Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n°2662/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°2662 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza monocratica in tema di indebito oggettivo, vertente
T R A
società con unico socio soggetta a direzione e Parte_1 coordinamento di con sede legale in Roma, Via Boccherini Parte_1
n°15, (C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Valsecchi ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rocco Spena del Foro di Napoli in Frattamaggiore (NA), Via Vittoria n°63, giusta procura a rogito del Notaio Dott. di Roma del 16 maggio 2022, Rep. Persona_1
n°65690, Racc. n°34083, atto registrato a Roma il 16 maggio 2022, n°6083 Serie 1/T;
APPELLANTE
C O N T R O
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Gianluca Chierchia e presso il suo studio elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 47 c.c., in Sant'Antonio Abate (NA), alla Via Buonconsiglio n°26, giusta procura conferita su foglio a parte e prodotta
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in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATA
A V V E R S O la sentenza n°992/2024 emessa in data 4.4.24 dal G.U. presso il Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 5.4.24, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento Parte_1 in favore di di € 11.208,03 oltre interessi legali Controparte_1 con decorrenza dal 27-5-2022 al soddisfo;
2) Condanna la Parte_1 alla rifusione in favore della delle spese di
[...] Controparte_1 lite che liquida in € 263,50 per spese vive ed € 4.416,10 per compensi, già aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, oltre spese generali ed oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili in favore dell'avvocato Gianluca Chierchia, dichiaratosi anticipatario”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 9.02.2022 la Controparte_1 conveniva in giudizio per sentire: “accertare e Parte_1 dichiarare … che la società convenuta – aveva - indebitamente incamerato somme a titolo di "addizionale provinciale" e, per l'effetto, dichiararla tenuta e condannarla a restituire la somma di euro 11.208,03
…, o quella maggiore o minore … accertata in corso di causa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento della scadenza di ogni singola fattura e fino all'effettivo soddisfo o comunque maggiorata di interessi moratori dal giorno della prima richiesta di restituzione fino all'effettivo soddisfo o in subordine dalla domanda, sino al soddisfo;
accertare e dichiarare, altresì, che la società convenuta – era - tenuta ad indennizzare la società attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., per la diminuzione patrimoniale dalla stessa subita, essendo venuto completamente a mancare il fondamento giuridico posto a base della richiesta degli importi incassati a titolo di "addizionale provinciale" che aveva in prima istanza giustificato la
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richiesta di tali importi, e per l'effetto, condannare essa convenuta al pagamento in favore della ricorrente di quella somma che l'On. Tribunale adito, in via equitativa, - avrebbe ritenuto - di giustizia”. A sostegno della propria domanda la ricorrente deduceva: di essere titolare di un contratto per la fornitura del servizio di erogazione di Parte_1 energia elettrica;
di aver corrisposto in favore di , nel Parte_1 periodo da maggio 2010 a dicembre 2011, l'importo di Euro 11.208,03 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;
che l'addizionale provinciale all'accisa (soppressa dall'anno 2012) sarebbe divenuta illegittima perché le norme nazionali istitutive, pur all'epoca vigenti (anni 2010-2011), contrastavano con la normativa europea, ed in particolare con la Direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise;
il tutto, invocando la giurisprudenza della Corte di Cassazione che avrebbe dichiarato
“illegittima” l'addizionale provinciale, disapplicato la normativa interna per contrasto con l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia ed esplicato le modalità di rimborso della predetta addizionale nell'ambito del rapporto privatistico tra consumatore finale e fornitore;
di avere dunque diritto ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla ripetizione delle somme corrisposte.
Costituitasi, resisteva alle avverse pretese e Parte_1 chiedeva: in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata in favore del Tribunale di Roma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto inter partes;
nel merito eccepiva la prescrizione parziale delle somme oggetto di domanda;
precisava di avere addebitato nelle fatture emesse in relazione alle forniture di energia elettrica gli importi corrispondenti all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica in osservanza delle disposizioni al tempo vigenti;
denotava poi l'assenza dei presupposti per l'indebito oggettivo e per la conseguente restituzione ex art. 2033 c.c., in quanto il pagamento di quelle somme era dovuto in base al contratto tra l'utente e il fornitore, contratto valido ed efficace nonché perfettamente conforme al quadro normativo vigente;
deduceva perciò l'infondatezza dell'avversa domanda alla luce del fermo principio
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della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE e della compatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE. Concludeva per il rigetto integrale delle domande proposte dall'attrice, infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate;
in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Instauratosi il contraddittorio, disposto il mutamento del rito, assegnati i termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, sulle rassegnate conclusioni il giudice, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la definiva come da dispositivo in epigrafe.
Avverso il provvedimento, ritenuto radicalmente erroneo ed ingiusto, proponeva appello lamentando: “1) violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2033 c.c. e 112 c.p.c.. Omessa motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore;
2) Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE e tra la normativa italiana e l'interpretazione accordata alla Direttiva n. 2008/118/CE dalla CGUE;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE.; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.”. Concludeva perché, in totale riforma della sentenza impugnata, si fosse rigettata ogni domanda proposta nei propri confronti con condanna della parte appellata alla restituzione di quanto versato da essa appellante in ottemperanza alla statuizione gravata, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo, vinte spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi l'appellata resisteva alla impugnazione e, eccepitane in via pregiudiziale di rito la tardività per violazione dell'art. 325 c.p.c., ed ancora la inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. vigenti ratione temporis, ne invocava nel merito la reiezione per infondatezza
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con vittoria delle spese processuali del grado e condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, considerato che il riscontro dell'eventuale consistenza della eccezione preliminare di intempestività della impugnazione avrebbe potuto comportare una pronuncia di sua improcedibilità, tale da definire prontamente il giudizio, rinviava la causa per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ritenuta la compatibilità del relativo modello decisorio con la prescritta trattazione scritta;
all'esito della stessa, depositate dalle parti ulteriori note, ha quindi deciso la controversia come da dispositivo della presente, resa pronuncia.
La eccezione litis ingressum impediens sollevata in limine dalla difesa di parte appellata è corretta e va condivisa. L'appello spiegato dalla
[...]
, alla stregua della eccezione medesima, va dichiarato Pt_1 inammissibile per decorso del termine breve per proporre gravame avverso la sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata. Quest'ultima, infatti, era stata prontamente resa nota all'appellante il giorno stesso in cui era stata pubblicata, essendo stata notificata al procuratore dell' , (avv. Valsecchi), a mezzo P.E.C. in data Parte_1
05.04.2024. La P.E.C. in questione, dal seguente tenore: “Preg.mo Collega, con la presente sono a chiedere determinazioni della Sua assistita in merito all'adempimento spontaneo di quanto disposto dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 992/2024 resa in data odierna all'esito del giudizio recante R.G. n. 767/2022. Nel compiegare in allegato una copia informatica della stessa ed in attesa di cortese riscontro, cordialmente saluto”, P.E.C. a cui veniva dato rapido riscontro in data 08.04.2024, (c.f.r. doc. 3 fra allegati telematici alla comp. cost. appellata), è da ritenersi senz'altro idonea e sufficiente a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Alla P.E.C. figura allegato, sotto la voce “postacert.eml”, file “senza titolo” costituente la sentenza nel suo testo integrale;
c.f.r. allegato 2 alla predetta comp. cost.). Nessun vizio o nullità potrebbe imputarsi alla notifica in esame per come effettuata, stante il principio ormai granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di
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posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica)” (Cassazione civile, sez. un., 28/09/2018, n°23620, Giustizia Civile Massimario 2018, rv 650466 – 02; in senso conforme Sezioni Unite: Cass. Civ., n°7665 del 2016; Cass. Civ., n°20625 del 2017). Questo perché “in materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d. l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d. lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d. m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia”, (Cass. n°23620/2018 cit.). Conseguentemente, essendo trascorsi ben 55 giorni tra la notifica della sentenza del 05.04.2024 e la proposizione del gravame di cui si giudica, notificato a mezzo P.E.C. il 31.05.2024, (c.f.r., sub all. 4 alla comp. cost. cit., P.E.C. del 31.5.24, atto di appello notificato dall' ), la impugnazione si appalesa Parte_1 manifestamente intempestiva perché intervenuta oltre lo spirare del termine breve come contemplato dall'art. 325 c.p.c., decorrente per l'appunto, come previsto dall'articolo successivo, dalla notificazione della sentenza.
Né può giovare all'appellante difesa osservare, (c.f.r. ultime note di trattazione scritta), nel tentativo di confutare l'avversa eccezione, che il giudizio di primo grado era stato introdotto con rito abbreviato ex art. 702 bis c.p.c., (che prevede la definizione con ordinanza impugnabile
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entro il termine di 30 giorni), sicché, disposto dal giudice a quo il mutamento del rito e depositata dalla stessa difesa derivata, nuova comparsa di costituzione, “il giudizio di primo grado si - sarebbe - quindi concluso con sentenza, impugnabile nel termine di 6 mesi, anziché con ordinanza impugnabile nel termine di 30 giorni”. Il provvedimento impugnato con l'atto di appello resta, indubitabilmente, la sentenza che ha definito il procedimento in primo grado che, proprio in virtù dell'avvenuto mutamento del rito, da sommario (o semplificato) a ordinario, non avrebbe potuto rivestire veste diversa, quella stessa, d'altronde, che figura in modo incontrovertibile dalla sua stessa epigrafe. La sua quasi contestuale, eseguita notifica, assolutamente valida per le ragioni illustrate, aveva fatto sì che scattasse, per la sua impugnazione, il predetto termine breve. La impropria indicazione che l'appellata difesa abbia potuto fornire in comparsa di costituzione definendo “ordinanza” piuttosto che “sentenza” il provvedimento gravato lascia ovviamente del tutto inalterata e impregiudicata la tardività della impugnazione.
Le spese del grado seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con attribuzione al difensore anticipatario, non ricorrendo i presupposti della pure invocata condanna dell'appellante per responsabilità aggravata;
(c.f.r. sul punto, ad es., Tribunale Genova, sez. V, 18/03/2024, n°878, Guida al diritto 2024, 28: “Ai fini dell'applicabilità dell'articolo 96, comma 3, del Cpc, la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati”).
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
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parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti di in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 31.5.24, così provvede:
1°) Dichiara inammissibile l'appello perché tardivo;
2°) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, giusta D.M. n°147/2022, in complessivi €. 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'anticipatario;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante alla contribuzione ulteriore come prevista per legge.
Così deciso in Napoli, addì 14.3.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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