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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 557 del 2023,
TRA
Parte_1
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante
[...]
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Manghisi,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Caroppo. Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3205/2022 emessa in data 21.11.2022, il Tribunale di Bari -
Sezione Lavoro accoglieva in parte il ricorso proposto da in data Controparte_1
17.03.2021 e volto ad ottenere: a) l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del collocamento in CISOA dal 23.03.2020 al 19.04.2020; b) per l'effetto, la condanna dell'Agenzia al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 2.120,16 a titolo di retribuzione maturate nel periodo dal 23.03.2020 al 19.04.2020; c) in subordine, l'accertamento e la declaratoria della violazione da parte dell' Pt_1 dell'art. 87 del D.L. 18/2020 e dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 165/2011, in ragione della disparità di trattamento operata rispetto ad altri operai;
d)
1 conseguentemente, l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità della decurtazione subita a seguito del collocamento in CISOA con ricadute sulle ferie maturate e sulla retribuzione differita per tfr per € 1.008,03; e) per l'effetto, la condanna dell al pagamento della complessiva somma di € 1.008,03 Pt_1 nonché delle spese processuali.
2. In particolare, il primo giudice così testualmente disponeva: “accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagamento in favore del ricorrente di una somma pari a € 1.008,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
compensa per ½ le spese di giudizio e condanna la resistente al pagamento delle spese processuali residue che liquida in tale ridotta misura in € 400,00, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione”
3. Avverso tale pronuncia, l' proponeva appello, con ricorso Pt_1 depositato in data 24.05.2023, chiedendone l'integrale riforma.
4. Con memoria del 22.02.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1 che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 434 e 345 c.p.c. e contestati i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto con conferma della gravata sentenza.
5. All'odierna udienza, all'esito della discussione sulla specifica questione della tardività del gravame, la causa è stata decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 436 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Osserva il Collegio che, a mente dell'art. 327 c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, con effetto, ex art. 58, comma 1), il termine per proporre l'impugnazione è fissato in sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza, a prescindere dalla sua notificazione.
È inoltre pacifico che nella controversia in esame non si applica alcuna sospensione dei termini, atteso che le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie non sono assoggettate, secondo quanto disposto dalla legge n.742 del 1969, alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (v. tra le altre Cass. n 21614/2007).
Per cui, considerando la data (21.11.2022) di pubblicazione della sentenza oggetto di gravame, va da sé che l'odierno appello, in quanto depositato
2 il 24.05.2023 risulta tardivo, essendo stato proposto oltre il termine ultimo di impugnazione del 22.05.2023.
Si aggiunga che tale inammissibilità non è, ad ogni modo, sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. civ., Sez. VI - 5,
6/05/2013, n. 10440).
La conclusione è l'inammissibilità del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022
(tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata) – seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24.12.2013 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dall' con ricorso depositato in data 24.05.2023, avverso la Pt_1 sentenza emessa in data 21.11.2022 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 500,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore dell'appellato, con distrazione;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 23.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
3 Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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