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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17170 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024 , avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] , , Persona_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CAPUANO PIETRO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] , C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/10/2024 e , premettendo di Persona_1 CP_1 aver intrattenuto una relazione affettiva dalla cui unione nasceva la figlia minore , nata a [...]
Napoli il 12.12.2022, conclusasi la relazione, rappresentavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle predette minori.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ – La figlia minore venga Per_2 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori cui è demandato l'esercizio della potestà genitoriale, fissando la sua residenza anagrafica in Bacoli (Na) alla Via Properzio n.20, presso la madre.
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sulle scelte di vita quotidiana e di ordinaria amministrazione della figlia Entrambi i genitori dovranno sempre comunicare Per_2
l'uno all'altro eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
- i genitori assumeranno sempre di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
inoltre decideranno insieme gli eventuali spostamenti della minore per potenziali gite, vacanze eventi di ogni genere cui parteciperà la stessa nella specie quando si verificheranno tali circostanze, ciascun genitore chiederà il consenso dell'altro;- al fine di prevenire, nel rispetto del principio della bigenitorialità, alla costruzione di un rapporto padre- figlio continuativo, costante e frequente, il padre potrà tenere con sé la figlia un giorno a settimana, orientativamente il Per_2 mercoledì, precisando che nel caso di impedimento reciproco i genitori potranno concordare anche un altro giorno della settimana;
il padre preleverà la figlia presso l'abitazione della madre entro le ore 12.00 e la riaccompagnerà a casa entro le ore 21.00 nonché potrà pernottare presso l'abitazione paterna a weekend alterni dal venerdì pre 18.00/19.00 circa con pernotto presso il padre e riaccompagno presso l madre la domenica entro le ore 21.00; - i genitori convengono che la figlia trascorrerà per le festività natalizie, ad anni alterni, a partire dal corrente anno, il 24 dicembre Per_2 con la madre ed il giorno 25 con il padre;
il 31 dicembre con la madre ed il 1 gennaio con il padre;
la minore trascorrerà il giorno della befana ad anni alterni con ciascun genitore dalle ore 10.00 alle ore 21.00 la minore trascorrerà, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore dalle ore
10.00 alle ore 20.00 ed il Lunedì in Albis con l'altro genitore dalle ore 10.00 alle ore 21.00, per le altre festività ( quelle indicate in rosso nel calendario) si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e della reciprocità; la minore trascorrerà il giorno dell'onomastico e del compleanno del padre nonché della festa del papà con quest'ultimo, il giorno del compleanno e dell'onomastico della piccola sarà festeggiato con entrambi i genitori. Qualora mancasse l'accordo, sarà a pranzo Per_2 con un genitore e a cena con l'altro al compleanno e viceversa in occasione dell'onomastico; - per quanto concerne le vacanze estive le parti convengono che il padre potrà trascorrere, almeno sino al compimento del terzo anno della minore, sempre un giorno a settimana e due weekend alterni, al compimento del terzo anno, la minore potrà trascorrere nel mese di agosto di ogni anno un periodo consecutivo di giorni quindici, con pernottamento nelle notti intermedie, con il padre che il tale periodo avrà la facoltà di portarla con sé in vacanza;
allo stesso modo trascorrerà un periodo Per_2 consecutivo di quindici giorni consecutivi con la madre;
- Qualora, per esigenze riguardanti la minore, oppure personali o lavorative riguardanti i genitori, non fosse possibile rispettare le summenzionate turnazioni, le parti si impegnano ad accordarsi nel pieno rispetto dell'altro e nell'interesse preminente della minore;
- Il padre si impegna a provvedere al mantenimento della figlia minore versando mensilmente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di 250,00€ ( duecentocinquanta/00); - l'importo dell'assegno sarà automaticamente rivalutato di anno in anno in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita registrato nell'anno precedente;
-
Restano a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese mediche straordinarie non coperte dal SSNN nonché le spese mediche specialistiche e farmaceutiche, le spese scolastiche, le spese per le attività sportive- ludico- ricreative come previste e modulate dal Protocollo dell'adito
Tribunale che le parti dichiarano di recepire e di approvare;
- le parti concordano che l'assegno unico per la figlia sarà percepito dalla sig.ra nella misura del 100%” Per_2 Per_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi della minore il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , nata a [...] il [...] ; Per_2
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino