Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 2663/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
27/01/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2663 del R.G. per l'anno 2020,
- avente ad oggetto: Indebito previdenziale promossa
Da
, con l'avv. P. Accardo Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. C. Lolli CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/11/2020, parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione a titolo di tassazione separata, previo ricalcolo e rideterminazione dell'importo complessivo di € 5.249,05, operata dall in sede di CP_1 liquidazione di ratei pregressi dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza giugno 2014, sul presupposto che l' abbia arbitrariamente ed illegittimamente CP_1 determinato il predetto importo.
2. Nel costituirsi l chiede il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto CP_1 sul presupposto che la ritenuta fiscale eseguita, ai sensi dell'art. 23 DPR 600/73, in qualità di sostituto di imposta che ha erogato somme o reddito da lavoro, l'ente è tenuto ad operare le ritenute in acconto sull'Irpef, che, ai sensi del DPR 917/86, devono essere conteggiate per scaglioni anche per importi imponibili minimi. Pertanto,
l'ente ha legittimamente operato la ritenuta.
3. Nel merito, il giudicante, aderisce all'orientamento della giurisprudenza della Corte
d'Appello di Reggio Calabria secondo cui : …La questione di diritto sottesa alla fattispecie in esame concerne la tassabilità dei ratei pensionistici, il ruolo di ente CP_1 erogatore, la ripartizione dell'onere della prova, … Orbene questa Corte ha da tempo CP_ rivisto il proprio precedente orientamento favorevole ai pensionati ….; ha allegato al proprio appello incidentale un recente precedente ai cui si può fare rinvio ex art. 118 disp atti c.p.c e che così argomenta : << giova precisare che , allorché ha CP_1 dovuto procedere ad erogare arretrati pensionistici (..), ha operato in qualità di sostituto d'imposta eda effettuato la trattenuta dell'acconto Irpef operando regime di tassazione separata, come prescritto per i redditi percepiti una tantum a titolo di arretrati. La sentenza della Corte Costituzionale (id est n.104/1985) andava a correggere, all'epoca, la mancata applicazione della tassazione separata essendovi appunto normativa confliggente con il suddetto principio;
tuttavia la Corte ha nel contempo chiarito che gli arretrati risultano esclusi anche dalla tassazione separata solo << quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile>>.Si pone allora la questione di gli obblighi a cui è tenuto l'ente erogatore degli arretrati, ovvero e gli obblighi a cui è tenuto il contribuente allorché riceve gli arretrati. CP_1
Ebbene l in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ai sensi dell'art. 17 TUIR ad CP_1 assoggettare a ritenuta qualsiasi emolumento arretrato che va a corrispondere al pensionato nelle forme della tassazione separata e l'eventuale dissenso del sostituto di imposta in ordine a tale assoggettabilità se per un verso non elide l'obbligo del sostituto per altro verso comporta che la contestazione vada risolta, ove il contribuente ritenga di non superare per le annualità pregresse il minimo contributivo legittimante l'esenzione totale d'imposta, in sede amministrativa, con istanza all'Agenzia delle Entrate e, in prosieguo, in sede processuale con ricorso alla CTP. In altre parole, ove la trattenuta qui effettuata a titolo di acconto Irpef non spetti, sarà onere del contribuente adire in via amministrativa l'Ufficio delle Entrate chiedendo il rimborso d'imposta in quanto soggetto esente, possedendo redditi che, anno per anno, non superano il minimo imponibile;
come precisato, la sede processuale dove potrà evolvere il contenzioso va ricondotta alla giurisdizione tributaria, funzionalmente competente in materia di imposte dirette. In siffatto contesto è quindi evidente che l'onere della prova incombe sul contribuente non essendo l , allorchè agisce quale CP_1 sostituto d'imposta, soggetto ad altro obbligo che quello di operare sugli arretrati la tassazione separata.>> (cfr Corte d'Appello di Reggio Calabria sent. n. 457/2020)
4. Pertanto il ricorso andrà rigettato.
5. Le spese di lite, stante il mutamento giurisprudenziale, appare equo compensarle.
PQM
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso,
- Compensa le spese;
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 30/01/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo