Art. 1.
La concessione dell'assegno straordinario di cui all' articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358 , e' estesa con decorrenza 1 gennaio 1968 nella misura ridotta del cinquanta per cento ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.
La concessione dell'assegno straordinario di cui all' articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358 , e' estesa con decorrenza 1 gennaio 1968 nella misura ridotta del cinquanta per cento ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.