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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/12/2025, n. 5309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5309 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N.4175/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4175 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
TRA
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'AVV. ADRIANO SANTORO, presso il cui studio elettivamente domicilia, in BATTIPAGLIA (SA), VIA R. IEMMA;
APPELLANTE
E
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti,
dall'AVV. DE ANGELIS MAURA, presso il cui studio elettivamente domicilia,
VIA PAOLO DE GRANITA 42 84100 SALERNO,
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di
1 Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il DOTT. proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 940/2021, pubblicata l'8/03/2021, notificata il 13/4/2021 resa dal Giudice
di Pace di Salerno, con cui veniva rigettata la impugnativa delle delibere condominiali da questi proposta. Nello specifico, l'odierno appellante lamentava la violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 69 disp. att. c.c. e degli artt.
1123,1135, 1137 e 1139 c.c., nonché dell'art. 91 ultimo comma c.p.c., introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.L. 22.12.2011 n. 212, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 10 del 2012; quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito, accogliere l'appello (…) e, per lo effetto,
annullare e/o modificare la sentenza di prima grado con le consequenziali statuizioni
di legge e, conseguentemente – anche previo accertamento di nullità della delibera
antecedente in riferimento alla richiesta della modifica delle tabelle millesimali –
annullare la delibera ssembleare del 28.02.2018, solo in riferimento
all'approvazione del bilancio e riparto consuntivo al 31.12.2017 di cui al punto 1,
tra cui il “riparto preventivo gestione redazione tabelle milles 01/01/2017-
30/12/2017” (quale spesa fuori bilancio consuntivo), per la quota del solo
condomino , dovendo tale spesa essere ripartita in danno del condomino e/o Parte_1
condomini richiedenti la suddetta modifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 disp.
2 att.; (…) e, per lo effetto, annullare e/o modificare la sentenza di prima grado con le
consequenziali statuizioni di legge e, per lo effetto, modificare la sentenza di primo
grado in ordine alla liquidazione delle spese legali nella somma inferiore rispetto al
valore della domanda della causa per € 130,00; (…) con riforma della statuizione di
primo grado e (…), condannare la parta appellata al pagamento di spese, diritti ed
onorari a tutti gradi di giudizio (…)”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
(di seguito ), contestando la pretesa avversaria
[...] CP_1
ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
quindi, all'udienza del
21.05.2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c.
(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è parzialmente fondato.
Le censure sollevate dall'odierno appellante involgono la delibera del 23.02.2018
quanto all'approvazione del bilancio e al riparto consuntivo al 31.12.2017 e all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2018, nonché la decisione del
06.12.2016, di cui si afferma la nullità per violazione dell'art. 69 disp att. c.p.c.
Nello specifico, sotto tale ultimo aspetto, il richiamato vizio viene fatto discendere dalla circostanza secondo cui, mediante la delibera cui sopra, l'assemblea avrebbe
3 approvato la revisione delle tabelle millesimali in difetto dell'unanimità richiesta dalla legge.
Le argomentazioni poste a fondamento della tesi de qua, tuttavia, non considerano un dato essenziale, ossia che la delibera impugnata non contiene alcuna modifica e/o rettifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nelle tabelle millesimali, di guisa che il disposto dell'art. 69 disp. att. c.p.c. non rileva nel caso di specie.
Invero, da un esame della decisione de qua si evince nitidamente che l'ente condominiale, al punto n. 3 all'o.d.g., all'unanimità, ha inteso unicamente approvare
“l'offerta pervenuta dall'arch. per € 600,00 oltre IVA e cassa Persona_1
affidandogli l'incarico per la redazione/integrazione delle nuove tabelle millesimali”.
Mediante la delibera impugnata, pertanto, l'ente condominiale ha in concreto conferito al tecnico uno specifico incarico professionale per la
“redazione/integrazione” delle tabelle millesimali, senza contestuale approvazione o modifica delle stesse.
In virtù di ciò, indi, la decisione in questione può ritenersi validamente acquisita con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, co. II, c.c.: essa non necessitava del consenso unanime di tutti i condomìni, in quanto priva di statuizioni volte ad approvare o modificare le tabelle millesimali. Oggetto del deliberato è, infatti,
l'approvazione di una spesa finalizzata alla revisione delle tabelle, da sottoporre, poi,
al consenso unanime dei proprietari.
Sul punto, precisa la giurisprudenza di legittimità che “la delibera di incarico di
4 modifica delle tabelle, importando una spesa straordinaria, può essere validamente
deliberata soltanto con un numero di voti di cui alla maggioranza qualificata
prevista dal secondo comma dell'art. 1136 c.c.” (Cfr. Cass. Civ. sentenza n.
1520.2000). Non sussiste, pertanto, alcun vizio della delibera impugnata, atteso che il punto n. 3 all'o.d.g. è stato approvato all'unanimità dei presenti-intervenuti, per un
quorum superiore a quello legalmente richiesto (almeno la metà del valore dell'edificio).
Con riferimento alla delibera del 23.02.2018, l'odierno appellante sostiene l'illegittimità della decisione per violazione dei criteri di ripartizione delle spese per il conferimento dell'incarico all'Arch. afferma, in particolare, esso attore, che Per_1
in conformità al disposto dell'art. 69 disp. att. c.c., il costo per la modifica delle tabelle millesimali -approvata, a suo dire, in virtù di una delibera nulla- doveva essere ripartito unicamente tra coloro i quali “hanno dato luogo alla variazione”
asseritamente in grado di giustificare la revisione.
Ma la censura non coglie nel segno, atteso che alcuna revisione/integrazione è stata in concreto approvata e il bilancio contestato è stato approvato in conformità ai criteri di legge, con la sola astensione dell'appellante comunicata a mezzo del suo delegato,
sicché la somma di € 130,00 è stata addebitata al Sig. in virtù dell'incarico Parte_1
conferito all'Arch. per € 600,00 oltre IVA e cassa, validamente approvato Per_1
nell'assemblea precedente del 2016.
Non sussistono motivi per annullare le delibere impugnate, di guisa che il proposto appello deve intendersi rigettato con riferimento ai profili di doglianza appena
5 esaminati.
Per quel che concerne il motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 91
c.p.c., si osserva.
La tesi propugnata da parte attrice pare condivisibile: l'ultimo comma dell'art. 91
c.p.c. stabilisce nelle cause davanti al giudice di pace, il cui valore non superi la somma di euro 1.100,00 e per cui è ammessa la facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente, la liquidazione delle spese e competenze legali della parte vittoriosa,
qualora sia stata assistita e rappresentata da un difensore, non può superare il valore della domanda.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado contiene una condanna alle spese per un importo, pari € 250,00, superiore al valore della domanda, ossia € 130,00.
Pertanto, la pronuncia va riformata sul punto, nei termini che seguono: “condanna
l'attore a rifondere le spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 105,00
(studio + decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali
nella misura del 15% come per legge”.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello per i motivi esposti in parte motiva;
6 -riforma la sentenza di primo grado quanto alla statuizione in merito alle spese
di lite, condannando l'attore a rifondere le spese del giudizio di primo grado,
liquidate in € 105,00 (studio + decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
per spese generali nella misura del 15% come per legge;
-compensa le spese di lite del presente giudizio;
Così deciso in Salerno il 22.12.2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4175 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
TRA
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'AVV. ADRIANO SANTORO, presso il cui studio elettivamente domicilia, in BATTIPAGLIA (SA), VIA R. IEMMA;
APPELLANTE
E
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti,
dall'AVV. DE ANGELIS MAURA, presso il cui studio elettivamente domicilia,
VIA PAOLO DE GRANITA 42 84100 SALERNO,
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di
1 Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il DOTT. proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 940/2021, pubblicata l'8/03/2021, notificata il 13/4/2021 resa dal Giudice
di Pace di Salerno, con cui veniva rigettata la impugnativa delle delibere condominiali da questi proposta. Nello specifico, l'odierno appellante lamentava la violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 69 disp. att. c.c. e degli artt.
1123,1135, 1137 e 1139 c.c., nonché dell'art. 91 ultimo comma c.p.c., introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.L. 22.12.2011 n. 212, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 10 del 2012; quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito, accogliere l'appello (…) e, per lo effetto,
annullare e/o modificare la sentenza di prima grado con le consequenziali statuizioni
di legge e, conseguentemente – anche previo accertamento di nullità della delibera
antecedente in riferimento alla richiesta della modifica delle tabelle millesimali –
annullare la delibera ssembleare del 28.02.2018, solo in riferimento
all'approvazione del bilancio e riparto consuntivo al 31.12.2017 di cui al punto 1,
tra cui il “riparto preventivo gestione redazione tabelle milles 01/01/2017-
30/12/2017” (quale spesa fuori bilancio consuntivo), per la quota del solo
condomino , dovendo tale spesa essere ripartita in danno del condomino e/o Parte_1
condomini richiedenti la suddetta modifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 disp.
2 att.; (…) e, per lo effetto, annullare e/o modificare la sentenza di prima grado con le
consequenziali statuizioni di legge e, per lo effetto, modificare la sentenza di primo
grado in ordine alla liquidazione delle spese legali nella somma inferiore rispetto al
valore della domanda della causa per € 130,00; (…) con riforma della statuizione di
primo grado e (…), condannare la parta appellata al pagamento di spese, diritti ed
onorari a tutti gradi di giudizio (…)”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
(di seguito ), contestando la pretesa avversaria
[...] CP_1
ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
quindi, all'udienza del
21.05.2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c.
(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è parzialmente fondato.
Le censure sollevate dall'odierno appellante involgono la delibera del 23.02.2018
quanto all'approvazione del bilancio e al riparto consuntivo al 31.12.2017 e all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2018, nonché la decisione del
06.12.2016, di cui si afferma la nullità per violazione dell'art. 69 disp att. c.p.c.
Nello specifico, sotto tale ultimo aspetto, il richiamato vizio viene fatto discendere dalla circostanza secondo cui, mediante la delibera cui sopra, l'assemblea avrebbe
3 approvato la revisione delle tabelle millesimali in difetto dell'unanimità richiesta dalla legge.
Le argomentazioni poste a fondamento della tesi de qua, tuttavia, non considerano un dato essenziale, ossia che la delibera impugnata non contiene alcuna modifica e/o rettifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nelle tabelle millesimali, di guisa che il disposto dell'art. 69 disp. att. c.p.c. non rileva nel caso di specie.
Invero, da un esame della decisione de qua si evince nitidamente che l'ente condominiale, al punto n. 3 all'o.d.g., all'unanimità, ha inteso unicamente approvare
“l'offerta pervenuta dall'arch. per € 600,00 oltre IVA e cassa Persona_1
affidandogli l'incarico per la redazione/integrazione delle nuove tabelle millesimali”.
Mediante la delibera impugnata, pertanto, l'ente condominiale ha in concreto conferito al tecnico uno specifico incarico professionale per la
“redazione/integrazione” delle tabelle millesimali, senza contestuale approvazione o modifica delle stesse.
In virtù di ciò, indi, la decisione in questione può ritenersi validamente acquisita con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, co. II, c.c.: essa non necessitava del consenso unanime di tutti i condomìni, in quanto priva di statuizioni volte ad approvare o modificare le tabelle millesimali. Oggetto del deliberato è, infatti,
l'approvazione di una spesa finalizzata alla revisione delle tabelle, da sottoporre, poi,
al consenso unanime dei proprietari.
Sul punto, precisa la giurisprudenza di legittimità che “la delibera di incarico di
4 modifica delle tabelle, importando una spesa straordinaria, può essere validamente
deliberata soltanto con un numero di voti di cui alla maggioranza qualificata
prevista dal secondo comma dell'art. 1136 c.c.” (Cfr. Cass. Civ. sentenza n.
1520.2000). Non sussiste, pertanto, alcun vizio della delibera impugnata, atteso che il punto n. 3 all'o.d.g. è stato approvato all'unanimità dei presenti-intervenuti, per un
quorum superiore a quello legalmente richiesto (almeno la metà del valore dell'edificio).
Con riferimento alla delibera del 23.02.2018, l'odierno appellante sostiene l'illegittimità della decisione per violazione dei criteri di ripartizione delle spese per il conferimento dell'incarico all'Arch. afferma, in particolare, esso attore, che Per_1
in conformità al disposto dell'art. 69 disp. att. c.c., il costo per la modifica delle tabelle millesimali -approvata, a suo dire, in virtù di una delibera nulla- doveva essere ripartito unicamente tra coloro i quali “hanno dato luogo alla variazione”
asseritamente in grado di giustificare la revisione.
Ma la censura non coglie nel segno, atteso che alcuna revisione/integrazione è stata in concreto approvata e il bilancio contestato è stato approvato in conformità ai criteri di legge, con la sola astensione dell'appellante comunicata a mezzo del suo delegato,
sicché la somma di € 130,00 è stata addebitata al Sig. in virtù dell'incarico Parte_1
conferito all'Arch. per € 600,00 oltre IVA e cassa, validamente approvato Per_1
nell'assemblea precedente del 2016.
Non sussistono motivi per annullare le delibere impugnate, di guisa che il proposto appello deve intendersi rigettato con riferimento ai profili di doglianza appena
5 esaminati.
Per quel che concerne il motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 91
c.p.c., si osserva.
La tesi propugnata da parte attrice pare condivisibile: l'ultimo comma dell'art. 91
c.p.c. stabilisce nelle cause davanti al giudice di pace, il cui valore non superi la somma di euro 1.100,00 e per cui è ammessa la facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente, la liquidazione delle spese e competenze legali della parte vittoriosa,
qualora sia stata assistita e rappresentata da un difensore, non può superare il valore della domanda.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado contiene una condanna alle spese per un importo, pari € 250,00, superiore al valore della domanda, ossia € 130,00.
Pertanto, la pronuncia va riformata sul punto, nei termini che seguono: “condanna
l'attore a rifondere le spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 105,00
(studio + decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali
nella misura del 15% come per legge”.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello per i motivi esposti in parte motiva;
6 -riforma la sentenza di primo grado quanto alla statuizione in merito alle spese
di lite, condannando l'attore a rifondere le spese del giudizio di primo grado,
liquidate in € 105,00 (studio + decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
per spese generali nella misura del 15% come per legge;
-compensa le spese di lite del presente giudizio;
Così deciso in Salerno il 22.12.2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
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