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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6134/2019
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 9 N. R.G. 6134 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6134 /2019promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Maurizio Cerino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Cipriano D'Aversa (CE) al Corso Umberto I n. 20;
PARTE APPELLANTE contro
CP_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
nonchè
- Controparte_2
P.IVA rapp.ta e difesa, dall'Avv. Francesco Napolitano, del foro P.IVA_1
di Napoli, C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in Napoli, al Viale Augusto 162 ;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
pagina 2 di 9 OGGETTO: appello sentenza del GDP – sinistro stradale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 40/2019 con la quale il Giudice di Pace di Carinola ha rigettato la sua domanda volta al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 15.9.2014, in NE (CE).
Segnatamente, l'istante riferiva che in dette circostanze di tempo e luogo, mentre percorreva via Vecchia Starza, in sella ad una bicicletta, tenendo la propria destra, veniva investito nella parte posteriore dal veicolo Fiat Iveco che sopraggiungeva da tergo nello stesso senso di marcia ed a causa dell'urto ricevuto rovinava a terra in uno alla bicicletta.
A seguito dell'impatto, l'attore riportava lesioni personali e veniva accompagnato presso il locale Ospedale dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico non commotivo, FLC regione frontale destra, FLC avambraccio destro, trauma alla spalla, emitorace e ginocchio destro e prestate le cure del caso.
Ritenendo la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della
Fiat, l'attore conveniva in giudizio e la compagnia assicurativa CP_1
innanzi al Giudice di Pace di Carinola, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva la mentre rimaneva Parte_2
contumace il convenuto . CP_1
Istruita la causa mediante escussione testi e CTU medico-legale, il Giudice di
Pace di Carinola emanava sentenza di rigetto, valorizzando, tra le altre cose, la plurisinistrosità delle parti coinvolte.
Alla luce di quanto esposto, l'odierno appellante ha proposto impugnazione dolendosi, in particolare, dell'errata valutazione degli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio, oltre che le risultanze della CTU.
pagina 3 di 9 Si è costituita la compagnia assicurativa, la quale ha eccepito: a) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; b) nel merito, ha chiesto il rigetto di tutti i motivi addotti, con conferma della sentenza gravata.
Benché ritualmente citato, è rimasto contumace anche per il CP_1
presente grado.
Dopo diversi rinvii - giustificati dalla difficoltà di acquisizione del fascicolo di primo grado e dal carico di ruolo - la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 e giunge all'odierna decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
1. Innanzitutto, occorre disattendere l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla compagnia convenuta.
Sul punto, occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass.
30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n.
134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio
2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre
2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali pagina 4 di 9 principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; nonché nella sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
del resto, a conferma di ciò, l'appellata compagnia ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni sollevate dalla controparte.
Del pari insussistenti sono altresì i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto da non si è palesato prima Parte_1
facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza.
2. Nel merito, l'appello non è meritevole di accoglimento, in quanto l'istruttoria espletata in primo grado non ha consentito di ritenere dimostrata la veridicità del fatto storico da cui deriva la pretesa risarcitoria azionata dall'istante.
Numerosi profili di dubbio permangono in ordine alla verosimiglianza della dinamica del sinistro narrata dall'appellante, e del relativo nesso eziologico tra questa e le lesioni patite.
Deve essere in primo luogo valorizzato quanto emerso dalla consultazione delle banche dati Ivass da cui emerge il coinvolgimento di entrambe le parti del presente giudizio e del veicolo in numerosi altri sinistri.
Più nello specifico, l'odierno appellante, risulta essere rimasto coinvolto in ben 8 sinistri (cfr. doc. n. 2 della produzione di primo grado) in particolare: -
pagina 5 di 9 Sinistro del 27/01/2017 avvenuto in San AM (CE) RESPONSABILE;
-
Sinistro del 28/05/2016 avvenuto in Sessa Aurunca (CE) RESPONSABILE;
-
Sinistro del 18/07/2014 avvenuto in Villa di Briano (CE) RESPONSABILE;
-
Sinistro del 30/05/2011 avvenuto in EL ed ON (CE) RESPONSABILE;
- Sinistro de 26/04/2011 avvenuto in Grazzanise (CE) ; - Sinistro Parte_3
del 02/11/2010 avvenuto in Sessa Aurunca (CE) ; - Sinistro del Parte_3
29/05/2010 avvenuto in EL ed ON (CE) - Sinistro CP_3 del 28/09/2007 avvenuto in San AM (CE) . Parte_3
l'odierno appellato contumace, è invece rimasto coinvolto in 7 sinistri (cfr. doc. n. 3 della produzione di primo grado) in particolare: - Sinistro del 17/05/2012 avvenuto in Cesa (CE) RESPONSABILE;
- Sinistro del 10/04/2012 avvenuto in
Casal di Principe (CE) RESPONSABILE;
- Sinistro del 16/03/2012 avvenuto in
Casal di Principe (CE) DANNEGGIATO;
- Sinistro del 15/02/2012 avvenuto in
EL ed ON (CE) DANNEGGIATO;
- Sinistro del 02/04/2011 avvenuto in
Casal di Principe (CE) RESPONSABILE;
- Sinistro del 08/01/2011 avvenuto in
Castel Volturno di Principe (CE) ; - Sinistro del 06/07/2009 Parte_3 avvenuto in casal di principe (ce) responsabile.
Infine, anche il veicolo del presunto responsabile civile - FIAT IVECO, tg. aw593hf - è rimasto coinvolto in 1 altro sinistro (cfr. doc. n. 4 della produzione di primo grado), avvenuto il 23/08/2012 in Maddaloni in qualità di responsabile.
Si osserva che la banca dati è stata istituita al fine di agevolare la CP_4 prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto, ed è regolata dall'art. 135 Codice delle
Assicurazioni Private nonché dal regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009.
Essa raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, e deve costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e forze dell'ordine.
pagina 6 di 9 Il dato quantitativo - cronologico rende queste risultanze obiettivamente assai significative, Invero, l'elevata plurisinistrosità dei soggetti ingenera riserve in ordine alla genuinità dei fatti esposti ed induce ad un maggior rigore nella valutazione dei fatti di causa, anche perché non è possibile escludere neppure che i danni lamentati siano riconducibili ad un precedente sinistro (si v. ex plurimis:
Tribunale Napoli, 02/04/2024, n.3591; Tribunale Napoli, 30/06/2025, n.6569).
Del resto, di fronte ad un sinistro verificatosi secondo le modalità descritte e producente conseguenze così gravi e nefaste sulla persona dell'istante, risulta piuttosto anomalo anche il mancato allertamento delle forze dell'ordine e di una ambulanza per il trasporto del danneggiato – posto che, né l'appellante né il suo testimone forniscono mai alcun chiarimento su come il abbia raggiunto 'a CP_1 mezzi propri' il pronto soccorso dell'ospedale, dopo il sinistro patito.
In detto contesto, è poi valorizzabile anche l'assenza di un fascicolo fotografico che ritragga i luoghi di causa.
Al riguardo deve poi evidenziarsi come destino perplessità le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, evidentemente caratterizzate da un elevato grado di approssimazione e mancanza di precisione in merito alla indicazione dei soggetti coinvolti, all'individuazione del luogo dell'eventus damni, rese inoltre senza il supporto di riscontri oggettivi.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n.
7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come l'assenza di documentazione che colleghi i danneggiati al sinistro narrato.
Nel caso di specie, non sono stati prodotti verbali di autorità, schede di intervento medico, né i documenti di proprietà dei mezzi danneggiati, né fotografie dei luoghi del sinistro raffiguranti i veicoli coinvolti. Si evidenzia inoltre l'assenza di altre prove documentali che possano confermare la presenza degli attori sul luogo dell'incidente, nonché la dinamica esposta in citazione.
pagina 7 di 9 Parte attrice non ha prodotto alcun elemento probatorio idoneo a corroborare la deposizione del testimone, che si è limitato a descrivere genericamente la dinamica del sinistro, senza indicare con certezza l'identità dei soggetti coinvolti, né fornire dettagli su come il danneggiato abbia poi raggiunto l'ospedale a diversi km, senza l'ausilio di un'ambulanza.
Neppure, infine, è possibile valorizzare le risultanze della CTU espletata, in ordine alla sussistenza del nesso causale, atteso che il perito si limita ad esprimere il proprio parere tecnico sull'astratta compatibilità delle lesioni subite con la dinamica del sinistro, ed il suo giudizio non può acquisire il valore di un mezzo di prova.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3. La laconicità delle motivazioni espresse in primo grado, debitamente integrate nella presente senza, è tuttavia circostanza idonea ad integrare una grave ragione per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 40/2019 del Giudice di Pace di Carinola;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- nulla sulle spese nei confronti della parte contumace;
pagina 8 di 9 - dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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