CA
Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/04/2024, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1004/2023 R.G., avente ad oggetto: Appalto,
[...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappr. e difesa dall'Avv. Sandra Giardina.
- Appellante -
Contro
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), ivi Controparte_1 C.F._2
residente, in via Fronterrè Turrisi, n. 10, rappr. e difeso dall'Avv. Guglielmo Rustico. - Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 19 marzo 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 45/2023 del 12 gennaio 2023 (resa nel procedimento iscritto al n.
2312/2022 R.G.), il Tribunale di Ragusa (adito da in sede di Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 519/2022 del 28 aprile 2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di euro Controparte_1
13.174,03, a titolo di corrispettivo dell'appalto dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area di lottizzazione S3 del vigente P.R.G. del Comune di Ispica,
oltre agli interessi legali e alle spese del procedimento) così statuiva:
1) dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Ragusa in favore del Collegio arbitrale di cui all'art. 14 del contratto d'appalto e, per l'effetto:
2) dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo n. 519/2022 emesso il 28.04.2022 dal
Tribunale di Ragusa, che revocava;
3) compensava integralmente tra le parti le spese di lite. Con atto di citazione notificato il 12 luglio 2023, proponeva Parte_1
appello avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio , che deduceva l'infondatezza dell'appello e Controparte_1
ne chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 19 marzo 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di gravame l'appellante deduce “ERRONEA ed ILLEGITTIMA
COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO IN VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 91 E 92 CPC”, e rileva che: a) ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società
convenuta - opposta, che ha aderito all'exceptio compromissi, neanche in base alla considerazione secondo cui all'intimato - ingiunto è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria -in ragione della facoltativa proposizione dell'eccezione di compromesso-, in quanto nessuna di queste evenienze può
determinare una reciproca soccombenza o innescare una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2, così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame), anche in conseguenza della lettura che ne ha reso la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018; c) dunque, l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza formulata in citazione rende parte vittoriosa essa appellante, con la conseguenza che non sono ravvisabili una soccombenza reciproca o una delle ipotesi previste dall'art. 92 cod. proc. civ., come invece ritenuto dal giudice di prime cure;
d) l'odierno appellato deve quindi essere condannato, ex art. 91 cod.
proc. civ., a pagare le spese processuali di primo grado.
Il motivo è fondato.
Va innanzitutto osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con il quale il giudice adito
dichiara la propria incompetenza ha carattere decisorio, con conseguente
obbligo di provvedere tanto sulle spese del processo che chiude davanti a sé,
quanto sull'eventuale istanza di condanna a titolo di responsabilità
processuale aggravata ex articolo 96, cod. proc. civ. (Cass. n. 31446/2022;
Cass. n. 1848/2022; Cass. n. 32003/2021; Cass. n. 17187/2019; Cass. n.
8611/2018; Cass. n. 3122/2017; Cass. n. 23727/2015).
Ciò premesso, la disposta compensazione integrale delle spese processuali di primo grado non trova un'idonea ragione giustificativa nel fatto dell'adesione dell'opposto
(odierno appellato) all'eccezione di incompetenza dell'adito giudice (per clausola compromissoria), proposta dall'opponente (odierna appellante) e accolta dall'impugnata sentenza.
Va invero rilevato che:
a) il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione;
perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé,
deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite
(Cass. n. 9035/2019);
b) “l'adesione di parte opposta all'eccezione sollevata da parte opponente ha un'incidenza sul mero quantum, ma non sull'an della soccombenza. Siffatto
assunto è suffragato dal rilievo secondo cui il procedimento che si apre con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con l'emissione del provvedimento monitorio e la successiva notifica del ricorso, con il pedissequo decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello - eventuale -
aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale il ricorso - con cui è proposta la domanda giudiziale - funge da atto introduttivo. Ne discende che, allorché il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente - siano esse di rito o di merito -, sia dichiarato nullo o sia revocato, senza che alla declaratoria di nullità o alla disposizione della revoca si associ l'accoglimento nel merito,
neanche in parte qua, della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la parte vittoriosa -avuto riguardo all'esito complessivo della lite e al risultato finale della decisione- deve essere identificata nella parte opponente, con gli immediati riflessi che ciò implica sulla regolamentazione delle spese di lite” (Cass. n. 32537/2022);
c) non ricorrendo alcuna delle specifiche ipotesi (soccombenza reciproca,
assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni))
giustificative (ex art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale) della compensazione, anche solo parziale, delle spese processuali di primo grado, l'accoglimento -sia pure per motivi di rito- della proposta opposizione al decreto ingiuntivo e la conseguente declaratoria di nullità dello stesso decreto comportano l'applicazione, a carico dell'opposto, odierno appellato, del principio di soccombenza.
In accoglimento del proposto appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, le spese processuali sostenute in primo grado da -da liquidarsi Parte_1
in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (pari alla somma di euro 13.174,03 formante oggetto del decreto ingiuntivo poi dichiarato nullo) del procedimento- vanno quindi poste a carico di
[...]
. CP_1 Anche le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, per la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo all'entità (euro
2.540,00) della somma spettante all'appellante per le spese di primo grado-
seguono la soccombenza dell'appellato e vanno poste a carico dello stesso.
In accoglimento della relativa istanza, va disposta la distrazione, in favore del difensore dell'appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Non ricorrono le condizioni per la condanna -chiesta dall'appellante- ai danni ex art. 96 c.p.c., in quanto non risultano concreti e specifici elementi, idonei a denotare, nella condotta processuale dell'appellato, la temerarietà della lite e/o un abuso del processo.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1004/2023 R.G.A.C.,
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
45/2023 del 12 gennaio 2023 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 2312/2022 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, condanna al Controparte_1
rimborso, in favore di , delle spese processuali del giudizio di Parte_1 primo grado, che liquida in euro 409,50 per spese vive e in complessivi euro 2.540,00
per compensi di avvocato (di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale),
oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
condanna al rimborso, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente giudizio di appello, che liquida in euro 385,50 per spese vive e in complessivi euro 1.458,00 per compensi di avvocato (di cui euro 268,00 per fase di studio, euro 268,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dispone la distrazione, in favore del difensore dell'appellante, delle sopra liquidate spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Catania il 26 marzo 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1004/2023 R.G., avente ad oggetto: Appalto,
[...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappr. e difesa dall'Avv. Sandra Giardina.
- Appellante -
Contro
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), ivi Controparte_1 C.F._2
residente, in via Fronterrè Turrisi, n. 10, rappr. e difeso dall'Avv. Guglielmo Rustico. - Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 19 marzo 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 45/2023 del 12 gennaio 2023 (resa nel procedimento iscritto al n.
2312/2022 R.G.), il Tribunale di Ragusa (adito da in sede di Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 519/2022 del 28 aprile 2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di euro Controparte_1
13.174,03, a titolo di corrispettivo dell'appalto dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area di lottizzazione S3 del vigente P.R.G. del Comune di Ispica,
oltre agli interessi legali e alle spese del procedimento) così statuiva:
1) dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Ragusa in favore del Collegio arbitrale di cui all'art. 14 del contratto d'appalto e, per l'effetto:
2) dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo n. 519/2022 emesso il 28.04.2022 dal
Tribunale di Ragusa, che revocava;
3) compensava integralmente tra le parti le spese di lite. Con atto di citazione notificato il 12 luglio 2023, proponeva Parte_1
appello avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio , che deduceva l'infondatezza dell'appello e Controparte_1
ne chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 19 marzo 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di gravame l'appellante deduce “ERRONEA ed ILLEGITTIMA
COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO IN VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 91 E 92 CPC”, e rileva che: a) ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società
convenuta - opposta, che ha aderito all'exceptio compromissi, neanche in base alla considerazione secondo cui all'intimato - ingiunto è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria -in ragione della facoltativa proposizione dell'eccezione di compromesso-, in quanto nessuna di queste evenienze può
determinare una reciproca soccombenza o innescare una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2, così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame), anche in conseguenza della lettura che ne ha reso la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018; c) dunque, l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza formulata in citazione rende parte vittoriosa essa appellante, con la conseguenza che non sono ravvisabili una soccombenza reciproca o una delle ipotesi previste dall'art. 92 cod. proc. civ., come invece ritenuto dal giudice di prime cure;
d) l'odierno appellato deve quindi essere condannato, ex art. 91 cod.
proc. civ., a pagare le spese processuali di primo grado.
Il motivo è fondato.
Va innanzitutto osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con il quale il giudice adito
dichiara la propria incompetenza ha carattere decisorio, con conseguente
obbligo di provvedere tanto sulle spese del processo che chiude davanti a sé,
quanto sull'eventuale istanza di condanna a titolo di responsabilità
processuale aggravata ex articolo 96, cod. proc. civ. (Cass. n. 31446/2022;
Cass. n. 1848/2022; Cass. n. 32003/2021; Cass. n. 17187/2019; Cass. n.
8611/2018; Cass. n. 3122/2017; Cass. n. 23727/2015).
Ciò premesso, la disposta compensazione integrale delle spese processuali di primo grado non trova un'idonea ragione giustificativa nel fatto dell'adesione dell'opposto
(odierno appellato) all'eccezione di incompetenza dell'adito giudice (per clausola compromissoria), proposta dall'opponente (odierna appellante) e accolta dall'impugnata sentenza.
Va invero rilevato che:
a) il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione;
perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé,
deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite
(Cass. n. 9035/2019);
b) “l'adesione di parte opposta all'eccezione sollevata da parte opponente ha un'incidenza sul mero quantum, ma non sull'an della soccombenza. Siffatto
assunto è suffragato dal rilievo secondo cui il procedimento che si apre con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con l'emissione del provvedimento monitorio e la successiva notifica del ricorso, con il pedissequo decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello - eventuale -
aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale il ricorso - con cui è proposta la domanda giudiziale - funge da atto introduttivo. Ne discende che, allorché il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente - siano esse di rito o di merito -, sia dichiarato nullo o sia revocato, senza che alla declaratoria di nullità o alla disposizione della revoca si associ l'accoglimento nel merito,
neanche in parte qua, della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la parte vittoriosa -avuto riguardo all'esito complessivo della lite e al risultato finale della decisione- deve essere identificata nella parte opponente, con gli immediati riflessi che ciò implica sulla regolamentazione delle spese di lite” (Cass. n. 32537/2022);
c) non ricorrendo alcuna delle specifiche ipotesi (soccombenza reciproca,
assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni))
giustificative (ex art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale) della compensazione, anche solo parziale, delle spese processuali di primo grado, l'accoglimento -sia pure per motivi di rito- della proposta opposizione al decreto ingiuntivo e la conseguente declaratoria di nullità dello stesso decreto comportano l'applicazione, a carico dell'opposto, odierno appellato, del principio di soccombenza.
In accoglimento del proposto appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, le spese processuali sostenute in primo grado da -da liquidarsi Parte_1
in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (pari alla somma di euro 13.174,03 formante oggetto del decreto ingiuntivo poi dichiarato nullo) del procedimento- vanno quindi poste a carico di
[...]
. CP_1 Anche le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, per la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo all'entità (euro
2.540,00) della somma spettante all'appellante per le spese di primo grado-
seguono la soccombenza dell'appellato e vanno poste a carico dello stesso.
In accoglimento della relativa istanza, va disposta la distrazione, in favore del difensore dell'appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Non ricorrono le condizioni per la condanna -chiesta dall'appellante- ai danni ex art. 96 c.p.c., in quanto non risultano concreti e specifici elementi, idonei a denotare, nella condotta processuale dell'appellato, la temerarietà della lite e/o un abuso del processo.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1004/2023 R.G.A.C.,
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
45/2023 del 12 gennaio 2023 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 2312/2022 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, condanna al Controparte_1
rimborso, in favore di , delle spese processuali del giudizio di Parte_1 primo grado, che liquida in euro 409,50 per spese vive e in complessivi euro 2.540,00
per compensi di avvocato (di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale),
oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
condanna al rimborso, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente giudizio di appello, che liquida in euro 385,50 per spese vive e in complessivi euro 1.458,00 per compensi di avvocato (di cui euro 268,00 per fase di studio, euro 268,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dispone la distrazione, in favore del difensore dell'appellante, delle sopra liquidate spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Catania il 26 marzo 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro