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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/03/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 46-1/2024 R.G. P. U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Donata Garambone letto il ricorso ex art e 67 CCII presentato da (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Veronese, e sottoscritto con firma digitale anche dall'avv.
Elena Montaiuti in qualità di Gestore della crisi, nominato dall'OCC territorialmente competente;
letta la relazione dell'OCC allegata alla domanda ex art. 68, co. 2 CCII;
tenuto conto delle integrazioni al piano e dell'intera documentazione versata in atti;
ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE rilevato che il piano, all'esito delle integrazioni e modifiche apportate a seguito del provvedimento ex art. 70, co. 1 primo periodo CCII, indica in modo specifico tempi e modalità di superamento della crisi da sovraindebitamento, prevedendo, in particolare, la messa a disposizione del complessivo importo di €. 25.306,00 (di cui €. 25.000 acquisiti in un'unica soluzione giusto finanziamento prestato da oppure rinvenienti da versamenti mensili di €. 300,00 per CP_1
n. 83 mensilità a diretto carico della ricorrente), mediante il quale sarà garantito il pagamento:
- del creditore ipotecario e di quello garantito dal privilegio ex art. 2758 c.c. in misura parziale, ma comunque superiore al ricavato della correlativa alternativa liquidatoria;
- degli altri creditori privilegiati ex art. 2751bis, n. 2) c.c. ed ex art. 2752, co. 3 c.c. rispettivamente nella misura del 90% e del 40%;
- degli ulteriori creditori chirografari nella misura dell'11.11%; ribadita la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi prescritti dalla legge ai fini dell'ammissibilità giuridica del piano, integralmente richiamandosi in parte qua il contenuto del decreto ex art. 70, co. 1 primo periodo CCII del 20.12.2024; rilevato, altresì, che l'OCC, con atto depositato in data 10.2.2025, ha documentato di aver provveduto alla pubblicazione della proposta e del piano presso l'apposita area del sito internet del Tribunale, nonché di aver provveduto a darne comunicazione a tutti i creditori;
rilevato che, come riferito dall'OCC, entro il termine di venti giorni dalla ridetta comunicazione nessun creditore ha presentato osservazioni;
pag. 1 di X ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano, così come integrato/modificato; letto l'art. 70, co. 7 CCII;
P.Q.M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti, così come integrato, presentato da
(C.F. ), residente in Occhieppo Superiore (BI), Parte_1 C.F._1 via Molinetto n. 2/C;
DISPONE che la debitrice compia ogni atto necessario all'esecuzione del piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le modalità e nel rispetto dei termini ivi indicati, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole, se necessario, al giudice, nonché riferisca, ogni sei mesi, al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione ed infine, al termine dell'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che l'OCC provveda nel più breve tempo ad aprire un conto corrente intestato alla procedura su cui accreditare l'importo di €. 300,06 immediatamente disponibile, nonché
l'ulteriore importo di €. 25.000, che sarà corrisposto o in un'unica soluzione allorquando sarà concesso il finanziamento da oppure in n. 83 rate mensili da €. 300,00 corrisposte CP_1 direttamente dalla debitrice;
MANDA all'OCC per la comunicazione della presente sentenza ai creditori nonché per la sua pubblicazione, entro i due giorni successivi a detta comunicazione, nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Biella, 14.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Donata Garambone
pag. 2 di X
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Donata Garambone letto il ricorso ex art e 67 CCII presentato da (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Veronese, e sottoscritto con firma digitale anche dall'avv.
Elena Montaiuti in qualità di Gestore della crisi, nominato dall'OCC territorialmente competente;
letta la relazione dell'OCC allegata alla domanda ex art. 68, co. 2 CCII;
tenuto conto delle integrazioni al piano e dell'intera documentazione versata in atti;
ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE rilevato che il piano, all'esito delle integrazioni e modifiche apportate a seguito del provvedimento ex art. 70, co. 1 primo periodo CCII, indica in modo specifico tempi e modalità di superamento della crisi da sovraindebitamento, prevedendo, in particolare, la messa a disposizione del complessivo importo di €. 25.306,00 (di cui €. 25.000 acquisiti in un'unica soluzione giusto finanziamento prestato da oppure rinvenienti da versamenti mensili di €. 300,00 per CP_1
n. 83 mensilità a diretto carico della ricorrente), mediante il quale sarà garantito il pagamento:
- del creditore ipotecario e di quello garantito dal privilegio ex art. 2758 c.c. in misura parziale, ma comunque superiore al ricavato della correlativa alternativa liquidatoria;
- degli altri creditori privilegiati ex art. 2751bis, n. 2) c.c. ed ex art. 2752, co. 3 c.c. rispettivamente nella misura del 90% e del 40%;
- degli ulteriori creditori chirografari nella misura dell'11.11%; ribadita la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi prescritti dalla legge ai fini dell'ammissibilità giuridica del piano, integralmente richiamandosi in parte qua il contenuto del decreto ex art. 70, co. 1 primo periodo CCII del 20.12.2024; rilevato, altresì, che l'OCC, con atto depositato in data 10.2.2025, ha documentato di aver provveduto alla pubblicazione della proposta e del piano presso l'apposita area del sito internet del Tribunale, nonché di aver provveduto a darne comunicazione a tutti i creditori;
rilevato che, come riferito dall'OCC, entro il termine di venti giorni dalla ridetta comunicazione nessun creditore ha presentato osservazioni;
pag. 1 di X ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano, così come integrato/modificato; letto l'art. 70, co. 7 CCII;
P.Q.M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti, così come integrato, presentato da
(C.F. ), residente in Occhieppo Superiore (BI), Parte_1 C.F._1 via Molinetto n. 2/C;
DISPONE che la debitrice compia ogni atto necessario all'esecuzione del piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le modalità e nel rispetto dei termini ivi indicati, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole, se necessario, al giudice, nonché riferisca, ogni sei mesi, al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione ed infine, al termine dell'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che l'OCC provveda nel più breve tempo ad aprire un conto corrente intestato alla procedura su cui accreditare l'importo di €. 300,06 immediatamente disponibile, nonché
l'ulteriore importo di €. 25.000, che sarà corrisposto o in un'unica soluzione allorquando sarà concesso il finanziamento da oppure in n. 83 rate mensili da €. 300,00 corrisposte CP_1 direttamente dalla debitrice;
MANDA all'OCC per la comunicazione della presente sentenza ai creditori nonché per la sua pubblicazione, entro i due giorni successivi a detta comunicazione, nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Biella, 14.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Donata Garambone
pag. 2 di X