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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 12028/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
avv. Rosaria Aurelia Giunta per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
3. La casa coniugale sita in Roma, via del Fosso della Crescenza n. 60, di proprietà della sig.ra Parte_1
[...] rimarrà definitivamente assegnata a quest'ultima; Parte 2 che, pertanto, continuerà 4. Il cagnolino OE rimarrà affidato in via esclusiva al sig.
ad averne la custodia esclusiva, senza oneri per la sig.ra Pt 1
5. Il sig. Parte 2 e la sig.ra Parte 1 si danno reciprocamente atto di aver già
provveduto, di comune accordo, alla divisione di tutti i mobili che gli stessi possedevano in comune.
6. Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 30.5.2014 ;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014 parte II, atto n. 00303,
, serie 03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 29-5-2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Marta lenzi Dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 12028/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
avv. Rosaria Aurelia Giunta per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
3. La casa coniugale sita in Roma, via del Fosso della Crescenza n. 60, di proprietà della sig.ra Parte_1
[...] rimarrà definitivamente assegnata a quest'ultima; Parte 2 che, pertanto, continuerà 4. Il cagnolino OE rimarrà affidato in via esclusiva al sig.
ad averne la custodia esclusiva, senza oneri per la sig.ra Pt 1
5. Il sig. Parte 2 e la sig.ra Parte 1 si danno reciprocamente atto di aver già
provveduto, di comune accordo, alla divisione di tutti i mobili che gli stessi possedevano in comune.
6. Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 30.5.2014 ;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014 parte II, atto n. 00303,
, serie 03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 29-5-2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Marta lenzi Dott.ssa Francesca Cosentino