Ordinanza cautelare 15 luglio 2024
Decreto decisorio 31 luglio 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/03/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01830/2025REG.PROV.COLL.
N. 07463/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7463 del 2024, proposto da
Società Risorse Idriche Calabresi - So.Ri.Cal. s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Infortuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 833/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Annalisa Di Giovanni in delega dell'avv. Antonino Infortuna.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia si innesta sulla sentenza 27 maggio 2024 m. 833, resa dal Tar Calabria, di accoglimento del ricorso per ottemperanza proposto da Società Risorse Idriche Calabresi - So.Ri.Cal. s.p.a. in liquidazione, con la quale il giudice di primo grado ha compensato le spese.
2. La predetta società ha proposto appello chiedendo la riforma del capo con il quale il giudice di primo grado ha deciso la compensazione delle spese.
3. Il Tar ha motivato la decisione sulle spese affermando che “ le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensare, in considerazione dell’attivazione da parte della creditrice di due procedure esecutive, di cui una incidente sulla disponibilità della liquidità della debitrice ”.
4. La decisione del giudice di compensare le spese costituisce una valutazione altamente discrezionale, sindacabile in sede di appello nei casi in cui le statuizioni di primo grado siano manifestamente irragionevoli, abnormi, illogiche ovvero contengano condanne a somme palesemente inadeguate (Cons. St., sez. IV, 30 marzo 2020 n. 2167).
Il Collegio ritiene che nel caso di specie risulti integrata la fattispecie che consente la riforma della decisione del primo giudice di compensare le spese.
4.1. L’art. 26 c.p.a. indica il regime delle spese processuali attraverso un esplicito rinvio alle disposizioni del codice di rito, e segnatamente agli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c.
Il sistema è incentrato sulla regola generale secondo cui la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte risultata vittoriosa.
Tale principio, a mente dell’art. 92 del c.p.c., patisce alcune eccezioni e può, dunque, essere derogato compensando le spese.
Tuttavia detta evenienza è stata sottoposta a progressive restrizioni da parte del legislatore, che hanno via via eroso i margini di discrezionalità spettanti al giudice procedente. Attualmente la compensazione è prevista dall’art. 92 c.p.c. nei soli casi di “ soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ”.
La portata dell’art. 92 c.p.c. è stata ampliata in ragione della declaratoria di incostituzionalità nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte cost. 19 aprile 2018 n. 77).
4.2. Nel caso di specie la motivazione della compensazione si appunta sulla contemporanea attivazione del processo esecutivo e del giudizio di ottemperanza, oltre che sull’atto di pignoramento presso terzi (depositato in giudizio).
Senonché l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e il processo esecutivo davanti al giudice ordinario sono rimedi concorrenti, proponibili contemporaneamente con le modalità proprie di ciascuno e convergenti nel fine di ripristinare la ingiusta lesione della posizione creditoria (Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2024 n. 274).
L’esercizio contemporaneo del giudizio di ottemperanza e del processo esecutivo costituisce un portato del diritto d’azione e del principio di effettività della tutela (art. 24 Cost.): “ il giudizio di ottemperanza – in termini non dissimili, per questo aspetto, dal procedimento di esecuzione forzata considerato nella sentenza n. 522 del 2002 – è funzionale all’attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziali adottati in sede di cognizione, e quindi a rendere effettivo il diritto alla tutela giurisdizionale presidiato dall’art. 24, primo comma, Cost. ” (Corte cost. 7 giugno 2022 n. 140).
Pertanto la società appellante, attivando entrambi i rimedi esecutivi, ha esercitato una legittima facoltà, riconosciuta dall’ordinamento, senza potere subire quindi conseguenze negative in ragione di ciò.
Peraltro, entrambi i rimedi presuppongono un comportamento del debitore non rispettoso della condanna esecutiva e quindi si confrontano con una posizione non meritevole di tutela.
4.3. D’altro canto, l’atto di pignoramento presso terzi (così come confermato dal Tribunale di Palmi con provvedimento 5 aprile 2024), di per sé non satisfattivo, vincola una somma inferiore a quella dovuta in forza del titolo azionato (come risulta dalla dichiarazione del terzo 3 maggio 2023). Detto atto non giustifica pertanto l’inottemperanza alla condanna esecutiva e non rende il ricorso per inottemperanza emulativo e ingiustificato.
4.4. In tale contesto i motivi posti dal Tar a fondamento della compensazione delle spese non solo non soddisfano i requisiti di gravità ed eccezionalità richiesti dall’art. 92 c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), ma integrano i sopra richiamati presupposti della riforma della condanna alla compensazione delle spese. Ciò in quanto la statuizione di primo grado, ponendosi in contrasto con il principio di effettività della tutela, risulta priva di ragionevolezza e logicità giuridica.
Pertanto, in mancanza di specifiche ragioni idonee a supportare la decisione di compensare le spese, la statuizione sul punto del giudice di primo grado va riformata applicando la regola generale basata sulla soccombenza.
4.5. Da ultimo si precisa, per completezza, rileva che questo Giudice è altresì tenuto a disporre sulle spese del presente grado di giudizio, pur non essendosi costituito il Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina. Ciò in quanto “ è infatti noto che la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata consente al giudice di non decidere sul riparto delle spese di lite (con la nota espressione "nulla per le spese") solo nel caso in cui l'amministrazione non costituita non sia soccombente nel giudizio. Nel caso contrario il giudice deve disporre sul riparto delle spese in quanto, diversamente, la mancata presenza in giudizio dell'amministrazione finirebbe per costituire un arbitrario grimaldello processuale per andare esente dal comportamento dalla stessa tenuto sia prima che durante il contenzioso al quale ha costretto il ricorrente per ottenere soddisfazione ” (Cons. St., sez. VI, primo ottobre 2024 n. 7874).
5. In conclusione, la pronuncia va riformata, disponendo la condanna della parte soccombente, Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina, al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore di parte appellante, che si liquidano in euro 4.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO