Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
dott. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1230/2021 RG vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Caselli ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, piazza Pietro Mascagni,
n. 87;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bufalini del foro di CP_1
Arezzo;
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Davide del Controparte_2
foro di Pescara;
APPELLATI
All'udienza del 10.9.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1
violazione degli articoli 112 e 360 n. 4 c.p.c. per vizio di omessa pronuncia per i motivi
dedotti in narrativa;
nel merito, in tesi, in ipotesi di denegata soccombenza nel presente
giudizio del sig. riformare la sentenza di primo grado, condannando il Parte_1
terzo chiamato a rilevare e tenere indenne da Controparte_2 Parte_1
qualsiasi somma oggetto di eventuale condanna di pagamento a favore di Tenuto CP_1
conto altresì dei rimborsi parziali effettuati medio tempore, con revoca del decreto
ingiuntivo opposto e condanna minor somma di € 124.000.000 in virtù del versamento,
medio tempore, di euro 26.000,00. In ipotesi in cui la Corte di Appello non riconoscesse
il difetto di legittimazione passiva del nei confronti del voglia CP_2 CP_1
comunque confermare la legittimazione passiva nei confronti del anche per effetto Pt_1
della controgaranzia rilasciata, condannando al rimborso delle Controparte_2
somme che fosse condannato a pagare nei confronti del In ogni caso con Pt_1 CP_1
vittoria di spese, competenze e onorari. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle
seguenti prove non ammesse in primo grado [prova per testi per dimostrare che aveva ricevuto il bonifico (doc. 1) e che dal 1.3.2016 il Controparte_2
aveva iniziato a rimborsare ratealmente il della somma di € CP_2 CP_1
150.000 (doc. 4]>>.
Per <dichiarare infondato l'appello proposto dal sig. nei CP_1 Parte_1
confronti di sia in fatto che in diritto, confermando la sentenza n. 170/2021 CP_1
emessa dal Tribunale di Firenze. Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di
giudizio>>.
Per <accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_2
sig. nell'ambito del processo di appello de quo con conseguente Controparte_2
estromissione; nel merito: accertare e dichiarare inammissibile ex artt. 345 e 348 bis cpc
l'appello proposto dal sig. (…) avverso la sentenza n. 170/2021 del Parte_1
Tribunale di Firenze (…); rigettare tutte le avverse domande e rigettare l'appello proposto
2 dal sig. notificato a mezzo pec in data 5.7.2021 (…); con vittoria di Parte_1
spese>>.
I FATTI DI CAUSA
Così nella sentenza impugnata:
< proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
1998/2015 emesso dal Tribunale di Firenze con cui gli si ingiungeva l'immediato pagamento della somma di € 150.000 a favore del sig. . Parte CP_1
opponente eccepiva di essere stato ingiunto solo in qualità di garante e pertanto chiedeva la chiamata in causa del sig. quale obbligato al Controparte_2
pagamento. Si costituiva il quale contestava tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto ed eccepito perché infondato e concludeva per il rigetto dell'opposizione. Autorizzata la chiamata in causa del sig. Controparte_2
anche questi si costituiva, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito ex
adverso. Concessi i termini ex art. 183 cpc nonché intervenuti nel corso del giudizio pagamenti parziali del credito reclamato da parte opposta per l'importo complessivo di euro 20.000, assunto l'interrogatorio formale dei sigg.ri CP_1
e e precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata
[...] Controparte_2
a sentenza con i termini ex art. 190 cpc>>.
Con sentenza depositata il 26.1.2021 il Tribunale di Firenze riteneva che avesse offerto una prova adeguata del credito azionato in via CP_1
monitoria attraverso la scrittura privata di riconoscimento di debito del 12
settembre 2014, con la quale si dichiarava debitore di esso Parte_1 CP_1
della somma di € 150.000; negava, quindi, che il avesse offerto prova dei Pt_1
fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito, peraltro provvedendo ai pagamenti parziali. Per tali ragioni così statuiva: <1) non accoglie l'opposizione
proposta dal sig. e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1988/2015 emesso dal Tribunale di Firenze e, quindi, l'ingiunzione delle somme ivi
3 disposte al netto di quelle corrisposte in corso di causa;
2) condanna parte opponente a
rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre
spese generali ed accessori di legge se dovuti;
3) compensa le spese tra il sig. Pt_1
e il sig. .
[...] Controparte_2
Con citazione notificata in data 5.7.2021 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) col primo lamentava vizio di omessa pronuncia per avere il primo giudice omesso di statuire sulla domanda di manleva proposta da esso Pt_1
nei confronti del Evidenziava che in sede di interrogatorio formale CP_2
sia il sia il avevano confessato che il bonifico di € 150.000 era CP_1 CP_2
stato fatto dal al e che il aveva ricevuto assegni in CP_1 CP_2 CP_1
rimborso medio tempore, rimarcando che la stessa disposizione di bonifico e la scrittura privata in data 1.6.2019 confermavano la natura del debito in capo al
Faceva inoltre rilevare che i pagamenti parziali, riconosciuti dal CP_2
primo giudice per l'importo di € 20.000, attualmente, ammontavano a € 26.000;
2) col secondo si doleva del fatto che, rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo opposto, il primo giudice lo aveva condannato a pagare l'intera somma ingiunta, nonostante i pagamenti parziali riconosciuti dal primo giudice per l'importo di € 20.000 ed attualmente pari a € 26.000.
Quindi l'appellante concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con la condanna alla minor somma di € 124.000 e la condanna di manlevare esso a ogni pagamento in favore del Controparte_2 Pt_1
CP_1
Si costituiva allegando di non aver interesse a contraddire CP_1
sul primo motivo, mentre con riguardo al secondo faceva rilevare che il primo giudice, pur confermando il decreto ingiuntivo opposto, aveva poi precisato che l'ingiunzione al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo era “al
4 netto di quelle corrisposte in corso di causa”. Concludeva per il rigetto dell'appello, col favore delle spese.
Si costituiva anche eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello ex artt. 345 e 358 bis cod. proc. civ.. In particolare, eccepiva l'inammissibilità: a) della comunicazione del 1°.3.2016; b) del bonifico di € 5.000
del 26.5.2017; c) del bonifico del 18.7.2017 dal al d) della CP_2 Pt_1
scrittura privata in data 1.6.2019 relativa ad una mera bozza di transazione sottoscritta dal solo (e dal suo difensore per rinuncia alla solidarietà), CP_2
mai perfezionatasi tra le parti. Evidenziava che tali documenti, peraltro irrilevanti, erano nuovi e che l'appellante non aveva dimostrato di non averli potuti produrre in primo grado. Nel merito rimarcava che il ra il debitore Pt_1
diretto del e non il mero garante dell'operazione come era dimostrato CP_1
dalla scrittura di riconoscimento di debito del 12.9.2014 sottoscritta dal Pt_1
per l'intero importo di € 150.000. Eccepiva infine l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova per testi richiesta dall'appellante e concludeva affinché la Corte
dichiarasse il difetto di legittimazione passiva di esso e rigettasse CP_2
l'appello (ovvero lo dichiarasse inammissibile) col favore delle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.9.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da disattendere l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ., avendo l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì
Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti
5 della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il passaggio della causa alla fase decisoria preclude l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cod. proc. civ..
Sempre in via preliminare va accolta l'eccezione, sollevata dall'appellato di inammissibilità dei documenti nuovi prodotti dal in CP_2 Pt_1
appello posto che l'appellante non ha dimostrato (né allegato) di non averli potuti produrre in primo grado.
Il primo motivo di appello è fondato.
Il primo giudice ha omesso qualsiasi statuizione sulla domanda di garanzia proposta da nei confronti di con la Parte_1 Controparte_2
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ribadita sia nella citazione per la chiamata del terzo in causa, sia nella prima memoria ex art. 183 cod. CP_2
proc. civ. che in sede di precisazione delle conclusioni.
La conseguente nullità, sul punto, della sentenza di primo grado impone a questa Corte di esaminare, pur nei limiti dei motivi di appello, la domanda di garanzia svolta dal nei confronti del Pt_1 CP_2
Essa è fondata.
Con scrittura privata del 19.5.2011 tra e le Parte_1 CP_1
parti premettevano che: <il sig. è intenzionato a dar corso ad una CP_1
operazione di investimento finanziario alle condizioni migliori reperibili sul mercato;
che
il sig. ha indicato nella persona di Consulente Parte_1 Controparte_2
Finanziario UIC 15480 residente in (…) il funzionario capace di eseguire al meglio tale
operazione finanziaria, avendo con lo stesso già stipulato un atto n° L20110405VF>> e sulla scorta di ciò: <il sig. versa al sig. la somma CP_1 Controparte_2
6 di € 150.000 di capitale sul conto corrente IBAN (…) e quanto ad € 5.000 quali spese
totali per l'operazione sul conto corrente IBAN ( - diverso dal precedente-) La
complessiva somma di € 186.000 verrà liquidata entro 40 giorni dalla comunicazione
dell'avvenuto investimento. Il sig. avendo in corso il citato contratto ed Parte_1
essere a conoscenza della serietà professionale del consulente Finanziario indicato,
garantisce il sig. della bontà dell'operazione con un formale riconoscimento CP_1
del debito per la somma investita, attraverso una proprietà che lo stesso detiene in
Comune di Castelfranco di Sopra (AR) …>>.
Lo stesso 19.5.2011 eseguiva un bonifico di € 150.000 in CP_1
favore di come da distinta in atti. Controparte_2
Con missiva del 23.5.2013, sottoscritta da e Controparte_2
indirizzata a <in riferimento alla sua raccomandata r.r. del 17 Parte_1
maggio 2013, facendo seguito alla comunicazione da me ricevuta dal Broker, a lei
evidenziata nel nostro incontro tenutosi presso lo studio del sig. in Controparte_3
Firenze il 22 maggio 2013, ore 18 e seguenti, le ribadisco che la data di chiusura
dell'operazione è il 19 giugno 2013>>.
Seguiva la comunicazione del 6.10.2015 sottoscritta da
[...]
ed indirizzata a con la quale: <faccio seguito al nostro CP_2 Parte_1
incontro del 28.9.2015 ed alle precedenti comunicazioni telefoniche per comunicarti a
seguito delle tue giuste richieste che l'operazione finanziaria in essere, oltre al pagamento
in corso, sarà conclusa entro e non oltre le scadenze di seguito elencate: 28 ottobre 2015,
25 novembre 2015 16 dicembre 2015…>>.
L'operazione non andava, dunque, a buon fine e con missiva del 1°.3.2016
indirizzata a e sottoscritta da quest'ultimo CP_1 Controparte_2
comunicava al Fabbri che: <come da accordi ti inoltro qui di seguito i dati del bonifico
pattuito, come acconto restituzione del piano di rientro concordato>>, precisando altresì
che: <Inoltre, in relazione alla residua somma pari ad euro 145.000 (euro cento quaranta
7 cinque mila/00), la stessa verrà liquidata con rimesse mensili di pari importo come sopra,
a partire dal 10 aprile 2016 e così di seguito fino a totale rimborso della somma dovuta,
ad esclusione dei mesi di Agosto e Dicembre>>.
In sede di interrogatorio formale all'udienza del Controparte_2
17.10.2019, ha confessato di aver: <ricevuto la somma di € 150.000 per finanziare lo
sviluppo di un algoritmo di trading>>. Ha confessato inoltre che, dal 1°.3.2016, aveva iniziato a rimborsare ratealmente a la somma di € 150.000. CP_1
Va inoltre evidenziato che già nel ricorso per decreto ingiuntivo lo stesso ha allegato che l'investimento era stato concluso con il CP_1 CP_2
e che il capitale corrispondente era stato garantito dal Pt_1
Ciò posto, ritiene questa Corte che, dall'esame delle risultanze istruttorie di cui si è sopra dato atto e dei documenti tempestivamente depositati in primo grado possa desumersi, con ogni evidenza, che l'operazione di finanziamento si sia perfezionata tra il ed il mentre il si è limitato ad CP_1 CP_2 Pt_1
assumere l'obbligazione di garanzia contenuta nella menzionata scrittura provata del 19.5.2011.
Dal riconoscimento del debito effettuato dal può, pertanto, Pt_1
desumersi che egli abbia riconosciuto unicamente il debito derivante dall'obbligazione di garanzia nei confronti del mentre il debitore CP_1
principale e diretto del è da individuarsi nel il quale ha CP_1 CP_2
ricevuto il capitale investito, come attestato dal bonifico in atti e confessato dallo stesso in sede di interrogatorio formale. CP_2
Ulteriore riscontro del fatto che il debitore principale è da individuarsi nel si ricava inoltre dal fatto che quest'ultimo ha chiaramente assunto CP_2
l'obbligazione restitutoria dell'intero capitale, come può rilevarsi dalla missiva del 1°.
3.2016 in cui si dà atto del piano di rientro concordato tra il ed CP_2
il cui lo stesso ha inizialmente dato esecuzione CP_1 CP_2
8 all'obbligazione restitutoria mediante il pagamento dell'importo di € 5.000 con bonifico del 26.5.2017.
Da ciò deriva che, in ragione della qualità di mero garante assunta dal nell'operazione, quest'ultimo abbia regresso nei confronti del debitore Pt_1
principale, ossia del nei limiti delle somme che esso abbia CP_2 Pt_1
corrisposto o sia tenuto a corrispondere al in conseguenza CP_1
dell'inadempimento del alle obbligazioni restitutorie da quest'ultimo CP_2
assunte nei confronti del con il menzionato piano di rientro. CP_1
Pertanto, la domanda di garanzia va accolta e va Controparte_2
condannato a tenere indenne di quanto quest'ultimo abbia Parte_1
pagato o sarà tenuto a pagare nei confronti del n esecuzione della scrittura CP_1
privata di riconoscimento di debito posta a fondamento del monitorio.
Si esamina adesso il secondo motivo di appello.
Ai pagamenti parziali intervenuti in corso di causa ed anteriormente alla sentenza di primo grado avrebbe dovuto seguire la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del debitore al residuo importo. La formula adoperata nel dispositivo della sentenza impugnata ove l'opposizione è stata respinta e confermato il decreto ingiuntivo opposto: <
ivi disposte al netto di quelle corrisposte in corso di causa>> rende manifesta la volontà del primo giudice di limitare la condanna al capitale residuo, oltre alle spese del monitorio e del giudizio di opposizione.
La questione pare, dunque, più che altro di natura formale e in questo senso il dispositivo della sentenza di primo grado va emendato, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del al pagamento del credito Pt_1
residuo.
9 Non è controverso che in corso di causa, oltre all'importo di €20.000 di cui ha dato atto il primo giudice, sia stata pagata l'ulteriore somma di € 6.000, per cui il capitale residuo può indicarsi in €124.000.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va condannato a pagare in favore Parte_1
di la somma di € 124.000 oltre interessi legali dalla domanda al CP_1
saldo come statuito dal giudice del monitorio, senza motivi di opposizione o di impugnazione sul punto. Giova precisare che gli interessi vanno computati sull'originario capitale ingiunto di € 150.000, tenendo conto dei pagamenti parziali via via eseguiti in corso di causa per il complessivo importo di € 26.000.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, quanto alle spese del giudizio di primo grado tra e va confermata la regolamentazione Pt_1 CP_1
e la liquidazione già operata nella sentenza impugnata, che non sono oggetto di specifica censura neppure con riguardo alle spese del giudizio monitorio che il primo giudice ha correttamente posto a carico del x art. 91 cod. proc. civ., Pt_1
(v. Cass. 24482/2022 secondo cui: < In tema di spese legali del procedimento di
ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non
costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase
monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la
valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche
in relazione a tali spese>>), con statuizione che merita conferma anche in questa sede, posto che i pagamenti parziali sono intervenuti solo dopo la notificazione del decreto ingiuntivo.
Si ravvisano, invece, i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc.
civ. per la compensazione delle spese del presente grado tra il d il Pt_1 CP_1
nei cui confronti non sono state svolte domande in appello diverse dalla mera correzione formale del dispositivo.
10 Quanto al rapporto processuale tra il d il le spese del Pt_1 CP_2
doppio grado seguono la soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di con atto notificato in data 5.7.2021 avverso la
[...] Controparte_2
sentenza n. 170/2021 del Tribunale di Firenze, depositata in data 26.1.2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a Parte_1
pagare, per le causali di cui in motivazione, in favore di , la residua CP_1
somma di € 124.000 oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna a tenere indenne da Controparte_2 Parte_1
quanto quest'ultimo abbia pagato o debba ancora pagare in favore di CP_1
[...]
2) conferma nel resto la sentenza impugnata, anche con riguardo alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e del monitorio tra e Parte_1 CP_1
3) condanna al rimborso delle spese processuali in Controparte_2
favore di che liquida, per il primo grado, in complessivi € 7.386 Parte_1
(di cui € 286 per spese ed € 7.100 per compensi) e per il presente grado in complessivi € 5.804 (di cui € 804 per spese ed € 5.000 per compensi), oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva;
4) compensa le spese del presente grado tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
Firenze, 7.4.2025.
11 L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12