Sentenza 25 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2022
N. 01698/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01440/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1440 del 2018, proposto da
Lido Arca di Noe' S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Calabria 3;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Capitaneria di Porto di Brindisi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Brindisi - Servizio Demanio Marittimo, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, Agenzia del Demanio, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Puglia, Regione Puglia - Servizio Demanio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota (prot. n. 90424) del 6.09.2018 del Comune di Brindisi - Servizio Demanio Marittimo, a firma del Dirigente del Settore, notificata a mezzo pec il 17.09.2018 alla Società “Lido Arca di Noè srl”, avente ad oggetto: “richiesta indennizzo occupazione abusiva di area demaniale – “Lido Arca di Noè” – art. 54 “occupazione e innovazioni abusive” del Codice della Navigazione – verbale di riferimento – verbale di opere abusive n. 642 del 15 maggio 1982 redatto dal Comando dei Vigili Urbani a seguito del loro sopralluogo avvenuto in data 11.05.1982 – Descrizione dell'abuso: occupazione totale dell'area demaniale ricadente su foglio N. 4 part. N. 496 parte. L'area è così distribuita: realizzazione di stabilimento balneare ricadente in parte in area demaniale per una superficie totale di mq. 830,19 così suddivisa: opere difficile rimozione mq. 68,19, opere di facile rimozione 483,97, area scoperta mq. 268,13 – ditta differita: Lido Arca di Noè di Elefante O” unitamente alla tabella di calcolo indennizzo allegata (All. B) riferita all'intervallo temporale dall'1/01/2017 al 31/12/2018 a firma del Dirigente del Servizio Demanio pt e della nota (prot. n. 4847) dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Brindisi, a firma del Dirigente dell'Ufficio, unitamente alla tabella di calcolo (All. A) ad essa allegata contenente il calcolo dell'indennizzo per l'intervallo temporale con decorrenza dall'1.01.2005 al 31.12.2016 a firma del Responsabile dell'Ufficio Demanio pt ed all'allegato C (contenente il valore OMI di riferimento per il calcolo dell'indennizzo) nonché, ove occorra, della richiamata Circolare del Ministero dei Trasporti n. 120 del 24.05.2001, della richiamata Circolare dell'Agenzia del Demanio Direzione Operativa prot. n. 2007/7162/DAO del 21.02.2007, della richiamata Circolare della Regione Puglia - Settore Demanio e Patrimonio (prot. n. 20/4349/P) del 6.05.2008 e, ove occorra, delle note (prot. n. 99911) del 29.12.2015 e (prot. n. 50245) del 13.06.2016 del medesimo Settore Demanio marittimo del Comune di Brindisi richiamate nella comunicazione (prot. n. 4847), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Brindisi e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Capitaneria di Porto di Brindisi e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro, presenti gli Avvocati di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della nota dirigenziale prot. n. 90424 del 6.09.2018, con cui il Comune di Brindisi ha ingiunto il pagamento della somma di € 75.340,72 a titolo di indennizzo per l’occupazione abusiva “dell’area demaniale ricadente su foglio n. 4 part. n. 496 parte” ai fini della realizzazione di uno stabilimento balneare;
Rilevato che parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- la Società Lido Arca di Noè “non risulta legittimata passiva e tenuta al pagamento”, essendo “in forza di atto di cessione d’azienda del 18.12.2015 … subentrata nelle sole autorizzazioni amministrative della ditta individuale di Elefante Vincenzo, attualmente cessata”;
- “lo stabilimento balneare “Lido Arca di Noè” è stato realizzato su area di proprietà privata di Elefante O”, sicché “alcuna violazione dell’art. 54 CdN sussiste, neppure in capo ad Elefante O”;
- il “calcolo risulta inficiato da vizi propri per violazione di legge ed errata applicazione delle norme e circolari, tra cui quella dell’Agenzia del Demanio del 21/02/2007”;
Rilevato altresì che l’Amministrazione comunale ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo;
Considerato che:
- il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la recente sentenza n. 6780/22 pubblicata in data 2.08.2022, ha rigettato l’appello promosso dalla Società Lido Arca di Noè avverso la sentenza di questo TAR n. 496/2017, recante la declinatoria della giurisdizione in favore del Giudice Ordinario in riferimento a pretese speculari rispetto a quelle articolate con l’odierno ricorso;
- in particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che: “ Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa pe 2 tendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. civ., SS.UU., 7 settembre 2018 n. 21928). Insorgendo avverso le richieste di pagamento delle indennità di occupazione, la parte ricorrente ha inteso chiedere l’accertamento della proprietà privata dell’area in contestazione (contestando l’assunto comunale, della natura demaniale dell’area occupata, alla base delle richieste pecuniarie in esame) e, comunque, dell’erroneità del quantum debeatur determinato dall’Amministrazione quale indennità di occupazione abusiva. Sotto il primo profilo, vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo, dovendo ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale un privato contesti la natura demaniale di un'area da lui occupata: in tale modo la parte chiede una pronuncia che ha ad oggetto la proprietà, pubblica o privata, del suolo concretamente rilevante, suscettibile di essere resa soltanto dall’autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Ord, 10 settembre 2019, n. 22575). Sotto il secondo profilo, viene in rilievo una contestazione meramente patrimoniale, che non afferisce all’esercizio del potere di definire discrezionalmente i canoni da corrispondere nell’ambito di un rapporto concessorio, ma il quantum preteso dall’ente per l’occupazione sine titulo di un suolo pubblico. In relazione all'occupazione di spazi pubblici, appartengono infatti alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a ogni tipologia di canone che l'ente locale pretenda a fronte della concessione di aree: nell'ambito dei rapporti di concessione di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 104 del 2010, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia tra privato e pubblica amministrazione, fa infatti espressamente salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi, le quali, pertanto, in base al criterio generale del riparto di giurisdizione fondato sulla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, restano soggette alla giurisdizione del giudice ordinario qualora involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale (Cass. civ., SS.UU., 31 dicembre 2018 n. 33688). Per l’effetto, il Tar ha correttamente declinato la giurisdizione amministrativa, facendosi questione nella specie di censure, da un lato, implicanti una corretta perimetrazione dell’area demaniale (e, correlativamente, l’accertamento dell’estensione dell’area in proprietà privata), dall’altro, di natura meramente patrimoniale, in quanto tendenti ad una contestazione delle modalità di quantificazione delle indennità de quibus; profili, entrambi, da ritenere devoluti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria ”;
Ritenuto che, alla stregua delle puntuali motivazioni articolate con la sentenza innanzi citata - da cui non vi è motivo di discostarsi -, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo può essere riproposto ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO