Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N.690/2022 RG Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del
29/10/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n.690/2022 RG.Cont.
tra
, elett dom in Pozzuoli via Napoli 119 bis trav Falvella 2 presso l'avv. Giuseppe Parte_1
Costa che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ATTRICE
e
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, con sede in Napoli alla , Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in atti, dall'Avv. Luigi Tuccillo (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via San C.F._1
Tommaso D'Aquino n. 15 CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbali di causa
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , ha adito il giudice deducendo che il giorno 26/11/2016, alle ore Parte_1
10,46 circa, mentre era intenta a scendere le scale condominiali dello stabile sito in Napoli via II
traversa Divisione Siena 46, che conducono dal terzo al secondo piano dell'edificio, a causa della presenza di “detriti e polvere”, scivolava e, per l'effetto, riportava lesioni per il risarcimento delle quali chiede in questa sede la condanna del convenuto il quale , costituendosi, ha CP_1
contestato la domanda avversa chiedendone il rigetto quindi, espletata l'istruttoria, la causa è
stata assegnata a sentenza.
La domanda attorea è infondata e va rigettata .
Premesso che la domanda è stata compiutamente individuata in ordine al petitum e alla causa
petendi,
in base alla prospettazione attorea nel caso de quo si verte nella ipotesi regolata dall'art. 2051
c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi
( proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha
carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia:
una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di
provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di
imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in
cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal
suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa,
essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo
stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile,
se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La responsabilità prevista dall'art. 2051
cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di
custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il
potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal
contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso
causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come
conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa,
mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della
sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla
sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta
eccezionalità” ( sent Cass n. . 8005/2010) .
In altre parole ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono sufficienti , ma necessarie, una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché
l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, di tal che comunque sull'attore grava l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa .
Non solo, ma la norma di cui all'art. 2051 c.c. che, si ribadisce, è fondata sul principio della responsabilità oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, è esclusa dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso .
Inoltre, sempre con riferimento al caso fortuito, giova citare le ultime pronunce della S.C. in tema:
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo
una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento
costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ord n. 9315/2019); “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di
fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e
diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la
produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da
dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo
diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (ord n. 8811/2020 e sent n. 6326/2019).
Ciò premesso, nel caso de quo, l'istante deduce di aver subito lesioni a causa di una caduta correlata al cattivo stato di manutenzione di alcuni gradini della scala condominiali in quel momento coperti, una mattina di un giorno di sabato del mese di novembre 2016, il 26/11/2016
ore 10,45 circa, di detriti e polvere ma, stante la ferma contestazione dei fatti nonchè
l'allegazione, da parte del , di un fatto imprevedibile e sopravvenuto, occorre CP_1
ricostruire la dinamica del sinistro . Invero, se si esaminano i rilievi fotografici a colori delle scale condominiali interne, nonché le dichiarazioni dei testi qui riportate: “ Sono inquilino di , condomina dello stabile Controparte_2
convenuto, da oltre 50 anni. viveva nello stabile quale inquilina del terzo piano Parte_1
dell'unica scala del condominio. Io abito al quinto piano nella stessa verticale dopo la CP_3
separazione dal marito è andata a vivere altrove .Sono stato amministratore del condominio per
16 anni fino al 2019 Una mattina di un giorno invernale mi bussarono alla porta e vi erano due
proprietari e ed un inquilino del palazzo tra cui il teste attoreo Controparte_4 Persona_1
che ho visto fuori all'aula . Scesi tra il terzo e secondo piano e vidi degli infermieri Testimone_1
che mettevano la in barella e i tre che mi avevano chiamato mi dissero che la era Pt_1 Pt_1
caduta per le scale mentre le scendeva . Ho visionato nell'immediatezza le scale e gli scalini elle
rampe e il piano di riposto e non erano sporchi, non vi erano liquidi, non vi erano rifiuti .Sul
momento parlai con la che disse Hai visto che è successo c'era il terriccio” ma in realtà non Pt_1
c'era nulla sugli scalini. I tre ragazzi che ho nominato prima mi dissero che non avevano visto la
signora cadere ma avevano solo sentito le urla e poi avevano chiamato il 118 . Le pulizie erano e
sono effettuate da un'impresa il lunedì e i venerdì mattina ma non so che giorno fosse quello. Le
foto telematiche che mi sono esibite rappresentano le scale interne e quelle con gli adesivi le scale
esterne I capi da 1 a 4 dei capitoli di parte convenuta sono veri. mi disse che non Testimone_1
aveva visto la cadere ma aveva sentito solo le urla.”(teste ); “ Sono inquilino Pt_1 Testimone_2
dello stabile da 13 anni e abito al settimo piano e vi è un'unica scala e un ascensore. Quel giorno,
fine novembre 2016 l'ascensore era bloccato e scendevo a piedi di mattina verso le 9 e mentre
scendevo tra il quarto e terzo piano , quando avevo quasi finito la seconda rampa del quarto piano,
ho visto la che stava scendendo le scale della prima rampa del terzo piano All'improvviso è Pt_1
scivolata con la schiena a terra Indossava scarpe di ginnastica Sono corso e mi ha detto Pt_1
che si era rotta un piedi. Le scale erano normali ma sentivo polvere sotto i piedi come se ci fossero calcinacci In quel periodo vi erano lavori in corso in un appartamento del palazzo, non so quale e le
scale erano sempre sporche. L'impresa di pulizie del condominio ora viene il lunedì e venerdì
mentre non so nel 2016 quando andava a fare le pulizie Sono sceso a prendere l'auto per portare
all'ospedale e quando sono tornato ho visto che era accudita da tre persone, tra Pt_1 Pt_1
cui la signora e la sua proprietaria di casa. Al momento della caduta c'ero solo CP_5 Parte_2
io All'epoca sule scale vi erano dei finestroni vecchi e arrugginiti. Alla fine è andata in Pt_1
ospedale e con l'ambulanza chiamata dagli altri inquilini e dalla Preciso che quando Parte_2
sono uscito fuori dal palazzo , si è affacciato dal quarto piano il sig a cui ho raccontato cosa Tes_2
era successe e lui è andato dalla per le scale. Non so se la prima di cadere si stesse Pt_1 Pt_1
mantenendo al corrimano. Non conosco e .” ( teste Controparte_4 Persona_1 Tes_1
), emerge che non vi è la prova certa del nesso causale tra la caduta e lo stato delle scale,
[...]
in quanto dalle foto prodotte esse risultano essere in perfette condizioni e munite di corrimano;
inoltre i due testi escussi hanno reso dichiarazioni discordanti poiché, a parere del primo, al momento della caduta non vi era polvere nè detriti sugli scalini, mentre secondo la ricostruzione,
alquanto generica, dell'altro teste, le scale erano normali ma si sentiva polvere sotto i piedi come
se ci fossero calcinacci ; soprattutto, e tale rilievo comporta di per sé il rigetto delle domande risarcitorie, poiché l'ente provvede regolarmente alla pulizie delle scale per due volte a settimana,
il lunedì ed venerdì di ogni settimana e nel contempo in quel periodo vi erano lavori edili privati, e non condominiali, in corso, il ha provato di aver adempiuto al suo onere di una CP_1
corretta manutenzione e custodia dei beni comuni, ivi compreso i gradini oggetto di puntuale e costante pulizia ed il fattore di pericolo va qualificato come fortuito avendo ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode: infatti non è esigibile una pulizia 24 ore su 24 delle scale ( tra l'altro il fatto si è verificato di sabato, il giorno dopo le ultime pulizie) ed il non può essere ritenuto obbligato a CP_1 risarcire i danni e le lesioni causate da un comportamento del tutto personale di un condomino che decida di eseguire lavori edili nel proprio appartamento senza provvedere, di persona o a mezzo terzi, alla pulizia delle scale utilizzate per la realizzazione delle opere nel proprio immobile.
In definitiva, in primis non è comprovato in modo certo o altamente probabile che le lesioni subite da siano ricollegabili allo stato della scala piuttosto che ad una sua disattenzione Parte_1
nell'utilizzo degli scalini;
in secondo luogo, non vi è prova della presenza di calcestruzzo e detriti sugli scalini, ed infine anche se emergesse la prova, comunque le lesioni sarebbero eziologicamente collegate in modo esclusivo al comportamento non corretto del che CP_1
eseguiva i lavori privati e non del e, stante la puntuale, costante e reiterata pulizia CP_1
delle scale interne ad opera del , il comportamento del privato che a mezzo dei suoi CP_1
operai lasci residui di materiale edile sugli scalini costituisce un fatto fortuito verificatosi in maniera imprevedibile e non superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso e cioè di sabato mattina, il giorno dopo le espletate pulizie eseguite dal CP_1
medesimo.
Le spese di lite della parte convenuta , liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad
€26.000,00 ( reale valore della controversia), valore medio ridotto stante la semplicità delle questioni affrontate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta la domanda. Condanna a pagare le spese di lite in favore del convenuto che liquida Parte_1 CP_1
in €2.600,00 oltre IVA e CPA se documentate rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 31/1/2025 Il G.U.