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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/09/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1829/2024 R.G. promossa da:
Avv. SENSERINI ALESSIO rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All' udienza del 16.09.2025,
l'avv. SENSERINI ALESSIO , per sé stesso, conclude come in ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex artt. 84 e 170 T.U.S.G. e art. 15 D.LGS. n. 150/2011, depositato in data
23.08.2024, l' Avv. SENSERINI ALESSIO esponeva che a seguito di ordinanza di misura cautelare in carcere del 29/02/24 a carico di , che aveva nominato esso ricorrente difensore di Parte_1 fiducia, era stata svolta in favore del predetto, ammesso al gratuito patrocinio (v. All.1), nell'ambito di tre distinte fasi processuali, attività difensiva consistita sostanzialmente nell'assistenza fornita in fase di indagini preliminari con la partecipazione all'interrogatorio di garanzia in carcere, nell'assistenza fornita nel procedimento innanzi al Tribunale del Riesame di Firenze ed infine nell'assistenza prestata nel procedimento che ha portato alla sentenza di patteggiamento emessa dal
GIP del Tribunale di Arezzo il 30/04/24; che ai fini di una liquidazione che avesse tenuto pagina 1 di 10 compiutamente conto dell'attività svolta e dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, ex art. 82 DPR 115/02, esso ricorrente aveva posto rilievo, nell'istanza di liquidazione (All.3), sul rilevante numero di capi d'imputazione -n. 19 capi d'imputazione inizialmente oggetto dell'ordinanza cautelare (All.4); n. 16 capi d'imputazione oggetto della sentenza di patteggiamento-; sul deposito di motivi nuovi innanzi il tribunale del riesame con partecipazione all'udienza innanzi il suddetto tribunale del riesame (All.5); sull'attività svolta a seguito della notifica di giudizio immediato per il procedimento n. 4031/23 R.G.N.R. e per il procedimento n.
1195/24 R.G.N.R., successivamente riunito al primo, introduttiva al patteggiamento (All.6); sulla presentazione di istanza di modifica della misura cautelare, accolta, in sede di patteggiamento (All.7); che alla luce di quanto sopra, esso ricorrente aveva chiesto al Giudice una liquidazione in linea con il
Protocollo di intesa per la liquidazione dei compensi sottoscritto da Tribunale di Arezzo, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo e Camera Penale di Arezzo del 04/05/22 e, per il procedimento innanzi al Tribunale del Riesame, non essendo previsto nel protocollo, con applicazione dei minimi tariffari ex D.M. 55/14; che a ciò, esso esponente, aveva chiesto di riconoscere un aumento del 25% ex art. 12, comma 1 D.M. 55/14 in ragione del rilevante numero di capi d'imputazione, dell'urgenza e di quanto altro sopra indicato, giungendo ad euro 4.516,25; che, diminuendo infine di un terzo, ex art. 106 bis DPR 115/02, esso difensore aveva formulato una richiesta di liquidazione degli onorari pari ad euro 3.010,83; che diversamente, il GIP, aveva emesso decreto di liquidazione per la somma finale di euro 1.855,33, riconoscendo per le indagini preliminari con interrogatorio euro 426,00 per fase di studio ed euro 520,00 per fase istruttoria;
per il procedimento innanzi il Tribunale del Riesame euro
378,00 per fase introduttiva ed euro 709,00 per fase decisionale;
infine, per la fase relativa all'udienza camerale euro 750,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di euro 2.783,00 che ridotti di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/02 portavano alla suddetta liquidazione di euro 1.855,33 oltre spese generali ed oneri di legge (v. All.2); che, a dire di esso ricorrente, nel decreto di liquidazione, erroneamente non era stata riconosciuta la voce “esame e studio” per il procedimento innanzi il
Tribunale del Riesame e per quello svolto all'udienza camerale;
che, inoltre, a parere di esso esponente, illegittimamente era stata ridotta oltre il 50% dei valori medi la voce “fase introduttiva” relativa al procedimento innanzi il Tribunale del Riesame;
che, del pari erroneamente, non era stata minimamente valutata la richiesta di una maggiorazione in considerazione della complessiva e complessa attività svolta;
che pur applicando – in relazione alle fasi riconosciute – i minimi tariffari ed anche somme inferiori ai suddetti minimi (vedi euro 378,00 per fase introduttiva relativa al procedimento innanzi il
Tribunale del Riesame, laddove, in assenza di una voce nel Protocollo aretino, il minimo tariffario previsto ex D.M 55/14 è pari ad euro 615,00), nulla era stato riconosciuto a titolo di maggiorazione;
pagina 2 di 10 che del pari errata, – ed ancorché non richiesta nell'istanza di liquidazione, stante l'avvenuto rinvio al protocollo - anche la mancanza di riconoscimento della voce “fase introduttiva” in relazione all'udienza camerale, considerato che si era giunti all'udienza camerale a seguito della richiesta di applicazione della pena previa acquisizione del consenso del PM, al calcolo della pena proposto, nei ristretti termini imposti dalla notifica di fissazione di giudizio immediato per entrambi i due procedimenti poi riuniti;
che, pur avendo applicato i minimi tariffari - o ancor meno – non solo non era stata riconosciuta alcuna maggiorazione, come richiesta per i sopra indicati motivi, ma si era anche esclusa la voce “esame e studio” da due delle tre fasi procedimentali;
che il GIP nel decreto di liquidazione opposto in questa sede, aveva motivato quanto sopra sull'assunto che “ (…) il compenso relativo alla 'fase studio' è stato liquidato una sola volta onde evitare duplicazioni (…)” (v. All.2); che, a dire di esso esponente, tale motivazione risultava errata laddove solo si fosse considerato che al termine di ciascuna fase (indagini preliminari con interrogatorio;
tribunale del riesame;
patteggiamento), esso esponente ben avrebbe potuto presentare istanza di liquidazione in relazione ad ogni singola fase, come previsto dall'art. 83 comma 2 del T.U.S.G.; che, a dire di esso opponente, le norme di riferimento principali relative alla fattispecie in esame erano gli artt. 82, 84 DPR 115/02 e gli artt. 4 e 12 D.M. 55/14; che il primo comma dell'art. 82 DPR 115/02 prevedeva che “(…) L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (…)”; che, inoltre, il primo comma dell'art. 12 del capo III
(Disposizioni concernenti i giudizi penali) del D.M. 55/14 recitava che “(…) Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in pagina 3 di 10 ogni caso non oltre il 50 per cento (…)”; che il terzo comma dell'art. 12 precisava che “(…) Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche,
l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica (…)”; che, a dire di esso ricorrente, per fase di studio si doveva intendere tutta quella serie di attività, elencate esemplificativamente al comma 3 lettera a), “(…) rese in un momento antecedente alla fase introduttiva (…)”; che, oltre che la fase di studio riconosciuta nel decreto opposto, relativa alla fase “indagini preliminari con interrogatorio” liquidata dal giudice nella misura minima di euro
426,00, pari al valore medio ridotto del 50%, vi era però stata anche una fase di studio antecedente la fase introduttiva relativamente al procedimento innanzi al Tribunale del riesame: che infatti il ricorso a tale Tribunale era avvenuto sulla base dello studio degli atti di indagine e dell'ordinanza cautelare volta a revocare o modificare la misura cautelare;
che il ricorso al Tribunale del riesame, costituente la fase introduttiva, era stato preceduto necessariamente dalla fase di studio, indispensabile in primo luogo per un ricorso esente da vizi di inammissibilità, presentato nei ristretti termini di legge;
che, a dire di esso ricorrente, naturalmente, vi era stata una fase di studio anche antecedentemente alla fase introduttiva relativa all'udienza camerale per il patteggiamento consistita in un attento esame degli atti che si era reso necessario per formulare una corretta proposta di patteggiamento ed alle questioni che si erano dovute affrontare: individuazione del reato più grave, calcolo della pena da applicare in base agli aumenti e riduzioni di pena, alla rilevanza della contestata recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, con valutazione in relazione ai precedenti penali;
che il tutto si era dovuto svolgere negli stringenti termini imposti dalla notifica di non una ma due fissazioni di udienza per il giudizio immediato (oltre al n. 4031/23 R.G.N.R., anche il n. 1195/24 R.G.N.R. poi riunito al primo e per il quale pure era stata decretata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
che secondo Cassazione pagina 4 di 10 civile sez. VI, 31/07/2019, n.20669 “(…) La voce di onorario "esame e studio" è dovuta prima della partecipazione a qualsiasi udienza, in camera di consiglio ovvero dibattimentale, correlandosi ad ogni attività svolta prima dell'effettiva partecipazione all'udienza. D'altro canto, l'attività di "esame e studio" è volta alla conoscenza dei fatti di causa, nonché dei loro profili giuridici, avendo lo scopo di consentire l'esercizio del diritto di difesa. In tale contesto, anche la breve sospensione dello svolgimento di attività processuali per esaminare gli atti, anche in collaborazione con il cancelliere o con il p.m., ovvero il colloquio con l'imputato o indagato, integra un'attività riconducibile alla voce
"esame e studio" del caso da parte del difensore, senza la necessità di ottenere formali termini a difesa
(…)”; che esso esponente aveva partecipato alle relative udienze in entrambi i procedimenti per i quali era stata esclusa la voce esame studio;
che così come vi era stata la fase di studio anche in relazione al procedimento camerale per il patteggiamento, così lo stesso procedimento aveva avuto una fase introduttiva, costituita dalla richiesta di atteggiamento con il calcolo della pena da applicare, sottoposta prima al PM e, ottenuto il suo consenso, depositata nella cancelleria del GIP (v. All.7 sentenza di patteggiamento, pag.4); che, inoltre, nel corso della fase introduttiva era stata anche formulata la richiesta di riunione dei due procedimenti, poi accolta dal GIP (All.8); che, anche in virtù delle modifiche apportate dal D.M. 37/18 agli artt. 4 comma 1 e 12 comma 1, (anche) in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato, i valori medi delle tabelle non possono in nessun caso essere ridotti oltre il 50% e tale limite non può legittimamente essere superato neppure da eventuali protocolli stipulati in ambito circoscrizionale o distrettuale;
che la Cassazione civile sez. II aveva enunciato il seguente principio di diritto: “(…) Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (…)” ( Cassazione civile sez. II, 24/04/2024, n.11102; conformi: Cassazione civile sez. II, 21/08/2023, n.24882;
Cassazione civile sez. II, 19/04/2023, n.10438; Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, n.4759); che, inoltre, i Protocolli “territoriali” non potevano derogare a tali limiti;
che in tal senso la Cassazione civile sez. II, nella sentenza del 20/10/2023, n.29184 aveva affermato che “(…) In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra
Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. pagina 5 di 10 minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato
d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa (…)”; che neppure i Protocolli “territoriali” stipulati e sottoscritti potevano derogare al minimo tariffario costituito dal 50% dei valori medi;
che, a dire di esso esponente, il minimo tariffario doveva essere applicato in caso di modesta rilevanza del giudizio presupposto;
che secondo l'insegnamento della Suprema Corte “(…) La liquidazione del compenso spettante al difensore
d'ufficio che abbia assistito una parte ammessa al gratuito patrocinio, si calcola in base agli importi previsti dalla tabella 15 del d.m. n. 55/2014, e tale somma può altresì essere diminuita ai sensi dell'art.
12 del medesimo decreto, in considerazione della «modesta rilevanza» del giudizio presupposto (…)”
( cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.7072); che nel decreto di liquidazione opposto, il
Giudice aveva descritto il giudizio presupposto un “(…) procedimento penale di ordinaria complessità, che ha riguardato un solo imputato e plurime imputazioni, per i reati di cui agli artt. 493 ter, 624, 624 bis, 648 c.p.(…)” (v. All.2 pag.1); che, a dire di esso esponente, seppur pareva opinabile la definizione di ordinaria complessità, era comunque evidente che non si era trattato, neppure per il Giudice, di un procedimento di modesta rilevanza, il che avrebbe dovuto impedire allo stesso Giudice di applicare i minimi tariffari, come è invece avvenuto per (quasi tutte) le fasi riconosciute;
che l'applicazione dei minimi tariffari, in relazione alle varie fasi affrontate e svolte nel procedimento, poteva essere giustificata, a parere di esso ricorrente, solo se combinata con il riconoscimento di una maggiorazione, ex art. 12, comma primo, D.M. 55/14 in ragione delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente;
che esso opponente aveva indicato detta maggiorazione nella misura del 25%; che tenuto conto di quanto sopra, ricordato che in caso di patrocinio a spese dello Stato era prevista ex art. 106 bis DPR
115/02 la riduzione di 1/3 dei compensi liquidati e stante l'inderogabilità, anche dai Protocolli, dei minimi tariffari, le somme richieste erano le seguenti:
1. Fase indagini preliminari – interrogatorio
Studio € 426,00 – Istruttoria € 520,00 = € 946,00 (minimi tabellari ex D.M. 55/14);
2. Fase cautelare –
Tribunale del riesame di Firenze Studio € 189,00 – Introduttiva € 615,00 – Decisoria € 709,00 = €
1.513,00 (minimi tabellari ex D.M. 55/14);
3. Fase udienza camerale – patteggiamento Studio € 426,00
– Introduttiva € 378,00 - Decisoria € 709,00 = € 1.513,00 (minimi tabellari ex D.M. 55/14); Subtotale
€ 3.972,00 + € 993,00 (25% maggiorazione ex art. 12 comma 1 D.M. 55/14) = € 4.965,00; € 4.965,00 - pagina 6 di 10 € 1.655,00 (1/3 riduzione ex art. 106 bis TUSG) = € 3.310,00, oltre spese generali 15% ed oneri di legge. Tutto ciò premesso, esso Avv. Alessio Senserini in proprio, chiedeva al Tribunale di Arezzo che, in riforma dell'impugnato decreto, liquidasse l'importo (già ridotto ex art. 106 bis DPR 115/02) di euro 3.310,00 a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale indicato in epigrafe, oltre spese generali ed oneri di legge, nonché condannare il resistente alla rifusione delle CP_1 spese anche del presente ricorso, da liquidarsi sulla base dei parametri del D.M. 55/14.
Con ordinanza del 27.05.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del . Controparte_1
Il Giudice, all'udienza del 16.09.2025, sulle conclusive richieste della parte ricorrente in epigrafe riportate, tratteneva la causa in decisione, ex art. 281 sexies, comma III, c.p.c..
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L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
All' uopo occorre innanzitutto evidenziare che appare fondato il motivo di opposizione secondo cui nel decreto di liquidazione opposto, erroneamente non è stata riconosciuta la voce “esame e studio” per il procedimento innanzi il Tribunale del Riesame e per quello svolto all'udienza camerale.
Ed, infatti, non può condividersi l'opinione espressa dal GIP nel decreto di liquidazione del compenso depositato in data 06.06.2024 secondo cui “(…) il compenso relativo alla “fase studio” è stato liquidato una sola volta onde evitare duplicazioni (…)”; ciò in quanto, a parere di questo Giudice, la voce “esame e studio” non comprende solo l'attività del difensore diretta a conoscere i fatti di causa ma anche l' attività di studio tesa alla ricerca degli strumenti giuridici più idonei a consentire la migliore difesa del proprio assistito in relazione alle singole fasi del procedimento.
In questa ottica appare evidente che in relazione al procedimento innanzi al Tribunale del
Riesame l'attività di “esame e studio” non può ritenersi che sia la stessa che il difensore ha condotto nella fase delle indagini preliminari in quanto, per avanzare la richiesta di riesame della misura cautelare in atto, è stato verosimilmente necessario analizzare l'ordinanza cautelare impugnata, studiare gli atti di indagine, valutare la strategia difensiva per presentare, poi, un ricorso esente da vizi ed efficace.
Le stesse considerazioni devono valere anche per quanto riguarda l' attività di “esame e studio” relativa all'udienza camerale, ove solo si consideri che si giunge all'udienza camerale di patteggiamento a seguito della richiesta di applicazione della pena, previa acquisizione del consenso del PM e del corretto calcolo della pena. Tutto ciò presuppone un attento esame degli atti per formulare una corretta proposta di patteggiamento ed un corretto calcolo della pena. pagina 7 di 10 Alla luce di quanto sopra riportato il decreto impugnato deve essere riformato nella parte in cui non riconosce la voce “esame e studio” relativamente al procedimento innanzi il Tribunale del
Riesame e per quello svolto all'udienza camerale.
Ciò posto, occorre, ora, precisare che, come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. n. 9815/2023; n. 9818/2023; n. 25847/2023; n. 17613/2024), nella liquidazione del compenso il Giudice è chiamato dall'art. 4, comma primo, D.M. 55/2014 a tenere conto dei “(…) valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto (…)”.
Inoltre, nel Protocollo sottoscritto in data 04.05.2022 tra il Tribunale di Arezzo, l'Ordine degli avvocati di Arezzo e la Camera Penale di Arezzo deve ritenersi che siano stati indicati i valori medi e non i valori minimi.
Tanto si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 3 di cui al citato Protocollo ove si legge che
“(…) Si conviene che , salvo casi eccezionali (…) la liquidazione dei compensi avverrà secondo i criteri di cui alla tabella allegata al presente protocollo (…)”.
Appare, dunque, evidente che, se la liquidazione dei compensi, salvo casi eccezionali, deve avvenire “(…) secondo i criteri di cui alla tabella allegata (…)”, va da sé che trattasi di valori medi, salvo casi eccezionali che potranno consentire una diversa quantificazione.
Ciò posto, deve, ora evidenziarsi che ai sensi dell'art. 12, comma primo, D.M. 55/2014 ( e succ. mod.) “(…) Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale (…) Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento (…)”.
Precisato, pertanto, che i valori indicati nel citato Protocollo devono intendersi come valori medi e non minimi, passando, ora a quantificare gli importi dovuti al ricorrente per l'attività di difesa svolta in favore di - ammesso al patrocinio a carico dello Stato-, questo Giudice ritiene di Parte_1 poter riconoscere relativamente alla fase delle indagini preliminari i valori medi di cui alla IPOTESI
BASE 2 – GIP/GUP Protocollo di intesa – pag.
2 - del 04.05.2022 e per quanto riguarda la fase della udienza camerale di Patteggiamento i valori medi di cui alla IPOTESI BASE 2 – GUP Protocollo di intesa - pag.
3 - del 04.05.2022.
Ed infatti in relazione alla fase delle indagini preliminari e della udienza camerale appare opportuno riconoscere i valori medi di cui al citato Protocollo – senza alcuna riduzione - in quanto, da un lato, si è tenuto conto del numero delle imputazioni - che rendono opportuno non operare una riduzione del compenso rispetto ai valori medi -, dall'altro lato, tuttavia, si è ritenuto di non riconoscere pagina 8 di 10 alcuna maggiorazione in quanto i fatti contestati sono alquanto ripetitivi e i reati ascritti, per la loro natura, non hanno reso il procedimento complesso – ossia tale da far rientrare la fattispecie in quei
“(…) casi eccezionali (…)” di cui all'art. 3 del citato Protocollo, ove si legge che “(…) Si conviene che, salvo casi eccezionali (…) la liquidazione dei compensi avverrà secondo i criteri di cui alla tabella allegata al presente protocollo (…)”.
Passando, poi, alla fase relativa al procedimento innanzi al Tribunale del Riesame, si deve, viceversa, ritenere congruo liquidare il compenso secondo i minimi tabellari di cui alla tabella n. 15 del D.M. 55/2014 atteso che in relazione a detta fase non può ritenersi che abbia inciso particolarmente il numero dei capi di imputazione e tenuto conto, altresì, del fatto che la fattispecie appare di modesta rilevanza considerati i fatti contestati e la ripetitività dei reati ascritti;
inoltre, “(…) nel procedimento de libertate non sono state affrontate questioni giuridiche di particolare complessità (…)” come già evidenziato dal Giudice nel decreto di liquidazione impugnato.
Precisato, pertanto, quanto sopra e passando, ora, a quantificare gli importi dovuti al ricorrente per l'attività di difesa svolta in favore di - ammesso al patrocinio a carico dello Stato-, Parte_1 questo Giudice ritiene di poter riconoscere relativamente alla fase delle indagini preliminari i valori medi di cui alla IPOTESI 2 – GIP/GUP Protocollo di intesa del 04.05.2022; in ordine alla fase Pt_2 cautelare dinanzi al Tribunale del Riesame di Firenze i minimi tabellari, ex tabella n. 15, D.M. 55/14 ed, infine, per quanto riguarda la fase udienza camerale del Patteggiamento i valori medi di cui alla
IPOTESI BASE 2 – GUP Protocollo di intesa del 04.05.2022.
Tanto premesso, ricordato, poi, che in caso di patrocinio a spese dello Stato è prevista, ex art. 106-bis DPR 115/02, la riduzione di 1/3 dei compensi liquidati;
esaminata, inoltre, l'istanza depositata in data 16.05.2024 ( all. 3 al ricorso), il compenso al ricorrente, deve liquidarsi, come segue:
1. Fase indagini preliminari – interrogatorio per la fase Studio € 405,00 – per la fase Istruttoria € 495,00 = € 900,00 – 1/3 (riduzione ex art. 106 bis TUSG) = euro 600,00
(IPOTESI BASE 2 – GIP/GUP Protocollo di intesa - pag.
2 - del 04.05.2022)
2. Fase cautelare – Tribunale del Riesame di Firenze per la fase Studio € 189,00 – per la fase Introduttiva € 614,50 – per la fase Decisoria € 709,00 = €
1.512,50 - 1/3 ( riduzione ex art. 106 bis TUSG)= euro 1.008,33
(minimi tabellari ex D.M. 55/14)
3. Fase udienza camerale – patteggiamento per la fase Studio € 450,00; per la fase Decisoria € 750,00 = € 1.200,00 -1/3 ( riduzione ex art. 106 bis TUSG) = euro 800,00 pagina 9 di 10 (IPOTESI BASE 2 – Patteggiamenti Protocollo di intesa – pag.
3 - del 04.05.2022);
Per un totale ( già ridotto di 1/3, ex art. 106 bis TUSG ), di euro 2.408,33, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Non resta, pertanto, che accogliere il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione del 06.06.2024, oggetto della presente opposizione, liquida all' Avv.
SENSERINI ALESSIO, ordinandone il pagamento, nel procedimento penale di cui al predetto decreto di liquidazione depositato in data 06.06.2024, la somma di euro 2.408,33 per competenze professionali, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Quanto alle spese del presente procedimento, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 425,00 per la fase di studio della controversia;
euro 425,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 851,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa, così provvede, nella contumacia del : Controparte_1
1. in riforma del decreto di liquidazione oggetto della presente opposizione, liquida all' Avv.
SENSERINI ALESSIO, ordinandone il pagamento, nel procedimento penale di cui al predetto decreto di liquidazione depositato in data 06.06.2024, la somma di euro 2.408,33 per competenze professionali, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
2. condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 1.701,00 per competenze professionali, oltre il 30% del compenso per collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1-bis, DM n. 55/2014 - come modificato dal DM n. 37/2018 -, nonché il 15% per
Spese Generali, IVA, CPA se dovute.
Arezzo, 18/09/2025 il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1829/2024 R.G. promossa da:
Avv. SENSERINI ALESSIO rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All' udienza del 16.09.2025,
l'avv. SENSERINI ALESSIO , per sé stesso, conclude come in ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex artt. 84 e 170 T.U.S.G. e art. 15 D.LGS. n. 150/2011, depositato in data
23.08.2024, l' Avv. SENSERINI ALESSIO esponeva che a seguito di ordinanza di misura cautelare in carcere del 29/02/24 a carico di , che aveva nominato esso ricorrente difensore di Parte_1 fiducia, era stata svolta in favore del predetto, ammesso al gratuito patrocinio (v. All.1), nell'ambito di tre distinte fasi processuali, attività difensiva consistita sostanzialmente nell'assistenza fornita in fase di indagini preliminari con la partecipazione all'interrogatorio di garanzia in carcere, nell'assistenza fornita nel procedimento innanzi al Tribunale del Riesame di Firenze ed infine nell'assistenza prestata nel procedimento che ha portato alla sentenza di patteggiamento emessa dal
GIP del Tribunale di Arezzo il 30/04/24; che ai fini di una liquidazione che avesse tenuto pagina 1 di 10 compiutamente conto dell'attività svolta e dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, ex art. 82 DPR 115/02, esso ricorrente aveva posto rilievo, nell'istanza di liquidazione (All.3), sul rilevante numero di capi d'imputazione -n. 19 capi d'imputazione inizialmente oggetto dell'ordinanza cautelare (All.4); n. 16 capi d'imputazione oggetto della sentenza di patteggiamento-; sul deposito di motivi nuovi innanzi il tribunale del riesame con partecipazione all'udienza innanzi il suddetto tribunale del riesame (All.5); sull'attività svolta a seguito della notifica di giudizio immediato per il procedimento n. 4031/23 R.G.N.R. e per il procedimento n.
1195/24 R.G.N.R., successivamente riunito al primo, introduttiva al patteggiamento (All.6); sulla presentazione di istanza di modifica della misura cautelare, accolta, in sede di patteggiamento (All.7); che alla luce di quanto sopra, esso ricorrente aveva chiesto al Giudice una liquidazione in linea con il
Protocollo di intesa per la liquidazione dei compensi sottoscritto da Tribunale di Arezzo, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo e Camera Penale di Arezzo del 04/05/22 e, per il procedimento innanzi al Tribunale del Riesame, non essendo previsto nel protocollo, con applicazione dei minimi tariffari ex D.M. 55/14; che a ciò, esso esponente, aveva chiesto di riconoscere un aumento del 25% ex art. 12, comma 1 D.M. 55/14 in ragione del rilevante numero di capi d'imputazione, dell'urgenza e di quanto altro sopra indicato, giungendo ad euro 4.516,25; che, diminuendo infine di un terzo, ex art. 106 bis DPR 115/02, esso difensore aveva formulato una richiesta di liquidazione degli onorari pari ad euro 3.010,83; che diversamente, il GIP, aveva emesso decreto di liquidazione per la somma finale di euro 1.855,33, riconoscendo per le indagini preliminari con interrogatorio euro 426,00 per fase di studio ed euro 520,00 per fase istruttoria;
per il procedimento innanzi il Tribunale del Riesame euro
378,00 per fase introduttiva ed euro 709,00 per fase decisionale;
infine, per la fase relativa all'udienza camerale euro 750,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di euro 2.783,00 che ridotti di un terzo ex art. 106 bis DPR 115/02 portavano alla suddetta liquidazione di euro 1.855,33 oltre spese generali ed oneri di legge (v. All.2); che, a dire di esso ricorrente, nel decreto di liquidazione, erroneamente non era stata riconosciuta la voce “esame e studio” per il procedimento innanzi il
Tribunale del Riesame e per quello svolto all'udienza camerale;
che, inoltre, a parere di esso esponente, illegittimamente era stata ridotta oltre il 50% dei valori medi la voce “fase introduttiva” relativa al procedimento innanzi il Tribunale del Riesame;
che, del pari erroneamente, non era stata minimamente valutata la richiesta di una maggiorazione in considerazione della complessiva e complessa attività svolta;
che pur applicando – in relazione alle fasi riconosciute – i minimi tariffari ed anche somme inferiori ai suddetti minimi (vedi euro 378,00 per fase introduttiva relativa al procedimento innanzi il
Tribunale del Riesame, laddove, in assenza di una voce nel Protocollo aretino, il minimo tariffario previsto ex D.M 55/14 è pari ad euro 615,00), nulla era stato riconosciuto a titolo di maggiorazione;
pagina 2 di 10 che del pari errata, – ed ancorché non richiesta nell'istanza di liquidazione, stante l'avvenuto rinvio al protocollo - anche la mancanza di riconoscimento della voce “fase introduttiva” in relazione all'udienza camerale, considerato che si era giunti all'udienza camerale a seguito della richiesta di applicazione della pena previa acquisizione del consenso del PM, al calcolo della pena proposto, nei ristretti termini imposti dalla notifica di fissazione di giudizio immediato per entrambi i due procedimenti poi riuniti;
che, pur avendo applicato i minimi tariffari - o ancor meno – non solo non era stata riconosciuta alcuna maggiorazione, come richiesta per i sopra indicati motivi, ma si era anche esclusa la voce “esame e studio” da due delle tre fasi procedimentali;
che il GIP nel decreto di liquidazione opposto in questa sede, aveva motivato quanto sopra sull'assunto che “ (…) il compenso relativo alla 'fase studio' è stato liquidato una sola volta onde evitare duplicazioni (…)” (v. All.2); che, a dire di esso esponente, tale motivazione risultava errata laddove solo si fosse considerato che al termine di ciascuna fase (indagini preliminari con interrogatorio;
tribunale del riesame;
patteggiamento), esso esponente ben avrebbe potuto presentare istanza di liquidazione in relazione ad ogni singola fase, come previsto dall'art. 83 comma 2 del T.U.S.G.; che, a dire di esso opponente, le norme di riferimento principali relative alla fattispecie in esame erano gli artt. 82, 84 DPR 115/02 e gli artt. 4 e 12 D.M. 55/14; che il primo comma dell'art. 82 DPR 115/02 prevedeva che “(…) L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (…)”; che, inoltre, il primo comma dell'art. 12 del capo III
(Disposizioni concernenti i giudizi penali) del D.M. 55/14 recitava che “(…) Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in pagina 3 di 10 ogni caso non oltre il 50 per cento (…)”; che il terzo comma dell'art. 12 precisava che “(…) Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche,
l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica (…)”; che, a dire di esso ricorrente, per fase di studio si doveva intendere tutta quella serie di attività, elencate esemplificativamente al comma 3 lettera a), “(…) rese in un momento antecedente alla fase introduttiva (…)”; che, oltre che la fase di studio riconosciuta nel decreto opposto, relativa alla fase “indagini preliminari con interrogatorio” liquidata dal giudice nella misura minima di euro
426,00, pari al valore medio ridotto del 50%, vi era però stata anche una fase di studio antecedente la fase introduttiva relativamente al procedimento innanzi al Tribunale del riesame: che infatti il ricorso a tale Tribunale era avvenuto sulla base dello studio degli atti di indagine e dell'ordinanza cautelare volta a revocare o modificare la misura cautelare;
che il ricorso al Tribunale del riesame, costituente la fase introduttiva, era stato preceduto necessariamente dalla fase di studio, indispensabile in primo luogo per un ricorso esente da vizi di inammissibilità, presentato nei ristretti termini di legge;
che, a dire di esso ricorrente, naturalmente, vi era stata una fase di studio anche antecedentemente alla fase introduttiva relativa all'udienza camerale per il patteggiamento consistita in un attento esame degli atti che si era reso necessario per formulare una corretta proposta di patteggiamento ed alle questioni che si erano dovute affrontare: individuazione del reato più grave, calcolo della pena da applicare in base agli aumenti e riduzioni di pena, alla rilevanza della contestata recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, con valutazione in relazione ai precedenti penali;
che il tutto si era dovuto svolgere negli stringenti termini imposti dalla notifica di non una ma due fissazioni di udienza per il giudizio immediato (oltre al n. 4031/23 R.G.N.R., anche il n. 1195/24 R.G.N.R. poi riunito al primo e per il quale pure era stata decretata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
che secondo Cassazione pagina 4 di 10 civile sez. VI, 31/07/2019, n.20669 “(…) La voce di onorario "esame e studio" è dovuta prima della partecipazione a qualsiasi udienza, in camera di consiglio ovvero dibattimentale, correlandosi ad ogni attività svolta prima dell'effettiva partecipazione all'udienza. D'altro canto, l'attività di "esame e studio" è volta alla conoscenza dei fatti di causa, nonché dei loro profili giuridici, avendo lo scopo di consentire l'esercizio del diritto di difesa. In tale contesto, anche la breve sospensione dello svolgimento di attività processuali per esaminare gli atti, anche in collaborazione con il cancelliere o con il p.m., ovvero il colloquio con l'imputato o indagato, integra un'attività riconducibile alla voce
"esame e studio" del caso da parte del difensore, senza la necessità di ottenere formali termini a difesa
(…)”; che esso esponente aveva partecipato alle relative udienze in entrambi i procedimenti per i quali era stata esclusa la voce esame studio;
che così come vi era stata la fase di studio anche in relazione al procedimento camerale per il patteggiamento, così lo stesso procedimento aveva avuto una fase introduttiva, costituita dalla richiesta di atteggiamento con il calcolo della pena da applicare, sottoposta prima al PM e, ottenuto il suo consenso, depositata nella cancelleria del GIP (v. All.7 sentenza di patteggiamento, pag.4); che, inoltre, nel corso della fase introduttiva era stata anche formulata la richiesta di riunione dei due procedimenti, poi accolta dal GIP (All.8); che, anche in virtù delle modifiche apportate dal D.M. 37/18 agli artt. 4 comma 1 e 12 comma 1, (anche) in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato, i valori medi delle tabelle non possono in nessun caso essere ridotti oltre il 50% e tale limite non può legittimamente essere superato neppure da eventuali protocolli stipulati in ambito circoscrizionale o distrettuale;
che la Cassazione civile sez. II aveva enunciato il seguente principio di diritto: “(…) Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (…)” ( Cassazione civile sez. II, 24/04/2024, n.11102; conformi: Cassazione civile sez. II, 21/08/2023, n.24882;
Cassazione civile sez. II, 19/04/2023, n.10438; Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, n.4759); che, inoltre, i Protocolli “territoriali” non potevano derogare a tali limiti;
che in tal senso la Cassazione civile sez. II, nella sentenza del 20/10/2023, n.29184 aveva affermato che “(…) In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra
Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. pagina 5 di 10 minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato
d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa (…)”; che neppure i Protocolli “territoriali” stipulati e sottoscritti potevano derogare al minimo tariffario costituito dal 50% dei valori medi;
che, a dire di esso esponente, il minimo tariffario doveva essere applicato in caso di modesta rilevanza del giudizio presupposto;
che secondo l'insegnamento della Suprema Corte “(…) La liquidazione del compenso spettante al difensore
d'ufficio che abbia assistito una parte ammessa al gratuito patrocinio, si calcola in base agli importi previsti dalla tabella 15 del d.m. n. 55/2014, e tale somma può altresì essere diminuita ai sensi dell'art.
12 del medesimo decreto, in considerazione della «modesta rilevanza» del giudizio presupposto (…)”
( cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.7072); che nel decreto di liquidazione opposto, il
Giudice aveva descritto il giudizio presupposto un “(…) procedimento penale di ordinaria complessità, che ha riguardato un solo imputato e plurime imputazioni, per i reati di cui agli artt. 493 ter, 624, 624 bis, 648 c.p.(…)” (v. All.2 pag.1); che, a dire di esso esponente, seppur pareva opinabile la definizione di ordinaria complessità, era comunque evidente che non si era trattato, neppure per il Giudice, di un procedimento di modesta rilevanza, il che avrebbe dovuto impedire allo stesso Giudice di applicare i minimi tariffari, come è invece avvenuto per (quasi tutte) le fasi riconosciute;
che l'applicazione dei minimi tariffari, in relazione alle varie fasi affrontate e svolte nel procedimento, poteva essere giustificata, a parere di esso ricorrente, solo se combinata con il riconoscimento di una maggiorazione, ex art. 12, comma primo, D.M. 55/14 in ragione delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente;
che esso opponente aveva indicato detta maggiorazione nella misura del 25%; che tenuto conto di quanto sopra, ricordato che in caso di patrocinio a spese dello Stato era prevista ex art. 106 bis DPR
115/02 la riduzione di 1/3 dei compensi liquidati e stante l'inderogabilità, anche dai Protocolli, dei minimi tariffari, le somme richieste erano le seguenti:
1. Fase indagini preliminari – interrogatorio
Studio € 426,00 – Istruttoria € 520,00 = € 946,00 (minimi tabellari ex D.M. 55/14);
2. Fase cautelare –
Tribunale del riesame di Firenze Studio € 189,00 – Introduttiva € 615,00 – Decisoria € 709,00 = €
1.513,00 (minimi tabellari ex D.M. 55/14);
3. Fase udienza camerale – patteggiamento Studio € 426,00
– Introduttiva € 378,00 - Decisoria € 709,00 = € 1.513,00 (minimi tabellari ex D.M. 55/14); Subtotale
€ 3.972,00 + € 993,00 (25% maggiorazione ex art. 12 comma 1 D.M. 55/14) = € 4.965,00; € 4.965,00 - pagina 6 di 10 € 1.655,00 (1/3 riduzione ex art. 106 bis TUSG) = € 3.310,00, oltre spese generali 15% ed oneri di legge. Tutto ciò premesso, esso Avv. Alessio Senserini in proprio, chiedeva al Tribunale di Arezzo che, in riforma dell'impugnato decreto, liquidasse l'importo (già ridotto ex art. 106 bis DPR 115/02) di euro 3.310,00 a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale indicato in epigrafe, oltre spese generali ed oneri di legge, nonché condannare il resistente alla rifusione delle CP_1 spese anche del presente ricorso, da liquidarsi sulla base dei parametri del D.M. 55/14.
Con ordinanza del 27.05.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del . Controparte_1
Il Giudice, all'udienza del 16.09.2025, sulle conclusive richieste della parte ricorrente in epigrafe riportate, tratteneva la causa in decisione, ex art. 281 sexies, comma III, c.p.c..
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L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
All' uopo occorre innanzitutto evidenziare che appare fondato il motivo di opposizione secondo cui nel decreto di liquidazione opposto, erroneamente non è stata riconosciuta la voce “esame e studio” per il procedimento innanzi il Tribunale del Riesame e per quello svolto all'udienza camerale.
Ed, infatti, non può condividersi l'opinione espressa dal GIP nel decreto di liquidazione del compenso depositato in data 06.06.2024 secondo cui “(…) il compenso relativo alla “fase studio” è stato liquidato una sola volta onde evitare duplicazioni (…)”; ciò in quanto, a parere di questo Giudice, la voce “esame e studio” non comprende solo l'attività del difensore diretta a conoscere i fatti di causa ma anche l' attività di studio tesa alla ricerca degli strumenti giuridici più idonei a consentire la migliore difesa del proprio assistito in relazione alle singole fasi del procedimento.
In questa ottica appare evidente che in relazione al procedimento innanzi al Tribunale del
Riesame l'attività di “esame e studio” non può ritenersi che sia la stessa che il difensore ha condotto nella fase delle indagini preliminari in quanto, per avanzare la richiesta di riesame della misura cautelare in atto, è stato verosimilmente necessario analizzare l'ordinanza cautelare impugnata, studiare gli atti di indagine, valutare la strategia difensiva per presentare, poi, un ricorso esente da vizi ed efficace.
Le stesse considerazioni devono valere anche per quanto riguarda l' attività di “esame e studio” relativa all'udienza camerale, ove solo si consideri che si giunge all'udienza camerale di patteggiamento a seguito della richiesta di applicazione della pena, previa acquisizione del consenso del PM e del corretto calcolo della pena. Tutto ciò presuppone un attento esame degli atti per formulare una corretta proposta di patteggiamento ed un corretto calcolo della pena. pagina 7 di 10 Alla luce di quanto sopra riportato il decreto impugnato deve essere riformato nella parte in cui non riconosce la voce “esame e studio” relativamente al procedimento innanzi il Tribunale del
Riesame e per quello svolto all'udienza camerale.
Ciò posto, occorre, ora, precisare che, come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. n. 9815/2023; n. 9818/2023; n. 25847/2023; n. 17613/2024), nella liquidazione del compenso il Giudice è chiamato dall'art. 4, comma primo, D.M. 55/2014 a tenere conto dei “(…) valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto (…)”.
Inoltre, nel Protocollo sottoscritto in data 04.05.2022 tra il Tribunale di Arezzo, l'Ordine degli avvocati di Arezzo e la Camera Penale di Arezzo deve ritenersi che siano stati indicati i valori medi e non i valori minimi.
Tanto si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 3 di cui al citato Protocollo ove si legge che
“(…) Si conviene che , salvo casi eccezionali (…) la liquidazione dei compensi avverrà secondo i criteri di cui alla tabella allegata al presente protocollo (…)”.
Appare, dunque, evidente che, se la liquidazione dei compensi, salvo casi eccezionali, deve avvenire “(…) secondo i criteri di cui alla tabella allegata (…)”, va da sé che trattasi di valori medi, salvo casi eccezionali che potranno consentire una diversa quantificazione.
Ciò posto, deve, ora evidenziarsi che ai sensi dell'art. 12, comma primo, D.M. 55/2014 ( e succ. mod.) “(…) Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale (…) Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento (…)”.
Precisato, pertanto, che i valori indicati nel citato Protocollo devono intendersi come valori medi e non minimi, passando, ora a quantificare gli importi dovuti al ricorrente per l'attività di difesa svolta in favore di - ammesso al patrocinio a carico dello Stato-, questo Giudice ritiene di Parte_1 poter riconoscere relativamente alla fase delle indagini preliminari i valori medi di cui alla IPOTESI
BASE 2 – GIP/GUP Protocollo di intesa – pag.
2 - del 04.05.2022 e per quanto riguarda la fase della udienza camerale di Patteggiamento i valori medi di cui alla IPOTESI BASE 2 – GUP Protocollo di intesa - pag.
3 - del 04.05.2022.
Ed infatti in relazione alla fase delle indagini preliminari e della udienza camerale appare opportuno riconoscere i valori medi di cui al citato Protocollo – senza alcuna riduzione - in quanto, da un lato, si è tenuto conto del numero delle imputazioni - che rendono opportuno non operare una riduzione del compenso rispetto ai valori medi -, dall'altro lato, tuttavia, si è ritenuto di non riconoscere pagina 8 di 10 alcuna maggiorazione in quanto i fatti contestati sono alquanto ripetitivi e i reati ascritti, per la loro natura, non hanno reso il procedimento complesso – ossia tale da far rientrare la fattispecie in quei
“(…) casi eccezionali (…)” di cui all'art. 3 del citato Protocollo, ove si legge che “(…) Si conviene che, salvo casi eccezionali (…) la liquidazione dei compensi avverrà secondo i criteri di cui alla tabella allegata al presente protocollo (…)”.
Passando, poi, alla fase relativa al procedimento innanzi al Tribunale del Riesame, si deve, viceversa, ritenere congruo liquidare il compenso secondo i minimi tabellari di cui alla tabella n. 15 del D.M. 55/2014 atteso che in relazione a detta fase non può ritenersi che abbia inciso particolarmente il numero dei capi di imputazione e tenuto conto, altresì, del fatto che la fattispecie appare di modesta rilevanza considerati i fatti contestati e la ripetitività dei reati ascritti;
inoltre, “(…) nel procedimento de libertate non sono state affrontate questioni giuridiche di particolare complessità (…)” come già evidenziato dal Giudice nel decreto di liquidazione impugnato.
Precisato, pertanto, quanto sopra e passando, ora, a quantificare gli importi dovuti al ricorrente per l'attività di difesa svolta in favore di - ammesso al patrocinio a carico dello Stato-, Parte_1 questo Giudice ritiene di poter riconoscere relativamente alla fase delle indagini preliminari i valori medi di cui alla IPOTESI 2 – GIP/GUP Protocollo di intesa del 04.05.2022; in ordine alla fase Pt_2 cautelare dinanzi al Tribunale del Riesame di Firenze i minimi tabellari, ex tabella n. 15, D.M. 55/14 ed, infine, per quanto riguarda la fase udienza camerale del Patteggiamento i valori medi di cui alla
IPOTESI BASE 2 – GUP Protocollo di intesa del 04.05.2022.
Tanto premesso, ricordato, poi, che in caso di patrocinio a spese dello Stato è prevista, ex art. 106-bis DPR 115/02, la riduzione di 1/3 dei compensi liquidati;
esaminata, inoltre, l'istanza depositata in data 16.05.2024 ( all. 3 al ricorso), il compenso al ricorrente, deve liquidarsi, come segue:
1. Fase indagini preliminari – interrogatorio per la fase Studio € 405,00 – per la fase Istruttoria € 495,00 = € 900,00 – 1/3 (riduzione ex art. 106 bis TUSG) = euro 600,00
(IPOTESI BASE 2 – GIP/GUP Protocollo di intesa - pag.
2 - del 04.05.2022)
2. Fase cautelare – Tribunale del Riesame di Firenze per la fase Studio € 189,00 – per la fase Introduttiva € 614,50 – per la fase Decisoria € 709,00 = €
1.512,50 - 1/3 ( riduzione ex art. 106 bis TUSG)= euro 1.008,33
(minimi tabellari ex D.M. 55/14)
3. Fase udienza camerale – patteggiamento per la fase Studio € 450,00; per la fase Decisoria € 750,00 = € 1.200,00 -1/3 ( riduzione ex art. 106 bis TUSG) = euro 800,00 pagina 9 di 10 (IPOTESI BASE 2 – Patteggiamenti Protocollo di intesa – pag.
3 - del 04.05.2022);
Per un totale ( già ridotto di 1/3, ex art. 106 bis TUSG ), di euro 2.408,33, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Non resta, pertanto, che accogliere il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione del 06.06.2024, oggetto della presente opposizione, liquida all' Avv.
SENSERINI ALESSIO, ordinandone il pagamento, nel procedimento penale di cui al predetto decreto di liquidazione depositato in data 06.06.2024, la somma di euro 2.408,33 per competenze professionali, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Quanto alle spese del presente procedimento, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 425,00 per la fase di studio della controversia;
euro 425,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 851,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa, così provvede, nella contumacia del : Controparte_1
1. in riforma del decreto di liquidazione oggetto della presente opposizione, liquida all' Avv.
SENSERINI ALESSIO, ordinandone il pagamento, nel procedimento penale di cui al predetto decreto di liquidazione depositato in data 06.06.2024, la somma di euro 2.408,33 per competenze professionali, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
2. condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 1.701,00 per competenze professionali, oltre il 30% del compenso per collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1-bis, DM n. 55/2014 - come modificato dal DM n. 37/2018 -, nonché il 15% per
Spese Generali, IVA, CPA se dovute.
Arezzo, 18/09/2025 il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
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