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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/10/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1579/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Vivolo C.F._1
Carmela, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vivolo C.F._2
Carmela, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 16/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 04/09/2004, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Portici (al N. 125 , Parte II, serie B , anno 2004).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate le figlie (nata il [...] in [...] Per_1
Giorgio a Cremano) e (nata il [...] in San Giorgio a [...]), le parti Per_2 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 16/10/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della prole
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2
2. La casa coniugale sita in Marigliano al Corso Umberto I n. 53, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra , nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi ed, in Parte_1 ogni caso, fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. le figlie restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno, con collocazione prevalente presso la madre;
4. il padre potrà stare con la IG , quasi maggiorenne, quando lo riterrà opportuno, previo accordo Per_1 con la stessa;
(cfr piano genitoriale)
5. il padre potrà stare con la IG due pomeriggi alla settimana, oltre ai weekend alternati dal sabato Per_2 mattina alla domenica sera. Nonché, durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi, previa intesa tra le costituite parti entro il 30 maggio. Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali, i coniugi daranno vita ad un'alternanza tra i giorni del 24 e 25 dicembre (con pernottamento) e 6 gennaio e del 26 dicembre, 31 dicembre e primo gennaio (con pernottamento), nonché tra la domenica di pasqua ed il lunedì in
Albis. Infine la minore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, starà il giorno del compleanno del padre con esso padre ed il giorno del compleanno della madre con quest'ultima. In ogni caso, previo accordo con la madre, il sig. potrà vedere la IG anche nei giorni non calendarizzati, tenendo conto delle Parte_2 esigenze della stessa. (cfr piano genitoriale);
6. il sig. verserà, mensilmente, alla sig.ra la somma complessiva di € Parte_2 Parte_1
600,00 per il mantenimento delle figlie (€ 300,00 per ciascuna di esse), oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo di intesa di codesto Tribunale;
7. il sig. verserà, altresì, alla sig.ra , ogni mese, la somma di € 100,00 Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della stessa;
8. come ulteriore patto patrimoniale, le parti hanno convenuto che il sig. al conseguimento della Parte_2 maggiore età della IG , le versi € 10.000,00 dai fondi accantonati negli anni dalla famiglia de quo, Per_1 giusta Riepilogo elenco Vincoli scadenza 13/07/2025- come già fatto in passato in favore della IG;
Per_2
( cfr. doc riepilogo elenco vincoli);
9. come ulteriore condizione economica, i ricorrenti hanno pattuito che, quando la sig.ra per Pt_1 qualsivoglia motivazione, ivi compreso il raggiungimento della piena autosufficienza economica delle figlie, dovrà lasciare la casa coniugale di proprietà del marito, quest'ultimo le versi la somma di € 6.000,00 entro l'anno dal trasferimento;
3 10. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché a quelli dei figli minori”.
Preliminarmente il Tribunale dà atto che nelle more della procedura la primogenita ha raggiunto la maggiore età, ragione per cui alcuna statuizione viene resa sul Per_1 regime di affido e diritto di visita.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita paterno come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 08/06/1976, C.F.: e , nato C.F._1 Parte_2
a Torre Del Greco (Na) il 01/08/1974, C.F.: che hanno C.F._2 contratto matrimonio in Portici il giorno 04/09/2004 (atto n. 125 , Parte II, Serie
B, anno 2004 );
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la Per_2
residenza della madre e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 600,00 il contributo al mantenimento delle figlie , Per_1
maggiorenne non autonoma, e a carico del padre da corrispondersi mediante Per_2 contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
4 - determina in € 100,00 il contributo al mantenimento della sig.ra Parte_1
a carico di da corrispondersi mediante contanti, vaglia postale Parte_2
o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
- prende atto degli ulteriori gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi come pattuizioni rilevanti ex art 1322 e 1323 cc;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 21/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1579/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Vivolo C.F._1
Carmela, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vivolo C.F._2
Carmela, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 16/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 04/09/2004, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Portici (al N. 125 , Parte II, serie B , anno 2004).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate le figlie (nata il [...] in [...] Per_1
Giorgio a Cremano) e (nata il [...] in San Giorgio a [...]), le parti Per_2 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 16/10/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della prole
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2
2. La casa coniugale sita in Marigliano al Corso Umberto I n. 53, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra , nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi ed, in Parte_1 ogni caso, fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. le figlie restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno, con collocazione prevalente presso la madre;
4. il padre potrà stare con la IG , quasi maggiorenne, quando lo riterrà opportuno, previo accordo Per_1 con la stessa;
(cfr piano genitoriale)
5. il padre potrà stare con la IG due pomeriggi alla settimana, oltre ai weekend alternati dal sabato Per_2 mattina alla domenica sera. Nonché, durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi, previa intesa tra le costituite parti entro il 30 maggio. Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali, i coniugi daranno vita ad un'alternanza tra i giorni del 24 e 25 dicembre (con pernottamento) e 6 gennaio e del 26 dicembre, 31 dicembre e primo gennaio (con pernottamento), nonché tra la domenica di pasqua ed il lunedì in
Albis. Infine la minore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, starà il giorno del compleanno del padre con esso padre ed il giorno del compleanno della madre con quest'ultima. In ogni caso, previo accordo con la madre, il sig. potrà vedere la IG anche nei giorni non calendarizzati, tenendo conto delle Parte_2 esigenze della stessa. (cfr piano genitoriale);
6. il sig. verserà, mensilmente, alla sig.ra la somma complessiva di € Parte_2 Parte_1
600,00 per il mantenimento delle figlie (€ 300,00 per ciascuna di esse), oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo di intesa di codesto Tribunale;
7. il sig. verserà, altresì, alla sig.ra , ogni mese, la somma di € 100,00 Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della stessa;
8. come ulteriore patto patrimoniale, le parti hanno convenuto che il sig. al conseguimento della Parte_2 maggiore età della IG , le versi € 10.000,00 dai fondi accantonati negli anni dalla famiglia de quo, Per_1 giusta Riepilogo elenco Vincoli scadenza 13/07/2025- come già fatto in passato in favore della IG;
Per_2
( cfr. doc riepilogo elenco vincoli);
9. come ulteriore condizione economica, i ricorrenti hanno pattuito che, quando la sig.ra per Pt_1 qualsivoglia motivazione, ivi compreso il raggiungimento della piena autosufficienza economica delle figlie, dovrà lasciare la casa coniugale di proprietà del marito, quest'ultimo le versi la somma di € 6.000,00 entro l'anno dal trasferimento;
3 10. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché a quelli dei figli minori”.
Preliminarmente il Tribunale dà atto che nelle more della procedura la primogenita ha raggiunto la maggiore età, ragione per cui alcuna statuizione viene resa sul Per_1 regime di affido e diritto di visita.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita paterno come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 08/06/1976, C.F.: e , nato C.F._1 Parte_2
a Torre Del Greco (Na) il 01/08/1974, C.F.: che hanno C.F._2 contratto matrimonio in Portici il giorno 04/09/2004 (atto n. 125 , Parte II, Serie
B, anno 2004 );
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la Per_2
residenza della madre e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 600,00 il contributo al mantenimento delle figlie , Per_1
maggiorenne non autonoma, e a carico del padre da corrispondersi mediante Per_2 contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
4 - determina in € 100,00 il contributo al mantenimento della sig.ra Parte_1
a carico di da corrispondersi mediante contanti, vaglia postale Parte_2
o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
- prende atto degli ulteriori gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi come pattuizioni rilevanti ex art 1322 e 1323 cc;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 21/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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