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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/07/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1550/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Rel. Est. Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1550/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato ALICE GARLASCHÈ e da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2 LAURA GRUGNI
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 46/09 del 9-28 gennaio 2009 (rep. n. 979/09) del Tribunale di Lodi, alle seguenti condizioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia accogliere il presente ricorso di modifica integrale delle vigenti Per_ condizioni di divorzio e, rilevato che la figlia (c.f. , nata a [...] C.F._3
PR (Mi) il 13 maggio 2000, pur tuttora residente con la madre, è maggiorenne ed Per_ economicamente autosufficiente, prendere atto che è ormai da tempo libera di decidere la frequentazione con i genitori e che comunque i genitori sono reciprocamente liberati in relazione al suo mantenimento, essendosi tra l'altro dichiarati di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro, a qualsiasi Per_ titolo e per qualsiasi ragione;
in particolare, disporre la liberazione reciproca dei genitori di dall'obbligo di comunicarsi tra loro l'estratto conto di eventuali libretti di risparmio da ciascuno eventualmente gestiti nell'interesse della figlia, la revoca dell'assegno di mantenimento mensile a carico del padre sig. e la cessazione dell'obbligo del padre di versare la somma non Parte_1 inferiore ad E. 600,00 all'anno in favore della figlia a decorrere dall'anno 2025, per intervenuto accordo tra le parti. Il Signor si fa integralmente carico dell'importo del contributo unificato spese di giustizia di Pt_1 pagina 1 di 2 cui nel seguito, restando invece compensate tra le parti le rispettive spese di lite”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché della maggiore età della figlia. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,ad integrale modifica della sentenza n. 46/09 del 9-28 gennaio 2009 (rep. n. 979/09) del Tribunale di Lodi:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Lodi, il 22.07.2025.
Il Presidente Rel. Est. Dott.ssa Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Rel. Est. Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1550/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato ALICE GARLASCHÈ e da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2 LAURA GRUGNI
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 46/09 del 9-28 gennaio 2009 (rep. n. 979/09) del Tribunale di Lodi, alle seguenti condizioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia accogliere il presente ricorso di modifica integrale delle vigenti Per_ condizioni di divorzio e, rilevato che la figlia (c.f. , nata a [...] C.F._3
PR (Mi) il 13 maggio 2000, pur tuttora residente con la madre, è maggiorenne ed Per_ economicamente autosufficiente, prendere atto che è ormai da tempo libera di decidere la frequentazione con i genitori e che comunque i genitori sono reciprocamente liberati in relazione al suo mantenimento, essendosi tra l'altro dichiarati di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro, a qualsiasi Per_ titolo e per qualsiasi ragione;
in particolare, disporre la liberazione reciproca dei genitori di dall'obbligo di comunicarsi tra loro l'estratto conto di eventuali libretti di risparmio da ciascuno eventualmente gestiti nell'interesse della figlia, la revoca dell'assegno di mantenimento mensile a carico del padre sig. e la cessazione dell'obbligo del padre di versare la somma non Parte_1 inferiore ad E. 600,00 all'anno in favore della figlia a decorrere dall'anno 2025, per intervenuto accordo tra le parti. Il Signor si fa integralmente carico dell'importo del contributo unificato spese di giustizia di Pt_1 pagina 1 di 2 cui nel seguito, restando invece compensate tra le parti le rispettive spese di lite”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché della maggiore età della figlia. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,ad integrale modifica della sentenza n. 46/09 del 9-28 gennaio 2009 (rep. n. 979/09) del Tribunale di Lodi:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Lodi, il 22.07.2025.
Il Presidente Rel. Est. Dott.ssa Ada Cappello
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