Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
Cron. ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in F.A. _________________ persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al 2024 del 11425 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SOLLENA GASPARE
- ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con l'Avv. Rosaria Ciancimino, resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
All'udienza del 11/02/2025, alle ore 14.30 ha pronunciato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate in euro 1.250,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Gaspare
Sollena, antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 , la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo CP_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
1
Si costituiva il convenuto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in virtù dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite in ragione della necessità del ricorso all'autorità giudiziaria per contestare la sanzione e, viceversa, parte convenuta, insistendo nella compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Spese di lite a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 11/02/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
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