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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3134 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 2 maggio 2025 vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. PRUNA PIER GIORGIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. MOSCA ISABEL che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
Conclusioni congiunte
I. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e rimettere la causa sul ruolo decorsi i termini di legge per procedere al divorzio;
II. viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso il padre Per_1 con rapporti di frequentazione mamma-figlio liberamente concordati;
III. Assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
IV. si impegna a versare l'importo di € 4000,00 a saldo e stralcio di ogni pendenza Parte_2 pregressa inerente al mantenimento del figlio entro fine mese, mediante il versamento con bonifico Per_1 bancario sul conto di . Parte_1
provvederà direttamente al mantenimento ordinario di;
Controparte_1 Per_1 VI. Le spese straordinarie per verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori come da Protocollo Per_1 del Tribunale di Monza;
VII. rinuncia alla domanda di addebito e di risarcimento danni. Parte_1
Motivi della decisione
I.La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto dopo l'udienza, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. II. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III.
Considerato che
le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Parte_2 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2004; III. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 16 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 2 maggio 2025 vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. PRUNA PIER GIORGIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. MOSCA ISABEL che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
Conclusioni congiunte
I. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e rimettere la causa sul ruolo decorsi i termini di legge per procedere al divorzio;
II. viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso il padre Per_1 con rapporti di frequentazione mamma-figlio liberamente concordati;
III. Assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
IV. si impegna a versare l'importo di € 4000,00 a saldo e stralcio di ogni pendenza Parte_2 pregressa inerente al mantenimento del figlio entro fine mese, mediante il versamento con bonifico Per_1 bancario sul conto di . Parte_1
provvederà direttamente al mantenimento ordinario di;
Controparte_1 Per_1 VI. Le spese straordinarie per verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori come da Protocollo Per_1 del Tribunale di Monza;
VII. rinuncia alla domanda di addebito e di risarcimento danni. Parte_1
Motivi della decisione
I.La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto dopo l'udienza, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. II. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III.
Considerato che
le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Parte_2 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio n. 23, Parte II, Serie A, Anno 2004; III. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 16 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti