Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01714/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15407/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15407 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
– del verbale di esclusione del -OMISSIS- e della relativa scheda di valutazione del candidato, con i quali l'Amministrazione ha dichiarato l'odierno ricorrente non idoneo all'esercizio “trazioni complete alla sbarra fissa” con la motivazione: “prova non superata”;
– della Nota prot. n. -OMISSIS- del 01/12/2022, con la quale il Presidente della Commissione ha confermato la legittimità dell'esclusione decretata con il verbale del -OMISSIS- a carico dell'odierno ricorrente;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. CA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe in forza dei quali è stato escluso dalla procedura selettiva per la copertura di 300 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto n. 34 del 21/02/2022 del Ministero dell'Interno.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con atto depositato in giudizio in data 12.12.2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
All’odierna udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità ( ex multis , Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813).
L'esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND SE, Presidente
Rita Luce, Consigliere
CA CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA CO | ND SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.