Articolo 1 della Legge 1 marzo 1968, n. 190
Articolo 2
Versione
7 aprile 1968
Art. 1.
La concessione dell'assegno straordinario di cui all' articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358 , e' estesa con decorrenza 1 gennaio 1968 nella misura ridotta del cinquanta per cento ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.
Entrata in vigore il 7 aprile 1968