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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 06/05/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 06/05/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario,
è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 93/2023
Per parte ricorrente è presente l'avv. Clementino Pallante, per parte resistente la
. CP_1 Controparte_2
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
All'esito della camera di consiglio il giudice, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025 all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 93/2023 tra
) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
MONTERODUNI (IS), rappresentato e difeso dall'avv. PALLANTE
CLEMENTINO
), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Generale di Brigata Controparte_4
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Dopo una sentenza con cui il Giudice di pace di Isernia aveva dichiarato la propria incompetenza, riassumendo la controversia, ha chiesto, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di dichiarare illegittima e/o nulla l'ordinanza - ingiunzione n. 10/2021 emessa il 3 marzo 2021 dal
[...]
” notificata in Controparte_5
data 09.04.2021 relativa al S.P.V. n.24/2020 del 27.07.2020 per insussistenza dei presupposti previsti dalla normativa.
A fondamento della domanda il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione nella parte in cui l'ordinanza non chiarisce specificamente quali siano le omissioni poste in essere dal ricorrente e rilevato l'incostituzionalità del regolamento da cui discende la sanzione.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato l'opposizione e chiesto il rigetto CP_3
della domanda.
I fatti controversi che emergono dalla documentazione in atti sono questi: il 30 giugno 2020 era stato accertato dai Carabinieri Forestali che il sig. Pt_1
aveva effettuato senza alcuna autorizzazione il taglio di un bosco in Longano.
Ne era seguito il verbale di contestazione dell'illecito notificato a mani del sig.
il 19 agosto 2020. Al momento della notifica, il sig. aveva dichiarato Pt_1 Pt_1 che “la domanda di taglio era stata inviata dall'agronomo” dimostrando così di avere ben chiara l'azione da cui era derivata la sanzione che, con la notifica, gli veniva contestata. Si tratta della violazione dell'art. 6, co. 4, del D.Lgs 178/2014
2 (“
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo
5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni”).
Ciò premesso, nel merito occorre osservare che l'ordinanza ingiunzione impugnata, nella prima pagina, in parte motiva, contiene un'accurata descrizione della condotta contestata al sig. (“poiché immetteva, in qualità di Pt_1
operatore, per la prima volta sul mercato interno UE Ciao. materiale legnoso di specie botanica Faggio, proveniente da utilizzazione boschiva, per una quantità di circa 600 quintali, destinandola alla vendita senza aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di “dovuta diligenza” di cui all'articolo 6 del regolamento UE 995/2010, non avendo raccolto sufficienti informazioni sulla partita di legno in oggetto e senza aver svolto una valutazione sul rischio di introduzione, nel mercato UE, di legno di provenienza illegale, considerata anche l'assenza della relativa domanda di taglio”).
Con la motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorrente è dunque messo pienamente in condizioni di avere piena conoscenza delle condotte a lui imputate, senza alcuna violazione dei diritti di difesa.
In rito è poi appena il caso di aggiungere che, con la sentenza n. 288/2010 la
Corte Costituzionale ha riepilogato le condizioni per la non applicazione del diritto interno incompatibile con quello europeo da parte del giudice comune. In particolare, nel considerato in diritto, 4. tale sentenza afferma: “nei giudizi di costituzionalità in via incidentale è possibile invocare la violazione del diritto comunitario solo nell'ipotesi in cui lo stesso non sia immediatamente applicabile, altrimenti, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, verrebbe meno
3 la rilevanza della questione (ex plurimis sentenze n. 227 del 2010, n. 125 del
2009 e n. 284 del 2007; ordinanze n. 415 del 2008 e n. 454 del 2006)”.
Nella fattispecie sarebbe dunque invocata l'incostituzionalità di una norma che determina una sanzione. Ma si tratta di una norma immediatamente applicabile a fronte di una specifica condotta e la Corte Costituzionale chiarisce come una siffatta norma, pur rappresentando una apparente limitazione della sovranità, trova una propria legittimazione nell'art. 11 della Costituzione.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese possono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 Controparte_3
, iscritta al RG 93/2023
[...]
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
4
Verbale di udienza
All'udienza del 06/05/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario,
è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 93/2023
Per parte ricorrente è presente l'avv. Clementino Pallante, per parte resistente la
. CP_1 Controparte_2
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
All'esito della camera di consiglio il giudice, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025 all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 93/2023 tra
) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
MONTERODUNI (IS), rappresentato e difeso dall'avv. PALLANTE
CLEMENTINO
), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Generale di Brigata Controparte_4
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Dopo una sentenza con cui il Giudice di pace di Isernia aveva dichiarato la propria incompetenza, riassumendo la controversia, ha chiesto, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di dichiarare illegittima e/o nulla l'ordinanza - ingiunzione n. 10/2021 emessa il 3 marzo 2021 dal
[...]
” notificata in Controparte_5
data 09.04.2021 relativa al S.P.V. n.24/2020 del 27.07.2020 per insussistenza dei presupposti previsti dalla normativa.
A fondamento della domanda il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione nella parte in cui l'ordinanza non chiarisce specificamente quali siano le omissioni poste in essere dal ricorrente e rilevato l'incostituzionalità del regolamento da cui discende la sanzione.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato l'opposizione e chiesto il rigetto CP_3
della domanda.
I fatti controversi che emergono dalla documentazione in atti sono questi: il 30 giugno 2020 era stato accertato dai Carabinieri Forestali che il sig. Pt_1
aveva effettuato senza alcuna autorizzazione il taglio di un bosco in Longano.
Ne era seguito il verbale di contestazione dell'illecito notificato a mani del sig.
il 19 agosto 2020. Al momento della notifica, il sig. aveva dichiarato Pt_1 Pt_1 che “la domanda di taglio era stata inviata dall'agronomo” dimostrando così di avere ben chiara l'azione da cui era derivata la sanzione che, con la notifica, gli veniva contestata. Si tratta della violazione dell'art. 6, co. 4, del D.Lgs 178/2014
2 (“
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo
5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni”).
Ciò premesso, nel merito occorre osservare che l'ordinanza ingiunzione impugnata, nella prima pagina, in parte motiva, contiene un'accurata descrizione della condotta contestata al sig. (“poiché immetteva, in qualità di Pt_1
operatore, per la prima volta sul mercato interno UE Ciao. materiale legnoso di specie botanica Faggio, proveniente da utilizzazione boschiva, per una quantità di circa 600 quintali, destinandola alla vendita senza aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di “dovuta diligenza” di cui all'articolo 6 del regolamento UE 995/2010, non avendo raccolto sufficienti informazioni sulla partita di legno in oggetto e senza aver svolto una valutazione sul rischio di introduzione, nel mercato UE, di legno di provenienza illegale, considerata anche l'assenza della relativa domanda di taglio”).
Con la motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorrente è dunque messo pienamente in condizioni di avere piena conoscenza delle condotte a lui imputate, senza alcuna violazione dei diritti di difesa.
In rito è poi appena il caso di aggiungere che, con la sentenza n. 288/2010 la
Corte Costituzionale ha riepilogato le condizioni per la non applicazione del diritto interno incompatibile con quello europeo da parte del giudice comune. In particolare, nel considerato in diritto, 4. tale sentenza afferma: “nei giudizi di costituzionalità in via incidentale è possibile invocare la violazione del diritto comunitario solo nell'ipotesi in cui lo stesso non sia immediatamente applicabile, altrimenti, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, verrebbe meno
3 la rilevanza della questione (ex plurimis sentenze n. 227 del 2010, n. 125 del
2009 e n. 284 del 2007; ordinanze n. 415 del 2008 e n. 454 del 2006)”.
Nella fattispecie sarebbe dunque invocata l'incostituzionalità di una norma che determina una sanzione. Ma si tratta di una norma immediatamente applicabile a fronte di una specifica condotta e la Corte Costituzionale chiarisce come una siffatta norma, pur rappresentando una apparente limitazione della sovranità, trova una propria legittimazione nell'art. 11 della Costituzione.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese possono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 Controparte_3
, iscritta al RG 93/2023
[...]
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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