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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 4507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4507 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4878/2023 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vedere n.
3880/2023, deliberata e pubblicata il 13.10.2023 (n. 5520/2019 RG); rimozione opere;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Nicola Franzese (c.f. ) e dall'avv. C.F._2
Giovanni Franzese (c.f. ) C.F._3 domicili digitali: Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
, in Caserta, via Parte_2
Sant'Agostino n. 27, c.f. , P.IVA_1 in persona dell'amministratore p.t., difeso dall'avv. Giuseppe Foglia (c.f.
) C.F._4 domicilio digitale: Email_3
APPELLATO
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“Con citazione del 28.6.2019 l'attrice, nella qualità di comproprietaria dell'unità immobiliare meglio descritta in atti, ha chiesto la condanna del convenuto a Parte_2 rimuovere a proprie spese la montante idrica e la pluviale realizzate nella colonna d'aria sovrastante il garage di sua proprietà, in quanto tali manufatti avevano occupato uno spazio di sua esclusiva proprietà ex art. 840, secondo comma, c.c. senza suo consenso.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda deducendo che l'attrice Parte_2 sarebbe stata consenziente ai lavori disposti con delibera condominiale del 17.1.2019 non impugnata, che le due tubazioni erano state realizzate a ridosso della facciata del fabbricato, osservando che, in ogni caso, il proprietario del suolo non potrebbe opporsi ad alcuna attività di terzi nello spazio sovrastante.
La causa è stata istruita con prova documentale e mediante conferimento incarico al
CTU.
Nelle more del giudizio il condominio ha depositato ispezione telematica da cui si ricava le vendita del bene già in comproprietà di .”. Parte_1
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“Si deve dichiarare la carenza sopravvenuta di interesse ad agire dell'attrice a seguito delle vendita documenta con produzione ammissibile essendo relativa a fatto nuovo.
Le Sezioni Unite, condividendo la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva,
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IV sezione civile
attiene al merito della decisione, hanno ribadito un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civile, sez. VI, 10.7.2014, n. 24146; sez. III, 14.6.2007, n. 13960; sez. III,2.7.2009, n. 15744; sez. II, 29.11.1999, n. 13334; sez. III, 16.6.1987, n. 5287) secondo cui diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a colui che di quel bene era proprietario al momento dell'evento dannoso (SS UU 16.2.2016, n. 2951). Nel caso in esame, nondimeno, non si è agito per il risarcimento dei danni, diritto autonomo
a quello della proprietà, bensì a tutela della stessa. Nell'atto introduttivo è espressamente indicata la riserva di richiedere il risarcimento in separata sede.
Le spese di lite devono compensarsi così come i costi della CTU da attribuirsi ad entrambe le parti in ragione della natura della decisione.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
- non accoglie la domanda, dichiarando la perdita sopravvenuta dell'interesse ad agire dell'attrice
- dispone la compensazione delle spese di lite e pone definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, i costi della CTU.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame Parte_1
ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
[...]
“Voglia l'adita Corte revocare, riformare, annullare la sentenza impugnata del
Tribunale di S.Maria C.V. n.3880/23, emessa dal Tribunale di S.Maria C.V. il
13/10/2023, e per l'effetto:
1)- dichiarare che i manufatti realizzati dal appellato all'interno della Parte_2 colonna d'aria sovrastante il garage, già di proprietà dell'appellante alla data della prima citazione e successivamente alienato a terzi, costituiscono un'illecita servitù sul fondo della stessa appellante;
2) condannare il oggi appellato a rimuovere a proprie spese la montante Parte_2 idrica e la pluviale dalla colonna d'aria secondo le modalità indicate dal CTU ing.
nominato dal Tribunale di S. Maria C.V., e precisamente la modalità dello Per_1
“spostamento in facciata Sud” (v. penultima pagina della perizia del CTU in data
3/8/2020) accettata da ambo le parti);
3) condannare l'appellato al rimborso delle spese di lite del 1° e 2° grado del Parte_2
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IV sezione civile
giudizio in favore dei sottoscritti procuratori domiciliatari in solido, compreso il compenso del CTU ing. che il Tribunale aveva addossato ad entrambe le parti.”. Per_1
Il via Sant'Agostino n. 27, ha resistito Parte_3 all'impugnazione ed ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perché inammissibile, Parte_1 nonché infondato in fatto ed in diritto e non supportato da alcun richiamo normativo idoneo a sostenere le tesi dell'appellante ancorché solo superficialmente enunciate;
- respingere la richiesta di condanna al rimborso delle spese di CTU in favore della sig.ra e refusione delle spese processuali del doppio grado di Parte_1 giudizio, in favore dei procuratori costituiti;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore del , Avv. Parte_2
Giuseppe Foglia.”.
Con ordinanza del 17.2.2025 – 9.4.2025, la Corte ha formulato una proposta transattiva, successivamente rifiutata dall'appellante.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 16.9.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha dedotto, a sostegno del gravame, che il Parte_1
Tribunale ha erroneamente affermato la sopravvenuta carenza di interesse all'azione di essa attrice, perché, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., la vendita dell'immobile in corso di giudizio comporta la prosecuzione tra le parti originarie.
Ha ribadito che il suo interesse è duplice: a) la negazione di una servitù del convenuto sulla colonna d'aria che sovrasta il suo garage, b) il rimborso delle spese di lite.
Ha lamentato che il Tribunale ha riconosciuto che l'azione è stata proposta “a tutela della proprietà”, ma ha affermato che il giudizio potrebbe proseguire solo se ci fosse stata richiesta di risarcimento dei danni. Senonché la proprietà può essere difesa anche quando non vi sia un danno attuale, ma solo eventuale e futuro ed anche indipendentemente dai danni.
I motivi meritano accoglimento.
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IV sezione civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha erroneamente ritenuto la carenza di interesse di , per aver venduto l'immobile in Parte_1 corso di giudizio, e, conseguentemente, le ha negato il diritto alla rimozione delle condotte.
Sul punto, va richiamato l'art. 111 cod. proc. civ., a tenore del quale, “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.”. La vendita dell'autorimessa, da parte dell'appellante, non può, dunque, pregiudicare il diritto di
[...] ad ottenere la tutela contro la limitazione imposta dallo Parte_1 sconfinamento dei tubi dell'acqua e della pluviale realizzati dal Condominio sulla colonna d'aria sovrastante l'immobile. Si tratta, infatti, di una vera e propria servitù indebitamente creata in danno del cespite dell'appellante, così come da lei esplicitamente lamentato.
Dalla relazione di CTU, espletata nel giudizio di primo grado, si ricava che l'unità immobiliare consiste in un'autorimessa delle dimensioni di m. 3,00 x m. 4,00, con altezza di m. 2,50 (in catasto al fol. 500, p.lla 5288, subalterno 1, cat.
C/6, cl. 4 e consistenza di 12 mq.), a confine con l'edificio condominiale, a servizio del quale sono state collocate due tubazioni verticali: una che raccoglie le acque piovane dal terrazzo ed un'altra che adduce l'acqua ai vari appartamenti della verticale dello stabile. Il CTU ha accertato che “È evidente come le due canalizzazioni investano la verticalità della colonna d'aria al di sopra del box auto di proprietà anche se in appoggio al muro perimetrale.” Parte_1 ed ha anche riferito di due possibili soluzioni alternative (“la prima si concretizza con lo spostamento delle tubazioni di pochi centimetri portandole davanti al pilastro e, quindi, spostandole dalla colonna d'aria del garage di proprietà , Parte_1 la seconda, meno onerosa della prima, risolverebbe la questione portando le due tubazioni in facciata Sud in linea con la discendente mediana del terrazzo.”), entrambe realizzabili con costi limitati (€ 2.368,32 la prima;
€ 2.053,61 la seconda).
Le due tubazioni in discorso devono essere rimosse, in quanto vanno indebitamente ad invadere la colonna d'aria dell'immobile di Parte_1
[...]
Non può trovare accoglimento la contraria deduzione del Parte_2 relativa all'impossibilità di un attuale utilizzo dello spazio aereo sovrastante il
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IV sezione civile locale, da parte di , imposto dalla vigente disciplina Parte_1 urbanistica, che impedirebbe qualsivoglia sopraelevazione.
Infatti, l'interesse del proprietario alla rimozione di una servitù deve avere riguardo, non soltanto alla condizione attuale dell'immobile, ma anche alle sue possibili utilizzazioni future. La Corte di legittimità ha ben evidenziato che “La sussistenza dell'interesse del proprietario del suolo ad escludere l'attività di terzi, che si svolga nello spazio sovrastante, ai sensi dell'art. 840, secondo comma, cod. civ., va valutata con riferimento non soltanto all'attuale situazione e destinazione del suolo, ma anche alle sue possibili, future utilizzazioni, sia pure in concreto non individuate, purché compatibili con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo medesimo, a nulla rilevando che questo sia attualmente soggetto a servitù incompatibili con l'utilizzazione edificatoria dello spazio ad esso sovrastante da parte del proprietario.
Tali limitazioni, infatti, potendo venir meno nel tempo, non escludono che alla futura utilizzazione del suolo possa derivare pregiudizio dalla tolleranza di violazioni corrispondenti all'illegittimo esercizio di nuove servitù, le quali potrebbero costituirsi per usucapione, incidendo, quindi, in via autonoma sulle possibili future utilizzazioni del fondo.” (Cass. n. 17207/2011; Cass. n. 20129/2004).
Sotto altro profilo, va ricordato che l'art. 889 comma II cod. civ. impone la distanza di almeno un metro dal confine per i tubi di acqua e, pertanto, le due condotte a servizio dell'edificio condominiale vengono a trovarsi in condizione di assoluta illegittimità, giacchè, non soltanto non rispettano la distanza legale, ma addirittura invadono la limitrofa proprietà di . In tal Parte_1 modo si realizza una vera e propria servitù, a carico dell'immobile dell'appellante, che quest'ultima non ha inteso consentire ed alla cui eliminazione ha inteso reagire con la domanda avanzata in giudizio, da lei stessa qualificata come negatoria servitutis.
, in definitiva, ha diritto di ottenere la liberazione Parte_1 del suo immobile da qualsivoglia limitazione legale e vincolo reale, in favore del limitrofo Condominio.
Non spetta alla Corte individuare quale delle due soluzioni prospettate dal CTU debba essere adottata, in quanto il potrà liberamente Parte_2 valutare tutte le possibili alternative all'attuale percorso delle tubature, a condizione di salvaguardare il diritto di . Parte_1
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Nulla deve statuire la Corte in ordine al risarcimento danni, non essendovi domanda dell'interessata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata dev'essere riformata, mediante la condanna del via Parte_3
Sant'Agostino n. 27, alla rimozione delle condotte in contestazione (pluviale e tubazioni di adduzione dell'acqua).
LE SPESE DEL GIUDIZIO
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che vanno poste a carico del , per effetto Controparte_1 della soccombenza, con attribuzione agli avv.ti Nicola Franzese e Giovanni
Franzese, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. atto di appello).
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa è corrispondente a quello del costo dei lavori di rimozione delle condotte, per cui possono trovare applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 1.100,01 ad €
5.200,00.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, restano a carico del
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vedere n.
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IV sezione civile
3880/2023, deliberata e pubblicata il 13.10.2023 (n. 5520/2019 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
2) in riforma della sentenza predetta, condanna il Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t., alla
[...] rimozione delle condotte oggetto di causa;
3) condanna il , in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese del giudizio, che liquida:
- per il primo grado, in € 125,00 per esborsi ed € 1.400,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione agli avv.ti Nicola Franzese e Giovanni Franzese;
- per il secondo grado, in € 174,00 per esborsi ed € 1.800,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione agli avv.ti Nicola Franzese e Giovanni Franzese;
- oltre spese di CTU, nella somma già liquidata dal Tribunale di primo grado.
Così deciso in Napoli, in data 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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