TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 3674 /2023 vertente
TRA
, nato a [...]-DUCENTA (CE) il Parte_1
03/01/1956, elettivamente domiciliata in VIA IPPOLITO NIEVO,13 81033
CASAL DI PRINCIPE unitamente all'avv. MARFELLA GIOVANNI dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: indebito su pensione CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/03/2023 parte ricorrente premetteva che in data 23.02.2023 gli veniva notificata da parte dell un sollecito di pagamento di CP_1 somme indebitamente percepite su pensione avente ad oggetto quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti della legge 335/95 per una somma complessiva di € 685,30 per il periodo dal 01.11.2013 al 30.11.2015. Tanto premesso chiedeva l'annullamento del sollecito di pagamento e dichiarare la decadenza dal credito azionato. Si costituiva l che in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione e nel CP_1 merito resisteva al ricorso.
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. ; le parti hanno depositato le note di trattazione scritta;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
1 Osserva il Tribunale che sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti in sede giurisdizionale.
Il ricorrente ha adito il Giudice ordinario, Sezione Specializzata Lavoro, contestando la ripetizione operata dall'Istituto sulla percepita pensione superstiti, chiedendo dichiararsi l'irripetibilità delle somme rivendicate dall' a titolo di CP_1 indebito. Tuttavia, osserva il Tribunale che la pensione superstiti cui si fa riferimento parte avversa origina da un rapporto di pubblico impiego, pertanto trattasi di pensione - dipendenti pubblici, la cui materia non appartiene dalla giurisdizione del giudice ordinario ma spetta alla giurisdizione speciale della Corte dei Conti. Del resto, come è noto la Corte dei Conti conosce – sin dalla sua istituzione (l.
14.8.1862, n. 800), alla stregua di una disciplina risalente (l. 20.3.1865, n. 2248, all. E;
r.d. 12.7.1934, n. 1214), nonché di disposizioni confermative più recenti (d.p.r. 30.9.1999, n. 377) — di due importanti categorie di ricorsi in materia di pensioni:
1) quelli relativi ai trattamenti di guerra;
2) quelli concernenti le prestazioni in tutto o in parte a diretto carico dello Stato. In tale seconda categoria, ricade all'evidenza la fattispecie oggetto del giudizio. La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni, è esclusiva – cioè piena, anche di merito – essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale (Cass., Sez. U., 18.3.1999, n. 152, FI, 1999, I, 1163). È, quindi, una giurisdizione che si estende alle controversie relative agli atti di recupero di assegni già erogati, che comunque investono il quantum del trattamento, e non soffre deroga neppure nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si sia avvalsa del procedimento per ingiunzione di cui all'art. 2 r.d. n. 639 del 1910 (Cass., Sez. U., 4.4.2000, n. 92, RCC, 2000, 2, 188) e successive modificazioni. La giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica per le pensioni dei dipendenti pubblici ha natura dichiarativa poiché tende all'accertamento del diritto a pensione (diretta, indiretta e di reversibilità) rientrando nella cognizione della stessa anche le conseguenze in termini di recupero. La pienezza di quest'ultima consente, quindi, di conoscere di ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare, qualora spettante, il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta misura con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascrivibile alla Corte dei Conti (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, sentenza n. n. 158/09).
È dunque assolutamente evidente che l'oggetto della controversia verta in materia devoluta esclusivamente alla giurisdizione della Corte dei Conti. Tanto premesso non può che affermarsi la sussistenza in materia della giurisdizione della Corte dei Conti. 2 Le spese, attesa la complessità e controvertibilità della questione, - testimoniato dalla necessità di una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nonostante la precedente pronuncia a sezioni semplici -, sono compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, b) compensa le spese di giudizio.
Aversa, 21/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
3
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 3674 /2023 vertente
TRA
, nato a [...]-DUCENTA (CE) il Parte_1
03/01/1956, elettivamente domiciliata in VIA IPPOLITO NIEVO,13 81033
CASAL DI PRINCIPE unitamente all'avv. MARFELLA GIOVANNI dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: indebito su pensione CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/03/2023 parte ricorrente premetteva che in data 23.02.2023 gli veniva notificata da parte dell un sollecito di pagamento di CP_1 somme indebitamente percepite su pensione avente ad oggetto quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti della legge 335/95 per una somma complessiva di € 685,30 per il periodo dal 01.11.2013 al 30.11.2015. Tanto premesso chiedeva l'annullamento del sollecito di pagamento e dichiarare la decadenza dal credito azionato. Si costituiva l che in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione e nel CP_1 merito resisteva al ricorso.
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. ; le parti hanno depositato le note di trattazione scritta;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
1 Osserva il Tribunale che sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti in sede giurisdizionale.
Il ricorrente ha adito il Giudice ordinario, Sezione Specializzata Lavoro, contestando la ripetizione operata dall'Istituto sulla percepita pensione superstiti, chiedendo dichiararsi l'irripetibilità delle somme rivendicate dall' a titolo di CP_1 indebito. Tuttavia, osserva il Tribunale che la pensione superstiti cui si fa riferimento parte avversa origina da un rapporto di pubblico impiego, pertanto trattasi di pensione - dipendenti pubblici, la cui materia non appartiene dalla giurisdizione del giudice ordinario ma spetta alla giurisdizione speciale della Corte dei Conti. Del resto, come è noto la Corte dei Conti conosce – sin dalla sua istituzione (l.
14.8.1862, n. 800), alla stregua di una disciplina risalente (l. 20.3.1865, n. 2248, all. E;
r.d. 12.7.1934, n. 1214), nonché di disposizioni confermative più recenti (d.p.r. 30.9.1999, n. 377) — di due importanti categorie di ricorsi in materia di pensioni:
1) quelli relativi ai trattamenti di guerra;
2) quelli concernenti le prestazioni in tutto o in parte a diretto carico dello Stato. In tale seconda categoria, ricade all'evidenza la fattispecie oggetto del giudizio. La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni, è esclusiva – cioè piena, anche di merito – essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale (Cass., Sez. U., 18.3.1999, n. 152, FI, 1999, I, 1163). È, quindi, una giurisdizione che si estende alle controversie relative agli atti di recupero di assegni già erogati, che comunque investono il quantum del trattamento, e non soffre deroga neppure nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si sia avvalsa del procedimento per ingiunzione di cui all'art. 2 r.d. n. 639 del 1910 (Cass., Sez. U., 4.4.2000, n. 92, RCC, 2000, 2, 188) e successive modificazioni. La giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica per le pensioni dei dipendenti pubblici ha natura dichiarativa poiché tende all'accertamento del diritto a pensione (diretta, indiretta e di reversibilità) rientrando nella cognizione della stessa anche le conseguenze in termini di recupero. La pienezza di quest'ultima consente, quindi, di conoscere di ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare, qualora spettante, il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta misura con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascrivibile alla Corte dei Conti (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, sentenza n. n. 158/09).
È dunque assolutamente evidente che l'oggetto della controversia verta in materia devoluta esclusivamente alla giurisdizione della Corte dei Conti. Tanto premesso non può che affermarsi la sussistenza in materia della giurisdizione della Corte dei Conti. 2 Le spese, attesa la complessità e controvertibilità della questione, - testimoniato dalla necessità di una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nonostante la precedente pronuncia a sezioni semplici -, sono compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, b) compensa le spese di giudizio.
Aversa, 21/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
3