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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/12/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1254/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Messina, via Sacro Parte_1 C.F._1
Cuore di Gesù n. 25; rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vento giusta procura in atti.
Opponente contro
Controparte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco La Valle giusta procura in atti. P.IVA_1
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 230/2023, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e con il quale all'odierno opponente veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
- della somma di € 40.935,63, oltre spese del procedimento Parte_2 monitorio, “in forza di un finanziamento per il credito di esercizio del 27.11.2013, ai sensi della L.R.
32/2000 art. 52 comma 1 lett. B, presuntivamente erogato alla IG.ra , quale titolare Parte_3 dell‟impresa artigiana “La Baguette di TA Giuseppa””.
In particolare, l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 comma 2, D. Lgs. 28/2010; nel merito, deduceva: la decadenza del creditore istante per violazione del disposto di cui all'art. 1957
c.c. “per avere la parte creditrice omesso di proporre le opportune istanze entro sei mesi dalla scadenza dell‟obbligazione principale”; la nullità del contratto di garanzia per violazione del disposto pagina 1 di 5 N. R.G. 1254/2023 di cui all'art. 1298 c.c., vertendosi nel caso in esame di obbligazione contratta nell'esclusivo interesse di una delle parti, in difetto dei presupposti di legge;
l'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
l'applicazione di interessi in misura ultralegale;
la nullità del contratto di finanziamento fondante la pretesa monitoria per violazione dell'art. 117 T.U.B., attesa l'indeterminatezza delle clausole e delle condizioni che disciplinano i complessivi rapporti tra le parti, oltre che per l'avvenuta sottoscrizione in blocco delle clausole “vessatorie”.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio, la contestava i motivi di opposizione sollevati da controparte, in quanto CP_1 privi di alcuna specificità, e chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 10.04.2024, il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto ed assegnava a parte opposta il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Con ordinanza del 28.10.2024, la documentava l'avvenuto esperimento del superiore incombente, CP_1 depositando copia del verbale negativo di mediazione (cfr. all. 2 alle note del 12.07.2024) ed il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti.
Indi, all'udienza del 23.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti,
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio Parte_1 deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata in forza della seguente motivazione.
Ed invero, per ciò che concerne il primo motivo di opposizione, deve ritenersi fondata la deduzione di parte opposta, atteso che dalla lettura del testo contrattuale si evince che il ha sottoscritto, in data Pt_1
27.11.2013, il contratto di finanziamento sotteso al decreto ingiuntivo in qualità di coobbligato, non trovando dunque applicazione, nella fattispecie in esame, le disposizione afferenti all'istituto fideiussorio, ivi compreso l'art. 1957 c.c. la cui violazione è stata invocata da parte opponente.
Al riguardo, non può che osservarsi che il si è limitato ad invocare l'operatività dell'art. 1957 c.c. Pt_1 senza, tuttavia, fornire – neppure in via assertiva – alcun elemento in forza del quale risulti possibile differenziare la posizione tra i coobbligati, in assenza di dati letterali inequivoci, derivanti dall'interpretazione complessiva del contratto.
A pari conclusioni di infondatezza deve pervenirsi in ordine all'asserita violazione dell'art. 1298 c.c., pagina 2 di 5 N. R.G. 1254/2023 atteso che, secondo il tenore letterale della norma, la stessa trova applicazione solo nei “rapporti interni” tra coobbligati. Non refluisce sulla validità del contratto, peraltro, la circostanza che successivamente alla stipula del contratto di finanziamento sia intervenuta la separazione giudiziale tra i coniugi, sia in quanto la denunciata nullità costituisce un vizio genetico del sinallagma, non sussistente al momento della stipula del finanziamento, sia perché per costante nonché condivisibile giurisprudenza, puntualmente richiamata da parte opposta, “il creditore può quindi pretendere
l'adempimento della prestazione da uno o dall'altro condebitore, senza che rilevi che la somma finanziata sia stata richiesta nell'interesse della società, posto che nei rapporti interni tra condebitori ( art. 1298 co. 2 c.c. ), le parti possono anche convenire che l'intero onere debitorio cada solo su uno dei debitori e quindi non si ripartisca tra i condebitori in parti uguali” (v. Tribunale Torino sez. I,
15/12/2022, n.4825).
Quanto alla censura afferente all'omessa comunicazione del beneficio del termine, la stessa non può trovare accoglimento posto che dalla lettura del testo contrattuale (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio) si evince, alla pagina n. 3, che in caso di omesso o ritardato pagamento, la avrà diritto ai sensi CP_1 dell'art. 1186 c.c. al rimborso immediato del residuo credito, oltre le spese e gli interessi.
In via ulteriore, l'opposizione proposta si appalesa non meritevole di accoglimento in ordine all'invocata prescrizione del credito, atteso che per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, nel contratto di finanziamento l'obbligo di restituzione della somma è differito nel tempo, per cui il negozio è un contratto di durata e le rate in cui la restituzione è ripartita non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione: in sostanza il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, la prescrizione - pacificamente decennale - decorre dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24720; Tribunale Bari sez. IV,
06/05/2025, n.1670)
Nel caso in esame, considerato che la scadenza del piano di ammortamento era prevista – come documentalmente provato (cfr. all. 5 del fascicolo di parte opposta) - per il 25.04.2017, il termine di prescrizione della pretesa creditoria non può ritenersi maturato.
Priva di pregio deve ritenersi l'eccezione spiegata dal in ordine alla pretesa illegittimità delle Pt_1 clausole contrattuali – peraltro non indicate – atteso che parte opponente non identifica quali condotte serbate dall'istituto di credito integrerebbero una violazione dell'istituto di credito tale da riverberarsi sulla stessa validità del rapporto negoziale. Non risultando, dunque, indicata alcuna indicazione neppure di carattere normativo e non risultando la contestazione corroborata da elemento alcuno tale da avallare le censure mosse dall'opponente, consegue l'integrale rigetto dell'eccezione. pagina 3 di 5 N. R.G. 1254/2023
A pari conclusioni di infondatezza deve pervenirsi con riguardo alla doglianza relativa all'asserita pattuizione di interessi usurari, anch'essa formulata da parte opponente in maniera assolutamente generica oltre che non sorretta da alcun supporto né assertivo, né probatorio.
Sul punto, deve osservarsi che costituisce principio generale quello per cui l'opponente non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Più nel dettaglio, la più condivisibile giurisprudenza di merito ha sostenuto che “qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (v. Tribunale sez. XVII - Roma, 20/02/2019, n.
3869).
Nel caso in esame, parte opponente si è limitata ad asserire l'applicazione di interessi superiori al tasso legale senza all'uopo circostanziare l'eccezione proposta nei termini di cui sopra, non risultando indicati, in seno all'opposizione, né la soglia di riferimento da applicarsi ratione temporis all'operazione bancaria stipulata, né le ragioni ovvero la misura per cui i tassi stipulati nel contratto avrebbero superato la soglia di usura.
Accertata, dunque, la sussistenza della pretesa creditoria e l'infondatezza dei motivi di opposizione, la stessa va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1254/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come pagina 4 di 5 N. R.G. 1254/2023 per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 23.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1254/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Messina, via Sacro Parte_1 C.F._1
Cuore di Gesù n. 25; rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vento giusta procura in atti.
Opponente contro
Controparte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco La Valle giusta procura in atti. P.IVA_1
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 230/2023, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e con il quale all'odierno opponente veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
- della somma di € 40.935,63, oltre spese del procedimento Parte_2 monitorio, “in forza di un finanziamento per il credito di esercizio del 27.11.2013, ai sensi della L.R.
32/2000 art. 52 comma 1 lett. B, presuntivamente erogato alla IG.ra , quale titolare Parte_3 dell‟impresa artigiana “La Baguette di TA Giuseppa””.
In particolare, l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 comma 2, D. Lgs. 28/2010; nel merito, deduceva: la decadenza del creditore istante per violazione del disposto di cui all'art. 1957
c.c. “per avere la parte creditrice omesso di proporre le opportune istanze entro sei mesi dalla scadenza dell‟obbligazione principale”; la nullità del contratto di garanzia per violazione del disposto pagina 1 di 5 N. R.G. 1254/2023 di cui all'art. 1298 c.c., vertendosi nel caso in esame di obbligazione contratta nell'esclusivo interesse di una delle parti, in difetto dei presupposti di legge;
l'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
l'applicazione di interessi in misura ultralegale;
la nullità del contratto di finanziamento fondante la pretesa monitoria per violazione dell'art. 117 T.U.B., attesa l'indeterminatezza delle clausole e delle condizioni che disciplinano i complessivi rapporti tra le parti, oltre che per l'avvenuta sottoscrizione in blocco delle clausole “vessatorie”.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio, la contestava i motivi di opposizione sollevati da controparte, in quanto CP_1 privi di alcuna specificità, e chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 10.04.2024, il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto ed assegnava a parte opposta il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Con ordinanza del 28.10.2024, la documentava l'avvenuto esperimento del superiore incombente, CP_1 depositando copia del verbale negativo di mediazione (cfr. all. 2 alle note del 12.07.2024) ed il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti.
Indi, all'udienza del 23.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti,
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio Parte_1 deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata in forza della seguente motivazione.
Ed invero, per ciò che concerne il primo motivo di opposizione, deve ritenersi fondata la deduzione di parte opposta, atteso che dalla lettura del testo contrattuale si evince che il ha sottoscritto, in data Pt_1
27.11.2013, il contratto di finanziamento sotteso al decreto ingiuntivo in qualità di coobbligato, non trovando dunque applicazione, nella fattispecie in esame, le disposizione afferenti all'istituto fideiussorio, ivi compreso l'art. 1957 c.c. la cui violazione è stata invocata da parte opponente.
Al riguardo, non può che osservarsi che il si è limitato ad invocare l'operatività dell'art. 1957 c.c. Pt_1 senza, tuttavia, fornire – neppure in via assertiva – alcun elemento in forza del quale risulti possibile differenziare la posizione tra i coobbligati, in assenza di dati letterali inequivoci, derivanti dall'interpretazione complessiva del contratto.
A pari conclusioni di infondatezza deve pervenirsi in ordine all'asserita violazione dell'art. 1298 c.c., pagina 2 di 5 N. R.G. 1254/2023 atteso che, secondo il tenore letterale della norma, la stessa trova applicazione solo nei “rapporti interni” tra coobbligati. Non refluisce sulla validità del contratto, peraltro, la circostanza che successivamente alla stipula del contratto di finanziamento sia intervenuta la separazione giudiziale tra i coniugi, sia in quanto la denunciata nullità costituisce un vizio genetico del sinallagma, non sussistente al momento della stipula del finanziamento, sia perché per costante nonché condivisibile giurisprudenza, puntualmente richiamata da parte opposta, “il creditore può quindi pretendere
l'adempimento della prestazione da uno o dall'altro condebitore, senza che rilevi che la somma finanziata sia stata richiesta nell'interesse della società, posto che nei rapporti interni tra condebitori ( art. 1298 co. 2 c.c. ), le parti possono anche convenire che l'intero onere debitorio cada solo su uno dei debitori e quindi non si ripartisca tra i condebitori in parti uguali” (v. Tribunale Torino sez. I,
15/12/2022, n.4825).
Quanto alla censura afferente all'omessa comunicazione del beneficio del termine, la stessa non può trovare accoglimento posto che dalla lettura del testo contrattuale (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio) si evince, alla pagina n. 3, che in caso di omesso o ritardato pagamento, la avrà diritto ai sensi CP_1 dell'art. 1186 c.c. al rimborso immediato del residuo credito, oltre le spese e gli interessi.
In via ulteriore, l'opposizione proposta si appalesa non meritevole di accoglimento in ordine all'invocata prescrizione del credito, atteso che per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, nel contratto di finanziamento l'obbligo di restituzione della somma è differito nel tempo, per cui il negozio è un contratto di durata e le rate in cui la restituzione è ripartita non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione: in sostanza il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, la prescrizione - pacificamente decennale - decorre dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24720; Tribunale Bari sez. IV,
06/05/2025, n.1670)
Nel caso in esame, considerato che la scadenza del piano di ammortamento era prevista – come documentalmente provato (cfr. all. 5 del fascicolo di parte opposta) - per il 25.04.2017, il termine di prescrizione della pretesa creditoria non può ritenersi maturato.
Priva di pregio deve ritenersi l'eccezione spiegata dal in ordine alla pretesa illegittimità delle Pt_1 clausole contrattuali – peraltro non indicate – atteso che parte opponente non identifica quali condotte serbate dall'istituto di credito integrerebbero una violazione dell'istituto di credito tale da riverberarsi sulla stessa validità del rapporto negoziale. Non risultando, dunque, indicata alcuna indicazione neppure di carattere normativo e non risultando la contestazione corroborata da elemento alcuno tale da avallare le censure mosse dall'opponente, consegue l'integrale rigetto dell'eccezione. pagina 3 di 5 N. R.G. 1254/2023
A pari conclusioni di infondatezza deve pervenirsi con riguardo alla doglianza relativa all'asserita pattuizione di interessi usurari, anch'essa formulata da parte opponente in maniera assolutamente generica oltre che non sorretta da alcun supporto né assertivo, né probatorio.
Sul punto, deve osservarsi che costituisce principio generale quello per cui l'opponente non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Più nel dettaglio, la più condivisibile giurisprudenza di merito ha sostenuto che “qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (v. Tribunale sez. XVII - Roma, 20/02/2019, n.
3869).
Nel caso in esame, parte opponente si è limitata ad asserire l'applicazione di interessi superiori al tasso legale senza all'uopo circostanziare l'eccezione proposta nei termini di cui sopra, non risultando indicati, in seno all'opposizione, né la soglia di riferimento da applicarsi ratione temporis all'operazione bancaria stipulata, né le ragioni ovvero la misura per cui i tassi stipulati nel contratto avrebbero superato la soglia di usura.
Accertata, dunque, la sussistenza della pretesa creditoria e l'infondatezza dei motivi di opposizione, la stessa va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1254/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come pagina 4 di 5 N. R.G. 1254/2023 per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 23.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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