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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
21/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]G, con il patrocinio dell'avv. BRIVIO
CHRISTIAN
e
(C.F. ), nato a [...] [...], residente in CP C.F._2 CP
Merate, Via San Francesco d'Assisi, n. 7/G, con il patrocinio dell'avv. BRIVIO CHRISTIAN con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“ricorrono al Presidente dell'Ill.mo Tribunale in intestazione, affinché, letto il presente ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, altresì preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere e nominato il giudice relatore, di rimettere gli atti al Collegio per
omologare
la separazione consensuale alle seguenti
condizioni
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Il figlio nato a [...] in data [...], viene affidato, in forma Persona_1 condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio della madre, sig.ra Parte_1
3. I genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica del figlio Per_1 in ogni ambito della vita, seguendolo e avendo cura delle naturali inclinazioni ed esigenze e favorendo significativi e duraturi rapporti con entrambe le linee di parentela;
4. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Merate, alla via San Francesco d'Assisi, n.7/g, di proprietà dei ricorrenti, viene assegnata in uso alla sig.ra sino alla sua vendita;
Pt_1
5. Le parti, di comune accordo, hanno infatti già deciso di mettere in vendita l'abitazione de qua, rispetto alla quale, ad oggi, persiste un mutuo di euro 70.000,00 a suo tempo contratto per il suo acquisto;
va da sé che, alla sua vendita, estinto il mutuo e il debito di euro 25.000,00 contratto dal sig. per il suo acquisto (sotto forma di cessione di 1/5 dello stipendio), la CP somma derivante verrà equamente divisa (il ricavato consentirà alle parti di riacquistare e/o affittare altro immobile per le loro esigenze di vita futura);
6. I coniugi, una volta venduto l'immobile, concorderanno tra loro, in modo pacifico, la ripartizione del mobilio e degli arredi presenti nell'abitazione;
7. Il minore resterà collocato prevalentemente presso la dimora della madre e il padre Per_1 potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze e modalità:
- a settimane alternate, dalle ore 09,00 del sabato mattina, fino alla domenica sera, dopo l'orario di cena;
- in un giorno settimanale, da concordare in base alle esigenze di ed alle disponibilità Per_1 dei genitori, previo prelievo del bambino presso l'abitazione della madre e successivo ri- accompagnamento dopo l'orario di cena;
- per le festività natalizie, i genitori concorderanno entro il 30 novembre di ciascun anno i giorni di permanenza di presso il padre, sulla base delle esigenze di e dei reciproci Per_1 Per_1 impegni, in modo tale che ossa trascorre con il padre 7 giorni, anche non consecutivi, Per_1 salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti in base alle reciproche esigenze;
- nel corso delle vacanze estive, trascorrerà con il padre due settimane, anche non Per_1 consecutive, sulla base degli impegni, delle disponibilità e degli accordi che saranno assunti dai separandi coniugi entro la data del 31 maggio di ciascun anno, salvi diversi accordi tra le parti in base alle reciproche esigenze;
8. Il sig. collaborerà, compatibilmente alle proprie esigenze lavorative, con la sig.ra CP per l'accompagnamento e per il prelievo di da scuola e dai luoghi di Pt_1 Per_1 svolgimento delle attività ricreative in cui il bambino è impegnato o sarà eventualmente impegnato in futuro, compatibilmente alle di lui esigenze lavorative impegnandosi, in ogni caso, a fornire tutto il supporto possibile per la buona crescita psico fisica del figlio 9. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno CP Pt_1
5 (cinque) di ogni mese, un assegno per il contributo al mantenimento del figlio, di importo pari ad euro 300,00 . L'assegno sarà aggiornato automaticamente, di anno in anno, nella misura del 100% degli indici ISTAT al consumo, con decorrenza dal primo anno dall'omologazione della separazione;
10. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno poste a carico del sig.
e della sig.ra nella misura del 50% ciascuno, secondo i criteri e le modalità di CP Pt_1 cui al protocollo del Tribunale di Lecco del giorno 29 marzo 2018, le cui indicazioni le parti si impegnano a rispettare per regolare tutti gli aspetti ivi regolamentati. In ogni caso, sempre condividendo al 50% tra loro le relative spese, i separandi coniugi si impegnano ad assicurare a a partecipazione alle attività ludico ricreative, oltre ovviamente allealtre attività che Per_1
i coniugi decideranno consensualmente di far svolgere al figlio sulla base delle sue inclinazioni ed esigenze;
11. In via definitiva, i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro per tutti i rapporti patrimoniali ed economici tra loro intercorsi durante il matrimonio, nonché per tutte le spese sostenute durante il rapporto matrimoniale;
12. L'assegno per il figlio a carico sarà percepito, per intero, dalla sig.ra unitamente Pt_1 ad eventuali detrazioni;
13. Il sig. si impegna ad intestare, a proprie spese, l'autovettura Renault Modus, targata CP
DG 885 ME, alla sig.ra entro la data dell'omologa della separazione;
Pt_1
14. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio;
15. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP concordatario il 08/08/2015 a e dalla loro unione è nato un figlio, CP Persona_1
(nato a [...] il [...]), minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a il 08/08/2015,
[...] CP con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte II, serie A, numero 108;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. CP
Lecco, 14/03/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
21/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]G, con il patrocinio dell'avv. BRIVIO
CHRISTIAN
e
(C.F. ), nato a [...] [...], residente in CP C.F._2 CP
Merate, Via San Francesco d'Assisi, n. 7/G, con il patrocinio dell'avv. BRIVIO CHRISTIAN con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“ricorrono al Presidente dell'Ill.mo Tribunale in intestazione, affinché, letto il presente ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, altresì preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere e nominato il giudice relatore, di rimettere gli atti al Collegio per
omologare
la separazione consensuale alle seguenti
condizioni
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Il figlio nato a [...] in data [...], viene affidato, in forma Persona_1 condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio della madre, sig.ra Parte_1
3. I genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica del figlio Per_1 in ogni ambito della vita, seguendolo e avendo cura delle naturali inclinazioni ed esigenze e favorendo significativi e duraturi rapporti con entrambe le linee di parentela;
4. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Merate, alla via San Francesco d'Assisi, n.7/g, di proprietà dei ricorrenti, viene assegnata in uso alla sig.ra sino alla sua vendita;
Pt_1
5. Le parti, di comune accordo, hanno infatti già deciso di mettere in vendita l'abitazione de qua, rispetto alla quale, ad oggi, persiste un mutuo di euro 70.000,00 a suo tempo contratto per il suo acquisto;
va da sé che, alla sua vendita, estinto il mutuo e il debito di euro 25.000,00 contratto dal sig. per il suo acquisto (sotto forma di cessione di 1/5 dello stipendio), la CP somma derivante verrà equamente divisa (il ricavato consentirà alle parti di riacquistare e/o affittare altro immobile per le loro esigenze di vita futura);
6. I coniugi, una volta venduto l'immobile, concorderanno tra loro, in modo pacifico, la ripartizione del mobilio e degli arredi presenti nell'abitazione;
7. Il minore resterà collocato prevalentemente presso la dimora della madre e il padre Per_1 potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze e modalità:
- a settimane alternate, dalle ore 09,00 del sabato mattina, fino alla domenica sera, dopo l'orario di cena;
- in un giorno settimanale, da concordare in base alle esigenze di ed alle disponibilità Per_1 dei genitori, previo prelievo del bambino presso l'abitazione della madre e successivo ri- accompagnamento dopo l'orario di cena;
- per le festività natalizie, i genitori concorderanno entro il 30 novembre di ciascun anno i giorni di permanenza di presso il padre, sulla base delle esigenze di e dei reciproci Per_1 Per_1 impegni, in modo tale che ossa trascorre con il padre 7 giorni, anche non consecutivi, Per_1 salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti in base alle reciproche esigenze;
- nel corso delle vacanze estive, trascorrerà con il padre due settimane, anche non Per_1 consecutive, sulla base degli impegni, delle disponibilità e degli accordi che saranno assunti dai separandi coniugi entro la data del 31 maggio di ciascun anno, salvi diversi accordi tra le parti in base alle reciproche esigenze;
8. Il sig. collaborerà, compatibilmente alle proprie esigenze lavorative, con la sig.ra CP per l'accompagnamento e per il prelievo di da scuola e dai luoghi di Pt_1 Per_1 svolgimento delle attività ricreative in cui il bambino è impegnato o sarà eventualmente impegnato in futuro, compatibilmente alle di lui esigenze lavorative impegnandosi, in ogni caso, a fornire tutto il supporto possibile per la buona crescita psico fisica del figlio 9. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno CP Pt_1
5 (cinque) di ogni mese, un assegno per il contributo al mantenimento del figlio, di importo pari ad euro 300,00 . L'assegno sarà aggiornato automaticamente, di anno in anno, nella misura del 100% degli indici ISTAT al consumo, con decorrenza dal primo anno dall'omologazione della separazione;
10. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno poste a carico del sig.
e della sig.ra nella misura del 50% ciascuno, secondo i criteri e le modalità di CP Pt_1 cui al protocollo del Tribunale di Lecco del giorno 29 marzo 2018, le cui indicazioni le parti si impegnano a rispettare per regolare tutti gli aspetti ivi regolamentati. In ogni caso, sempre condividendo al 50% tra loro le relative spese, i separandi coniugi si impegnano ad assicurare a a partecipazione alle attività ludico ricreative, oltre ovviamente allealtre attività che Per_1
i coniugi decideranno consensualmente di far svolgere al figlio sulla base delle sue inclinazioni ed esigenze;
11. In via definitiva, i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro per tutti i rapporti patrimoniali ed economici tra loro intercorsi durante il matrimonio, nonché per tutte le spese sostenute durante il rapporto matrimoniale;
12. L'assegno per il figlio a carico sarà percepito, per intero, dalla sig.ra unitamente Pt_1 ad eventuali detrazioni;
13. Il sig. si impegna ad intestare, a proprie spese, l'autovettura Renault Modus, targata CP
DG 885 ME, alla sig.ra entro la data dell'omologa della separazione;
Pt_1
14. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio;
15. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP concordatario il 08/08/2015 a e dalla loro unione è nato un figlio, CP Persona_1
(nato a [...] il [...]), minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a il 08/08/2015,
[...] CP con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte II, serie A, numero 108;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. CP
Lecco, 14/03/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada