Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 713/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
08/01/1975, residente in [...]47/4 16010 MELE ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PICASSO DANIELA
(C.F. , che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
01/10/1977, residente in [...]47/4 16010 MELE ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PICASSO DANIELA
(C.F. , che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno meglio specificato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in TAGLIOLO MONEFRRATO il
01/10/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2. la casa coniugale di via Fondocrosa n.47 interno 4 – Mele (GE) di proprietà al
50% dei coniugi, resterà assegnata alla NO;
Parte_2
3. il signor trasferirà la residenza altrove;
Parte_1
4. i coniugi si impegnano a provvedere al pagamento del prestito effettuato per i lavori di ristrutturazione sull'immobile destinato a casa coniugale nella misura del 50% ciascuno;
5. la NO provvederà al pagamento delle spese di Parte_2
amministrazione ordinaria dell'appartamento di Mele (GE), Via Fondocrosa
47/4, mentre le spese di amministrazione straordinaria verranno suddivise al
50% secondo il regime di comproprietà;
6. i figli minori e restano affidati congiuntamente ai Per_1 Persona_2
genitori con la residenza e stabile collocazione presso la madre in Mele (GE),
Via Fondocrosa 47/4;
7. i coniugi hanno previsto il seguente regime di visita ed in via esemplificativa i figli:
• vivranno durante la settimana con la madre e il padre terrà con sé i figli minori tre pomeriggi alla settimana riportandoli nella casa coniugale entro le ore 19.30, compatibilmente con le esigenze scolastiche e/o ricreative e/o sportive dei minori;
• il week end dal venerdì sera fino al lunedì mattina sempre con alternanza;
• si assume il criterio dell'alternanza annuale per tutte le festività: per le festività del Natale, di Santo Stefano, del Capodanno, della Pasqua, per settimana di chiusura invernale prevista dal sistema scolastico e le altre festività civili e religiose previste dal calendario più i ponti ad eccezione del giorno 25 Dicembre che i figli lo trascorreranno due anni di seguito con la madre e uno con il padre;
• i giorni dei compleanni dei figli saranno festeggiati in presenza di entrambi i genitori o secondo gli accordi presi per l'occasione;
3 • durante le vacanze estive i genitori terranno con sé i figli per due settimane anche non consecutive nel mese di luglio e due settimane consecutive nel mese di agosto, periodo da comunicarsi entro il 30 maggio;
• sarà accompagnato al campo sportivo sempre dal padre mentre Per_1 Per_2
sarà accompagnata all'asilo dal genitore che la terrà durante la settimana o giornata;
8. il Sig. oltre a provvedere al mantenimento diretto nei giorni in Parte_1
cui avrà con sé i figli, provvederà al versamento di un assegno di mantenimento di € 350 per entrambi i minori a favore della NO;
Parte_2
9. le spese straordinarie di entrambi i figli saranno suddivise al 50%, con le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di Genova. Il rimborso del 50% avverrà entro venti giorni dalla richiesta;
10. quanto all'assegno unico, i coniugi chiederanno la liquidazione in favore della NO e si adopereranno per le relative pratiche;
Parte_2
11. le utenze dell'immobile di Via Fondocrosa n.47 interno 4 – Mele (GE) resteranno intestate al sig. che provvederà al pagamento in Parte_1
aggiunta all'assegno di mantenimento per i figli minori;
12. il Sig. e' proprietario dell'autovettura Ford Fiesta Parte_1
Tg.EA475SC e dell'autovettura Fiat Doblò Tg. DW526KG, i cui oneri di assicurazione e bolli e spese accessorie resteranno a suo carico;
l'autovettura
Ford Fiesta Tg.EA475SC resterà in uso e/o nella disponibilità della sig.ra PT
;
[...]
13. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, manifestando il proprio assenso a che i figli siano su entrambi i passaporti.
14. Avendo regolato per proprio conto i rapporti, i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver null'altro a cui pretendere l'uno dall'altro, tranne quanto stabilito nelle presenti condizioni”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto
4 di matrimonio relativo (Anno 2016, Numero 13, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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