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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 24.7.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 8030/2023 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Vera Torrero domicilio eletto: Genova via Porta D'Archi 12/12A presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difesa dall'avv. Federica Tartara
Domicilio eletto: Genova via XX Settembre 40/3 presso il difensore
E
AVV. NADIA CALAFATO
( c.f. ) C.F._3
1 Curatore speciale dei minori e Persona_1 Persona_2
Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
- la ricorrente come da note scritte depositate il 20.5.2025
- il resistente come da note scritte depositate il 20.5.2025
- il curatore speciale dei minori: come da note scritte depositate il 19.5.2025
- Il Pubblico Ministero: come da parere depositato il 13.9.2023
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente, la moglie o la madre Parte_1
) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio concordatario, in data 30.4.2016, in Genova, con
Controparte_1
Per_
- Che dall'unione sono nati i figli ( in data 12.8.2016 ) e ( in data Per_2 5.12.2019 ) entrambi con problemi di salute specificamente indicati in ricorso
- Che i coniugi si sono separati consensualmente davanti al Tribunale di Genova ( decreto di omologa depositato in data 7.2.2023 )
- Che in forza della separazione i figli sono stati affidati in modo condiviso a entrambi i genitori e collocati presso la madre cui è stata assegnata la casa coniugale, peraltro di sua proprietà; le frequentazioni con il padre sono state stabilite il mercoledì pomeriggio e la domenica dalle 09.00 alle 18.00
- Che il padre si è impegnato a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, a partire dal marzo 2023 la somma di euro 150, 00 a figlio e a consentire che la madre trattenesse per intero l'assegno unico
- Di svolgere la professione di infermiera pediatrica presso l'ospedale Gaslini percependo lo stipendio mensile di euro 1800, 00 per tredici mensilità
- Di pagare la somma di euro 426, 59 mensili per mutuo e assicurazioni contratte in occasione dell'acquisto della casa;
euro 272, 32 in relazione al finanziamento dell'acquisto dell'auto e di avere trattenuta sullo stipendio di euro 315, 00 in relazione ad un prestito contratto per la ristrutturazione della casa.
- Che il marito nel corso del matrimonio ha svolto svariate attività e si è comunque dichiarato economicamente indipendente
- Che il marito trascura le frequentazioni con i figli, accusandola però ingiustificatamente di essere lei ad ostacolarle, è soggetto ludopatico ed è spesso
2 ricorso a minacce nei propri confronti e nei confronti dei figli, a cui ha comunque spesso rivolto frasi inappropriate che ne hanno comportato crisi di pianto.
- Che, in data 24.8.2023, il , alla presenza dei figli, al culmine di una CP_1 discussione relativa alla gestione dei minori, l'aveva spintonata procurandole lesioni giudicate guaribili in sede di pronto soccorso in giorni 21
- Che in data 25.8.2023 i bambini, prelevati dai servizi sociali dalla casa paterna ai sensi dell'art. 403 c.c., sono stati collocati con la madre in struttura protetta
- Che in data 31.8.2003 il provvedimento ex art. 403 c.c. è stato convalidato dal Tribunale per i Minorenni di Genova
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia sullo stato
- L'affidamento esclusivo dei figli alla madre consentendo le frequentazioni col padre secondo le modalità meglio ritenute
- Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando al padre la somma di euro 250, 00 per ciascun figlio nonché di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie
- Autorizzare la ricorrente alla integrale percezione dell'assegno unico relativo ai figli
Con vittoria delle spese
( da ora anche il resistente, il marito o il padre ) si costituiva mediante Controparte_1 comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Contestava di essersi disinteressato della frequentazione con i figli, di essere ludopatico nonché di avere posto in essere gli agiti aggressivi nei confronti della moglie e dei figli allegati da controparte
- Allegava la esistenza di un positivo rapporto con i figli e tra questi e le proprie madre e sorella
- Allegava che in più occasioni si era accorto che la madre aveva trascurato la cura dei figli consegnandoli al padre ancorchè febbricitanti o tenendoli in condizioni igieniche non idonee
- Allegava di essere dipendente di un negozio di frutta e verdura con contratto a tempo determinato e di vivere presso l'abitazione della madre e della sorella
Su tali premesse chiedeva:
- La pronuncia sullo stato
- La revoca del provvedimento emesso dal T.M. in data 28.8.2023 ripristinando la responsabilità genitoriale del padre
- Disporre l'affido condiviso dei figli e la regolamentazione delle loro frequentazioni col padre
- Confermare per il resto le condizioni della separazione
Con vittoria delle spese
Che con decreto del 12.9.2023 il T.M., muovendo dal grave episodio del 24.8.2023,
3 confermava il decreto di convalida del provvedimento ex art. 403 c.c., sospendeva il Filacchione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, autorizzava il rientro della madre e dei figli presso la loro abitazione, prescriveva l'organizzazione di incontri protetti – padre figli, delegava i servizi a svolgere più approfonditi accertamenti sulla personalità del padre e, giusta la previsione dell'art. 38 disp. att. c.c., disponeva l'archiviazione del procedimento e la trasmissione degli atti a questo ufficio.
Il curatore speciale dei minori nominato dal giudice minorile, avv. Nadia Calafato, interveniva in questo procedimento chiedendo allo stato la conferma delle condizioni stabilite dal T.M. e riservandosi ogni altra conclusione all'esito del procedimento.
All'udienza di comparizione delle parti del 14.1.2024 la madre dichiarava di percepire uno stipendio di euro 1700, 00 mensile, al netto della cessione del quinto, di percepire per intero l'assegno unico relativo ai figli, di importo pari ad euro 378, 00 e di essere gravata, oltre che dalle spese già allegate in ricorso, dal costo di 500, 00 euro al mese per la baby sitter;
dava atto dell'inizio degli incontri protetti, che il secondo era andato abbastanza bene e che, tuttavia, a conclusione dello stesso il padre avrebbe fatto riferimento, parlando con la figlia, al nuovo compagno della madre.
Il padre dichiarava di lavorare in un negozio di frutta e verdura, che il contratto, in forza del quale percepiva la somma mensile di euro 840, 00, è scaduto il 31.12.2024 e tuttavia di contare sulla promessa trasformazione a tempo indeterminato;
riconosceva di non avere provveduto al pagamento dei contributi di mantenimento per fa fronte ai numerosi debiti contratti quando aveva cercato di svolgere in proprio attività commerciale;
consentiva all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre. Dichiarava che gli incontri protetti si erano svolti positivamente, che i figli erano molto contenti di poterlo frequentare, e tuttavia lamentava l'esiguo numero degli incontri e la sofferenza per il fatto di non potere frequentare i figli liberamente, pur non avendo mai fatto del male né a loro né alla madre.
Con ordinanza emessa in data 5.3.2024 ai sensi dell'art. 473 bis. 22 cpc il giudice delegato:
- disponeva l'affidamento dei minori ai servizi sociali, le frequentazioni col padre in forma protetta, le condizioni economiche di cui alla separazione delegando servizi sociali e asl ai fini della redazione di relazione aggiornata sul nucleo.
All'esito della successiva udienza dell'8.7.2024 il giudice chiedeva nuova relazione di aggiornamento ai servizi e provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc.
La ricorrente precisava le conclusioni in conformità al ricorso, chiedendo peraltro l'affidamento dei figli ai servizi sociali per 24 mesi;
il padre concludeva come in comparsa di costituzione;
il curatore speciale chiedeva l'affidamento dei figli ai servizi sociali, la collocazione presso la madre, la frequentazione dei figli col padre in modalità protetta.
La causa però non era trattenuta in decisione stante la necessità di una più aggiornata e dettagliata relazione dei servizi rispetto all'ultima in allora disponibile depositata in data 24.9.2024. I servizi provvedevano con relazione depositata in data 3.7.2025.
4 Le parti confermavano le precedenti conclusioni
Ciò premesso,
O S S E R V A
ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e l. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Genova nella procedura di separazione personale consensuale, poi omologata con decreto del Tribunale di Genova depositato il 7.2.2023, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
E' pacifico, e comunque risulta dalla documentazione allegata dalle parti, che il matrimonio era stato celebrato con rito concordatario.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In punto di affidamento tanto il curatore speciale dei minori, quanto il difensore della ricorrente, concludono per la conferma dell'affidamento dei figli ai servizi sociali, già disposta in via temporanea ed urgente dal giudice delegato con la ordinanza 5.3.2024; il solo difensore del resistente insiste invece per l'affidamento condiviso dei figli, anche se la richiesta pare più formale che sostanziale dato che in comparsa conclusionale e di replica l'attenzione difensiva è concentrata quasi esclusivamente sulle modalità degli incontri tra padre e figli.
I servizi affidatari, da parte loro, con la relazione 24.9.2024 depositata in previsione della decisione della causa hanno chiesto la conferma dell'affidamento ai servizi sottolineando la permanente impossibilità e indisponibilità da parte dei genitori a confrontarsi e colloquiare in merito ai bisogni dei figli.
Anche le nuove relazioni depositate in data 21.5.2025 e 3.7.2025 evidenziano il permanere di un forte rapporto di conflittualità tra i genitori ( “ Dalle osservazioni delle educatrici emerge il permanere di un rapporto conflittuale tra i genitori dei bambini: la sig.ra al termine di ogni incontro invia lunghi messaggi alle educatrici per segnalare o Pt_1 evidenziare comportamenti, a suo dire, inadeguati dell'ex marito. Il sig. CP_1 lamenta che i bambini siano trascurati e mal vestiti. In una recente telefonata il padre dei minori ha riferito alle scriventi che la sig.ra sarebbe incinta del nuovo compagno. La Pt_1 madre dei bambini ha negato con convinzione la gravidanza “.
A prescindere dalla conflittualità, talmente accesa da impedire ogni confronto tra i genitori, che pure sanno di essere sotto stretto monitoraggio, le inadeguatezze di entrambi i genitori sono evidenti: in conseguenza degli agiti aggressivi e violenti del padre, posti in essere anche alla presenza dei minori, la responsabilità genitoriale del è stata CP_1
5 sospesa dall'autorità giudiziaria minorile;
e, indubbiamente, le conversazioni chat prodotte dalla , e non disconosciute da controparte, rivelano, oltre alla reciproca conflittualità, Pt_1 l'indole aggressiva del padre;
è però comunque vero che anche la madre presenta evidenti limiti nella gestione della genitorialità e, in particolare, che, così come riferito dal Filacchione, non dedica la dovuta attenzione alla cura della persona dei figli, così come riferito dagli operatori del centro di aggregazione Oasi ai servizi sociali ( abbigliamento poco curato, piedi sporchi ).
Alla luce di tali inadeguatezze, e tenuto conto delle problematiche sanitarie dei figli, è pertanto necessario che, previa limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti, la gestione dei figli venga affidata ai servizi sociali che, peraltro, hanno già in esecuzione un programma educativo e di sostegno psicologico relativo ai minori.
La prevalente collocazione dovrà essere mantenuta presso la madre mentre gli incontri dei figli col padre dovranno proseguire nella forma protetta, ferma la possibilità di progressiva liberalizzazione quando i servizi affidatari ne valuteranno i presupposti ( cfr. relazione servizi 3.7.2025 ).
La prevalente collocazione dei figli presso la madre comporta l'assegnazione alla donna della casa coniugale ( art. 337 sexies c.c. ).peraltro di sua proprietà esclusiva.
Con riferimento agli aspetti di natura economica la ricorrente ha chiesto l'attribuzione a sé per intero dell'assegno unico oltre ad un contributo di euro 250, 00 a figlio;
il resistente ha chiesto la conservazione del regime economico concordato in sede di separazione.
Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per modificare il regime concordato in sede di separazione: va infatti tenuto presente che le condizioni di separazione erano state omologate con decreto 3.2.2023 del Tribunale di Genova e che il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato nel settembre 2023; le condizioni economiche delle parti al momento della presentazione del ricorso ( ed ancora oggi dato che niente di specifico è stato ulteriormente allegato ) erano dunque le medesime dell'epoca della separazione, quando già la ricorrente aveva contratto i vari finanziamenti che indubbiamente incidono sulle proprie disponibilità.
In ogni caso è indubbia la migliore condizione economica della ZO che ( cfr. 730/23 relativo all'esercizio 2022 ) che, senza dovere sopportare oneri di locazione, percepisce un reddito netto mensile, spalmato su dodici mensilità, di euro 2101, 25, rispetto a quella del tutto precaria e assai più modesta del Filacchione.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Genova in data 30.4.2016 tra e ( trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del comune di Genova al n. 31 parte II serie A anno 2016 ).
DISPONE l'affidamento di ( nata a [...] il [...] ) e di Persona_1 Persona_2
( nato a [...] il [...] ) al servizio sociale competente per territorio (ATS
[...]
47) per la durata di mesi 24
6 Dispone conseguentemente la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e per l'effetto,
Dispone
a) che la residenza abituale dei figli sia fissata presso l'abitazione della madre b) che il servizio sociale affidatario può direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
DISPONE che i servizi affidatari procedano ad organizzare incontri protetti tra i figli ed il padre sperimentando, se e quando ne ritengano maturi i presupposti, progressive forme di liberalizzazione.
DISPONE che i servizi affidatari relazionino al giudice tutelare presso il Tribunale di Genova ogni sei mesi
ASSEGNA la casa coniugale sita a Genova via Terpi 37/10 a . Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la complessiva somma di euro 300, 00 ( euro 150, 00 a figlio ) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
DISPONE che le spese straordinarie relative ai due figli, individuate e regolamentate ai sensi di quanto previsto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DISPONE che l'assegno unico universale relativo ai due figli sia percepito per intero da
. Parte_1
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 24.7.2025
Si comunichi:
- alle parti Pa
- ai servizi sociali affidatari ATS
7 - al giudice tutelare
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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