Articolo 20 della Legge 1 dicembre 1986, n. 879
Articolo 19Articolo 21
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21 dicembre 1986
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1 gennaio 1991
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1 gennaio 1993
Art. 20. 1. I termini di cui all' articolo 5, commi 1-quater e 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46 , sono prorogati al 31 dicembre 1990.(1) ((3)) 2. Il termine di cui all' articolo 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , e successivamente prorogato, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990.(1) ((3)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ( con l'art.6, comma 7 ) ha disposto che "Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie i termini fissati dall' articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1992." ----------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 1992, n. 500 (con l'art. 2 ) ha disposto che "Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie, i termini fissati dall' articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 , sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1994."
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993