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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. -
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 264/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Filomena Mauro e Lopez Giovana (C.F. , rappresentata e C.F._2 difesa giusta procura in atti dall'Avv. Maria Antonia Menchise
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cotronei (KR) il
9.5.1992 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1992 parte II serie A
n. 12) e con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
26.2.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti i figli nati dalla loro unione, oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti , nata il [...] e , nato il Per_1 Per_2
10.11.1995) ed i rapporti economici tra le parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 14.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Con ordinanza del 14.5.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
in data 7.4.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Crotone nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del 9.12.1998 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non essendo in contrasto con norme imperative, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del
16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cotronei (KR) il 9.5.1992 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
predetto Comune dell'anno 1992 parte II serie A n. 12;
2. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
5. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 15 maggio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. -
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 264/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Filomena Mauro e Lopez Giovana (C.F. , rappresentata e C.F._2 difesa giusta procura in atti dall'Avv. Maria Antonia Menchise
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cotronei (KR) il
9.5.1992 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1992 parte II serie A
n. 12) e con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
26.2.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti i figli nati dalla loro unione, oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti , nata il [...] e , nato il Per_1 Per_2
10.11.1995) ed i rapporti economici tra le parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 14.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Con ordinanza del 14.5.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
in data 7.4.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Crotone nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del 9.12.1998 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non essendo in contrasto con norme imperative, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del
16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cotronei (KR) il 9.5.1992 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
predetto Comune dell'anno 1992 parte II serie A n. 12;
2. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
5. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 15 maggio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli