Ordinanza cautelare 11 marzo 2022
Ordinanza cautelare 26 aprile 2022
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2023
N. 00349/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Fornesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cerva n. 22;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del decreto di ammonimento della Questura di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 17 novembre 2021, notificato il 16 dicembre 2021.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 13 ottobre 2021 la signora -OMISSIS- (d’ora in avanti, solo la controinteressata) ha chiesto al Questore di -OMISSIS- di ammonire il signor -OMISSIS- (d’ora in avanti, solo il ricorrente), ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38, per aver posto in essere nei suoi confronti comportamenti persecutori, quali l’invio di numerose mail, la consegna di un mazzo di fiori non accompagnato da un biglietto ed il recapito di due biglietti per assistere ad un balletto al Teatro alla AL (di cui uno intestato a persona sconosciuta alla controinteressata), tali da averle cagionato un perdurante e grave stato d’ansia e di paura.
In data 19 ottobre 2021 la Questura di -OMISSIS- ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento per l’adozione dell’ammonimento, di cui all’articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38.
In data 8 novembre 2021 il ricorrente ha presentato osservazioni procedimentali.
Con provvedimento del 16 novembre 2021, notificato in pari data, il Questore di -OMISSIS-, al dichiarato fine di scongiurare l’aggravamento ed il reiterarsi delle condotte persecutorie poste in essere nei confronti della controinteressata, ha ammonito il ricorrente e lo ha invitato a tenere una condotta conforme alla legge, avvisandolo che, ove avesse perseverato in comportamenti analoghi, si sarebbe proceduto d’ufficio nei suoi confronti per il reato di atti persecutori aggravati.
Con ricorso notificato anche alla controinteressata il 14 gennaio 2022, depositato in data 10 febbraio 2022, il ricorrente ha domandato l’annullamento dell’ammonimento adottato nei suoi confronti dal Questore di -OMISSIS-, per i seguenti motivi:
a) insussistenza dei presupposti normativi per la sua adozione, in particolare dell’intento persecutorio delle condotte e dello stato d’ansia e di paura determinato nella controinteressata (primo motivo);
b) difetto di motivazione, con peculiare riferimento alle ragioni per le quali il Questore non ha ritenuto di valorizzare le osservazioni procedimentali del ricorrente.
1.2. Ha resistito al ricorso il Ministero dell’Interno.
1.3. Con ordinanza n. 312 dell’11 marzo 2022 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, ai soli fini del riesame dell’istanza di ammonimento, con particolare riferimento all’idoneità delle condotte, dallo stesso poste in essere, a cagionare nella controinteressata un perdurante e grave stato di ansia e di paura, un fondato timore per l’incolumità propria od altrui o un’alterazione delle abitudini di vita.
1.4. La Questura di -OMISSIS- ha ritenuto di non procedere al riesame dell’istanza di ammonimento, per cui, con ordinanza n. 465 del 26 aprile 2022, la Sezione ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato sino alla trattazione del merito del ricorso.
1.5. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti non hanno svolto le difese di cui all’articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo.
1.6. Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2022 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. L’articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38, disciplina l’ammonimento orale degli autori di condotte persecutorie, quale misura amministrativa prodromica alla proposizione della querela per il reato previsto e punito dall’articolo 612-bis del codice penale, finalizzata alla prevenzione avanzata ed alla dissuasione dei fenomeni patologici di invasione della sfera di riservatezza della vita di relazione e di integrità della persona.
All’irrogazione di tale misura di prevenzione il legislatore ha attribuito un’elevata efficacia deterrente, in quanto essa costituisce il presupposto per l’applicazione di una circostanza aggravante speciale del reato di atti persecutori e ne tramuta in officioso il regime di procedibilità a querela.
Le gravi conseguenze che l’ammonimento è idoneo a spiegare sugli eventuali profili sanzionatori esigono che l’ampio potere discrezionale, che la norma attribuisce al Questore nel valutare la fondatezza dell’istanza di ammonimento, avvenga con l’adozione delle garanzie partecipative e con l’espletamento di un’adeguata attività istruttoria.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, l’articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38, attribuisce al Questore un potere ampiamente discrezionale nel valutare se le condotte poste in essere da un soggetto integrino, con un elevato grado di attendibilità, un comportamento minaccioso o molesto o, quantomeno, come tale avvertito dalla vittima, che sia idoneo a determinare nella stessa uno stato di ansia e di paura (Consiglio di Stato, Sezione III, 15 febbraio 2019 n. 1085).
Per tale ragione, non è richiesto l’accertamento della responsabilità dell’autore per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, mediante la prova della sussistenza del fatto tipico del reato di atti persecutori, ma è sufficiente che il Questore accerti, all’esito di un giudizio prognostico ex ante ed in concreto, la sussistenza di elementi indiziari del pericolo che l’autore possa reiterare i comportamenti molesti o persecutori, allo scopo di prevenire la commissione di futuri reati (Consiglio di Stato, Sezione III, 25 giugno 2020 n. 4077).
La natura cautelare e preventiva delle misure che, come l’ammonimento, integrano una fattispecie di pericolo impone un pregnante obbligo di motivazione, l’adempimento del quale è comunque necessario, da un lato, per scongiurare il rischio di profilare una << colpa d’autore >>, dall’altro, per evitare << di frustrare immotivatamente le esigenze di tutela della collettività >> (Consiglio di Stato, Sezione III, 10 dicembre 2020 n. 7883).
3. Alla luce di tali considerazioni, entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
3.1. Il Collegio è consapevole che la fondatezza dell’istanza di ammonimento e dunque la sussistenza degli atti persecutori debba essere accertata secondo il paradigma causale del <<più probabile che non>>, proprio delle misure di prevenzione, e non secondo quello della <<elevata credibilità razionale>>, proprio del diritto sanzionatorio.
Ciò da cui l’accertamento del Questore non può tuttavia prescindere è la sussistenza in concreto di comportamenti connotati dal requisito oggettivo della persecutorietà, ovvero di atti atipici univocamente diretti a molestare o a minacciare il destinatario, in difetto dei quali verrebbe meno la stessa ratio preventiva dell’istituto dell’ammonimento.
3.2. Il provvedimento impugnato è stato adottato sulla scorta delle allegazioni fattuali contenute nell’istanza di ammonimento e nel verbale delle sommarie informazioni, rese dalla controinteressata in data 20 ottobre 2021, nel quale è stato da questa specificato di aver ricevuto << circa un’email a settimana >> e che il marito non frequentava gli eventi cinofili per seguirla o per controllarla, ma solo in quanto amante degli animali.
Nelle osservazioni procedimentali depositate in data 8 novembre 2021, il ricorrente ha spiegato di aver posto in essere dei maldestri tentavi per ottenere dalla moglie spiegazioni sulle cause della loro separazione personale, ma di non aver mai avuto l’intenzione di molestarla o di perseguitarla, tant’è che la stessa non ha mai rinunciato a frequentare le manifestazioni cinofile di comune interesse.
3.3. Osserva il Collegio che il rapporto tra il ricorrente e la controinteressata, specie ove considerato alla luce della crisi coniugale sfociata nella separazione personale dei coniugi, avrebbe meritato un maggior grado di approfondimento, al fine di valutare se i comportamenti - certamente invadenti ed inopportuni tenuti dal ricorrente a fronte del silenzio della controinteressata - fossero effettivamente percepiti dalla stessa come molesti o non integrassero semplicemente degli atteggiamenti sgraditi.
Come già enunciato dalla Sezione nelle ordinanze cautelari n. 312 dell’11 marzo 2022 e n. 465 del 26 aprile 2022, la Questura di -OMISSIS- non ha inoltre adeguatamente valutato l’idoneità delle condotte del ricorrente, percepite come moleste dalla controinteressata, a cagionare nella stessa un perdurante e grave stato di ansia e di paura.
Il Collegio ritiene infatti, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla controinterssata e delle osservazioni procedimentali presentate dal ricorrente, che i comportamenti da questi posti in essere non posseggano una connotazione univoca, dalla quale si possa evincere, secondo un criterio di regolarità causale, la loro oggettiva persecutorietà e dunque la loro idoneità a sfociare nella commissione di futuri reati.
Per tale ragione, la Questura di -OMISSIS- avrebbe dovuto effettuare i doverosi approfondimenti istruttori per verificare l’attendibilità della versione fornita dal ricorrente nelle osservazioni procedimentali.
A tal proposito, non risulta che la Questura abbia escusso a sommarie informazioni le persone indicate nell’istanza di ammonimento come presenti ai fatti, anche perché la stessa controinteressata, successivamente convocata a sommarie informazioni, ha negato che i fatti persecutori, avvenuti in occasione degli eventi cinofili dell’agosto e del settembre del 2021, siano avvenuti alla presenza di terze persone.
3.4. A fronte della carenza di specifiche allegazioni contenute nell’istanza di ammonimento, la Questura avrebbe inoltre dovuto accertare se, come sostenuto dalla controinteressata, i comportamenti tenuti dal ricorrente hanno effettivamente ingenerato un perdurante e grave stato di ansia o di paura per l’incolumità propria, tale da costringerla a mutare le abitudini di vita, o se, come sostenuto dal ricorrente, le abitudini di vita della controinteressata siano rimaste sostanzialmente immutate.
Su tale punto nessuna attività istruttoria è stata svolta dalla Questura di -OMISSIS- e tale carenza si riverbera nell’apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, il quale, senza effettuare alcun riferimento causale agli elementi indiziari, afferma in maniera apodittica che i comportamenti descritti hanno determinato nella controinteressata << un perdurante e grave stato di ansia e di paura>>.
4. Sussistono dunque i prospettati vizi del difetto di istruttoria e del conseguente deficit motivazionale, per cui il ricorso deve essere accolto.
5. La collocazione della fattispecie concreta nel peculiare contesto emotivo che connota la fase della crisi del rapporto coniugale giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite, in deroga alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e della controinteressata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Valentina Santina Mameli, Consigliere
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.