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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/09/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 655/2023
VERBALE D'UDIENZA del 19/09/2025
nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 19/09/2025, alle ore 9.54, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv.
Maddalena Zito, in sostituzione dell'avv. Salvatore Firrito;
nessuno è comparso per CP_1
L'avv. Zito conclude riportandosi all'atto di citazione e chiede l'accoglimento dell'opposizione per i motivi indicati nell'atto introduttivo e nelle note conclusive;
chiede,
dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 14.00, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 19.9.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 655/2023 RG degli affari civili
TRA
(cf: ), quale TITOLARE DELL'OMONIMA Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Salvatore Firrito in forza di procura alle liti in calce all'atto introduttivo, presso il cui studio, sito a Cefalù in via Gen. P. Prestisimone n. 2, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
Controparte_2
(cf: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vascellaro, in
[...] P.IVA_1 forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo il via Terrasanta n. 93, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: l'opponente ha concluso come da verbale di udienza (sopra);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: revoca il decreto ingiuntivo n. 1112/2022; condanna l'opponente a corrispondere a in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, la somma di € 15.069,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 2.550,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
e delle seguenti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale titolare dell'omonima Parte_1
Ditta individuale, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1112/2022 con il quale il Tribunale di Termini Imerese gli ha ingiunto di pagare in favore di la CP_1 somma di € 15.843,51 “in virtù di un piano di rientro stipulato per corrispondenza, definito in data 30.09.20, con accettazione della proposta”.
Contestava il credito azionato in sede monitoria, in quanto privo della indicazione delle
“modalità di conteggio in virtù della quale si perviene a detto importo” e del “tasso adoperato per il calcolo degli interessi addebitati (euro 765,51), peraltro non pattuito”, nonché del numero delle rate (im)pagate.
Negava, per altro verso, la sussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, non potendo il creditore esigere immediatamente la prestazione atteso che “nello scambio di corrispondenza relativo all'accordo dedotto da nulla risulta circa un'accertata CP_1 situazione d'insolvenza della debitrice ovvero in ordine ad una riduzione delle garanzie fornite in occasione dell'accordo transattivo raggiunto”.
Domandava, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo nonché di “dichiarare che l'odierna opponente non è decaduta dal beneficio del termine” e che “la somma dovuta a la cui CP_1 misura dovrà essere accertata in fase istruttoria, deve essere corrisposta con le modalità di cui al contratto di transazione concluso tra le parti con l'accettazione della parte creditrice in data
30.09.2022”.
Nella comparsa di costituzione depositata il 12.5.2023 per il Controparte_2 credito alle , contestava le deduzioni avversarie, allegando che Controparte_1
l'accordo concluso tra le parti era stato siglato sulla base della “proposta di ricognizione di debito e piano di rientro”, trasmessa da con nota del 25.9.2020 (accettata da Parte_1 con nota prot. n. 14280 del 30.9.2020), che prevedeva il pagamento della somma di € CP_1
18.995,40, oltre ad € 250,00 per spese e competenze legali, a mezzo di 23 rate da € 300,00 e conguaglio finale al ventiquattresimo mese.
Precisava che la controparte aveva pagato soltanto alcune delle rate pattuite, come risultava dall'“anagrafe generale – gestione anagrafica”, indicante il prospetto delle rate insolute, di quelle pagate, degli interessi e degli acconti di € 300,00 corrisposti successivamente alla dilazione accordata.
Invocava, invero, la reviviscenza dell'obbligazione originaria, escludendo la natura novativa del piano di rientro, a fronte dell'inadempimento della controparte, con specifico riguardo al tasso di mora, previsto nella domanda di finanziamento del 28.10.2013 –
12.12.2023 in misura pari a “al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo”.
A conferma della tesi prospettata, l'opposta richiamava inoltre l'accettazione della proposta formulata dalla controparte, che prevedeva “n. 23 rate di euro 300,00 (con possibilità di effettuare versamenti di importo superiore) da versare a partire dal 20/10/2020, più una ventiquattresima maxirata residuale, da calcolare, che terrà conto degli interessi di mora maturati…”.
Quanto alla contestazione in ordine alla decadenza dal beneficio del termine, ribadiva la natura non novativa dell'accordo concluso tra le parti – dal quale non risultava alcuna volontà di estinguere la precedente obbligazione –, consistente unicamente nella modifica accessoria del rapporto originario e, specificamente, nell'apposizione di differenti termini di pagamento.
Domandava, dunque, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (richiesta cui ha dichiarato di rinunciare nelle note scritte depositate il 30.11.2023) e il rigetto dell'opposizione e, solo in via gradata, la condanna della controparte alla corresponsione della somma rideterminata in sede giudiziale.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, all'udienza del 19.9.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto osservarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., n. 77/1969; Cass., n. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 15.843,51 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto l'esposizione debitoria del finanziamento per il credito di esercizio di € 23.000,00 concesso da ad CP_1 Pt_1
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, erogato in data 25.8.2014, da
[...] rimborsare mediante 29 addebiti in conto corrente, con scadenza dal 25.12.2014 al
25.4.2017, il primo dell'importo di € 793,20 ed i restanti di € 793,10 ciascuno (cfr. contratto e prospetto pagamenti in atti). Finanziamento che, in seguito al mancato pagamento di talune rate, è stato poi oggetto di un piano di rientro, sottoscritto dalla debitrice il
25.9.2020, in forza del quale la stessa avrebbe dovuto corrispondere la somma complessiva di € 18.995,40, oltre € 250,00 (comprensivi di ogni onere accessorio) a titolo di spese competenze legali, mediante il pagamento di 23 rate di € 300,00 ciascuna, a partire da novembre 2020, oltre ad un conguaglio finale al ventiquattresimo mese “del residuo a saldo dell'intero debito”.
Ora, ha suffragato la pretesa depositando, già nella fase monitoria, il documento CP_1 negoziale, debitamente sottoscritto dal cliente, il piano di rientro sottoscritto dall'opponente, corredato dalla proposta in tal senso formulata dall'istituto di credito (n. prot. 14280), nonché l'estratto dell'anagrafe generale-posizione anagrafica contenente la
“analitica registrazione delle varie partite in dare e avere” da settembre 2020 al 10.10.2022, da cui si evince chiaramente l'andamento del rapporto, nonché gli importi dovuti a titolo di capitale, di spese e di interessi alla data del 10.10.2022.
Ebbene, la condotta dell'istituto di credito si pone in aderenza all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza, avendo la stessa fornito la prova della pretesa azionata (cfr. Cass., n.
23974/2010) nei limiti di cui si dirà infra.
Priva di pregio è, invero, la dedotta indeterminatezza del credito ingiunto del quale, come si è detto, sono specificamente indicate le voci nella lista movimenti contenuta nell'anagrafe generale – posizione anagrafica, in grado di fornire un'analitica rappresentazione dello svolgimento del rapporto, non cogliendo nel segno il riferimento alla omessa indicazione dei criteri di calcolo della somma, chiaramente risultanti dal documento denominato “ricognizione di debito e piano di rientro”, sottoscritto dalla tessa opponente il 25.9.2020.
In tale atto, infatti, si dà conto che, a fronte di un debito di € 18.995,40, si è Parte_1 impegnata a versare 23 rate di € 300,00 ciascuna oltre ad una maxi-rata finale a saldo.
Ebbene, la asserita indeterminatezza dell'importo azionato cede il passo alle precise e univoche risultanze contenute nella lista movimenti richiamata, che non pare attendibile unicamente in relazione all'importo a titolo di interessi.
A tale riguardo, deve rilevarsi che, in disparte dalla natura novativa dell'accordo siglato dalle parti a settembre 2020 – da escludere avuto riguardo al contenuto del piano di rientro e della relativa proposta formulata da –, nelle movimentazioni del rapporto CP_1 avvenute a partire dal mese di settembre 2020 risultano degli importi – esigui – a titolo di interessi corrispettivi, importi che nel ricorso monitorio invece vengono indicati come interessi moratori.
Invero, indipendentemente dalla natura di tali somme e dalla loro riconducibilità nell'alveo degli interessi corrispettivi o moratori, la documentazione offerta non contiene alcun dato che consenta di affermare che tali importi siano state addebitati in osservanza del tasso (di mora) contrattuale, pari a quello legale maggiorato di sei punti, dovendo gli stessi essere espunti dal saldo debitore complessivo.
Quanto alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, va detto che il contratto di finanziamento – la cui obbligazione non può di certo considerarsi estinta e sostituita da quella stabilita nel piano di rientro, in mancanza di indicazioni in tal senso nel documento predetto e nella proposta formulata da – contempla espressamente la CP_1 ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1186 cc in caso di mancato pagamento di una sola rata;
né a conclusioni difformi può pervenirsi in forza della mancata indicazione dell'esatto numero di rate impagate, di certo superiore ad una avuto riguardo alla lista movimenti offerta dall'opposta.
Del resto, “La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale” (Cass, n. 20042/2020).
In forza delle argomentazioni svolte, il decreto ingiuntivo va revocato, dovendosi condannare
l'opponente a corrispondere a la somma di € 15.069,00, pari all'importo ingiunto meno quello CP_1
a titolo di interessi, oltre agli interessi nella misura legale con decorrenza dalla data della presente decisione, atteso che “il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando, come nel caso di specie,
l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. Nel caso specifico, poi, poichè il Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria del G., revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di quest'ultimo, il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum” (così da ultimo Cass. n. 6012/2020).
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
Termini Imerese, 19 settembre 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 655/2023
VERBALE D'UDIENZA del 19/09/2025
nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 19/09/2025, alle ore 9.54, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv.
Maddalena Zito, in sostituzione dell'avv. Salvatore Firrito;
nessuno è comparso per CP_1
L'avv. Zito conclude riportandosi all'atto di citazione e chiede l'accoglimento dell'opposizione per i motivi indicati nell'atto introduttivo e nelle note conclusive;
chiede,
dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 14.00, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 19.9.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 655/2023 RG degli affari civili
TRA
(cf: ), quale TITOLARE DELL'OMONIMA Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Salvatore Firrito in forza di procura alle liti in calce all'atto introduttivo, presso il cui studio, sito a Cefalù in via Gen. P. Prestisimone n. 2, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
Controparte_2
(cf: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vascellaro, in
[...] P.IVA_1 forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo il via Terrasanta n. 93, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: l'opponente ha concluso come da verbale di udienza (sopra);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: revoca il decreto ingiuntivo n. 1112/2022; condanna l'opponente a corrispondere a in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, la somma di € 15.069,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 2.550,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
e delle seguenti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale titolare dell'omonima Parte_1
Ditta individuale, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1112/2022 con il quale il Tribunale di Termini Imerese gli ha ingiunto di pagare in favore di la CP_1 somma di € 15.843,51 “in virtù di un piano di rientro stipulato per corrispondenza, definito in data 30.09.20, con accettazione della proposta”.
Contestava il credito azionato in sede monitoria, in quanto privo della indicazione delle
“modalità di conteggio in virtù della quale si perviene a detto importo” e del “tasso adoperato per il calcolo degli interessi addebitati (euro 765,51), peraltro non pattuito”, nonché del numero delle rate (im)pagate.
Negava, per altro verso, la sussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, non potendo il creditore esigere immediatamente la prestazione atteso che “nello scambio di corrispondenza relativo all'accordo dedotto da nulla risulta circa un'accertata CP_1 situazione d'insolvenza della debitrice ovvero in ordine ad una riduzione delle garanzie fornite in occasione dell'accordo transattivo raggiunto”.
Domandava, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo nonché di “dichiarare che l'odierna opponente non è decaduta dal beneficio del termine” e che “la somma dovuta a la cui CP_1 misura dovrà essere accertata in fase istruttoria, deve essere corrisposta con le modalità di cui al contratto di transazione concluso tra le parti con l'accettazione della parte creditrice in data
30.09.2022”.
Nella comparsa di costituzione depositata il 12.5.2023 per il Controparte_2 credito alle , contestava le deduzioni avversarie, allegando che Controparte_1
l'accordo concluso tra le parti era stato siglato sulla base della “proposta di ricognizione di debito e piano di rientro”, trasmessa da con nota del 25.9.2020 (accettata da Parte_1 con nota prot. n. 14280 del 30.9.2020), che prevedeva il pagamento della somma di € CP_1
18.995,40, oltre ad € 250,00 per spese e competenze legali, a mezzo di 23 rate da € 300,00 e conguaglio finale al ventiquattresimo mese.
Precisava che la controparte aveva pagato soltanto alcune delle rate pattuite, come risultava dall'“anagrafe generale – gestione anagrafica”, indicante il prospetto delle rate insolute, di quelle pagate, degli interessi e degli acconti di € 300,00 corrisposti successivamente alla dilazione accordata.
Invocava, invero, la reviviscenza dell'obbligazione originaria, escludendo la natura novativa del piano di rientro, a fronte dell'inadempimento della controparte, con specifico riguardo al tasso di mora, previsto nella domanda di finanziamento del 28.10.2013 –
12.12.2023 in misura pari a “al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo”.
A conferma della tesi prospettata, l'opposta richiamava inoltre l'accettazione della proposta formulata dalla controparte, che prevedeva “n. 23 rate di euro 300,00 (con possibilità di effettuare versamenti di importo superiore) da versare a partire dal 20/10/2020, più una ventiquattresima maxirata residuale, da calcolare, che terrà conto degli interessi di mora maturati…”.
Quanto alla contestazione in ordine alla decadenza dal beneficio del termine, ribadiva la natura non novativa dell'accordo concluso tra le parti – dal quale non risultava alcuna volontà di estinguere la precedente obbligazione –, consistente unicamente nella modifica accessoria del rapporto originario e, specificamente, nell'apposizione di differenti termini di pagamento.
Domandava, dunque, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (richiesta cui ha dichiarato di rinunciare nelle note scritte depositate il 30.11.2023) e il rigetto dell'opposizione e, solo in via gradata, la condanna della controparte alla corresponsione della somma rideterminata in sede giudiziale.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, all'udienza del 19.9.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto osservarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., n. 77/1969; Cass., n. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 15.843,51 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto l'esposizione debitoria del finanziamento per il credito di esercizio di € 23.000,00 concesso da ad CP_1 Pt_1
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, erogato in data 25.8.2014, da
[...] rimborsare mediante 29 addebiti in conto corrente, con scadenza dal 25.12.2014 al
25.4.2017, il primo dell'importo di € 793,20 ed i restanti di € 793,10 ciascuno (cfr. contratto e prospetto pagamenti in atti). Finanziamento che, in seguito al mancato pagamento di talune rate, è stato poi oggetto di un piano di rientro, sottoscritto dalla debitrice il
25.9.2020, in forza del quale la stessa avrebbe dovuto corrispondere la somma complessiva di € 18.995,40, oltre € 250,00 (comprensivi di ogni onere accessorio) a titolo di spese competenze legali, mediante il pagamento di 23 rate di € 300,00 ciascuna, a partire da novembre 2020, oltre ad un conguaglio finale al ventiquattresimo mese “del residuo a saldo dell'intero debito”.
Ora, ha suffragato la pretesa depositando, già nella fase monitoria, il documento CP_1 negoziale, debitamente sottoscritto dal cliente, il piano di rientro sottoscritto dall'opponente, corredato dalla proposta in tal senso formulata dall'istituto di credito (n. prot. 14280), nonché l'estratto dell'anagrafe generale-posizione anagrafica contenente la
“analitica registrazione delle varie partite in dare e avere” da settembre 2020 al 10.10.2022, da cui si evince chiaramente l'andamento del rapporto, nonché gli importi dovuti a titolo di capitale, di spese e di interessi alla data del 10.10.2022.
Ebbene, la condotta dell'istituto di credito si pone in aderenza all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza, avendo la stessa fornito la prova della pretesa azionata (cfr. Cass., n.
23974/2010) nei limiti di cui si dirà infra.
Priva di pregio è, invero, la dedotta indeterminatezza del credito ingiunto del quale, come si è detto, sono specificamente indicate le voci nella lista movimenti contenuta nell'anagrafe generale – posizione anagrafica, in grado di fornire un'analitica rappresentazione dello svolgimento del rapporto, non cogliendo nel segno il riferimento alla omessa indicazione dei criteri di calcolo della somma, chiaramente risultanti dal documento denominato “ricognizione di debito e piano di rientro”, sottoscritto dalla tessa opponente il 25.9.2020.
In tale atto, infatti, si dà conto che, a fronte di un debito di € 18.995,40, si è Parte_1 impegnata a versare 23 rate di € 300,00 ciascuna oltre ad una maxi-rata finale a saldo.
Ebbene, la asserita indeterminatezza dell'importo azionato cede il passo alle precise e univoche risultanze contenute nella lista movimenti richiamata, che non pare attendibile unicamente in relazione all'importo a titolo di interessi.
A tale riguardo, deve rilevarsi che, in disparte dalla natura novativa dell'accordo siglato dalle parti a settembre 2020 – da escludere avuto riguardo al contenuto del piano di rientro e della relativa proposta formulata da –, nelle movimentazioni del rapporto CP_1 avvenute a partire dal mese di settembre 2020 risultano degli importi – esigui – a titolo di interessi corrispettivi, importi che nel ricorso monitorio invece vengono indicati come interessi moratori.
Invero, indipendentemente dalla natura di tali somme e dalla loro riconducibilità nell'alveo degli interessi corrispettivi o moratori, la documentazione offerta non contiene alcun dato che consenta di affermare che tali importi siano state addebitati in osservanza del tasso (di mora) contrattuale, pari a quello legale maggiorato di sei punti, dovendo gli stessi essere espunti dal saldo debitore complessivo.
Quanto alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, va detto che il contratto di finanziamento – la cui obbligazione non può di certo considerarsi estinta e sostituita da quella stabilita nel piano di rientro, in mancanza di indicazioni in tal senso nel documento predetto e nella proposta formulata da – contempla espressamente la CP_1 ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1186 cc in caso di mancato pagamento di una sola rata;
né a conclusioni difformi può pervenirsi in forza della mancata indicazione dell'esatto numero di rate impagate, di certo superiore ad una avuto riguardo alla lista movimenti offerta dall'opposta.
Del resto, “La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale” (Cass, n. 20042/2020).
In forza delle argomentazioni svolte, il decreto ingiuntivo va revocato, dovendosi condannare
l'opponente a corrispondere a la somma di € 15.069,00, pari all'importo ingiunto meno quello CP_1
a titolo di interessi, oltre agli interessi nella misura legale con decorrenza dalla data della presente decisione, atteso che “il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando, come nel caso di specie,
l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. Nel caso specifico, poi, poichè il Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria del G., revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di quest'ultimo, il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum” (così da ultimo Cass. n. 6012/2020).
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
Termini Imerese, 19 settembre 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.