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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/10/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, in persona del Presidente delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 422/2025 introdotto con ricorso 6.3.2025
TRA
L'avvocato Luca Sebastiani, del foro di Bologna, con studio in Piazza
San Domenico 2 ( ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avvocato Eugenio Biondi del foro di Bologna ed elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza San Domenico 2, presso e nello studio dell'Avvocato Eugenio Biondi nonché ricorrente
CONTRO
Il n persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 con sede con sede in Roma in via Arenula 70, ( ) P.IVA_1 rappresentato e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale di
Bologna, sita in Via A. Testoni 6 a Bologna, 40123 resistente-contumace
Oggetto: impugnazione decreto Corte Appello Bologna 6.2.205
Conclusioni parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Bologna ivi adita, contraiis reiectis: in riforma del decreto, accogliere il presente ricorso ex art. 281decies
c.p.c. con conseguente riconoscimento della liquidazione spettante al difensore per il procedimento in epigrafe precisato.
Accertare e dichiarare che l'Avv. Sebastiani ha provveduto a depositare nei termini istanza di liquidazione del compenso prestato a favore di soggetto ammesso a gratuito patrocinio e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il nella persona del Ministro Controparte_1
Pro Tempore a corrispondere all'Avv. Luca Sebastiani, in relazione all'attività professionale da quest'ultimo espletata a favore di CP_3
davanti alla Corte di Cassazione nel procedimento avente n.
[...]
RGNR 3282/21 la somma corretta di 2.111,33, oltre spese generali (15%)
e cpa (4%) alla luce di quanto esposto, o nella somma maggiore o minore che risulterà giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese (c.u. e marca da bollo), compensi ed onorari
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con il ricorso in oggetto l'avvocato Luca Sebastiani premesso che
“prestava attività difensiva nell'interesse del suo assistito, il Sig. relativamente al procedimento con n. RGNR 3282/21. In CP_3 particolare il difensore presentava, per tramite dell'Avv. Roberto
d'Errico del Foro di Bologna, sostituto processuale per la sola redazione dell'atto, ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna del 24/20/22. Veniva, quindi, fissata pubblica udienza per il giorno 06/07/23 di fronte alla IV Sezione della
Corte di Cassazione, a seguito della quale il Collegio ha depositato la sentenza, dichiarando l'inammissibilità del ricorso proposto. A seguito di ciò, il difensore depositava istanza di liquidazione presso la Corte d'Appello di Bologna, con riferimento all'attività difensiva espletata nell'ambito del procedimento in epigrafe, dove si dava conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato
(decreto n. 318/22), dell'attività prestata. In data 06.02.25 veniva notificato all'Avv. Sebastiani il decreto emesso dalla Corte d'Appello di
Bologna di rigetto della liquidazione richiesta. Per motivare tale decisione, in applicazione dell'art. 106 dpr 115/02, la Corte faceva riferimento al fatto che il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile dalla Corte di legittimità”
Occorre osservare che il ricorso non è fondato. pag. 2/3 Infatti, la giusta lettura della sentenza della Corte Costituzionale n.
16/2018, resa in margine all'interpretazione dell'art. 106 TUSG, presuppone che l'inammissibilità che non dà titolo al pagamento sia quella manifesta e non quella che scaturisce da un vaglio (nel caso, in pubblica udienza) della fondatezza del ricorso per Cassazione. Vaglio che l'odierno reclamante ritiene costituire la prova di quella particolare inammissibilità che giustifica la liquidazione del compenso.
Il che nel caso non è condivisibile, posto che la piana lettura della sentenza 6.7.2023 della Corte di Cassazione (allegata in atti), consente di affermare che la dichiarazione di inammissibilità era dovuta al fatto che i motivi allegati risultavano manifestamente infondati . Affermazione giustificata dalla Corte col dire che l'impugnazione contrastava con principi pacifici, noti e più volte affermati dalla Corte stessa.
Nulla per le spese.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese.
Bologna, lì 30 settembre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 3/3
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, in persona del Presidente delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 422/2025 introdotto con ricorso 6.3.2025
TRA
L'avvocato Luca Sebastiani, del foro di Bologna, con studio in Piazza
San Domenico 2 ( ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avvocato Eugenio Biondi del foro di Bologna ed elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza San Domenico 2, presso e nello studio dell'Avvocato Eugenio Biondi nonché ricorrente
CONTRO
Il n persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 con sede con sede in Roma in via Arenula 70, ( ) P.IVA_1 rappresentato e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale di
Bologna, sita in Via A. Testoni 6 a Bologna, 40123 resistente-contumace
Oggetto: impugnazione decreto Corte Appello Bologna 6.2.205
Conclusioni parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Bologna ivi adita, contraiis reiectis: in riforma del decreto, accogliere il presente ricorso ex art. 281decies
c.p.c. con conseguente riconoscimento della liquidazione spettante al difensore per il procedimento in epigrafe precisato.
Accertare e dichiarare che l'Avv. Sebastiani ha provveduto a depositare nei termini istanza di liquidazione del compenso prestato a favore di soggetto ammesso a gratuito patrocinio e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il nella persona del Ministro Controparte_1
Pro Tempore a corrispondere all'Avv. Luca Sebastiani, in relazione all'attività professionale da quest'ultimo espletata a favore di CP_3
davanti alla Corte di Cassazione nel procedimento avente n.
[...]
RGNR 3282/21 la somma corretta di 2.111,33, oltre spese generali (15%)
e cpa (4%) alla luce di quanto esposto, o nella somma maggiore o minore che risulterà giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese (c.u. e marca da bollo), compensi ed onorari
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con il ricorso in oggetto l'avvocato Luca Sebastiani premesso che
“prestava attività difensiva nell'interesse del suo assistito, il Sig. relativamente al procedimento con n. RGNR 3282/21. In CP_3 particolare il difensore presentava, per tramite dell'Avv. Roberto
d'Errico del Foro di Bologna, sostituto processuale per la sola redazione dell'atto, ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna del 24/20/22. Veniva, quindi, fissata pubblica udienza per il giorno 06/07/23 di fronte alla IV Sezione della
Corte di Cassazione, a seguito della quale il Collegio ha depositato la sentenza, dichiarando l'inammissibilità del ricorso proposto. A seguito di ciò, il difensore depositava istanza di liquidazione presso la Corte d'Appello di Bologna, con riferimento all'attività difensiva espletata nell'ambito del procedimento in epigrafe, dove si dava conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato
(decreto n. 318/22), dell'attività prestata. In data 06.02.25 veniva notificato all'Avv. Sebastiani il decreto emesso dalla Corte d'Appello di
Bologna di rigetto della liquidazione richiesta. Per motivare tale decisione, in applicazione dell'art. 106 dpr 115/02, la Corte faceva riferimento al fatto che il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile dalla Corte di legittimità”
Occorre osservare che il ricorso non è fondato. pag. 2/3 Infatti, la giusta lettura della sentenza della Corte Costituzionale n.
16/2018, resa in margine all'interpretazione dell'art. 106 TUSG, presuppone che l'inammissibilità che non dà titolo al pagamento sia quella manifesta e non quella che scaturisce da un vaglio (nel caso, in pubblica udienza) della fondatezza del ricorso per Cassazione. Vaglio che l'odierno reclamante ritiene costituire la prova di quella particolare inammissibilità che giustifica la liquidazione del compenso.
Il che nel caso non è condivisibile, posto che la piana lettura della sentenza 6.7.2023 della Corte di Cassazione (allegata in atti), consente di affermare che la dichiarazione di inammissibilità era dovuta al fatto che i motivi allegati risultavano manifestamente infondati . Affermazione giustificata dalla Corte col dire che l'impugnazione contrastava con principi pacifici, noti e più volte affermati dalla Corte stessa.
Nulla per le spese.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese.
Bologna, lì 30 settembre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 3/3