Art. 4.
E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di dieci anni dalla stipula del contratto. E' consentita la permuta tra lotti di terreno purche' rientranti nel perimetro del compendio.
E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di dieci anni dalla stipula del contratto. E' consentita la permuta tra lotti di terreno purche' rientranti nel perimetro del compendio.