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Articolo 1 della Legge 23 maggio 1952, n. 634
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Legge 23 maggio 1952, n. 634
Articolo 1 della Legge 23 maggio 1952, n. 634
Versione
4 luglio 1952
Art. 1. Articolo unico.
Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 379 , e' ratificato.
Entrata in vigore il 4 luglio 1952
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