Rigetto
Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 05/06/2025, n. 4889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4889 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04889/2025REG.PROV.COLL.
N. 03003/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli articoli 60 e 38 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 3003 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Catello Miranda, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
il Comune di Carovigno, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Frediani, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025, il consigliere Francesco Frigida e uditi l’avvocato Catello Miranda per l’appellante e l’avvocato Marco Meduri, per delega dell’avvocato Angelo Frediani, per l’appellato;
dato avviso ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Osservato che oggetto del giudizio sono due ordinanze repressive del Comune di Carovigno numeri 50 del 21 aprile 2023 e 80 del 14 giugno 2023, nonché svariati atti connessi;
- rilevato che la -OMISSIS-. ha proposto appello, articolando tre motivi di gravame, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, dopo svolgimento di verificazione, è stato respinto il ricorso di primo grado n. 686 del 2023 e i motivi aggiunti;
- precisato che il Comune di Carovigno si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’impugnazione;
- rilevato che l’interessata ha depositato memoria con cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e ha insistito sulle proprie posizioni;
- osservato che con il primo motivo – esteso da pagina 9 a pagina 12 del gravame – l’appellante ha lamentato « ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.R. PUGLIA N. 11/99 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, COMMA 1, lett. e.5) DPR 380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 27 E 31 DPR 380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2/3/2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 64 C.P.C. - TRAVISAMENTO DEI FATTI DI CAUSA E DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE » e che, in particolare, ha dedotto che, avendo il verificatore nel processo di primo grado accertato che le opere di cui è stata disposta la demolizione con la ordinanza n. 50/23 sono state realizzate in area agricola, mentre le opere contemplate dalla ordinanza n. 80/2023 sono state realizzate in parte in area turistico-alberghiera e in parte su verde privato, la conformità urbanistica delle aree poste in zona turistica avrebbe dovuto comportare una loro differente considerazione rispetto a quelle ricadenti in area agricola;
- osservato che siffatta censura è infondata, giacché le realizzazioni effettuate in zona turistica erano, comunque e in via assorbente ogni ulteriore considerazione, inequivocabilmente prive di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica;
- rilevato che mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 12 a pagina 23 del gravame – l’interessata ha dedotto « ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.R. PUGLIA N. 11/99 COSI COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L.R. 13/2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, COMMA 1, lett. e.5) DPR 380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 27 E 31 DPR 380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2/3/2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 64 C.P.C. - TRAVISAMENTO DEI FATTI DI CAUSA E DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE »;
- evidenziata l’infondatezza di tale censura, poiché: a) il piano attuativo unitario autorizzò la installazione di 20 piazzole, mentre il provvedimento comunale n. 80/2023 ha accertato il posizionamento di 45 strutture prefabbricate con un solo modulo abitativo e di 9 strutture prefabbricate con doppio modulo abitativo, con conseguente palese violazione della predetta autorizzazione; b) la realizzazione di 20 piazzole era peraltro sottoposta alla condizione che l’intera struttura (comprensiva dell’albergo) avesse una gestione unitaria e che prima di entrata in funzione delle piazzole la struttura procedesse ad ottenere una nuova classificazione a villaggio turistico, il che non è avvenuto; c) le case mobili non solo sono oltre il doppio di quelle autorizzate, ma esse sono altresì collegate con il suolo con carattere di stabilità, sicché esse in realtà non sono sussumibili nella categoria delle case mobili, in quanto, come acclarato anche dal verificatore, sono strutture fisse, appoggiate su basole di cemento a mezzo piedini metallici e dotate di impianti per gli allacci alle reti elettrico, idrico e fognante e, per tal via, collegate in modo permanente agli impianti tecnologici e ad una complessa rete sotterranea, dove è presente una fossa settica per convogliare gli scarichi delle varie strutture prefabbricate; d) dette strutture sono situate fuori dalla zona turistica e alberghiera e specificamente tutte le strutture a doppio modulo abitativo e 17 strutture ad un solo modulo sono collocate in area destinata a verde privato e, pertanto, in difformità dalle previsioni di piano e non rientrano, stante la loro localizzazione, nell’eccezionale previsione di cui all’art 3, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 né in quella della legge regionale della Puglia 11 febbraio 1999, n. 11; e) trattandosi d’installazioni che, tanto sul piano strutturale quanto su quello funzionale, non hanno alcun carattere di precarietà e denotano in modo univoco e manifesto la loro destinazione ad un uso prolungato nel tempo, non avendo, tra l’altro, neanche meccanismi di rotazione, essendo, infatti, come già sottolineato e come riportato dal verificatore, collegate stabilmente al terreno a mezzo piedini regolabili postati su calcestruzzo e le strutture frangisole connesse alla res principale sono ancorate con bulloni e dadi alla pavimentazione esterna in pietra e alle pareti dell’abitazione; f) con riferimento ai locali per l’accoglienza e al chiosco bar, di cui anche è stata ordinata la rimozione, si tratta con ogni evidenza di strutture aventi carattere di permanenza, non soggette ad edilizia libera, anche in ragione della dirimente circostanza che sull’area insistono vincoli paesaggistico e idrogeologico;
- rilevato che tramite il terzo motivo – esteso da pagina 23 a pagina 29 del gravame – l’appellante ha lamentato « ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.R. PUGLIA N. 11/99 COSI COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L.R. 13/2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 9 BIS, 22, 27 E 31 DPR 380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2/3/2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 64 C.P.C. - TRAVISAMENTO DEI FATTI DI CAUSA E DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE », deducendo, in sintesi, che la recinzione riguarderebbe l’intera struttura alberghiera e che, come emergente dalla Cila, si tratterebbe di mera manutenzione soggetta ad edilizia libera e che lo sconfinamento è stato reputato dal verificatore di modesta entità;
- riscontrata l’infondatezza anche della terza doglianza, poiché la gestione dell’albergo aveva presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (“Cila”) n. 7/2023 per una manutenzione straordinaria leggera finalizzata a rinnovare la recinzione realizzata a seguito della concessione edilizia n. 111/1998, mentre è stata in concreto edificata una fondazione in cemento della lunghezza di circa 100 metri ed alta 20 centimetri, in assenza di titolo abilitativo, nonché una recinzione di 43 metri posta su di un basamento, parimenti privo di titolo, e con uno sconfinamento nel terreno demaniale per 71,97 metri quadrati, dovendosi, pertanto, escludere la semplice manutenzione, trattandosi, per converso, di opere necessitanti un titolo edilizio;
- considerato, pertanto, che l’appello deve essere respinto;
- rilevato che, in applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore dell’amministrazione appellata, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3003 del 2025, lo respinge.
Condanna la -OMISSIS-. a pagare, in favore del Comune di Carovigno, le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, liquidati in euro 3.000 (tremila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.