di conferimento (avvenuta in data 03.03.2022) (all. 2 Ministero).
Risulta infine che il predetto rapporto è stato poi risolto anticipatamente, in via consensuale, con atto del 23.05.2022 (all. 3 ), in considerazione CP_1
dell'avvenuta attribuzione al ricorrente dell'incarico di direzione di Parte_1
struttura semplice periferica per le esigenze dell'Ufficio Territoriale di Salerno dell'USMAF SASN Campania e Sardegna della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria con decorrenza dal 5.7.2022 (all. 4 e 5 Ministero -all. 1 parte ricorrente).
Ciò posto occorre osservare per chiarezza di esposizione che con la PEC del
10.3.2021 (prodotta dal ricorrente con note del 10.2.2025) il , Parte_1
diversamente da quanto dedotto con le note del 10.2.2025, non ha evidentemente chiesto di partecipare all'interpello del 17.6.2021 per incarico di fascia S2 presso l'Ufficio 3 della Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico. Tanto si evince dal contenuto stesso della PEC laddove si aderisce ad un ivi indicato interpello per incarico fascia S2 relativo al diverso
Ufficio 4 della Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.
Orbene, tanto chiarito, deve ritenersi che la predetta documentazione in atti prova che l'Amministrazione nel periodo oggetto di causa (gennaio 2021-marzo
2022) si sia attivata, mediante pubblicazione di interpelli, per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali disponibili nei vari uffici aziendali. Il ricorrente non risulta aver partecipato a tali interpelli ottenendo poi, con decreto del direttore generale del 22.12.2021 incarico dirigenziale di fascia S2 presso l'Ufficio 4 (avendo partecipato evidentemente ad un, non documentato in causa, interpello relativo a tale incarico).
Dunque per un verso la Amministrazione ha fornito la prova di aver attivato, nei limiti dei posti individuati come disponibili, le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, per altro verso il ricorrente non ha dedotto e provato la esistenza -nel periodo temporale in esame- di altri posti disponibili rispetto a cui l'Amministrazione avrebbe serbato un comportamento illegittimamente inerte nella correlativa pubblicazione dell'interpello per la copertura degli stessi né, con medesima valenza, il ricorrente ha dedotto e provato l'esistenza presso la Amministrazione -nel periodo di causa- di altri specifici incarichi ipoteticamente a lui attribuibili rispetto ai quali gli sia stata preclusa la possibilità di accedere attraverso la propria espressa candidatura o in ipotesi conferiti illegittimamente ad altri dirigenti. Si ribadisce invero che il ricorrente non ha provato di aver partecipato all'interpello del 17.6.2021 per incarico di fascia S2 relativo all'Ufficio 3 (cui risulta aver partecipato solo la Dirigente Tes_1
6 ) avendo viceversa prodotto una PEC che mostrerebbe
[...] CP_1
l'adesione ad un interpello del 5.3.2021 per incarico di fascia S2 per l'Ufficio 4
(v. PEC del 10.3.2021) di cui tuttavia non è stata prodotta alcuna prova documentale né dedotta e provata l'eventuale attribuzione ad altro candidato.
Né ancora il ricorrente ha dedotto e provato che l'Amministrazione abbia posto in essere uno specifico comportamento o una specifica omissione, nella gestione del conferimento di incarichi, in violazione dei canoni della correttezza e buona fede.
Sotto tale profilo si osserva che, pur non essendo configurabile, nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale, è stato affermato che, tuttavia, in sede giudiziale va controllato che il mancato rinnovo, o il mancato conferimento dell'incarico stesso sia avvenuto nel rispetto delle garanzie procedimentali previste, nonché con l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede (Cass. n. 7495/2015, Cass. n. 21700/2013, Cass. n. 5025/2009).
Nella specie, come detto, il ricorrente ha infondatamente individuato nell'omesso (temporaneo) conferimento di incarico in sé la condotta inadempiente della Amministrazione mentre non ha né dedotto né provato specifici ulteriori comportamenti della Amministrazione posti in essere in violazione delle regole di correttezza e buona fede.
In virtù di tali considerazioni deve ritenersi che, esclusa per quanto sopra detto una automaticità/obbligatorietà di conferimento dell'incarico di alta specializzazione/di direzione struttura semplice al dirigente con anzianità ultraquinquennale, nella specie il ricorrente non ha provato il fatto costitutivo del rivendicato diritto al risarcimento del danno ovvero un colpevole inadempimento della Amministrazione (fatto illecito contrattuale) nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali o comunque la violazione da parte della Amministrazione stessa delle regole di correttezza e buona fede nel conferimento di incarichi. È emerso viceversa che la temporanea assenza di incarico dirigenziale al ricorrente non è dipesa da una colposa inerzia della
Amministrazione la quale, in mancanza di prova contraria fornita da quest'ultimo, ha regolarmente e con comportamento trasparente proceduto alla pubblicazione degli interpelli per gli incarichi dirigenziali necessari e disponibili nel periodo gennaio 2021-marzo 2022 ad uno solo dei quali risulta evidentemente aver partecipato il Dirigente con esito positivo e Parte_1
conferimento dell'incarico di fascia S2 Ufficio 4 con DD del 22.12.2021.
La non riconducibilità della temporanea assenza di incarico dirigenziale del ad una condotta illegittima della Amministrazione rende quindi Parte_1
infondata la azione di risarcimento dei danni (astrattamente conseguenti alla detta temporanea assenza di incarico dirigenziale) posta in essere dal ricorrente.
Pare infine opportuno chiarire che il richiamo fatto in ricorso all'art. 2103 c.c. al fine di dimostrare un demansionamento del nel periodo in cui è Parte_1
rimasto privo di incarico ex art. 15 d.lgs. 502/1992 appare inconferente.
Come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 21568/2018),
l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 cod. civ., sancita dall'art. 19 del d.lgs. n.
165 del 2001, era già stata affermata dall'art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998, e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II (v. anche quanto alla dirigenza sanitaria
Cass. n. 7117/2023, Cass. n. 91/19).
Da tali considerazioni discende il rigetto del ricorso. Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
3.164,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 15.10.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1802/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Croce;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Ministro p.t.Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 25.3.2024, , premesso Parte_1
di lavorare alle dipendenze del con contratto di lavoro a Controparte_1
tempo indeterminato del 20.11.2006 ed inquadramento nella qualifica di
Dirigente medico delle professionalità sanitarie, esponeva che dal 16.1.2021, a seguito del rientro da un periodo di aspettativa non retribuita per lo svolgimento di attività presso la Repubblica del Congo per conto di era stato CP_2
assegnato dapprima alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e poi, dal 27 gennaio 2021, alla Direzione Generale Dispositivi Medici e del
Servizio Farmaceutico senza l'assegnazione di un incarico tra quelli previsti dall'art 15 d.lgs. 502/1992 per il dirigente con oltre 5 anni di anzianità; rilevava che solo dal 3.3.2022 gli era stato conferito un incarico di alta specializzazione e poi dal 5.7.2022 un incarico triennale di struttura semplice periferica essendo di fatto rimasto privo di incarico dirigenziale e con la sola retribuzione di “parte fissa” per tredici mesi ovvero dal mese di gennaio 2021 fino all'inizio del mese di marzo 2022; che il mancato conferimento di incarico dirigenziale per il periodo in questione (dal mese di gennaio 2021 all'inizio del mese di marzo
2022) era da considerarsi avvenuto in violazione delle norme di legge e di contrattazione collettiva applicabili ed aveva provocato ad esso ricorrente danni non patrimoniali e patrimoniali di cui chiedeva il risarcimento.
Concludeva pertanto rassegnando le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare che il Dott. a decorrere dal mese di gennaio 2021 è stato adibito a mansioni Parte_1
inferiori e/o comunque dequalificanti rispetto a quelle di proprio inquadramento, con mancata assegnazione di un incarico sino al mese di marzo 2022 e, comunque, con attribuzione di mansioni non equivalenti, nell'ambito di inquadramento, alla professionalità acquisita, con conseguente accertamento della illegittimità del comportamento datoriale;
- condannare per l'effetto il in persona del al Controparte_1 Controparte_3
risarcimento, in favore del ricorrente, del danno da decremento retributivo per mancata assegnazione di un incarico per tredici mesi, per l'importo di € 16.971,37 (euro sedicimilanovecentosettantuno/37), nonché del danno da demansionamento e da dequalificazione professionale subiti e per l'effetto condannare detto datore di lavoro pubblico resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali subiti, da liquidarsi nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia e da quantificarsi anche in via equitativa, in ogni caso in misura non inferiore ad € 30.000,00 (euro trentamila/00); - in via subordinata, condannare comunque il in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al risarcimento, in favore del ricorrente, di tutti i danni di cui sopra, valutandoli anche in via equitativa, sulla base degli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”. Con vittoria delle spese di lite. Costituitosi in giudizio, il contestava le avverse pretese, Controparte_1
evidenziando che l'unico obbligo della Amministrazione era quello di attivare le procedure per la copertura degli incarichi disponibili e che nella specie il ricorrente era rimasto senza incarico dal gennaio 2021 al dicembre 2021 in quanto non aveva presentato la sua candidatura all'interpello pubblicato il
17.6.2021 per l'unico posto di fascia S2 resosi vacante in quel periodo di tempo, mentre un ulteriore incarico di fascia S2 gli era stato conferito con D.D. del
22.12.2021 la cui decorrenza era stata posticipata al 3.3.2022 in concomitanza con la registrazione della relativa Delibera dalla Corte dei Conti. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti motivazioni.
Innanzitutto pare necessario riportare la normativa rilevante nella fattispecie di causa regolante il conferimento degli incarichi ai dirigenti medici che, così come il ricorrente, hanno una anzianità di servizio ultraquinquennale.
Rileva in primo luogo l'art. 15 comma 4 del d.lgs. n. 502/1992 che prevede:
<…In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici>.
L'art. 15 ter comma 1 della medesima disposizione normativa prevede poi incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette , con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico>.
Occorre poi richiamare il Decreto del del 19.4.2016 -in Controparte_1
base al quale risultano conferiti al ricorrente i precedenti incarichi- che all'art. 1 prevede:
di cui agli artt. 55 e ss. del CCNL 9 marzo 2020 -relativo al personale dell'Area funzioni centrali – triennio 2016-2018, ivi inclusi i dirigenti sanitari in servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 14 del 2009, ai dirigenti medici e veterinari assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020 e ai dirigenti sanitari in posizione di comando presso il sono: 1) incarichi di struttura semplice (centrale e periferica) – S1 2) CP_1
incarichi di natura professionale di alta specializzazione, anche ispettivi, di verifica e controllo – S2 3) incarichi di natura professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e controllo – S3 4) incarichi di natura professionale di base – S4>.
L'art. 3 del DM in questione prevede poi che per il conferimento degli incarichi di fascia S1-S3 <…l'Amministrazione applica quanto previsto all'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 attivando periodicamente, o su richiesta degli Uffici generali quando sorga una esigenza di servizio in tal senso, apposite procedure di interpello e indicando, per ciascun incarico, l'oggetto dello stesso come definito dal Direttore generale competente, individuato su proposta del responsabile dell'ufficio dirigenziale di II fascia al quale l'incarico afferisce per territorio o per materia ovvero, se del caso, direttamente dal Direttore generale>.
Vi è poi da menzionare il CCNL 9 marzo 2020 Area funzioni centrali
2016/2018 che all'art. 63 comma 1 lett. b), c) e d) prevede, per i dirigenti sanitari del e dell'Agenzia , tipologie di Controparte_1 Controparte_4
incarico corrispondenti a quelle previste dal predetto D.M. 19.4.2016.
Questo essendo il quadro normativo e contrattuale di riferimento, vi è da rilevare che, con orientamento consolidato, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha affermato, anche con recenti pronunce, che “in tema di dirigenza medica il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili, secondo l'assetto organizzativo fissato nell'atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva” (cfr. Cass. n. 11574/2023 e conforme Cass. n. 1478/2024, Cass. n.
5027/2024, Cass. n. 11575/2024, Cass. n. 21544/2024, Cass. n. 21528/2025 ,
Cass. n. 5718/2025).
La Cassazione con tali pronunce, previa interpretazione della normativa regolante la materia degli incarichi, esclude che il conferimento di un incarico di alta specializzazione o di direzione di struttura semplice ai dirigenti che abbiano superato -così come pacificamente il ricorrente- il quinquennio di attività sia obbligatorio e automatico e condiziona tale diritto alla esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria degli stessi oltre che al superamento da parte del dirigente delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva di comparto. Ne deriva che, diversamente da quanto preteso in ricorso, il diritto del dirigente al conferimento di incarico ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 502/1992 non è assoluto bensì condizionato alla disponibilità dello stesso nella compagine amministrativa, alla sua copertura finanziaria e al superamento da parte del
Dirigente della selezione prevista per accedervi.
Tanto premesso pare ora necessario riportare i fatti rilevanti susseguitisi nel periodo oggetto di causa (ovvero dal gennaio 2021 al marzo 2022) per come risultanti dalla documentazione prodotta in atti dalle parti.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che: con avviso del 18.2.2021 (scadenza candidature del 4.3.2021) il Controparte_1
ha pubblicato l'interpello per l'attribuzione di un incarico di fascia “S5”
[...]
presso l'Ufficio 3 DGDMF (all. 6 ); CP_1
con avviso del 17.6.2021 il ha pubblicato l'interpello per Controparte_1
l'attribuzione di un incarico di fascia “S2” presso l'Ufficio 3 DGDMF (all. 6
); CP_1
risulta altresì dalla documentazione in atti che con Decreto del 22.12.2021 del
Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria, è stato attribuito al incarico di natura professionale di alta specializzazione, Parte_1
ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna, appartenente alla fascia
S2, per le esigenze dell'Ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione sanitaria (all. 1 ). In pari data, risulta stipulato il relativo contratto CP_1
individuale di lavoro, nel quale è stato stabilito, in conformità alle disposizioni di legge, che il contratto avrebbe avuto durata triennale con decorrenza dalla data di registrazione della Corte dei conti del D.D. di conferimento (avvenuta in data 03.03.2022) (all. 2 Ministero).
Risulta infine che il predetto rapporto è stato poi risolto anticipatamente, in via consensuale, con atto del 23.05.2022 (all. 3 ), in considerazione CP_1
dell'avvenuta attribuzione al ricorrente dell'incarico di direzione di Parte_1
struttura semplice periferica per le esigenze dell'Ufficio Territoriale di Salerno dell'USMAF SASN Campania e Sardegna della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria con decorrenza dal 5.7.2022 (all. 4 e 5 Ministero -all. 1 parte ricorrente).
Ciò posto occorre osservare per chiarezza di esposizione che con la PEC del
10.3.2021 (prodotta dal ricorrente con note del 10.2.2025) il , Parte_1
diversamente da quanto dedotto con le note del 10.2.2025, non ha evidentemente chiesto di partecipare all'interpello del 17.6.2021 per incarico di fascia S2 presso l'Ufficio 3 della Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico. Tanto si evince dal contenuto stesso della PEC laddove si aderisce ad un ivi indicato interpello per incarico fascia S2 relativo al diverso
Ufficio 4 della Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.
Orbene, tanto chiarito, deve ritenersi che la predetta documentazione in atti prova che l'Amministrazione nel periodo oggetto di causa (gennaio 2021-marzo
2022) si sia attivata, mediante pubblicazione di interpelli, per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali disponibili nei vari uffici aziendali. Il ricorrente non risulta aver partecipato a tali interpelli ottenendo poi, con decreto del direttore generale del 22.12.2021 incarico dirigenziale di fascia S2 presso l'Ufficio 4 (avendo partecipato evidentemente ad un, non documentato in causa, interpello relativo a tale incarico).
Dunque per un verso la Amministrazione ha fornito la prova di aver attivato, nei limiti dei posti individuati come disponibili, le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, per altro verso il ricorrente non ha dedotto e provato la esistenza -nel periodo temporale in esame- di altri posti disponibili rispetto a cui l'Amministrazione avrebbe serbato un comportamento illegittimamente inerte nella correlativa pubblicazione dell'interpello per la copertura degli stessi né, con medesima valenza, il ricorrente ha dedotto e provato l'esistenza presso la Amministrazione -nel periodo di causa- di altri specifici incarichi ipoteticamente a lui attribuibili rispetto ai quali gli sia stata preclusa la possibilità di accedere attraverso la propria espressa candidatura o in ipotesi conferiti illegittimamente ad altri dirigenti. Si ribadisce invero che il ricorrente non ha provato di aver partecipato all'interpello del 17.6.2021 per incarico di fascia S2 relativo all'Ufficio 3 (cui risulta aver partecipato solo la Dirigente Tes_1
6 ) avendo viceversa prodotto una PEC che mostrerebbe
[...] CP_1
l'adesione ad un interpello del 5.3.2021 per incarico di fascia S2 per l'Ufficio 4
(v. PEC del 10.3.2021) di cui tuttavia non è stata prodotta alcuna prova documentale né dedotta e provata l'eventuale attribuzione ad altro candidato.
Né ancora il ricorrente ha dedotto e provato che l'Amministrazione abbia posto in essere uno specifico comportamento o una specifica omissione, nella gestione del conferimento di incarichi, in violazione dei canoni della correttezza e buona fede.
Sotto tale profilo si osserva che, pur non essendo configurabile, nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale, è stato affermato che, tuttavia, in sede giudiziale va controllato che il mancato rinnovo, o il mancato conferimento dell'incarico stesso sia avvenuto nel rispetto delle garanzie procedimentali previste, nonché con l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede (Cass. n. 7495/2015, Cass. n. 21700/2013, Cass. n. 5025/2009).
Nella specie, come detto, il ricorrente ha infondatamente individuato nell'omesso (temporaneo) conferimento di incarico in sé la condotta inadempiente della Amministrazione mentre non ha né dedotto né provato specifici ulteriori comportamenti della Amministrazione posti in essere in violazione delle regole di correttezza e buona fede.
In virtù di tali considerazioni deve ritenersi che, esclusa per quanto sopra detto una automaticità/obbligatorietà di conferimento dell'incarico di alta specializzazione/di direzione struttura semplice al dirigente con anzianità ultraquinquennale, nella specie il ricorrente non ha provato il fatto costitutivo del rivendicato diritto al risarcimento del danno ovvero un colpevole inadempimento della Amministrazione (fatto illecito contrattuale) nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali o comunque la violazione da parte della Amministrazione stessa delle regole di correttezza e buona fede nel conferimento di incarichi. È emerso viceversa che la temporanea assenza di incarico dirigenziale al ricorrente non è dipesa da una colposa inerzia della
Amministrazione la quale, in mancanza di prova contraria fornita da quest'ultimo, ha regolarmente e con comportamento trasparente proceduto alla pubblicazione degli interpelli per gli incarichi dirigenziali necessari e disponibili nel periodo gennaio 2021-marzo 2022 ad uno solo dei quali risulta evidentemente aver partecipato il Dirigente con esito positivo e Parte_1
conferimento dell'incarico di fascia S2 Ufficio 4 con DD del 22.12.2021.
La non riconducibilità della temporanea assenza di incarico dirigenziale del ad una condotta illegittima della Amministrazione rende quindi Parte_1
infondata la azione di risarcimento dei danni (astrattamente conseguenti alla detta temporanea assenza di incarico dirigenziale) posta in essere dal ricorrente.
Pare infine opportuno chiarire che il richiamo fatto in ricorso all'art. 2103 c.c. al fine di dimostrare un demansionamento del nel periodo in cui è Parte_1
rimasto privo di incarico ex art. 15 d.lgs. 502/1992 appare inconferente.
Come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 21568/2018),
l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 cod. civ., sancita dall'art. 19 del d.lgs. n.
165 del 2001, era già stata affermata dall'art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998, e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II (v. anche quanto alla dirigenza sanitaria
Cass. n. 7117/2023, Cass. n. 91/19).
Da tali considerazioni discende il rigetto del ricorso. Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
3.164,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 15.10.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio