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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei Magistrati:
Dott. Marisella Gatti Presidente
Dott. Antonino Fazio Giudice relatore
Dott. Paola Bailo Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. promosso da e , Parte_1 Parte_2 con l'Avv. Maragucci Silvio
Reclamanti
Contro
, con gli Avv.ti Bridelli Emilia e Soavi Annamaria Controparte_1
, con l'Avvocatura dello Stato di Bologna Controparte_2
Reclamati
Avverso
Il decreto Trib. Piacenza 13.03.2025, g.i. dott. Stefano Aldo Tiberti, di rigetto della domanda cautelare promossa ex art. 700 c.p.c. promosso dagli odierni reclamanti.
******
1. Con ricorso ritualmente notificato gli odierni reclamanti adivano il Tribunale perché ordi- nasse all'ufficiale dello Stato Civile presso il Comune di la iscrizione nel registro della CP_1 popolazione residente, e nello stato di famiglia del Sig. (citta- Persona_1 dino italiano nato in [...] [...], c.f. , residente in [...] CP_1
Santa Franca 42), del sig. cittadino brasiliano. Parte_2
Esponevano, premettendo di essere legati da relazione affettiva consolidatasi a febbraio 2023:
i) che il sig. aveva raggiunto il compagno in Italia l'11.07.2024 dalla frontiera Parte_2
1 europea e che da allora convivevano stabilmente presso l'abitazione del sig. in Parte_1
CP_1
ii) che in data 08.10.2024 stipulavano accordo di convivenza ai sensi della legge 76/2016, au- tenticato dal loro avvocato e trasmesso a mezzo PEC al con richiesta di Controparte_1 iscrizione anagrafica;
iii) che il Comune di negava l'iscrizione anagrafica e la registrazione del contratto di CP_1 convivenza rilevando che, da circolare ministeriale n. 78/2021, il diritto alla registrazione del contratto di convivenza è subordinato alla ricorrenza congiunta dei seguenti fatti costitutivi: “a) il requisito del legame affettivo di coppia;
b) la convivenza di fatto costituita attraverso la dichiarazione registrata all'anagrafe, e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti;
c)
l'eventuale contratto di convivenza concluso avanti un legale per l'opponibilità ai terzi.” (com- parsa cost. in questa sede, pag. 6). CP_1
Che, nella resistenza degli Enti, il Tribunale rigettava il ricorso con la seguente motivazione:
“non appare condivisibile la tesi secondo cui il contratto di convivenza stipulato dai ricorrenti davanti ad un avvocato costituisca idonea "documentazione ufficiale" della loro stabile re- lazione, come tale valida a fondare il diritto di soggiorno superiore ai tre mesi previsto dall'art.
7 della direttiva 38/2004. In primo luogo, perché la Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante la
"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convi- venze" prevede all'art. 1 comma 37, quale presupposto e requisito dell'accertamento della stabile convivenza, che sua volta costituisce il presupposto del contratto di convivenza di cui all' art. 1 comma 50, la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (nella fattispecie assente). In questo senso, la dichiarazione anagrafica rappresenta strumento mediante il quale viene in rilievo la famiglia anagrafica nonché re- quisito posto dall'Ordinamento al fine di consentire la puntuale identificazione di tutti i sog- getti stranieri che circolano sul territorio dello Stato, e quindi, a tutela di un interesse gene- rale, quale quello della sicurezza e dell'ordine pubblico. In secondo luogo, perché il mero contratto di convivenza stipulato dai ricorrenti dinanzi al difensore (non accompagnato da alcuna documentazione ufficiale, nemmeno proveniente dallo Stato d'origine) si risolve, essen- zialmente, in una mera dichiarazione unilaterale delle parti, come tale vincolante tra loro nel rapporto interno, ma inopponibile allo Stato ai fini della sua "registrazione", non trattandosi di un'unione "registrata" anche in paesi extra UE equiparabile al matrimonio. • La stessa mo- difica normativa al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, introdotta con L. 6 agosto 2013,
n. 97 recante "Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva
2 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011 /2053", ha espressamente affermato la necessità di
"documentazione ufficiale" ai fini del riconoscimento della relazione stabile tra il cittadino di uno Stato membro e di quello straniero. • Come efficacemente sottolineato dalla difesa erariale, quindi, l'iscrizione anagrafica rappresenta l'atto giuridicamente necessario per l'accertamento della convivenza di fatto e l'attribuzione ad essa degli effetti derivanti dalla Legge n.76/2016.
• Nel caso di specie, il ricorrente cittadino extra UE: 1) è sprovvisto di un valido titolo per il soggiorno nel territorio nazionale, né del resto ha mai proposto formalmente istanza ai sensi dell'art. 6 T.U.I.; 2) è sprovvisto altresì di documentazione ufficiale idonea al riconoscimento di una relazione stabile con il cittadino nazionale, ai sensi e per gli effetti della direttiva
38/2004. • Conseguentemente, il diniego del appare legittimo, condivi- CP_1 CP_1 dendo il Tribunale l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questo Distretto secondo cui “la registrazione del contratto di convivenza non può avvenire in mancanza dell'iscrizione anagrafica e della preliminare regolarità del soggiorno in Italia del cittadino extracomunita- rio, come nel caso di specie, giacché la convivenza di fatto descritta dalla legge 76/2016 è un istituto anagrafico con precisi limiti e caratteristiche. Diversamente argomentando si giunge- rebbe all'elusione delle norme di ordine pubblico per l'ottenimento di regolare titolo di sog- giorno sul territorio nazionale” (ordinanza 12.03.2025, enfasi aggiunte per comodità di let- tura).
2. Ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato e meritevole di accoglimento. L'ordinanza impugnata si regge infatti su una ricostruzione del dato normativo non condivisibile e contraria al diritto eurounionale.
Procedendo con ordine, occorre in primo luogo osservare come ai sensi dell'art. 1, l. 20 maggio
2016 n. 76 “si intendono per 'conviventi di fatto' due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” (comma 36).
Il successivo comma 37 dispone che “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiara- zione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regola- mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223”. Contraria- mente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, pertanto, la stabile convivenza è il presup- posto di fatto, l'elemento materiale della fattispecie, che preesiste alla dichiarazione ana-
3 grafica. Quest'ultima serve soltanto “per l'accertamento” della convivenza, cioè sul piano pro- batorio, non su quello integrativo della fattispecie: la dichiarazione anagrafica ha efficacia di- chiarativa e probatoria, non costitutiva. Se il legislatore avesse voluto attribuirle efficacia costitutiva, avrebbe adottato formule lessicali diverse, ad esempio prescrivendo – rovesciando
i termini della questione – che “fermo restando il presupposto della dichiarazione anagrafica, ai fini del comma 36 per stabile convivenza si intende…” etc.; oppure che “ai fini della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica…”. Quando la norma dice “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36” indica chiaramente che c'è una situazione materiale già integrata, che costituisce l'antecedente logico della dichiarazione ana- grafica: dice cioè che la dichiarazione anagrafica è qualcosa che viene dopo e si aggiunge ai
“presupposti di cui al comma 36”. E quando la norma prosegue dicendo che “per l'accerta- mento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica”, dice semplice- mente che la dichiarazione anagrafica è un utile elemento di valutazione, non un presupposto indefettibile: diversamente il legislatore avrebbe scritto “ai fini dell'accertamento della stabile convivenza occorre / si richiede / è necessaria / la dichiarazione anagrafica”. La giurispru- denza ha così avuto modo di inquadrare la dichiarazione anagrafica come strumento di prova e non quale elemento costitutivo, rilevando che “l'art. 1, comma 36, l. 20 maggio 2016 n. 76 so- pra riportato non riguarda alcun adempimento formale, mentre il convivere rappresenta un fatto giuridicamente rilevante dal quale discendono gli effetti giuridici sopra descritti. L'inciso
“ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36” di cui all'art. 1, comma 37, si spiega proprio nel senso che non sono stati previsti mezzi esclusivi di prova, e che pertanto una valutazione dei presupposti sostanziali di cui al comma 36 potrà condurre nel senso dell'accertamento o della esclusione della convivenza di fatto. La dichiarazione anagrafica è dunque un elemento per accertare la stabile convivenza ma non il presupposto.” (Trib. Man- tova 01.04.2022, in motivazione).
3. Per tali ragioni restano irrilevanti la Circolare ministeriale 7/2016 e le analoghe note di alcune Prefetture prodotte dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui la dichiarazione anagrafica avrebbe valore costitutivo. È noto infatti che “Alle circolari amministrative va attribuita natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi e i loro funzionari. Le circolari amministrative non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei
4 all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate solo a esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti. La circolare non vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla, senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo
“per violazione della circolare”. In tali circostanze, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. La circolare non vincola persino l'autorità che l'ha emanata, che resta libera di modificare, correggere o anche disattendere l'interpretazione già adottata” (T.A.R.
Roma, (Lazio) sez. III, 06/06/2024, n.11520); “le circolari, come è stato affermato dalla
Dottrina prevalente, non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito dell'Amministrazione dalla quale sono emesse” (Comm. trib. reg. Brescia, (Lombardia) sez.
XXVI, 13/07/2020, n.1572); “non si può non ricordare che le circolari ministeriali sono indirizzi di prassi, ossia atti interni dell'Amministrazione finanziaria per regolare l'attività interna, che non hanno e non possono mai avere valore di legge, per cui non possono introdurre limiti o disposizioni aggiunte a quanto si ricava dalle norme” (Comm. trib. reg. Firenze,
(Toscana) sez. IX, 28/06/2018, n.1241). Al dato normativo, dunque, occorrerà fare esclusivo riferimento;
non alle interpretazioni – non vincolanti – date dalle circolari amministrative.
4. La legge 76/2016 consente ai conviventi di fatto, come avvenuto nel caso in esame, di regolamentare i propri rapporti economici con la sottoscrizione di un contratto di convivenza da redigere in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscri- zione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme im- perative e all'ordine pubblico e che, ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, va trasmesso al Co- mune di residenza da detto professionista per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (art. 1, commi 50-53). Nel presente giudizio i ricorrenti hanno offerto valida prova di verosimiglianza, idonea in questa fase caute- lare, della esistenza di una stabile relazione e della convivenza che si protrae sin dal mese di luglio 2024, nonché della loro volontà di regolamentare i propri rapporti attraverso il contratto sottoscritto e autenticato dal loro Avvocato e prodotto in giudizio. Tale contratto è svalutato e depotenziato, dal giudice di prime cure, a “mero contratto di convivenza stipulato dai ricor- renti dinanzi al difensore (non accompagnato da alcuna documentazione ufficiale, nemmeno
5 proveniente dallo Stato d'origine)” che “si risolve, essenzialmente, in una mera dichiarazione unilaterale delle parti, come tale vincolante tra loro nel rapporto interno, ma inopponibile allo Stato ai fini della sua "registrazione", non trattandosi di un'unione "registrata" anche in paesi extra UE equiparabile al matrimonio” (ord. cautelare 12.03.2025, pag. 2). L'assunto non appare giuridicamente fondato per più ragioni. In primo luogo, perché oblitera la funzione at- testativa e certificativa svolta dall'Avvocato. “Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche
e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la con- formità alle norme imperative e all'ordine pubblico” (L. 76/2016, art. 1, comma 50). In secondo luogo, perché quel “non trattandosi di un'unione "registrata" anche in paesi extra UE equipa- rabile al matrimonio” è un paralogismo: non è registrata proprio perché (e se) l'Amministra- zione non ritiene di doverla registrare. C'è dunque una evidente methodische Umkehrung (in- versione metodologica, secondo la dottrina tedesca) nell'assumere come presupposto ciò che in realtà era da dimostrare.
In terzo luogo, perché se l'inciso dell'ordinanza reclamata intendeva rimarcare la non equiparabilità della fattispecie al matrimonio, non tiene evidentemente conto del dato norma- tivo reso manifesto dai commi 53-65 del medesimo articolo 1 L. 76/2016. Tali disposizioni richiamano significativamente i diritti e i doveri dei coniugi, disciplinando il contenuto del con- tratto in conformità al principio di cui al comma 11, secondo cui "con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri;
dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione" con formulazione che ricalca sostanzialmente l'articolo 143 del codice civile re- lativo ai diritti e doveri reciproci dei coniugi;
così come il comma 12, nel disporre che "le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune;
a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato", corrisponde perfettamente alla disciplina matrimoniale;
così come il comma 13 sancisce che "il regime patrimoniale dell'u- nione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale,
è costituito dalla comunione dei beni" precisando altresì che "le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile" (ricalcando l'articolo
160 del codice civile sui diritti inderogabili nel matrimonio); così come infine il comma 25 disciplina lo scioglimento rinviando alle norme in tema di divorzio. L'equiparazione – che si estende a tutti gli aspetti fondamentali del rapporto, compresi gli obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione – è stata ancor recentemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità che ha richiamato “la disposizione, di
6 carattere generale, contenuta nell'art. 1, comma 20, secondo cui, ferme le eccezioni previste dalla legge medesima, " Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le di- sposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge",
"coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso." É stato evidenziato
(Corte Cost. n. 66/2024 cit.) che con la legge in parola il legislatore, nel riconoscere l'unione civile fra persone dello stesso sesso, ha raccolto le plurime sollecitazioni provenienti dal Par- lamento europeo (risoluzioni 8 febbraio 1994, 16 marzo 2000, 4 settembre 2003) e dalla giuri- sprudenza della Corte EDU (sentenza 21 luglio 2015, ed altri
contro
Italia) che, pur Per_2 escludendo l'obbligo dello Stato di concedere alla coppia omosessuale l'accesso al matrimonio, avevano rimarcato la necessità di adottare un modello di regolamentazione idoneo a tutelare anche le unioni omoaffettive. Analoga sollecitazione fondata sul diritto nazionale era stata ri- volta al legislatore dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 138 del 15 aprile 2010 e 170 dell'11 giugno 2014, che, dopo avere ritenuto non riconducibile l'unione omosessuale all'am- bito di applicazione dell'art. 29 Cost., in ragione della sua ontologica diversità rispetto al ma- trimonio, avevano evidenziato che la stessa appartiene al più vasto genus delle formazioni so- ciali, idoneo a ricomprendere ogni forma di comunità, più o meno complessa, nella quale la persona svolge la vita di relazione, e ne avevano tratto la necessità di tutelare il diritto fonda- mentale delle persone dello stesso sesso di vivere liberamente una condizione di coppia, giuri- dicamente regolata, con conseguente riconoscimento di diritti e di doveri derivanti dalla stessa.
[…] A distanza di anni dalle prime pronunce sopra citate, è dunque intervenuta la regolamen- tazione delle unioni civili e, successivamente, con il D.Lgs. n. 7 del 19 gennaio 2017, emanato in forza della delega conferita dall'art. 1, comma 28, della citata legge n. 76/2016, è stato anche inserito nel testo della legge 21 maggio 1995 n. 218 l'art. 32 bis che riconosce, nell'ordina- mento interno, al matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso gli effetti dell'unione civile” (così in motivazione la recentissima Cassazione civile Sez.
Un., 15/07/2025, (ud. 15/04/2025, dep. 15/07/2025), n.19596).
5. La necessità di un'interpretazione delle norme di riferimento che non sia solo costitu- zionalmente orientata ma anche armonica con le fonti sovranazionali è tema talmente dibattuto da potersi dare come consapevolezza acquisita alla moderna scienza giuridica. Giova tuttavia qualche riflessione indotta dal parametro normativo evocato, l'art. 8 della C.E.D.U., alla stregua
7 del quale “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pub- blica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. In armonia con i principi generali che ispirano la Convenzione, chiariti e codificati nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte, “prevista dalla legge” significa che il diritto interno deve offrire protezione contro gli atti arbitrari dei pubblici poteri, lesivi dei diritti di cui al comma 1; e ciò riguarda non solo il rispetto formale del diritto interno, ma anche – è stato efficacemente sottolineato – la qualità dello stesso, che dev'essere conforme ai principi carat- terizzanti lo Stato di diritto: accessibilità, prevedibilità, comprensibilità, al fine di indicare in termini chiari e sufficienti in quali circostanze e a quali condizioni essa autorizzi il pubblico potere ad adottare determinate misure legittimamente, senza cioè che integri violazione di quei diritti. E se a tal fine non solo la misura dev'essere “necessaria”, ma deve essere valutata “in una società democratica”, significa in primo luogo che dev'esserci un rapporto di proporzione razionale oggettivamente verificabile rispetto a quegli interessi superindividuali codificati come limiti nel secondo comma;
e in secondo luogo che, nel valutare l'impreteribile margine di apprezzamento spettante ai singoli Stati, non ci si può limitare a chiedersi se lo Stato l'abbia esercitato in buona fede, con cura e in maniera sensata;
andranno invece considerate le decisioni censurate nel loro complesso, al fine di stabilire se le ragioni invocate a sostegno dell'ingerenza da parte dello Stato fossero pertinenti e sufficienti;
e verificare infine se la legislazione e la prassi interna offrissero garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi e gli arbitri (Corte
E.D.U., Sez. 5, 22.02.2018, Libert c. Francia, §§ 45-47). Con particolare riferimento al tema della cittadinanza, la Corte ha avuto modo di osservare che, sebbene il diritto ad acquisire una determinata cittadinanza non sia di per sé garantito dalla Convenzione, il rifiuto arbitrario di concederla può, in determinate circostanze, rilevare come violazione dell'art. 8 CEDU per l'im- patto che può avere sulla vita privata dell'interessato (Corte E.D.U., Grande Camera,
09.10.2003, e altri c. Lettonia; 11.10.2011, Sez. 4, c. Malta). E a tal riguardo, Per_3 Per_4 osserva, occorre verificare: i) se la decisione negativa sia stata arbitraria (criterio più stringente di quello della proporzionalità); ii) quali conseguenze abbia avuto tale decisione per il ricorrente
(Corte E.D.U., Sez. 4, 21.06.2016, Ramadan c. Malta). In particolare, ha evidenziato che l'art. 8 non garantisce il diritto ad un “particolare tipo di diritto di soggiorno”, trattandosi di scelta
8 che appartiene in via di principio al sovrano apprezzamento dello Stato, ma la soluzione pro- posta deve permettere all'individuo di esercitare senza ostacoli il suo diritto alla vita privata e familiare: ove le misure limitative del diritto di vivere in un determinato paese abbiano riper- cussioni sproporzionate nella vita privata e familiare di un individuo possono integrare viola- zione dell'art. 8 (Corte E.D.U., Sez. I, 26.04.2018, Hoti vs. Croazia, §122). E ove, ancor più in dettaglio, si faccia questione del diniego del permesso di soggiorno o di altra misura negativa
(come nel caso di specie il rifiuto di registrazione del contratto e di iscrizione anagrafica), la
Corte ha chiarito che il combinato disposto degli artt. 13 e 8 della Convenzione “impone allo
Stato di fornire all'interessato una possibilità effettiva di contestare la decisione […] e di far esaminare le questioni pertinenti con sufficienti garanzie procedurali e in modo approfondito da un competente foro interno, imparziale e indipendente” (Corte E.D.U., Grande Camera,
13.12.2012, c. Francia, §83). Il che è quanto sta avvenendo in questa sede Persona_5 processuale, ma è mancato in sede amministrativa essendo stata omessa ogni attività istruttoria
(v. per questo rilievo infra, §7).
La Corte ha poi avuto modo di osservare che, garantendo il rispetto della vita familiare,
l'art. 8 presuppone l'esistenza di una famiglia tout court, senza alcuna distinzione tra famiglia
“legittima” e famiglia “naturale”, poiché tale distinzione contrasterebbe con la dizione “ogni persona” con cui si apre la norma convenzionale (Corte E.D.U. 13.06.1979, Marckx c. Belgio).
Dopo una lunga e travagliata evoluzione, la Corte ha riconosciuto che la relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra nella nozione di “vita familiare” il cui ri- spetto è garantito dall'art.8, configurando come violazione dell'art. 8 in combinato disposto con l'art. 14 la mancanza di tutela delle coppie omosessuali e di un riconoscimento adeguato all'in- terno dello Stato membro (Corte E.D.U. Sez. I, 24.06.2010, e . Austria). Il prin- Per_6 Per_7 cipio è assolutamente consolidato (Corte E.D.U., Grande Camera, 19.02.2013, X c. Austria,
§95; Grande Camera, 07.11.2013, e altri c. Grecia, §73-74) come obbligo degli Parte_3
Stati di tutelare l'unione familiare tra persone dello stesso sesso senza alcuna discriminazione basa sull'orientamento sessuale dei partners, in conformità all'art.14 CEDU. E a tal riguardo la Corte ha chiarito che la verifica della conformità alla Convenzione delle azioni statali che abbiano come effetto quello di discriminare le coppie omosessuali rispetto a quelle eteroses- suali, anche se per finalità volte alla protezione della famiglia “tradizionale”, dev'essere parti- colarmente rigorosa: lo Stato deve provare la proporzionalità della misura rispetto al fine con essa perseguito, l'esistenza di un interesse nazionale molto forte per la sua adozione, e soprat- tutto la mancanza di strumenti alternativi per conseguire il medesimo risultato (Corte E.D.U.,
9 Sez. I, c. Austria, §41). Così, ad esempio, l'Italia è stata ritenuta responsabile di viola- Per_8 zione dell'art. 8 per il rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile il matrimonio tra omo- sessuali contratto all'estero, avendo omesso di approntare una disciplina ad hoc che offrisse riconoscimento giuridico e tutela alle unioni omosessuali (Corte E.D.U., sez. 3, 21.07.2015,
e altri c. Italia); nonché per aver negato il ricongiungimento familiare ad una coppia Per_2 omosessuale, sanzionando il divieto come violazione del diritto della coppia a non essere di- scriminata (Corte E.D.U., sez. I, 30.06.2016, e c. Italia). Qualora poi il di- Per_9 Per_10 ritto interno riconosca formalmente i diritti delle coppie omosessuali, ma disciplini una deter- minata fattispecie riservando un trattamento di favore alle coppie eterosessuali o rendendo l'esercizio del diritto di fatto impossibile alla coppia omosessuale, crea una differenza di trat- tamento fondata sull'orientamento sessuale tra le persone, in quanto tale discriminatoria ed in- compatibile con gli artt. 14 e 8: “Il divieto di discriminazione per orientamento sessuale, sancito dall'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 della convenzione europea dei diritti umani, si applica anche alla disciplina nazionale dell'immigrazione, in particolare alla concessione del ricongiungimento familiare a favore di stranieri che desiderano convivere con un partner dello stesso sesso nel territorio dello Stato (Corte E.D.U., sez. 2, 23.02.2016, Pajić c. Croazia).
La prospettiva teleologica – che diventa un'impostazione metodologica – della Corte, che guarda non solo e non tanto alla forma della misura limitativa ma all' effetto che ne conse- gue, rende allora il diniego opposto nel caso di specie non compatibile con i suddetti principi: presentata “documentazione ufficiale” idonea a comprovare il rapporto di coppia, perché atte- stata dall'avvocato n.q. di pubblico ufficiale, la misura limitativa – il diniego di iscrizione ana- grafica e di registrazione – non appare proporzionale rispetto agli interessi pubblici e collettivi.
La registrazione della coppia non pone un problema di benessere economico del paese, di sicu- rezza nazionale, di pubblica sicurezza, né di difesa dell'ordine e prevenzione di reati, non es- sendovi evidenza alcuna di precedenti penali a carico dei due odierni reclamanti, né indizi di loro pericolosità sociale. Né si può fondatamente sostenere che la ratio del diniego stia nella protezione “della salute o della morale” o “dei diritti e delle libertà altrui”: interessi non lesi né minacciati dal legame tra i due ricorrenti.
6. Così ricostruito il quadro ermeneutico fissato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, assume rilevanza il concetto di “pubblica sicurezza” – posto dall'art. 8 CEDU come possibile giustificazione dell'ingerenza nella vita privata, se proporzionata e razionale – e, più in generale, di ordine pubblico. L'accento posto dalle Amministrazioni sulla disciplina in tema di immigrazione clandestina – che, incidentalmente si osserva, sarebbe comunque inidoneo a
10 sanare ex post il vizio di insufficiente motivazione del provvedimento amministrativo impugnato, non essendo ammissibile (almeno, nel diritto amministrativo vigente) un'integrazione postuma del contenuto del provvedimento (che eluderebbe gli istituti del procedimento, dell'annullamento, della revoca) – induce ad indagare il profilo della necessità di un permesso di soggiorno per ottenere la dichiarazione anagrafica e, in ultima analisi, la registrazione del contratto di convivenza.
L'ordinanza reclamata non convince nella parte in cui motiva il rigetto sul rilievo per cui “il ricorrente cittadino extra UE: 1) è sprovvisto di un valido titolo per il soggiorno nel territorio nazionale, né del resto ha mai proposto formalmente istanza ai sensi dell'art. 6
T.U.I.; 2) è sprovvisto altresì di documentazione ufficiale idonea al riconoscimento di una relazione stabile con il cittadino nazionale, ai sensi e per gli effetti della direttiva 38/2004.”
Sul punto va osservato che il titolo per il soggiorno non era richiesto ab origine: lo stesso
Giudice estensore rammenta (in nota) che il cittadino brasiliano (come ogni extracomunitario) ha diritto di soggiornare “anche senza visto” – dunque sine titulo – per novanta giorni dall'in- gresso in Italia. E appare legittimo che il reclamante si sia determinato non a presentare istanza per un permesso di soggiorno, ma a far valere il contratto di convivenza legittimamente sotto- scritto e autenticato ai sensi della L. 76/2016. Per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi, proprio quel contratto è da ritenersi “documentazione ufficiale idonea al riconoscimento di una relazione stabile con il cittadino nazionale”. Non è dato infatti comprendere su che basi si possa ritenere diversamente, se non a costo di degradare quel contratto a una “mera” scrittura privata insuscettibile di dimostrare ciò che ivi si dichiara (la stabile relazione affettiva) e che un avvocato, sotto la propria responsabilità – ed in veste di pubblico ufficiale – attesta come corrispondente al vero e come conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico. A meno, beninteso, di non voler sostenere che la legge 76/2016 contenga norme meramente “program- matiche” (argomento utilizzato storicamente nelle esegesi riduttive e svilenti del dettato costi- tuzionale).
Il Comune resistente invoca poi l'art. 5 comma 1 D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico immi- grazione) a mente del quale “possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4 che siano muniti di carta o di permesso di soggiorno”, evidenziando che l'assenza di tale permesso “impedisce l'iscrizione anagrafica, salvi i casi particolari dei richiedenti asilo”, e richiama altresì il difetto di coordinamento della L. 76/2016 che disciplina “l'argomento specifico delle unioni civili, senza, tuttavia, disciplinare né espres- samente né tacitamente le preesistenti disposizioni che, con finalità di ordine pubblico, disci- plinano i flussi migratori e le norme sulla residenza” (comparsa Comune, pag. 4-6).
11 In verità c'è un dato pacifico (ancorché, anche questo, svalutato dalle Amministrazioni resistenti): il sig. , odierno reclamante, è cittadino italiano. E questo consente di Parte_1 applicare, in luogo del Testo Unico sull'immigrazione, il d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 che di- spone all'art. 23: “le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si ap- plicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”. Il richiamo al
D.Lgs. 286/1998 è dunque, semplicemente, un error iuris.
Quali erano, dunque, le disposizioni applicabili? All'art. 3 il citato D.Lgs. 30/2007 – di attuazione della Direttiva 29 aprile 2004 n. 38 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di sog- giornare liberamente nel territorio degli Stati membri stabilisce che “Senza pregiudizio del di- ritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: (omissis) b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”: e si è già detto che poteva e doveva essere considerata “documentazione ufficiale” sufficiente ed idonea il contratto di convivenza atte- stato dall'avvocato secondo la L. 76/2016. Così non è stato;
né risulta che sia stata chiesta do- cumentazione integrativa o siano stati svolti approfondimenti istruttori. È invece pacifico, per- ché non oggetto di contestazione, che il Comune di abbia “dato riscontro alla pec con CP_1 cui veniva chiesta l'iscrizione anagrafica e la registrazione del contratto di convivenza signifi- cando la necessità di costituzione di un unico nucleo familiare, sottintendendo che il cittadino extracomunitario non avrebbe potuto registrarsi all'anagrafe comunale in assenza di permesso di soggiorno […] (a sua volta presupposto per la residenza); - inoltre, l'Ente locale contattava per le vie brevi il sig. rappresentando il rifiuto di registrare Persona_1 il contratto di convivenza e la conseguente mancata iscrizione anagrafica del compagno
[...]
” (ricorso ex art. 700 c.p.c., pag. 2). E invero la risposta del Parte_2 CP_1
(doc. 3 fascicolo 51/2025 produzione è stata del seguente tenore: “non è possibile CP_1 accogliere positivamente la richiesta in oggetto in quanto i due soggetti non risiedono nello stesso nucleo familiare (sic). A dimostrazione di quanto sopra, allego un “Parere” di ANUSCA,
l'Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe alla quale facciamo riferimento nei casi più controversi”. L'atto – nota Prot. 207036/2024 dell'11.12.2024 – non pare pertanto in linea con il disposto dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. 30/2007, a mente del quale “Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno” né con i principi della L. 241/1990 che avrebbero imposto l'acquisizione ex officio della documentazione presso le competenti altre Amministrazioni
12 (l'art. 18 L. 241/1990 vieta alle amministrazioni pubbliche di richiedere ai cittadini documenti o certificati che siano già in loro possesso o che l'amministrazione stessa sia tenuta a certificare, come stabilito dall'articolo 46 della legge, non potendo la P.A. chiedere al cittadino dati di cui già dispone o che può accertare d'ufficio, in un'ottica di trasparenza e semplificazione, e al fine altresì di evitare inutili aggravi procedimentali) e, ove fosse stato necessario acquisire docu- menti nella esclusiva disponibilità della parte interessata, sollecitarla in tal senso. Non è dato infatti comprendere come si possa ritenere svolto “un esame approfondito” in assenza di qual- siasi istruttoria procedimentale. Oltretutto, già la Comunicazione della Commissione Europea,
2009 (313) del 2 settembre 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva dir. CE 29 aprile 2004 n. 38, al punto 2.2.1 affermava:
“il partner con cui un cittadino dell'Unione abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo”.
Con riguardo alla necessità di previo soggiorno regolare in uno stato membro, poi, la
Corte di cassazione ha chiarito che “al cittadino di un paese terzo, coniuge di cittadino dell'Unione europea, può essere rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari anche quando non sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, in quanto, alla luce dell'interpretazione vincolante fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-127 del 25 luglio 2008, la dir. CE 29 aprile 2004 n. 38 consente a qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'art. 2, punto 2 della predetta direttiva, che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dall'aver già soggiornato legalmente o meno in un altro Stato membro;
pertanto, una normativa interna che imponga al coniuge del cittadino dell'Unione la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante, è incompatibile con la direttiva citata, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.).” (Cassazione civile sez. VI, 15/06/2011, n.13112).
E sempre la Cassazione ha chiarito come “Lo status di coniuge di cittadino comunitario
è infatti la conditio sine qua non per ottenere il permesso di soggiorno, ma le disposizioni di miglior favore, previste dal D.Lgs. 30/2007 si possono applicare soltanto a condizione che il detto di permesso di soggiorno sia effettivamente ottenuto, e cioè che sia stato positivamente
13 accertato il diritto di soggiorno di cui all'art 7 cit., il che non è scontato, come ha precisato la giurisprudenza di questa Corte: "il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal D.Lgs. n. 30 del
2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente, ma ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 286 del
1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso" (Cass. n. 13189 del 14/05/2024). Ciò significa che la richiesta deve essere sottoposta a vaglio e che non vi è alcun automatismo tra la celebrazione del matrimonio con un cittadino comunitario e l'acquisizione del relativo titolo di soggiorno” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2024, (ud. 13/11/2024, dep. 28/12/2024), n.34719). Questo significa solo e soltanto che andava svolta un'istruttoria, anziché emettere un rigetto de plano.
Si dirà: il sig. non ha chiesto il permesso di soggiorno. Ma non era Parte_2 affatto tenuto a richiederlo, avendo presentato quel contratto di convivenza ritenuto irrilevante dall'ufficiale di Stato civile ancorché costituisse “documentazione ufficiale” in ragione della funzione attestativa svolta dall'avvocato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte giust., Grande Sezione, 5 settembre
2012, Secretary of State for the Home Department c. e altri, c. Persona_11
83/11, interrogata sull'interpretazione del medesimo articolo della direttiva, ha affermato che
“in ogni caso, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine “agevola” nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e che non privino tale disposizione del suo effetto utile”. La legislazione italiana, nella misura in cui richiama da un lato la necessità di “documentazione ufficiale” per la attestazione di convivenza, nonché in sostanza richiede la disponibilità preventiva di un permesso di soggiorno (al cui rilascio peraltro osta la mancanza di iscrizione anagrafica, come emerge dal tenore delle difese svolte) non garantisce l'effetto utile di agevolare la libera circolazione e il soggiorno.
Si impone dunque una interpretazione conforme del diritto interno rispetto alla normativa europea e in particolare al principio espresso dalla direttiva, che risulta peraltro self- executing sul punto.
Ne discende che deve ritenersi sussistente, per il partner extracomunitario di cittadino residente in un Comune, il diritto di ottenere un riconoscimento della situazione di fatto, purché
14 validamente accertata, (come avvenuto nel presente giudizio cautelare), mediante la iscrizione nel registro della popolazione residente di detto Comune e nello stato di famiglia del convivente, ove da un lato sia presentata dichiarazione di costituzione di nuova convivenza,
(contemplata dall'art. 13, comma1, l. b), d.P.R 30 maggio 1989 n. 223), e pur in assenza di permesso di soggiorno. Ciò invero non importa una indebita intromissione in prerogative amministrative (tradotto: nessuna “esondazione”), ma piuttosto discende dalla verifica della lesione del diritto della persona, come tutelato dalla normativa eurounitaria, che scaturisce da comportamenti di tipo vincolato della amministrazione (rammenta la giurisprudenza che “le norme disciplinanti l'attività dell'ufficiale d'anagrafe sono stabilite senza attribuire alcuna discrezionalità alla P.A. procedente, predefinendo in modo rigido, attraverso norme di relazione, i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni”: T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V,
25/10/2024, n.18691; “l'ordinamento anagrafico della popolazione residente è progettato non solo nell'interesse della pubblica amministrazione per garantire la certezza riguardo alla composizione e ai movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse degli individui.
Poiché i presupposti per le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni anagrafiche sono rigidamente definiti, la regolamentazione in questione non riguarda l'attività amministrativa, bensì disciplina i rapporti intersoggettivi, senza conferire all'Amministrazione il potere di incidere sui diritti soggettivi attribuiti ai singoli individui”: T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II,
14/05/2024, n.662).
La rilevanza della tutela dei legami familiari e della possibilità di esplicarli nel pieno rispetto dei diritti sociali emerge anche ove si osservi l'evoluzione della giurisprudenza della
Corte costituzionale in relazione a tematiche connesse.
In tema di ricongiungimento familiare, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero
“che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”, così identificando la necessaria protezione privilegiata da riservare ai rapporti familiari, ex artt. 29,30 e 31 Cost. e art. 8 CEDU.
Al contempo, in tema di protezione internazionale, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, l. a), d.l. 4 ottobre 2018 n. 113 (per il quale “il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, e dell'articolo
6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”), con la seguente motivazione: “La previsione viola l'articolo 3 della Costituzione sotto due distinti profili. In primo luogo è viziata
15 da irrazionalità intrinseca, in quanto, rendendo problematica la stessa individuazione degli stranieri esclusi dalla registrazione, è incoerente con le finalità del decreto, che mira ad aumentare il livello di sicurezza. In secondo luogo riserva agli stranieri richiedenti asilo un trattamento irragionevolmente differenziato rispetto ad altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che ai cittadini italiani. Per la sua portata e per le conseguenze che comporta anche in termini di stigma sociale - di cui è espressione, non solo simbolica, l'impossibilità per i richiedenti asilo di ottenere la carta d'identità - la violazione del principio di uguaglianza enunciato all'articolo 3 della Costituzione assume in questo caso anche la specifica valenza di lesione della pari dignità sociale. L'esclusione dei richiedenti asilo dall'iscrizione anagrafica, invece di aumentare il livello di sicurezza pubblica, finisce col limitare le capacità di controllo e di monitoraggio dell'autorità pubblica su persone che soggiornano regolarmente nel territorio statale, anche per lungo tempo, in attesa della decisione sulla loro richiesta di asilo. Inoltre, negare l'iscrizione all'anagrafe a chi dimora abitualmente in Italia significa trattare in modo differenziato e indubbiamente peggiorativo, senza una ragionevole giustificazione, una particolare categoria di stranieri” (Corte
Costituzionale, 31/07/2020, n.186).
Probabilmente anche alla stregua delle superiori considerazioni l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di merito: i) ribadisce che l'esistenza della convivenza di fatto, come formazione sociale riconosciuta e tutelata dall'ordinamento italiano, prescinde dalla previa iscrizione anagrafica e, dunque, dalla regolarità di soggiorno del convivente di fatto cittadino extra-UE;ii) ribadisce che l'iscrizione anagrafica rappresenta un prius rispetto al titolo di soggiorno, che “la relazione sentimentale, soprattutto tra persone di diversa cittadinanza, si stabilizza proprio con la convivenza e invero la registrazione altro valore non ha che quello di rendere il patto opponibile a terzi” (Trib. Napoli 07.04.2025); iii) conseguentemente giudica illegittimo il rifiuto del Comune di registrare il contratto di convivenza tra cittadino/a italiana e cittadino/a extra-UE privo di permesso di soggiorno.
In tal senso si vedano, ex plurimis: Trib. Bologna 03.02.2020 n. 21280; Trib. Modena
07.02.2020 n. 370; Trib. Mantova 01.04.2022; Trib. Palermo 13.04.2022; Trib. Brindisi
01.08.2022; Trib. Torre Annunziata 11.11.2022 e 09.12.2022; Trib. Foggia 30.11.2022; Trib.
Palermo 27.01.2023; Trib. Napoli 18.04.2023; Trib. Pavia 21.04.2023; Trib. Lagonegro
25.05.2023; Trib. Bari 04.08.2023; Trib. Salerno 16.11.2023; Trib. Arezzo 29.11.2023; Trib.
Bologna 26.12.2023; Trib. Palermo 12.07.2024; Trib. Perugia 21.02.2025; Trib. Napoli
07.04.2025; Trib. Roma 01.08.2025.
Non corrisponde al vero, pertanto, che il quadro normativo e giurisprudenziale così
16 ricostruito finirebbe per attribuire “ad un atto di natura privata il potere di far sorgere diritti che sono regolati da norme pubbliche” (comparsa Comune, pag. 7): la fonte del diritto ad ottenere l'iscrizione anagrafica e il permesso di soggiorno non è certo nel contratto di convivenza, ma, in ordine gerarchico inverso, la legge 76/2016 e la legge 30/2007; la Direttiva
Comunitaria 2004/38; l'art. 8 – sia da solo, sia in combinato disposto con gli artt. 12 e 14 – della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; infine gli artt. 2, 3, 10, 13, 97 Cost.
Non è vero, pertanto, che “Diversamente argomentando si giungerebbe all'elusione delle norme di ordine pubblico per l'ottenimento di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale”: è vero piuttosto che, seguendo la tesi dell'Amministrazione, si giungerebbe all' elusione della legge 76/2016 che regolamenta le unioni civili, e della legge 30/2007 che prevede l'applicazione al cittadino italiano (e tale è il sig. ) della disciplina più favorevole Parte_1 in luogo del Testo Unico dell'immigrazione: l'una e l'altra disapplicate per supposte ragioni di ordine pubblico, con effetto ingiustificatamente discriminatorio in violazione degli artt. 8, 12 e
14 C.E.D.U. oltre che dei parametri costituzionali sopra evidenziati.
7. Sussiste infine almeno parzialmente il periculum in mora lamentato dai reclamanti.
Vero è che a mente dell'art. 32 Cost., “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”, e che dunque l'accesso alle prestazioni minime del servizio sanitario non è e non può essere subordinato all'iscrizione anagrafica. Il ricorrente sig. potrebbe pertanto (ove Parte_2 già non si sia determinato in tal senso) iscriversi al S.S.N. tramite domicilio sanitario, che permette l'accesso alla medicina di base e alle prestazioni essenziali, garantite – per esempio – anche alle persone senza fissa dimora, avendo comunque diritto (ove mai occorra) alle prestazioni emergenziali. Sotto questo profilo dunque il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile certamente non sussiste.
Vero è invece che il rifiuto di riconoscere la validità e l'efficacia del contratto di convivenza, traducendosi nell'assenza – secondo la Pubblica Amministrazione – di un valido titolo per la permanenza sul territorio dello Stato, espone il sig. al pericolo Parte_2 questo sì, grave ed irreparabile, di espulsione;
oltre a privarlo – con attualità ed immediatezza
– del diritto al rilascio di un documento di identità, che si traduce in una forte compressione (se non in una franca negazione) del diritto all'identità personale. Il rifiuto di registrazione del contratto di convivenza legittimamente stipulato ed autenticato ai sensi della L. 76/2016 integra poi circostanza ostativa allo svolgimento del programma di vita comune – relegando forzatamente i due partners in una condizione di clandestinità ed illegalità formale – con lesione
17 del diritto all'unità familiare. Tale lesione si produce non solo immediatamente, ma è strutturalmente continuativa nel tempo: perché proprio nel tempo si sviluppa e si misura ogni convivenza;
nel tempo trascorso insieme si consolida e si vivifica;
ed è la sottrazione del tempo, per sua natura, priva di qualsiasi rimedio.
Per quanto sin qui esposto il ricorso merita dunque accoglimento. La particolarità della controversia, la relativa novità della questione, l'assenza di precedenti nella giurisprudenza di legittimità, da un lato;
la tradizionale ritrosia dell'amministrazione italiana a recepire le plu- rime, reiterate, copiose e assolutamente note indicazioni del diritto sovranazionale (constando innumerevoli procedure di infrazione e pronunce sanzionatorie della CEDU e della Corte di
Giustizia dell'U.E.) dall'altro, giustificano ad avviso del Collegio la compensazione totale delle spese di lite, non emergendo – per le ragioni appena evidenziate – una condotta colposa degli uffici comunali, fuorviati dalle indicazioni “dall'alto”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza difesa ed eccezione assor- bita o disattesa, così provvede:
Accoglie il reclamo;
e per l'effetto, a totale riforma dell'ordinanza resa in data 12.03.2025,
Ordina al sindaco del comune di n.q. di ufficiale di governo e ufficiale dello Stato CP_1 civile:
1) l'iscrizione del sig. nel registro della popolazione Parte_2 residente;
2) l'iscrizione del sig. nello stato di famiglia del sig. Parte_2
, cittadino italiano residente in Persona_1 CP_1
3) la registrazione del contratto di convivenza sottoscritto tra i predetti ai sensi della L.
76/2016;
Compensa interamente le spese.
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(Dott. Antonino Fazio ) (Dott.ssa Marisella Gatti)
18
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei Magistrati:
Dott. Marisella Gatti Presidente
Dott. Antonino Fazio Giudice relatore
Dott. Paola Bailo Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. promosso da e , Parte_1 Parte_2 con l'Avv. Maragucci Silvio
Reclamanti
Contro
, con gli Avv.ti Bridelli Emilia e Soavi Annamaria Controparte_1
, con l'Avvocatura dello Stato di Bologna Controparte_2
Reclamati
Avverso
Il decreto Trib. Piacenza 13.03.2025, g.i. dott. Stefano Aldo Tiberti, di rigetto della domanda cautelare promossa ex art. 700 c.p.c. promosso dagli odierni reclamanti.
******
1. Con ricorso ritualmente notificato gli odierni reclamanti adivano il Tribunale perché ordi- nasse all'ufficiale dello Stato Civile presso il Comune di la iscrizione nel registro della CP_1 popolazione residente, e nello stato di famiglia del Sig. (citta- Persona_1 dino italiano nato in [...] [...], c.f. , residente in [...] CP_1
Santa Franca 42), del sig. cittadino brasiliano. Parte_2
Esponevano, premettendo di essere legati da relazione affettiva consolidatasi a febbraio 2023:
i) che il sig. aveva raggiunto il compagno in Italia l'11.07.2024 dalla frontiera Parte_2
1 europea e che da allora convivevano stabilmente presso l'abitazione del sig. in Parte_1
CP_1
ii) che in data 08.10.2024 stipulavano accordo di convivenza ai sensi della legge 76/2016, au- tenticato dal loro avvocato e trasmesso a mezzo PEC al con richiesta di Controparte_1 iscrizione anagrafica;
iii) che il Comune di negava l'iscrizione anagrafica e la registrazione del contratto di CP_1 convivenza rilevando che, da circolare ministeriale n. 78/2021, il diritto alla registrazione del contratto di convivenza è subordinato alla ricorrenza congiunta dei seguenti fatti costitutivi: “a) il requisito del legame affettivo di coppia;
b) la convivenza di fatto costituita attraverso la dichiarazione registrata all'anagrafe, e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti;
c)
l'eventuale contratto di convivenza concluso avanti un legale per l'opponibilità ai terzi.” (com- parsa cost. in questa sede, pag. 6). CP_1
Che, nella resistenza degli Enti, il Tribunale rigettava il ricorso con la seguente motivazione:
“non appare condivisibile la tesi secondo cui il contratto di convivenza stipulato dai ricorrenti davanti ad un avvocato costituisca idonea "documentazione ufficiale" della loro stabile re- lazione, come tale valida a fondare il diritto di soggiorno superiore ai tre mesi previsto dall'art.
7 della direttiva 38/2004. In primo luogo, perché la Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante la
"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convi- venze" prevede all'art. 1 comma 37, quale presupposto e requisito dell'accertamento della stabile convivenza, che sua volta costituisce il presupposto del contratto di convivenza di cui all' art. 1 comma 50, la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (nella fattispecie assente). In questo senso, la dichiarazione anagrafica rappresenta strumento mediante il quale viene in rilievo la famiglia anagrafica nonché re- quisito posto dall'Ordinamento al fine di consentire la puntuale identificazione di tutti i sog- getti stranieri che circolano sul territorio dello Stato, e quindi, a tutela di un interesse gene- rale, quale quello della sicurezza e dell'ordine pubblico. In secondo luogo, perché il mero contratto di convivenza stipulato dai ricorrenti dinanzi al difensore (non accompagnato da alcuna documentazione ufficiale, nemmeno proveniente dallo Stato d'origine) si risolve, essen- zialmente, in una mera dichiarazione unilaterale delle parti, come tale vincolante tra loro nel rapporto interno, ma inopponibile allo Stato ai fini della sua "registrazione", non trattandosi di un'unione "registrata" anche in paesi extra UE equiparabile al matrimonio. • La stessa mo- difica normativa al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, introdotta con L. 6 agosto 2013,
n. 97 recante "Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva
2 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011 /2053", ha espressamente affermato la necessità di
"documentazione ufficiale" ai fini del riconoscimento della relazione stabile tra il cittadino di uno Stato membro e di quello straniero. • Come efficacemente sottolineato dalla difesa erariale, quindi, l'iscrizione anagrafica rappresenta l'atto giuridicamente necessario per l'accertamento della convivenza di fatto e l'attribuzione ad essa degli effetti derivanti dalla Legge n.76/2016.
• Nel caso di specie, il ricorrente cittadino extra UE: 1) è sprovvisto di un valido titolo per il soggiorno nel territorio nazionale, né del resto ha mai proposto formalmente istanza ai sensi dell'art. 6 T.U.I.; 2) è sprovvisto altresì di documentazione ufficiale idonea al riconoscimento di una relazione stabile con il cittadino nazionale, ai sensi e per gli effetti della direttiva
38/2004. • Conseguentemente, il diniego del appare legittimo, condivi- CP_1 CP_1 dendo il Tribunale l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questo Distretto secondo cui “la registrazione del contratto di convivenza non può avvenire in mancanza dell'iscrizione anagrafica e della preliminare regolarità del soggiorno in Italia del cittadino extracomunita- rio, come nel caso di specie, giacché la convivenza di fatto descritta dalla legge 76/2016 è un istituto anagrafico con precisi limiti e caratteristiche. Diversamente argomentando si giunge- rebbe all'elusione delle norme di ordine pubblico per l'ottenimento di regolare titolo di sog- giorno sul territorio nazionale” (ordinanza 12.03.2025, enfasi aggiunte per comodità di let- tura).
2. Ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato e meritevole di accoglimento. L'ordinanza impugnata si regge infatti su una ricostruzione del dato normativo non condivisibile e contraria al diritto eurounionale.
Procedendo con ordine, occorre in primo luogo osservare come ai sensi dell'art. 1, l. 20 maggio
2016 n. 76 “si intendono per 'conviventi di fatto' due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” (comma 36).
Il successivo comma 37 dispone che “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiara- zione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regola- mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223”. Contraria- mente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, pertanto, la stabile convivenza è il presup- posto di fatto, l'elemento materiale della fattispecie, che preesiste alla dichiarazione ana-
3 grafica. Quest'ultima serve soltanto “per l'accertamento” della convivenza, cioè sul piano pro- batorio, non su quello integrativo della fattispecie: la dichiarazione anagrafica ha efficacia di- chiarativa e probatoria, non costitutiva. Se il legislatore avesse voluto attribuirle efficacia costitutiva, avrebbe adottato formule lessicali diverse, ad esempio prescrivendo – rovesciando
i termini della questione – che “fermo restando il presupposto della dichiarazione anagrafica, ai fini del comma 36 per stabile convivenza si intende…” etc.; oppure che “ai fini della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica…”. Quando la norma dice “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36” indica chiaramente che c'è una situazione materiale già integrata, che costituisce l'antecedente logico della dichiarazione ana- grafica: dice cioè che la dichiarazione anagrafica è qualcosa che viene dopo e si aggiunge ai
“presupposti di cui al comma 36”. E quando la norma prosegue dicendo che “per l'accerta- mento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica”, dice semplice- mente che la dichiarazione anagrafica è un utile elemento di valutazione, non un presupposto indefettibile: diversamente il legislatore avrebbe scritto “ai fini dell'accertamento della stabile convivenza occorre / si richiede / è necessaria / la dichiarazione anagrafica”. La giurispru- denza ha così avuto modo di inquadrare la dichiarazione anagrafica come strumento di prova e non quale elemento costitutivo, rilevando che “l'art. 1, comma 36, l. 20 maggio 2016 n. 76 so- pra riportato non riguarda alcun adempimento formale, mentre il convivere rappresenta un fatto giuridicamente rilevante dal quale discendono gli effetti giuridici sopra descritti. L'inciso
“ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36” di cui all'art. 1, comma 37, si spiega proprio nel senso che non sono stati previsti mezzi esclusivi di prova, e che pertanto una valutazione dei presupposti sostanziali di cui al comma 36 potrà condurre nel senso dell'accertamento o della esclusione della convivenza di fatto. La dichiarazione anagrafica è dunque un elemento per accertare la stabile convivenza ma non il presupposto.” (Trib. Man- tova 01.04.2022, in motivazione).
3. Per tali ragioni restano irrilevanti la Circolare ministeriale 7/2016 e le analoghe note di alcune Prefetture prodotte dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui la dichiarazione anagrafica avrebbe valore costitutivo. È noto infatti che “Alle circolari amministrative va attribuita natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi e i loro funzionari. Le circolari amministrative non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei
4 all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate solo a esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti. La circolare non vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla, senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo
“per violazione della circolare”. In tali circostanze, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. La circolare non vincola persino l'autorità che l'ha emanata, che resta libera di modificare, correggere o anche disattendere l'interpretazione già adottata” (T.A.R.
Roma, (Lazio) sez. III, 06/06/2024, n.11520); “le circolari, come è stato affermato dalla
Dottrina prevalente, non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito dell'Amministrazione dalla quale sono emesse” (Comm. trib. reg. Brescia, (Lombardia) sez.
XXVI, 13/07/2020, n.1572); “non si può non ricordare che le circolari ministeriali sono indirizzi di prassi, ossia atti interni dell'Amministrazione finanziaria per regolare l'attività interna, che non hanno e non possono mai avere valore di legge, per cui non possono introdurre limiti o disposizioni aggiunte a quanto si ricava dalle norme” (Comm. trib. reg. Firenze,
(Toscana) sez. IX, 28/06/2018, n.1241). Al dato normativo, dunque, occorrerà fare esclusivo riferimento;
non alle interpretazioni – non vincolanti – date dalle circolari amministrative.
4. La legge 76/2016 consente ai conviventi di fatto, come avvenuto nel caso in esame, di regolamentare i propri rapporti economici con la sottoscrizione di un contratto di convivenza da redigere in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscri- zione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme im- perative e all'ordine pubblico e che, ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, va trasmesso al Co- mune di residenza da detto professionista per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (art. 1, commi 50-53). Nel presente giudizio i ricorrenti hanno offerto valida prova di verosimiglianza, idonea in questa fase caute- lare, della esistenza di una stabile relazione e della convivenza che si protrae sin dal mese di luglio 2024, nonché della loro volontà di regolamentare i propri rapporti attraverso il contratto sottoscritto e autenticato dal loro Avvocato e prodotto in giudizio. Tale contratto è svalutato e depotenziato, dal giudice di prime cure, a “mero contratto di convivenza stipulato dai ricor- renti dinanzi al difensore (non accompagnato da alcuna documentazione ufficiale, nemmeno
5 proveniente dallo Stato d'origine)” che “si risolve, essenzialmente, in una mera dichiarazione unilaterale delle parti, come tale vincolante tra loro nel rapporto interno, ma inopponibile allo Stato ai fini della sua "registrazione", non trattandosi di un'unione "registrata" anche in paesi extra UE equiparabile al matrimonio” (ord. cautelare 12.03.2025, pag. 2). L'assunto non appare giuridicamente fondato per più ragioni. In primo luogo, perché oblitera la funzione at- testativa e certificativa svolta dall'Avvocato. “Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche
e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la con- formità alle norme imperative e all'ordine pubblico” (L. 76/2016, art. 1, comma 50). In secondo luogo, perché quel “non trattandosi di un'unione "registrata" anche in paesi extra UE equipa- rabile al matrimonio” è un paralogismo: non è registrata proprio perché (e se) l'Amministra- zione non ritiene di doverla registrare. C'è dunque una evidente methodische Umkehrung (in- versione metodologica, secondo la dottrina tedesca) nell'assumere come presupposto ciò che in realtà era da dimostrare.
In terzo luogo, perché se l'inciso dell'ordinanza reclamata intendeva rimarcare la non equiparabilità della fattispecie al matrimonio, non tiene evidentemente conto del dato norma- tivo reso manifesto dai commi 53-65 del medesimo articolo 1 L. 76/2016. Tali disposizioni richiamano significativamente i diritti e i doveri dei coniugi, disciplinando il contenuto del con- tratto in conformità al principio di cui al comma 11, secondo cui "con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri;
dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione" con formulazione che ricalca sostanzialmente l'articolo 143 del codice civile re- lativo ai diritti e doveri reciproci dei coniugi;
così come il comma 12, nel disporre che "le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune;
a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato", corrisponde perfettamente alla disciplina matrimoniale;
così come il comma 13 sancisce che "il regime patrimoniale dell'u- nione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale,
è costituito dalla comunione dei beni" precisando altresì che "le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile" (ricalcando l'articolo
160 del codice civile sui diritti inderogabili nel matrimonio); così come infine il comma 25 disciplina lo scioglimento rinviando alle norme in tema di divorzio. L'equiparazione – che si estende a tutti gli aspetti fondamentali del rapporto, compresi gli obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione – è stata ancor recentemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità che ha richiamato “la disposizione, di
6 carattere generale, contenuta nell'art. 1, comma 20, secondo cui, ferme le eccezioni previste dalla legge medesima, " Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le di- sposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge",
"coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso." É stato evidenziato
(Corte Cost. n. 66/2024 cit.) che con la legge in parola il legislatore, nel riconoscere l'unione civile fra persone dello stesso sesso, ha raccolto le plurime sollecitazioni provenienti dal Par- lamento europeo (risoluzioni 8 febbraio 1994, 16 marzo 2000, 4 settembre 2003) e dalla giuri- sprudenza della Corte EDU (sentenza 21 luglio 2015, ed altri
contro
Italia) che, pur Per_2 escludendo l'obbligo dello Stato di concedere alla coppia omosessuale l'accesso al matrimonio, avevano rimarcato la necessità di adottare un modello di regolamentazione idoneo a tutelare anche le unioni omoaffettive. Analoga sollecitazione fondata sul diritto nazionale era stata ri- volta al legislatore dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 138 del 15 aprile 2010 e 170 dell'11 giugno 2014, che, dopo avere ritenuto non riconducibile l'unione omosessuale all'am- bito di applicazione dell'art. 29 Cost., in ragione della sua ontologica diversità rispetto al ma- trimonio, avevano evidenziato che la stessa appartiene al più vasto genus delle formazioni so- ciali, idoneo a ricomprendere ogni forma di comunità, più o meno complessa, nella quale la persona svolge la vita di relazione, e ne avevano tratto la necessità di tutelare il diritto fonda- mentale delle persone dello stesso sesso di vivere liberamente una condizione di coppia, giuri- dicamente regolata, con conseguente riconoscimento di diritti e di doveri derivanti dalla stessa.
[…] A distanza di anni dalle prime pronunce sopra citate, è dunque intervenuta la regolamen- tazione delle unioni civili e, successivamente, con il D.Lgs. n. 7 del 19 gennaio 2017, emanato in forza della delega conferita dall'art. 1, comma 28, della citata legge n. 76/2016, è stato anche inserito nel testo della legge 21 maggio 1995 n. 218 l'art. 32 bis che riconosce, nell'ordina- mento interno, al matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso gli effetti dell'unione civile” (così in motivazione la recentissima Cassazione civile Sez.
Un., 15/07/2025, (ud. 15/04/2025, dep. 15/07/2025), n.19596).
5. La necessità di un'interpretazione delle norme di riferimento che non sia solo costitu- zionalmente orientata ma anche armonica con le fonti sovranazionali è tema talmente dibattuto da potersi dare come consapevolezza acquisita alla moderna scienza giuridica. Giova tuttavia qualche riflessione indotta dal parametro normativo evocato, l'art. 8 della C.E.D.U., alla stregua
7 del quale “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pub- blica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. In armonia con i principi generali che ispirano la Convenzione, chiariti e codificati nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte, “prevista dalla legge” significa che il diritto interno deve offrire protezione contro gli atti arbitrari dei pubblici poteri, lesivi dei diritti di cui al comma 1; e ciò riguarda non solo il rispetto formale del diritto interno, ma anche – è stato efficacemente sottolineato – la qualità dello stesso, che dev'essere conforme ai principi carat- terizzanti lo Stato di diritto: accessibilità, prevedibilità, comprensibilità, al fine di indicare in termini chiari e sufficienti in quali circostanze e a quali condizioni essa autorizzi il pubblico potere ad adottare determinate misure legittimamente, senza cioè che integri violazione di quei diritti. E se a tal fine non solo la misura dev'essere “necessaria”, ma deve essere valutata “in una società democratica”, significa in primo luogo che dev'esserci un rapporto di proporzione razionale oggettivamente verificabile rispetto a quegli interessi superindividuali codificati come limiti nel secondo comma;
e in secondo luogo che, nel valutare l'impreteribile margine di apprezzamento spettante ai singoli Stati, non ci si può limitare a chiedersi se lo Stato l'abbia esercitato in buona fede, con cura e in maniera sensata;
andranno invece considerate le decisioni censurate nel loro complesso, al fine di stabilire se le ragioni invocate a sostegno dell'ingerenza da parte dello Stato fossero pertinenti e sufficienti;
e verificare infine se la legislazione e la prassi interna offrissero garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi e gli arbitri (Corte
E.D.U., Sez. 5, 22.02.2018, Libert c. Francia, §§ 45-47). Con particolare riferimento al tema della cittadinanza, la Corte ha avuto modo di osservare che, sebbene il diritto ad acquisire una determinata cittadinanza non sia di per sé garantito dalla Convenzione, il rifiuto arbitrario di concederla può, in determinate circostanze, rilevare come violazione dell'art. 8 CEDU per l'im- patto che può avere sulla vita privata dell'interessato (Corte E.D.U., Grande Camera,
09.10.2003, e altri c. Lettonia; 11.10.2011, Sez. 4, c. Malta). E a tal riguardo, Per_3 Per_4 osserva, occorre verificare: i) se la decisione negativa sia stata arbitraria (criterio più stringente di quello della proporzionalità); ii) quali conseguenze abbia avuto tale decisione per il ricorrente
(Corte E.D.U., Sez. 4, 21.06.2016, Ramadan c. Malta). In particolare, ha evidenziato che l'art. 8 non garantisce il diritto ad un “particolare tipo di diritto di soggiorno”, trattandosi di scelta
8 che appartiene in via di principio al sovrano apprezzamento dello Stato, ma la soluzione pro- posta deve permettere all'individuo di esercitare senza ostacoli il suo diritto alla vita privata e familiare: ove le misure limitative del diritto di vivere in un determinato paese abbiano riper- cussioni sproporzionate nella vita privata e familiare di un individuo possono integrare viola- zione dell'art. 8 (Corte E.D.U., Sez. I, 26.04.2018, Hoti vs. Croazia, §122). E ove, ancor più in dettaglio, si faccia questione del diniego del permesso di soggiorno o di altra misura negativa
(come nel caso di specie il rifiuto di registrazione del contratto e di iscrizione anagrafica), la
Corte ha chiarito che il combinato disposto degli artt. 13 e 8 della Convenzione “impone allo
Stato di fornire all'interessato una possibilità effettiva di contestare la decisione […] e di far esaminare le questioni pertinenti con sufficienti garanzie procedurali e in modo approfondito da un competente foro interno, imparziale e indipendente” (Corte E.D.U., Grande Camera,
13.12.2012, c. Francia, §83). Il che è quanto sta avvenendo in questa sede Persona_5 processuale, ma è mancato in sede amministrativa essendo stata omessa ogni attività istruttoria
(v. per questo rilievo infra, §7).
La Corte ha poi avuto modo di osservare che, garantendo il rispetto della vita familiare,
l'art. 8 presuppone l'esistenza di una famiglia tout court, senza alcuna distinzione tra famiglia
“legittima” e famiglia “naturale”, poiché tale distinzione contrasterebbe con la dizione “ogni persona” con cui si apre la norma convenzionale (Corte E.D.U. 13.06.1979, Marckx c. Belgio).
Dopo una lunga e travagliata evoluzione, la Corte ha riconosciuto che la relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra nella nozione di “vita familiare” il cui ri- spetto è garantito dall'art.8, configurando come violazione dell'art. 8 in combinato disposto con l'art. 14 la mancanza di tutela delle coppie omosessuali e di un riconoscimento adeguato all'in- terno dello Stato membro (Corte E.D.U. Sez. I, 24.06.2010, e . Austria). Il prin- Per_6 Per_7 cipio è assolutamente consolidato (Corte E.D.U., Grande Camera, 19.02.2013, X c. Austria,
§95; Grande Camera, 07.11.2013, e altri c. Grecia, §73-74) come obbligo degli Parte_3
Stati di tutelare l'unione familiare tra persone dello stesso sesso senza alcuna discriminazione basa sull'orientamento sessuale dei partners, in conformità all'art.14 CEDU. E a tal riguardo la Corte ha chiarito che la verifica della conformità alla Convenzione delle azioni statali che abbiano come effetto quello di discriminare le coppie omosessuali rispetto a quelle eteroses- suali, anche se per finalità volte alla protezione della famiglia “tradizionale”, dev'essere parti- colarmente rigorosa: lo Stato deve provare la proporzionalità della misura rispetto al fine con essa perseguito, l'esistenza di un interesse nazionale molto forte per la sua adozione, e soprat- tutto la mancanza di strumenti alternativi per conseguire il medesimo risultato (Corte E.D.U.,
9 Sez. I, c. Austria, §41). Così, ad esempio, l'Italia è stata ritenuta responsabile di viola- Per_8 zione dell'art. 8 per il rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile il matrimonio tra omo- sessuali contratto all'estero, avendo omesso di approntare una disciplina ad hoc che offrisse riconoscimento giuridico e tutela alle unioni omosessuali (Corte E.D.U., sez. 3, 21.07.2015,
e altri c. Italia); nonché per aver negato il ricongiungimento familiare ad una coppia Per_2 omosessuale, sanzionando il divieto come violazione del diritto della coppia a non essere di- scriminata (Corte E.D.U., sez. I, 30.06.2016, e c. Italia). Qualora poi il di- Per_9 Per_10 ritto interno riconosca formalmente i diritti delle coppie omosessuali, ma disciplini una deter- minata fattispecie riservando un trattamento di favore alle coppie eterosessuali o rendendo l'esercizio del diritto di fatto impossibile alla coppia omosessuale, crea una differenza di trat- tamento fondata sull'orientamento sessuale tra le persone, in quanto tale discriminatoria ed in- compatibile con gli artt. 14 e 8: “Il divieto di discriminazione per orientamento sessuale, sancito dall'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 della convenzione europea dei diritti umani, si applica anche alla disciplina nazionale dell'immigrazione, in particolare alla concessione del ricongiungimento familiare a favore di stranieri che desiderano convivere con un partner dello stesso sesso nel territorio dello Stato (Corte E.D.U., sez. 2, 23.02.2016, Pajić c. Croazia).
La prospettiva teleologica – che diventa un'impostazione metodologica – della Corte, che guarda non solo e non tanto alla forma della misura limitativa ma all' effetto che ne conse- gue, rende allora il diniego opposto nel caso di specie non compatibile con i suddetti principi: presentata “documentazione ufficiale” idonea a comprovare il rapporto di coppia, perché atte- stata dall'avvocato n.q. di pubblico ufficiale, la misura limitativa – il diniego di iscrizione ana- grafica e di registrazione – non appare proporzionale rispetto agli interessi pubblici e collettivi.
La registrazione della coppia non pone un problema di benessere economico del paese, di sicu- rezza nazionale, di pubblica sicurezza, né di difesa dell'ordine e prevenzione di reati, non es- sendovi evidenza alcuna di precedenti penali a carico dei due odierni reclamanti, né indizi di loro pericolosità sociale. Né si può fondatamente sostenere che la ratio del diniego stia nella protezione “della salute o della morale” o “dei diritti e delle libertà altrui”: interessi non lesi né minacciati dal legame tra i due ricorrenti.
6. Così ricostruito il quadro ermeneutico fissato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, assume rilevanza il concetto di “pubblica sicurezza” – posto dall'art. 8 CEDU come possibile giustificazione dell'ingerenza nella vita privata, se proporzionata e razionale – e, più in generale, di ordine pubblico. L'accento posto dalle Amministrazioni sulla disciplina in tema di immigrazione clandestina – che, incidentalmente si osserva, sarebbe comunque inidoneo a
10 sanare ex post il vizio di insufficiente motivazione del provvedimento amministrativo impugnato, non essendo ammissibile (almeno, nel diritto amministrativo vigente) un'integrazione postuma del contenuto del provvedimento (che eluderebbe gli istituti del procedimento, dell'annullamento, della revoca) – induce ad indagare il profilo della necessità di un permesso di soggiorno per ottenere la dichiarazione anagrafica e, in ultima analisi, la registrazione del contratto di convivenza.
L'ordinanza reclamata non convince nella parte in cui motiva il rigetto sul rilievo per cui “il ricorrente cittadino extra UE: 1) è sprovvisto di un valido titolo per il soggiorno nel territorio nazionale, né del resto ha mai proposto formalmente istanza ai sensi dell'art. 6
T.U.I.; 2) è sprovvisto altresì di documentazione ufficiale idonea al riconoscimento di una relazione stabile con il cittadino nazionale, ai sensi e per gli effetti della direttiva 38/2004.”
Sul punto va osservato che il titolo per il soggiorno non era richiesto ab origine: lo stesso
Giudice estensore rammenta (in nota) che il cittadino brasiliano (come ogni extracomunitario) ha diritto di soggiornare “anche senza visto” – dunque sine titulo – per novanta giorni dall'in- gresso in Italia. E appare legittimo che il reclamante si sia determinato non a presentare istanza per un permesso di soggiorno, ma a far valere il contratto di convivenza legittimamente sotto- scritto e autenticato ai sensi della L. 76/2016. Per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi, proprio quel contratto è da ritenersi “documentazione ufficiale idonea al riconoscimento di una relazione stabile con il cittadino nazionale”. Non è dato infatti comprendere su che basi si possa ritenere diversamente, se non a costo di degradare quel contratto a una “mera” scrittura privata insuscettibile di dimostrare ciò che ivi si dichiara (la stabile relazione affettiva) e che un avvocato, sotto la propria responsabilità – ed in veste di pubblico ufficiale – attesta come corrispondente al vero e come conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico. A meno, beninteso, di non voler sostenere che la legge 76/2016 contenga norme meramente “program- matiche” (argomento utilizzato storicamente nelle esegesi riduttive e svilenti del dettato costi- tuzionale).
Il Comune resistente invoca poi l'art. 5 comma 1 D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico immi- grazione) a mente del quale “possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4 che siano muniti di carta o di permesso di soggiorno”, evidenziando che l'assenza di tale permesso “impedisce l'iscrizione anagrafica, salvi i casi particolari dei richiedenti asilo”, e richiama altresì il difetto di coordinamento della L. 76/2016 che disciplina “l'argomento specifico delle unioni civili, senza, tuttavia, disciplinare né espres- samente né tacitamente le preesistenti disposizioni che, con finalità di ordine pubblico, disci- plinano i flussi migratori e le norme sulla residenza” (comparsa Comune, pag. 4-6).
11 In verità c'è un dato pacifico (ancorché, anche questo, svalutato dalle Amministrazioni resistenti): il sig. , odierno reclamante, è cittadino italiano. E questo consente di Parte_1 applicare, in luogo del Testo Unico sull'immigrazione, il d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 che di- spone all'art. 23: “le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si ap- plicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”. Il richiamo al
D.Lgs. 286/1998 è dunque, semplicemente, un error iuris.
Quali erano, dunque, le disposizioni applicabili? All'art. 3 il citato D.Lgs. 30/2007 – di attuazione della Direttiva 29 aprile 2004 n. 38 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di sog- giornare liberamente nel territorio degli Stati membri stabilisce che “Senza pregiudizio del di- ritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: (omissis) b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”: e si è già detto che poteva e doveva essere considerata “documentazione ufficiale” sufficiente ed idonea il contratto di convivenza atte- stato dall'avvocato secondo la L. 76/2016. Così non è stato;
né risulta che sia stata chiesta do- cumentazione integrativa o siano stati svolti approfondimenti istruttori. È invece pacifico, per- ché non oggetto di contestazione, che il Comune di abbia “dato riscontro alla pec con CP_1 cui veniva chiesta l'iscrizione anagrafica e la registrazione del contratto di convivenza signifi- cando la necessità di costituzione di un unico nucleo familiare, sottintendendo che il cittadino extracomunitario non avrebbe potuto registrarsi all'anagrafe comunale in assenza di permesso di soggiorno […] (a sua volta presupposto per la residenza); - inoltre, l'Ente locale contattava per le vie brevi il sig. rappresentando il rifiuto di registrare Persona_1 il contratto di convivenza e la conseguente mancata iscrizione anagrafica del compagno
[...]
” (ricorso ex art. 700 c.p.c., pag. 2). E invero la risposta del Parte_2 CP_1
(doc. 3 fascicolo 51/2025 produzione è stata del seguente tenore: “non è possibile CP_1 accogliere positivamente la richiesta in oggetto in quanto i due soggetti non risiedono nello stesso nucleo familiare (sic). A dimostrazione di quanto sopra, allego un “Parere” di ANUSCA,
l'Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe alla quale facciamo riferimento nei casi più controversi”. L'atto – nota Prot. 207036/2024 dell'11.12.2024 – non pare pertanto in linea con il disposto dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. 30/2007, a mente del quale “Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno” né con i principi della L. 241/1990 che avrebbero imposto l'acquisizione ex officio della documentazione presso le competenti altre Amministrazioni
12 (l'art. 18 L. 241/1990 vieta alle amministrazioni pubbliche di richiedere ai cittadini documenti o certificati che siano già in loro possesso o che l'amministrazione stessa sia tenuta a certificare, come stabilito dall'articolo 46 della legge, non potendo la P.A. chiedere al cittadino dati di cui già dispone o che può accertare d'ufficio, in un'ottica di trasparenza e semplificazione, e al fine altresì di evitare inutili aggravi procedimentali) e, ove fosse stato necessario acquisire docu- menti nella esclusiva disponibilità della parte interessata, sollecitarla in tal senso. Non è dato infatti comprendere come si possa ritenere svolto “un esame approfondito” in assenza di qual- siasi istruttoria procedimentale. Oltretutto, già la Comunicazione della Commissione Europea,
2009 (313) del 2 settembre 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva dir. CE 29 aprile 2004 n. 38, al punto 2.2.1 affermava:
“il partner con cui un cittadino dell'Unione abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo”.
Con riguardo alla necessità di previo soggiorno regolare in uno stato membro, poi, la
Corte di cassazione ha chiarito che “al cittadino di un paese terzo, coniuge di cittadino dell'Unione europea, può essere rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari anche quando non sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, in quanto, alla luce dell'interpretazione vincolante fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-127 del 25 luglio 2008, la dir. CE 29 aprile 2004 n. 38 consente a qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'art. 2, punto 2 della predetta direttiva, che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dall'aver già soggiornato legalmente o meno in un altro Stato membro;
pertanto, una normativa interna che imponga al coniuge del cittadino dell'Unione la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante, è incompatibile con la direttiva citata, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.).” (Cassazione civile sez. VI, 15/06/2011, n.13112).
E sempre la Cassazione ha chiarito come “Lo status di coniuge di cittadino comunitario
è infatti la conditio sine qua non per ottenere il permesso di soggiorno, ma le disposizioni di miglior favore, previste dal D.Lgs. 30/2007 si possono applicare soltanto a condizione che il detto di permesso di soggiorno sia effettivamente ottenuto, e cioè che sia stato positivamente
13 accertato il diritto di soggiorno di cui all'art 7 cit., il che non è scontato, come ha precisato la giurisprudenza di questa Corte: "il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal D.Lgs. n. 30 del
2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente, ma ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 286 del
1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso" (Cass. n. 13189 del 14/05/2024). Ciò significa che la richiesta deve essere sottoposta a vaglio e che non vi è alcun automatismo tra la celebrazione del matrimonio con un cittadino comunitario e l'acquisizione del relativo titolo di soggiorno” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2024, (ud. 13/11/2024, dep. 28/12/2024), n.34719). Questo significa solo e soltanto che andava svolta un'istruttoria, anziché emettere un rigetto de plano.
Si dirà: il sig. non ha chiesto il permesso di soggiorno. Ma non era Parte_2 affatto tenuto a richiederlo, avendo presentato quel contratto di convivenza ritenuto irrilevante dall'ufficiale di Stato civile ancorché costituisse “documentazione ufficiale” in ragione della funzione attestativa svolta dall'avvocato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte giust., Grande Sezione, 5 settembre
2012, Secretary of State for the Home Department c. e altri, c. Persona_11
83/11, interrogata sull'interpretazione del medesimo articolo della direttiva, ha affermato che
“in ogni caso, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine “agevola” nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e che non privino tale disposizione del suo effetto utile”. La legislazione italiana, nella misura in cui richiama da un lato la necessità di “documentazione ufficiale” per la attestazione di convivenza, nonché in sostanza richiede la disponibilità preventiva di un permesso di soggiorno (al cui rilascio peraltro osta la mancanza di iscrizione anagrafica, come emerge dal tenore delle difese svolte) non garantisce l'effetto utile di agevolare la libera circolazione e il soggiorno.
Si impone dunque una interpretazione conforme del diritto interno rispetto alla normativa europea e in particolare al principio espresso dalla direttiva, che risulta peraltro self- executing sul punto.
Ne discende che deve ritenersi sussistente, per il partner extracomunitario di cittadino residente in un Comune, il diritto di ottenere un riconoscimento della situazione di fatto, purché
14 validamente accertata, (come avvenuto nel presente giudizio cautelare), mediante la iscrizione nel registro della popolazione residente di detto Comune e nello stato di famiglia del convivente, ove da un lato sia presentata dichiarazione di costituzione di nuova convivenza,
(contemplata dall'art. 13, comma1, l. b), d.P.R 30 maggio 1989 n. 223), e pur in assenza di permesso di soggiorno. Ciò invero non importa una indebita intromissione in prerogative amministrative (tradotto: nessuna “esondazione”), ma piuttosto discende dalla verifica della lesione del diritto della persona, come tutelato dalla normativa eurounitaria, che scaturisce da comportamenti di tipo vincolato della amministrazione (rammenta la giurisprudenza che “le norme disciplinanti l'attività dell'ufficiale d'anagrafe sono stabilite senza attribuire alcuna discrezionalità alla P.A. procedente, predefinendo in modo rigido, attraverso norme di relazione, i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni”: T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V,
25/10/2024, n.18691; “l'ordinamento anagrafico della popolazione residente è progettato non solo nell'interesse della pubblica amministrazione per garantire la certezza riguardo alla composizione e ai movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse degli individui.
Poiché i presupposti per le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni anagrafiche sono rigidamente definiti, la regolamentazione in questione non riguarda l'attività amministrativa, bensì disciplina i rapporti intersoggettivi, senza conferire all'Amministrazione il potere di incidere sui diritti soggettivi attribuiti ai singoli individui”: T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II,
14/05/2024, n.662).
La rilevanza della tutela dei legami familiari e della possibilità di esplicarli nel pieno rispetto dei diritti sociali emerge anche ove si osservi l'evoluzione della giurisprudenza della
Corte costituzionale in relazione a tematiche connesse.
In tema di ricongiungimento familiare, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero
“che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”, così identificando la necessaria protezione privilegiata da riservare ai rapporti familiari, ex artt. 29,30 e 31 Cost. e art. 8 CEDU.
Al contempo, in tema di protezione internazionale, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, l. a), d.l. 4 ottobre 2018 n. 113 (per il quale “il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, e dell'articolo
6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”), con la seguente motivazione: “La previsione viola l'articolo 3 della Costituzione sotto due distinti profili. In primo luogo è viziata
15 da irrazionalità intrinseca, in quanto, rendendo problematica la stessa individuazione degli stranieri esclusi dalla registrazione, è incoerente con le finalità del decreto, che mira ad aumentare il livello di sicurezza. In secondo luogo riserva agli stranieri richiedenti asilo un trattamento irragionevolmente differenziato rispetto ad altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che ai cittadini italiani. Per la sua portata e per le conseguenze che comporta anche in termini di stigma sociale - di cui è espressione, non solo simbolica, l'impossibilità per i richiedenti asilo di ottenere la carta d'identità - la violazione del principio di uguaglianza enunciato all'articolo 3 della Costituzione assume in questo caso anche la specifica valenza di lesione della pari dignità sociale. L'esclusione dei richiedenti asilo dall'iscrizione anagrafica, invece di aumentare il livello di sicurezza pubblica, finisce col limitare le capacità di controllo e di monitoraggio dell'autorità pubblica su persone che soggiornano regolarmente nel territorio statale, anche per lungo tempo, in attesa della decisione sulla loro richiesta di asilo. Inoltre, negare l'iscrizione all'anagrafe a chi dimora abitualmente in Italia significa trattare in modo differenziato e indubbiamente peggiorativo, senza una ragionevole giustificazione, una particolare categoria di stranieri” (Corte
Costituzionale, 31/07/2020, n.186).
Probabilmente anche alla stregua delle superiori considerazioni l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di merito: i) ribadisce che l'esistenza della convivenza di fatto, come formazione sociale riconosciuta e tutelata dall'ordinamento italiano, prescinde dalla previa iscrizione anagrafica e, dunque, dalla regolarità di soggiorno del convivente di fatto cittadino extra-UE;ii) ribadisce che l'iscrizione anagrafica rappresenta un prius rispetto al titolo di soggiorno, che “la relazione sentimentale, soprattutto tra persone di diversa cittadinanza, si stabilizza proprio con la convivenza e invero la registrazione altro valore non ha che quello di rendere il patto opponibile a terzi” (Trib. Napoli 07.04.2025); iii) conseguentemente giudica illegittimo il rifiuto del Comune di registrare il contratto di convivenza tra cittadino/a italiana e cittadino/a extra-UE privo di permesso di soggiorno.
In tal senso si vedano, ex plurimis: Trib. Bologna 03.02.2020 n. 21280; Trib. Modena
07.02.2020 n. 370; Trib. Mantova 01.04.2022; Trib. Palermo 13.04.2022; Trib. Brindisi
01.08.2022; Trib. Torre Annunziata 11.11.2022 e 09.12.2022; Trib. Foggia 30.11.2022; Trib.
Palermo 27.01.2023; Trib. Napoli 18.04.2023; Trib. Pavia 21.04.2023; Trib. Lagonegro
25.05.2023; Trib. Bari 04.08.2023; Trib. Salerno 16.11.2023; Trib. Arezzo 29.11.2023; Trib.
Bologna 26.12.2023; Trib. Palermo 12.07.2024; Trib. Perugia 21.02.2025; Trib. Napoli
07.04.2025; Trib. Roma 01.08.2025.
Non corrisponde al vero, pertanto, che il quadro normativo e giurisprudenziale così
16 ricostruito finirebbe per attribuire “ad un atto di natura privata il potere di far sorgere diritti che sono regolati da norme pubbliche” (comparsa Comune, pag. 7): la fonte del diritto ad ottenere l'iscrizione anagrafica e il permesso di soggiorno non è certo nel contratto di convivenza, ma, in ordine gerarchico inverso, la legge 76/2016 e la legge 30/2007; la Direttiva
Comunitaria 2004/38; l'art. 8 – sia da solo, sia in combinato disposto con gli artt. 12 e 14 – della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; infine gli artt. 2, 3, 10, 13, 97 Cost.
Non è vero, pertanto, che “Diversamente argomentando si giungerebbe all'elusione delle norme di ordine pubblico per l'ottenimento di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale”: è vero piuttosto che, seguendo la tesi dell'Amministrazione, si giungerebbe all' elusione della legge 76/2016 che regolamenta le unioni civili, e della legge 30/2007 che prevede l'applicazione al cittadino italiano (e tale è il sig. ) della disciplina più favorevole Parte_1 in luogo del Testo Unico dell'immigrazione: l'una e l'altra disapplicate per supposte ragioni di ordine pubblico, con effetto ingiustificatamente discriminatorio in violazione degli artt. 8, 12 e
14 C.E.D.U. oltre che dei parametri costituzionali sopra evidenziati.
7. Sussiste infine almeno parzialmente il periculum in mora lamentato dai reclamanti.
Vero è che a mente dell'art. 32 Cost., “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”, e che dunque l'accesso alle prestazioni minime del servizio sanitario non è e non può essere subordinato all'iscrizione anagrafica. Il ricorrente sig. potrebbe pertanto (ove Parte_2 già non si sia determinato in tal senso) iscriversi al S.S.N. tramite domicilio sanitario, che permette l'accesso alla medicina di base e alle prestazioni essenziali, garantite – per esempio – anche alle persone senza fissa dimora, avendo comunque diritto (ove mai occorra) alle prestazioni emergenziali. Sotto questo profilo dunque il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile certamente non sussiste.
Vero è invece che il rifiuto di riconoscere la validità e l'efficacia del contratto di convivenza, traducendosi nell'assenza – secondo la Pubblica Amministrazione – di un valido titolo per la permanenza sul territorio dello Stato, espone il sig. al pericolo Parte_2 questo sì, grave ed irreparabile, di espulsione;
oltre a privarlo – con attualità ed immediatezza
– del diritto al rilascio di un documento di identità, che si traduce in una forte compressione (se non in una franca negazione) del diritto all'identità personale. Il rifiuto di registrazione del contratto di convivenza legittimamente stipulato ed autenticato ai sensi della L. 76/2016 integra poi circostanza ostativa allo svolgimento del programma di vita comune – relegando forzatamente i due partners in una condizione di clandestinità ed illegalità formale – con lesione
17 del diritto all'unità familiare. Tale lesione si produce non solo immediatamente, ma è strutturalmente continuativa nel tempo: perché proprio nel tempo si sviluppa e si misura ogni convivenza;
nel tempo trascorso insieme si consolida e si vivifica;
ed è la sottrazione del tempo, per sua natura, priva di qualsiasi rimedio.
Per quanto sin qui esposto il ricorso merita dunque accoglimento. La particolarità della controversia, la relativa novità della questione, l'assenza di precedenti nella giurisprudenza di legittimità, da un lato;
la tradizionale ritrosia dell'amministrazione italiana a recepire le plu- rime, reiterate, copiose e assolutamente note indicazioni del diritto sovranazionale (constando innumerevoli procedure di infrazione e pronunce sanzionatorie della CEDU e della Corte di
Giustizia dell'U.E.) dall'altro, giustificano ad avviso del Collegio la compensazione totale delle spese di lite, non emergendo – per le ragioni appena evidenziate – una condotta colposa degli uffici comunali, fuorviati dalle indicazioni “dall'alto”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza difesa ed eccezione assor- bita o disattesa, così provvede:
Accoglie il reclamo;
e per l'effetto, a totale riforma dell'ordinanza resa in data 12.03.2025,
Ordina al sindaco del comune di n.q. di ufficiale di governo e ufficiale dello Stato CP_1 civile:
1) l'iscrizione del sig. nel registro della popolazione Parte_2 residente;
2) l'iscrizione del sig. nello stato di famiglia del sig. Parte_2
, cittadino italiano residente in Persona_1 CP_1
3) la registrazione del contratto di convivenza sottoscritto tra i predetti ai sensi della L.
76/2016;
Compensa interamente le spese.
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(Dott. Antonino Fazio ) (Dott.ssa Marisella Gatti)
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