CA
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/08/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 2815 del 20/03/2024
Oggetto: riliquidazione pensione per cumulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Luisa Santo Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 183/2024 del
Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo De Matteis, Parte_1
APPELLANTE contro
con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Marcello Raho, come da procura generale alle liti richiamata in atti,
APPELLATO
All'udienza del 04/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.10.2019 dinanzi il Tribunale Lavoro di Lecce deduceva: Parte_1
di avere presentato in data 23.11.2017 domanda di pensione di anzianità/anticipata nella gestione
007-Fondi Speciali – Fondo 014 - Ipost, in virtù di estratto conto previdenziale emesso il 17.1.2018 dal quale risultavano 2.247 settimane di contributi, rigettata dall' , con nota del 30.1.2018, per CP_1
contribuzione insufficiente;
di avere presentato in data 30.8.2018 nuova domanda per la stessa tipologia di pensione e in virtù dello stesso estratto conto previdenziale, questa volta accolta dall' , con comunicazione di liquidazione del 16.11.2018. Da tale comunicazione risultava che CP_1
in suo favore era stata liquidata la pensione OC, con decorrenza 1.9.2018, computata per il periodo contributivo 1.10.1974 - 30.9.2017 di complessive 2221 settimane, con l'esclusione del periodo di lavoro prestato all'estero dal 27.7.1973 al 31.12.1973 che invece avrebbe dovuto essere considerato valido ai fini della maturazione del diritto. Si doleva che tale provvedimento non avesse tenuto conto del suo diritto a essere collocato in pensione con decorrenza 1.12.2017, avendo presentato domanda il 23.11.2017, vantando, a detta data, 2247 settimane di contribuzione a fronte delle necessarie 2227 (42 anni e 10 mesi) e non avendo alcun rapporto di lavoro in essere. Previa impugnativa di tutti i provvedimenti negativi del suo diritto ad essere collocato in pensione dall'1.12.2017, concludeva chiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad essere collocato in pensione con decorrenza 1.12.2017 e la condanna dell' al pagamento in suo favore delle rate di CP_1 mensilità da dicembre 2017 ad agosto 2018, pari ad € 16.298,46, o somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre al rateo di 13^ mensilità relativo all'anno 2017 ed oltre interessi legali e competenze di lite.
Costituendosi nel giudizio di I grado l' deduceva che aveva inviato all' due CP_1 Pt_1 CP_1
domande di pensione anticipata/anzianità a carico del Fondo speciale ex-Ipost, la prima in data
23/11/2017 e la seconda in data 14/02/2018, entrambe rigettate per gli stessi motivi, ovvero per carenza del requisito contributivo;
ciò in quanto, alla data del 30/09/17, l'anzianità contributiva maturata nel solo Fondo ex-Ipost era pari a 41 anni, 3 mesi e 17 giorni e, dunque insufficiente all'accoglimento della domanda di pensione per la quale risultavano necessari almeno 42 anni e 10 mesi. Solo in data 30/08/2018, il ricorrente aveva presentato una nuova domanda di pensione di anzianità, questa volta con gestione , interessando i fondi FPLD (Fondo Pensione Pt_2
Lavoratori Dipendenti) per la contribuzione relativa ai periodi di apprendista artigiano
(dall'01/10/1974 al 31/03/1976) pari a 72 settimane (corrispondenti a 1 anno, 4 mesi e 18 giorni) e
Ipost (Istituto Postelegrafonici) per la contribuzione maturate nel predetto, pari a 41 anni, 3 mesi e 17 giorni, accolta con decorrenza 01/09/2018. Le domande inviate, pertanto risultavano differenti per i
Fondi coinvolti: la pensione calcolata è di categoria OC, con cumulo tra i vari fondi, mentre, qualora il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi fosse stato soddisfatto nel solo fondo Ipost, sarebbe stata categoria VPT. Riaffermata la correttezza del proprio operato e la decorrenza della pensione, ovvero l'01/09/2018, avendo presentato solo in data 30/08/18 la domanda di Pt_1
pensione compatibile con il suo stato contributivo, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza, vinte le spese.
Con la decisione oggetto di gravame l'adito Tribunale rigettava il ricorso. Evidenziava che nelle domande di pensione anticipata/anzianità, che aveva inviato all' in data 23/11/2017 e Pt_1 CP_1
14/02/2018, egli aveva chiesto genericamente “il calcolo effettivo dei contributi” dichiarando esclusivamente di avere svolto attività come lavoratore dipendente iscritto al fondo speciale Ipost. In data 01/03/2018 il ricorrente aveva presentato una nuova domanda di pensione di vecchiaia rivolta al , anch'essa rigettata. Alla data del 30/09/2017 il ricorrente vantava un'anzianità contributiva di CP_3
41 anni, 9 mesi e 17 giorni, maturata nel solo fondo Ipost, comunque insufficiente per accogliere le domande di pensione anticipata persino calcolando ulteriori 6 mesi di lavoro all'estero (dal
26/07/1973 al 31/12/1973). Solo in seguito, e precisamente in data 30/08/2018, il ricorrente aveva presentato una nuova domanda di pensione di anzianità, questa volta con gestione Pt_2
contemplando quindi i vari fondi coinvolti, ovvero e quello ex- Ipost, dichiarando CP_3 espressamente di essere iscritto sia presso l'assicurazione obbligatoria sia al Fondo speciale CP_3
Ipost, dimostrando in tal modo l'inequivoca volontà di ottenere il cumulo dei contributi versati in entrambe le suddette gestioni, tale da consentire di raggiungere il richiesto requisito contributivo.
Stante la correttezza dell'operato dell' anche rispetto alla decorrenza della pensione riconosciuta CP_1 dall'01/09/2018, il ricorso veniva rigettato e le spese di lite compensate per la peculiarità della questione trattata.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 22/03/2024 ha proposto gravame Parte_1
evidenziando, preliminarmente, che il mero errore formale di compilazione della domanda relativa ad una prestazione previdenziale e/o a sostegno del reddito non inficia la validità dell'atto, né lo rende viziato nella sostanza trattandosi di mero errore materiale. In realtà, la contribuzione da lui vantata alla data di presentazione dell'istanza del 23/11/2017 risultava più che sufficiente, considerato che lo stesso aveva espressamente riconosciuto l'esistenza del requisito contributivo, Controparte_4
concedendogli la pensione sulla base degli stessi contributi esistenti alla data della presentazione delle precedenti domande, rigettate per mera imprecisione formale nella compilazione. Anzi i contributi erano persino maggiori di quelli richiesti dalla legge, tanto che il periodo relativo al lavoro estero non era stato neppure preso come riferimento. Concludeva chiedendo il riconoscimento del diritto ad essere collocato in pensione con decorrenza 01.12.2017 e la condanna dell' al pagamento delle CP_1
rate di pensione maturate relative al periodo dicembre 2017 - agosto 2018, pari ad euro 16.298,46, oltre accessori di legge, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata in base alla normativa di riferimento, oltre ancora alla quota relativa al rateo della 13^ mensilità per gli anni 2017
e 2018 ed accessori di legge.
Anche nel presente grado si è costituito l' , ribadendo tutto quanto detto in I grado e chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
All'udienza del 04/07/2025, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato. Con l'odierno gravame l'appellante ha censurato la decisione di I grado per omessa pronuncia sulla propria deduzione secondo cui solo per un formalismo esasperato l' aveva rigettato la prima CP_1
domanda di pensione di anzianità anticipata, da lui proposta il 22/11/2017, per ritenuta “contribuzione insufficiente”.
Ha sostenuto che, invece, tale contribuzione risultava sufficiente considerato che la pensione gli è stata concessa a seguito di presentazione di nuova domanda di pensione di anzianità, datata
30/08/2018, sulla base degli stessi contributi esistenti alla data della presentazione della domanda del
22.11.2017, ovvero dall'01.10.1974 al 30.09.2017, senza neppure tenere conto del lavoro effettuato all'estero e con una decorrenza penalizzante rispetto a quella richiesta, ovvero dall'1.9.2018. Ne consegue che solo una interpretazione eccessivamente formalistica, comunque contrastante con la
Giurisprudenza di merito e di legittimità, aveva condotto l' alla reiezione della domanda CP_1
nonostante il possesso dei requisiti, mai variati nel tempo. e alla concessione della pensione con decorrenza posticipata.
Il motivo di appello non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione agli atti di causa risulta che nella domanda di pensione anticipata, inviata in data 23.11.2017, rigettata dall' il 30.1.2018, formulata a carico del Fondo speciale ex Ipost, il CP_1 chiedeva genericamente “il calcolo effettivo dei contributi” dichiarando esclusivamente di Pt_1
avere svolto attività come lavoratore dipendente iscritto al fondo speciale Ipost. Mancava completamente, dunque, in tale istanza, il riferimento all'attività lavorativa svolta all'estero e a quella di lavoratore dipendente iscritto al FPLD tra l'anno 1974 ed il 1976.
Va evidenziato che, alla data del 30/09/17 l'anzianità contributiva maturata nel solo fondo ex-Ipost
(comprensiva dei 9 mesi di versamenti volontari), era pari a 41 anni, 3 mesi e 17 giorni, o al più era di 41 anni, 9 mesi e 17 giorni volendo considerare, ai soli fini del diritto, ulteriori 6 mesi di lavoro estero (dal 26/07/73 al 31/12/73), comunque insufficiente per accogliere la domanda di pensione anticipata per la quale sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi versati.
Diversamente, nella domanda di pensione di anzianità, presentata in data 30/08/2018, il aveva Pt_1
chiesto espressamente il riconoscimento della pensione con il cumulo della contribuzione contemplando quindi i vari fondi coinvolti ovvero FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) e, quindi, la contribuzione relativa ai periodi di apprendista artigiano (dal 01/10/1974 al 31/03/1976) pari a 72 settimane (corrispondenti a 1 anno, 4 mesi e 18 giorni di anzianità), quella versata nell'Ipost, pari a 41 anni, 3 mesi e 17 giorni, e quella versata all'estero, precisamente in Germania, pari a 6 mesi di lavoro dal 26/07/1973 al 31/12/1973.
Solo con tale domanda nessun dubbio poteva residuare circa la volontà del ricorrente di ottenere il cumulo dei contributi versati in entrambe le suddette gestioni, tale da consentire di raggiungere il richiesto requisito contributivo. Correttamente tale domanda veniva accolta dall' e la pensione CP_1
OC (vecchiaia con cumulo di contributi di diverse gestioni) veniva liquidata con decorrenza
CP_ 01/09/2018. Sicché correttamente l' in difetto di espressa domanda, non ha proceduto d'ufficio al cumulo della contribuzione Ipost e rigettando la domanda per contribuzione insufficiente. CP_3
Va precisato che il cumulo è un istituto giuridico introdotto nell'ordinamento previdenziale dalla legge 228/2012, che consente agli iscritti presso due o più forme pensionistiche di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.
L'art. 1, co. 239, L. 228/2012, disciplinante la materia del cumulo, ha previsto che i lavoratori iscritti a diverse gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tale cumulo, gratuito, permette di raggiungere i requisiti pensionistici anche se non sono stati raggiunti in una singola gestione.
In tal modo, la legge 228/2012, articolo 1, comma 239, istituisce il cumulo gratuito dei contributi, permettendo di sommare periodi assicurativi non coincidenti presso diverse gestioni previdenziali per ottenere una pensione unica.
La successiva legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto tre novità rispetto alla precedente disciplina e specificamente: ha incluso nel meccanismo del cumulo anche le Casse di previdenza dei professionisti;
ha previsto il cumulo anche per il conseguimento della pensione anticipata di cui al decreto-legge 201/2011 (legge 214/2011); ha previsto che la facoltà di cumulo possa essere esercitata anche dai soggetti già in possesso, presso una delle gestioni interessate, dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Da quanto detto risulta che il cumulo dei periodi assicurativi è una facoltà che l'assicurato può esercitare su domanda e che si aggiunge ad altri istituti legislativi, ovvero alla ricongiunzione e alla totalizzazione, creati per valorizzare la contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria derivante da carriere lavorative discontinue.
La norma sul cumulo consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Dunque, a differenza della ricongiunzione, il cumulo non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all'altra e, a differenza di quanto accade normalmente con la totalizzazione, il cumulo non prevede il passaggio al sistema contributivo.
Spetta, pertanto, al lavoratore operare la scelta tra i diversi istituti normativi creati per le contribuzioni miste, e tale scelta risulta espressamente operata dal solo con szsl'istanza del 30/08/2018. Pt_1 Da quanto detto discende il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Quanto alle spese di lite per il presente grado di giudizio si ritiene di compensarle ritenendo che integri i gravi motivi previsti a tal fine dall'art. 92 c.p.c. la notevole complessità della vicenda tanto in punto di fatto che nella individuazione degli istituti giuridici da applicarsi.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22/03/2024 da
[...]
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 2815 del 20/03/2024 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Lecce, così provvede:
RIGETTA l'appello
Compensa le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 04/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott. ssa Caterina Mainolfi
N. 2815 del 20/03/2024
Oggetto: riliquidazione pensione per cumulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Luisa Santo Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 183/2024 del
Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo De Matteis, Parte_1
APPELLANTE contro
con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Marcello Raho, come da procura generale alle liti richiamata in atti,
APPELLATO
All'udienza del 04/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.10.2019 dinanzi il Tribunale Lavoro di Lecce deduceva: Parte_1
di avere presentato in data 23.11.2017 domanda di pensione di anzianità/anticipata nella gestione
007-Fondi Speciali – Fondo 014 - Ipost, in virtù di estratto conto previdenziale emesso il 17.1.2018 dal quale risultavano 2.247 settimane di contributi, rigettata dall' , con nota del 30.1.2018, per CP_1
contribuzione insufficiente;
di avere presentato in data 30.8.2018 nuova domanda per la stessa tipologia di pensione e in virtù dello stesso estratto conto previdenziale, questa volta accolta dall' , con comunicazione di liquidazione del 16.11.2018. Da tale comunicazione risultava che CP_1
in suo favore era stata liquidata la pensione OC, con decorrenza 1.9.2018, computata per il periodo contributivo 1.10.1974 - 30.9.2017 di complessive 2221 settimane, con l'esclusione del periodo di lavoro prestato all'estero dal 27.7.1973 al 31.12.1973 che invece avrebbe dovuto essere considerato valido ai fini della maturazione del diritto. Si doleva che tale provvedimento non avesse tenuto conto del suo diritto a essere collocato in pensione con decorrenza 1.12.2017, avendo presentato domanda il 23.11.2017, vantando, a detta data, 2247 settimane di contribuzione a fronte delle necessarie 2227 (42 anni e 10 mesi) e non avendo alcun rapporto di lavoro in essere. Previa impugnativa di tutti i provvedimenti negativi del suo diritto ad essere collocato in pensione dall'1.12.2017, concludeva chiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad essere collocato in pensione con decorrenza 1.12.2017 e la condanna dell' al pagamento in suo favore delle rate di CP_1 mensilità da dicembre 2017 ad agosto 2018, pari ad € 16.298,46, o somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre al rateo di 13^ mensilità relativo all'anno 2017 ed oltre interessi legali e competenze di lite.
Costituendosi nel giudizio di I grado l' deduceva che aveva inviato all' due CP_1 Pt_1 CP_1
domande di pensione anticipata/anzianità a carico del Fondo speciale ex-Ipost, la prima in data
23/11/2017 e la seconda in data 14/02/2018, entrambe rigettate per gli stessi motivi, ovvero per carenza del requisito contributivo;
ciò in quanto, alla data del 30/09/17, l'anzianità contributiva maturata nel solo Fondo ex-Ipost era pari a 41 anni, 3 mesi e 17 giorni e, dunque insufficiente all'accoglimento della domanda di pensione per la quale risultavano necessari almeno 42 anni e 10 mesi. Solo in data 30/08/2018, il ricorrente aveva presentato una nuova domanda di pensione di anzianità, questa volta con gestione , interessando i fondi FPLD (Fondo Pensione Pt_2
Lavoratori Dipendenti) per la contribuzione relativa ai periodi di apprendista artigiano
(dall'01/10/1974 al 31/03/1976) pari a 72 settimane (corrispondenti a 1 anno, 4 mesi e 18 giorni) e
Ipost (Istituto Postelegrafonici) per la contribuzione maturate nel predetto, pari a 41 anni, 3 mesi e 17 giorni, accolta con decorrenza 01/09/2018. Le domande inviate, pertanto risultavano differenti per i
Fondi coinvolti: la pensione calcolata è di categoria OC, con cumulo tra i vari fondi, mentre, qualora il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi fosse stato soddisfatto nel solo fondo Ipost, sarebbe stata categoria VPT. Riaffermata la correttezza del proprio operato e la decorrenza della pensione, ovvero l'01/09/2018, avendo presentato solo in data 30/08/18 la domanda di Pt_1
pensione compatibile con il suo stato contributivo, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza, vinte le spese.
Con la decisione oggetto di gravame l'adito Tribunale rigettava il ricorso. Evidenziava che nelle domande di pensione anticipata/anzianità, che aveva inviato all' in data 23/11/2017 e Pt_1 CP_1
14/02/2018, egli aveva chiesto genericamente “il calcolo effettivo dei contributi” dichiarando esclusivamente di avere svolto attività come lavoratore dipendente iscritto al fondo speciale Ipost. In data 01/03/2018 il ricorrente aveva presentato una nuova domanda di pensione di vecchiaia rivolta al , anch'essa rigettata. Alla data del 30/09/2017 il ricorrente vantava un'anzianità contributiva di CP_3
41 anni, 9 mesi e 17 giorni, maturata nel solo fondo Ipost, comunque insufficiente per accogliere le domande di pensione anticipata persino calcolando ulteriori 6 mesi di lavoro all'estero (dal
26/07/1973 al 31/12/1973). Solo in seguito, e precisamente in data 30/08/2018, il ricorrente aveva presentato una nuova domanda di pensione di anzianità, questa volta con gestione Pt_2
contemplando quindi i vari fondi coinvolti, ovvero e quello ex- Ipost, dichiarando CP_3 espressamente di essere iscritto sia presso l'assicurazione obbligatoria sia al Fondo speciale CP_3
Ipost, dimostrando in tal modo l'inequivoca volontà di ottenere il cumulo dei contributi versati in entrambe le suddette gestioni, tale da consentire di raggiungere il richiesto requisito contributivo.
Stante la correttezza dell'operato dell' anche rispetto alla decorrenza della pensione riconosciuta CP_1 dall'01/09/2018, il ricorso veniva rigettato e le spese di lite compensate per la peculiarità della questione trattata.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 22/03/2024 ha proposto gravame Parte_1
evidenziando, preliminarmente, che il mero errore formale di compilazione della domanda relativa ad una prestazione previdenziale e/o a sostegno del reddito non inficia la validità dell'atto, né lo rende viziato nella sostanza trattandosi di mero errore materiale. In realtà, la contribuzione da lui vantata alla data di presentazione dell'istanza del 23/11/2017 risultava più che sufficiente, considerato che lo stesso aveva espressamente riconosciuto l'esistenza del requisito contributivo, Controparte_4
concedendogli la pensione sulla base degli stessi contributi esistenti alla data della presentazione delle precedenti domande, rigettate per mera imprecisione formale nella compilazione. Anzi i contributi erano persino maggiori di quelli richiesti dalla legge, tanto che il periodo relativo al lavoro estero non era stato neppure preso come riferimento. Concludeva chiedendo il riconoscimento del diritto ad essere collocato in pensione con decorrenza 01.12.2017 e la condanna dell' al pagamento delle CP_1
rate di pensione maturate relative al periodo dicembre 2017 - agosto 2018, pari ad euro 16.298,46, oltre accessori di legge, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata in base alla normativa di riferimento, oltre ancora alla quota relativa al rateo della 13^ mensilità per gli anni 2017
e 2018 ed accessori di legge.
Anche nel presente grado si è costituito l' , ribadendo tutto quanto detto in I grado e chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
All'udienza del 04/07/2025, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato. Con l'odierno gravame l'appellante ha censurato la decisione di I grado per omessa pronuncia sulla propria deduzione secondo cui solo per un formalismo esasperato l' aveva rigettato la prima CP_1
domanda di pensione di anzianità anticipata, da lui proposta il 22/11/2017, per ritenuta “contribuzione insufficiente”.
Ha sostenuto che, invece, tale contribuzione risultava sufficiente considerato che la pensione gli è stata concessa a seguito di presentazione di nuova domanda di pensione di anzianità, datata
30/08/2018, sulla base degli stessi contributi esistenti alla data della presentazione della domanda del
22.11.2017, ovvero dall'01.10.1974 al 30.09.2017, senza neppure tenere conto del lavoro effettuato all'estero e con una decorrenza penalizzante rispetto a quella richiesta, ovvero dall'1.9.2018. Ne consegue che solo una interpretazione eccessivamente formalistica, comunque contrastante con la
Giurisprudenza di merito e di legittimità, aveva condotto l' alla reiezione della domanda CP_1
nonostante il possesso dei requisiti, mai variati nel tempo. e alla concessione della pensione con decorrenza posticipata.
Il motivo di appello non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione agli atti di causa risulta che nella domanda di pensione anticipata, inviata in data 23.11.2017, rigettata dall' il 30.1.2018, formulata a carico del Fondo speciale ex Ipost, il CP_1 chiedeva genericamente “il calcolo effettivo dei contributi” dichiarando esclusivamente di Pt_1
avere svolto attività come lavoratore dipendente iscritto al fondo speciale Ipost. Mancava completamente, dunque, in tale istanza, il riferimento all'attività lavorativa svolta all'estero e a quella di lavoratore dipendente iscritto al FPLD tra l'anno 1974 ed il 1976.
Va evidenziato che, alla data del 30/09/17 l'anzianità contributiva maturata nel solo fondo ex-Ipost
(comprensiva dei 9 mesi di versamenti volontari), era pari a 41 anni, 3 mesi e 17 giorni, o al più era di 41 anni, 9 mesi e 17 giorni volendo considerare, ai soli fini del diritto, ulteriori 6 mesi di lavoro estero (dal 26/07/73 al 31/12/73), comunque insufficiente per accogliere la domanda di pensione anticipata per la quale sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi versati.
Diversamente, nella domanda di pensione di anzianità, presentata in data 30/08/2018, il aveva Pt_1
chiesto espressamente il riconoscimento della pensione con il cumulo della contribuzione contemplando quindi i vari fondi coinvolti ovvero FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) e, quindi, la contribuzione relativa ai periodi di apprendista artigiano (dal 01/10/1974 al 31/03/1976) pari a 72 settimane (corrispondenti a 1 anno, 4 mesi e 18 giorni di anzianità), quella versata nell'Ipost, pari a 41 anni, 3 mesi e 17 giorni, e quella versata all'estero, precisamente in Germania, pari a 6 mesi di lavoro dal 26/07/1973 al 31/12/1973.
Solo con tale domanda nessun dubbio poteva residuare circa la volontà del ricorrente di ottenere il cumulo dei contributi versati in entrambe le suddette gestioni, tale da consentire di raggiungere il richiesto requisito contributivo. Correttamente tale domanda veniva accolta dall' e la pensione CP_1
OC (vecchiaia con cumulo di contributi di diverse gestioni) veniva liquidata con decorrenza
CP_ 01/09/2018. Sicché correttamente l' in difetto di espressa domanda, non ha proceduto d'ufficio al cumulo della contribuzione Ipost e rigettando la domanda per contribuzione insufficiente. CP_3
Va precisato che il cumulo è un istituto giuridico introdotto nell'ordinamento previdenziale dalla legge 228/2012, che consente agli iscritti presso due o più forme pensionistiche di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.
L'art. 1, co. 239, L. 228/2012, disciplinante la materia del cumulo, ha previsto che i lavoratori iscritti a diverse gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tale cumulo, gratuito, permette di raggiungere i requisiti pensionistici anche se non sono stati raggiunti in una singola gestione.
In tal modo, la legge 228/2012, articolo 1, comma 239, istituisce il cumulo gratuito dei contributi, permettendo di sommare periodi assicurativi non coincidenti presso diverse gestioni previdenziali per ottenere una pensione unica.
La successiva legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto tre novità rispetto alla precedente disciplina e specificamente: ha incluso nel meccanismo del cumulo anche le Casse di previdenza dei professionisti;
ha previsto il cumulo anche per il conseguimento della pensione anticipata di cui al decreto-legge 201/2011 (legge 214/2011); ha previsto che la facoltà di cumulo possa essere esercitata anche dai soggetti già in possesso, presso una delle gestioni interessate, dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Da quanto detto risulta che il cumulo dei periodi assicurativi è una facoltà che l'assicurato può esercitare su domanda e che si aggiunge ad altri istituti legislativi, ovvero alla ricongiunzione e alla totalizzazione, creati per valorizzare la contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria derivante da carriere lavorative discontinue.
La norma sul cumulo consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Dunque, a differenza della ricongiunzione, il cumulo non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all'altra e, a differenza di quanto accade normalmente con la totalizzazione, il cumulo non prevede il passaggio al sistema contributivo.
Spetta, pertanto, al lavoratore operare la scelta tra i diversi istituti normativi creati per le contribuzioni miste, e tale scelta risulta espressamente operata dal solo con szsl'istanza del 30/08/2018. Pt_1 Da quanto detto discende il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Quanto alle spese di lite per il presente grado di giudizio si ritiene di compensarle ritenendo che integri i gravi motivi previsti a tal fine dall'art. 92 c.p.c. la notevole complessità della vicenda tanto in punto di fatto che nella individuazione degli istituti giuridici da applicarsi.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22/03/2024 da
[...]
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 2815 del 20/03/2024 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Lecce, così provvede:
RIGETTA l'appello
Compensa le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 04/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott. ssa Caterina Mainolfi