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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2816 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(C.F.: ), nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(TE) il 21 ottobre 1967 ed (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...], entrambi C.F._2 residenti a[...], entrambi elettivamente domiciliati a San Nicolò a Tordino (TE), in via Galileo Galilei,
n. 118/A, presso e nello studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- OPPONENTI -
e
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._3
Monterotondo (RM) il 17 dicembre 1956 e (C.F.: Controparte_2
, nato ad [...] il [...], C.F._4 entrambi residenti ad Isola del Gran Sasso, alla Contrada San Giovanni, n. 77, entrambi elettivamente domiciliati a Chieti, Corso Maruccino n. 168, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Di Rocco, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
- OPPOSTI-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2 dicembre 2024, celebratasi con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2017, ed Parte_1 hanno proposto “opposizione all'esecuzione e/o agli atti Parte_2 esecutivi”, contestando il preavviso di rilascio ex art 608 c.p.c. notificato loro in data 23 maggio 2017 su istanza di e Controparte_1 Controparte_2 avente ad oggetto l'immobile sito ad Isola del Gran Sasso, in via Torretta, n.
206, già oggetto di decreto di trasferimento rep. n. 19 emesso dal Tribunale di
Teramo in data 19 gennaio 2016 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare rubricata al R.G.E. n. 83/2012.
A sostegno della spiegata opposizione, i sig.ri hanno Parte_3 allegato e dedotto che:
- hanno ricevuto, in data 19 aprile 2017, atto di precetto per il rilascio dell'immobile oggetto della procedura esecutiva avanti al Tribunale di
Teramo, rubricato al R.G.E. n. 83/2012, a seguito dell'aggiudicazione dello stesso da parte dei sig.ri e unitamente Controparte_1 Controparte_2 al decreto di trasferimento emesso dal G.E. in data 19 gennaio 2016;
- successivamente, in data 23 maggio 2017, è stato loro notificato avviso di rilascio ex art 608 c.p.c., oggetto di impugnazione, per il tramite del quale
è stato loro comunicato che, in data 12 giugno 2017, l'Ufficiale Giudiziario incaricato, munito del titolo esecutivo e del precetto, avrebbe provveduto ad immettere gli odierni opposti nel possesso esclusivo dell'immobile loro aggiudicato.
Quindi, i sig.ri sostenendo la presenza di una causa Controparte_3 esterna impeditiva del decorso del termine previsto dall'art. 482 c.p.c. individuata nella specifica normativa emergenziale adottata a causa dell'evento sismico che ha interessato il territorio abruzzese nell'anno 2016, hanno chiesto, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., nonché, nel merito, la declaratoria di nullità, inammissibilità e/o illegittimità della esecuzione ex adverso promossa.
Con ordinanza riservata del 19 giugno 2017, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'opposizione e fissato il termine perentorio di 60 giorni per
2 l'instaurazione del giudizio di merito, ritualmente e tempestivamente introdotto mediante atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 8 settembre 2017 dagli odierni opponenti, i quali, medio tempore, hanno altresì reclamato, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., la citata ordinanza del
G.E. avanti al Collegio dell'intestato Tribunale, che, dopo aver emesso inaudita altera parte decreto di sospensione dell'esecuzione, ha rigettato il reclamo con ordinanza datata 16 novembre 2017.
In particolare, con l'atto introduttivo del presente procedimento, gli odierni opponenti hanno eccepito la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 482 c.p.c., sostenendo il mancato decorso del termine per l'avvio dell'esecuzione a causa della intervenuta sospensione dei termini processuali sancita dal combinato disposto dell'art. 49 D.L. 189/2016, convertito in L. n.
229/2016 e del comma II dell'art. 18-undecies, comma II D.L. n. 8/2017, poi convertito in L. n. 45/ 2017.
Con comparsa di costituzione e riposta depositata in data 13 dicembre
2017, si sono costituti nel presente giudizio e Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto CP_2 infondata in fatto e in diritto;
in particolare, i sig.ri hanno Parte_4 preliminarmente richiamato le ragioni del duplice rigetto, sia da parte del
Giudice dell'Esecuzione sia da parte del Collegio in sede di reclamo, della richiesta di sospensione all'esecuzione promossa dagli odierni opponenti, censurando, nel merito, l'applicabilità nei confronti di questi ultimi dei benefici derivanti dalla richiamata normativa emergenziale adottata a causa del sisma che ha colpito il territorio teramano nell'anno 2016, e ciò anche in forza delle motivazioni a corredo delle ordinanze di rigetto adottate dall'intestato Tribunale in sede di richiesta di sospensione all'esecuzione.
Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 18 dicembre 2018, su richiesta dei procuratori delle parti, il precedente giudie istruttore ha concesso i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
A seguito di numerosi rinvii, i procuratori delle parti, all'udienza del 2 dicembre 2024, hanno precisato le rispettive conclusioni avanti allo scrivente magistrato – divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024 –
e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti
3 dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
È opportuno e dirimente anzitutto precisare, in punto di qualificazione sub specie juris, che i motivi di censura coltivati dagli odierni opponenti, attenendo alla regolarità formale del preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. e dunque al quomodo e non all'an dell'esecuzione, configurano, senza dubbio, fattispecie di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., come del resto già affermato dal Collegio in sede di reclamo avverso l'ordinanza del G.E. del
19 giugno 2017.
Infatti, come è noto, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. concerne la regolarità formale degli atti preliminari all'azione esecutiva, come il precetto, il titolo esecutivo e le notificazioni ovvero i vizi formali degli atti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo;
ebbene, nel caso di specie, i sig.ri e hanno chiesto di accertare l'esistenza di Pt_1 Parte_2 una causa esterna idonea ad inibire, seppur per un periodo determinato,
l'azione esecutiva loro preannunciata mediante la notifica dell'avviso di rilascio in data 23 maggio 2017, sostenendo quindi che proprio dalla concretizzazione della predetta causa esterna sarebbe derivato il mancato decoroso del termine dilatorio previsto dal codice di rito all'art. 482.
Premessa così la qualificazione della domanda svolta dai sig.ri e Pt_1 in termini di opposizione ex art. 617 c.p.c. - e non di opposizione Parte_2 ex art. 615 c.p.c. -, deve osservarsi che gli opponenti hanno individuato la causa esterna impeditiva del decorso del termine di cui all'art. 482 c.p.c. nella normativa emergenziale adottata a causa dell'evento sismico che ha interessato il territorio abruzzese nell'anno 2016, richiamando specificatamente l'art. 49 D.L. n. 189/2016, come convertito nella L n. 229/2016, nonché il comma II dell'art. 18-undecies D.L. n. 8/2017, convertito nella L. n.
45/2017.
Ebbene, ai sensi del comma IV del citato art. 49, “Per i soggetti che, alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché
4 dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti,
i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.”
Prosegue il comma 9-ter, disponendo che “Le disposizioni di cui ai commi
3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2”, il cui ambito di applicazione è stato successivamente esteso dall'art. 18-undecies D.L. n. 8/017 all'allegato 2 bis, il quale, nell'elencare i territori comunali rispetto ai quali trova favorevolmente applicazione la disciplina della sospensione dei termini processuali, vi ricomprende anche il
Comune di Isola del Gran Sasso.
Di conseguenza, avendo gli odierni opponenti residenza nel predetto
Comune (cfr. doc. 3 fascicolo di parte opponente) che è ricompreso nell'allegato 2 bis al D.L. n. 8/2017, deve ritenersi operante la sospensione dei termini dal 26 agosto 2016 sino al 31 luglio 2017.
Pacifica e non contestata è la piena regolarità degli atti esecutivi sino a quel momento posti in essere, ed infatti, nessun dubbio sussiste in ordine alla regolarità dell'ordinanza di vendita, della successiva ordinanza di assegnazione e dell'avvenuto pagamento del prezzo da parte degli aggiudicatari: invero, oggetto di contestazione è infatti esclusivamente la regolarità della notifica dell'avviso di rilascio per mancato decorso del termine ex art. 482 c.p.c., il quale vieta espressamente l'inizio della esecuzione forzata “prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso.”
Orbene, quanto sin qui esposto sembrerebbe deporre a favore della posizione degli opponenti, i quali, giovando della sospensione dei termini processuali siccome residenti in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 bis al D.L.
n. 8/2017, non avrebbero potuto essere evidentemente destinatari dell'avviso
5 di rilascio opposto, in assenza del mancato decorso dei termini di cui all'art. 482 c.p.c..
Senonché, dalla lettura della normativa emergenziale in costanza della quale gli opponenti intendono sottrarsi al rilascio dell'immobile oggetto di aggiudicazione in favore dei sig.ri e emerge chiaramente CP_1 CP_2 che la decorrenza dei termini processuali era sospesa dal giorno dell'evento sismico sino alla data del 31 luglio 2017 e che i termini processuali sarebbero tornati a decorrere “alla fine del periodo”, senza alcuna indicazione in ordine alla necessità di un nuovo ed ulteriore atto di impulso da parte del soggetto interessato alla ripresa della decorrenza dei termini, cosa peraltro che gli interessati, ossia gli odierni opposti nel caso di specie, hanno fatto.
Infatti, gli odierni opposti hanno provveduto a notificare ulteriori avvisi di rilascio: in particolare, hanno notificato l'avviso di rilascio dell'immobile, oltre che in data 19 aprile 2017, anche successivamente, ossia in data 19 luglio 2017 (cfr. doc. 10 fascicolo di parte opposta); peraltro, così come la prima, anche la seconda notificazione non poteva essere validamente effettuata, difettando il presupposto del decorso legale dei termini.
Tuttavia, discorso ben diverso deve essere operato con riguardo alla nuova notifica richiesta tramite UNEP in data 27 novembre 2017, poiché, in quest'ultimo caso, essendo venuta meno la causa di sospensione, risultano invece validamente decorsi i termini legislativamente previsti fra la notifica dell'atto di precetto e la successiva notifica dell'avviso di rilascio.
Quindi, alla corretta e compiuta decorrenza del termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto, gli opposti hanno correttamente provveduto al deposito presso l'UNEP di un nuovo avviso di rilascio in data
27 novembre 2017.
Ora, deve sottolinearsi che il menzionato avviso, debitamente notificato agli odierni opponenti, ha condotto alla liberazione dell'immobile, verificatasi in data 29 dicembre 2017, preceduto da un primo accesso effettuato in data 18 dicembre 2017, durante il quale l'opponente ha chiesto la Parte_2 concessione di un termine al fine di “provvedere alla liberazione dell'appartamento da tutti i beni e arredi di sua proprietà.” (cfr. documenti nn. 12 e 14 di parte opposta).
6 Così specificati i fatti della vicenda, risulta peraltro essere venuta meno la ragione del contendere fra le parti per la carenza di interesse ad agire e contraddire e quindi ad ottenere un risultato utile che, in assenza di un valido ed apprezzabile intervento del giudice, non potrebbe essere raggiunto (cfr.
Cass. n. 16891 del 2021), dovendosi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può definire il giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, ma è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Si versa, pertanto, al di fuori delle ipotesi tipiche di estinzione per inattività delle parti, nelle sue plurime fattispecie contemplate dall'ordinamento, e di rinuncia agli atti. Si verifica, dunque, una sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti, rispettivamente ad agire e a resistere in giudizio, deducibile dalle medesime ovvero rilevabile anche d'ufficio da giudice.
Ora, è evidente che una simile situazione, in caso di esecuzione per rilascio, può verificarsi nell'ipotesi di rilascio spontaneo dell'immobile da parte del soggetto obbligato, in quanto venuto meno il suo interesse alla detenzione dello stesso, e quindi, sia pur indirettamente, in osservanza del dispositivo del titolo esecutivo posto alla base della procedura di rilascio.
Dunque, nel caso di specie, si impone una simile pronuncia, stante il già intervenuto rilascio dell'immobile da parte e con l'assenso degli opponenti
(cfr. documenti nn. 11 e 12 del fascicolo di parte opposta, i.e. il verbale di rilascio dell'immobile), che ne evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, recte il sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il presente procedimento.
A ciò si aggiunga che la strada della declaratoria di cessata materia del contendere è da percorrere anche in considerazione dell'avvenuta notifica di un nuovo preavviso di rilascio in data 27 novembre 2017: si rammenti, infatti, che secondo la giurisprudenza di legittimità “si determina la cessazione della
7 materia del contendere, rispetto all'opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo od alla sua notificazione, se la parte istante procede ad altra notificazione del titolo - oltre che del precetto e del preavviso se erano stati pur essi notificati” (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza del 7 luglio 1999, n. 7026).
Nel caso di specie, come visto, l'Ufficiale Giudiziario ha provveduto ad altra notificazione del preavviso di rilascio nel rispetto del termine, anche ciò determinando la cessazione della materia del contendere rispetto all'opposizione concernente la legittimità del preavviso notificato precedentemente: in tal modo, infatti, gli opposti hanno rinnovato l'atto asseritamente illegittimo e rinunciato a fondare su quello il proseguimento dell'intrapresa esecuzione.
Del resto, deve logicamene argomentarsi che, se lo scopo della spiegata opposizione è quello di ottenere una dichiarazione di nullità/inefficacia degli atti esecutivi con l'obiettivo di evitare il processo esecutivo, che nel caso di specie si è invece concretamente realizzato ed è culminato con il rilascio da parte degli opponenti dell'immobile oggetto di aggiudicazione, allora rimarrebbe privo di qualsiasi efficacia un provvedimento che miri ad ottenere ciò che giù concretamente si è realizzato per volontà delle parti.
Da ultimo, quanto alla mancata ottemperanza dell'ordine di esibizione rivolto a parte opposta su richiesta degli opponenti - inadempienza sulla quale questi ultimi hanno insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni - occorre rilevare che il documento (il n. 13 di parte opposta) del quale se ne chiede la completa esibizione non risulta essere di fondamentale importanza ai fini del decidere.
Infatti, il documento n. 13 – ossia il previso di rilascio che parte opposta sostiene aver notificato a controparte, con notifica che sarebbe avvenuta durante il periodo di sospensione dei termini, in quanto, nel predetto avviso,
è indicata come data per il rilascio il giorno 12 luglio 2017 – è carente della sottoscrizione, della data e della relativa ricevuta di notifica.
Parte opponente, facendo leva su tali carenze, ne ha chiesto l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non considerando tuttavia che alcuna utilità pratica a fini decisori può sortire tale documento per l'odierno giudizio, poiché attiene ad un avviso di rilascio, che, come si è detto, è stato presumibilmente
8 notificato prima del venir meno della causa di sospensione dei termini processuali e, in quanto tale, irrilevante in termini e probatori e decisori.
A ciò si aggiunga la non poca rilevanza della dichiarata cessazione della materia del contendere - con l'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di esecuzione -, che conseguentemente fa venir meno l'interesse ad ottenere dalla parte opponente l'esibizione di documentazione con finalità probatorie.
Senonché, la declaratoria della cessazione della materia del contendere non esonera il giudicante dal provvedere in ordine alle spese di lite, la cui regolamentazione – che avviene sempre in applicazione dei parametri di cui al DM. 55/2014 – è governata in siffatta eventualità, secondo granitica giurisprudenza, dal criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, e cioè secondo quello che sarebbe stato l'esito del giudizio laddove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato sulla scorta di una delibazione necessariamente sommaria del merito della controversia.
Nel compiere tale vaglio sulla presumibile fondatezza dei motivi di opposizione, reputa il giudicante, alla luce di tutte le argomentazione sopra esposte, la verosimile non accoglibilità delle ragioni dei signori
[...]
Parte_3
Pertanto, venendo alla regolamentazione delle spese di giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, i sig.ri e Parte_1 devono essere condannati alla refusione delle spese di Parte_2 lite in favore dei sig.ri e che sono Controparte_1 Controparte_2 liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, tenendo conto dello scaglione “indeterminabile – complessità bassa” e avuto riguardo, per le fasi istruttoria e decisionale, ai valori minimi, in ragione della istruzione eminentemente documentale della causa e della dichiarazione di cessata materia del contendere;
a ciò si aggiunga che, la sia pur solo astratta applicabilità, nei confronti degli odierni opponenti, della disciplina dettata dalla legislazione speciale sopra illustrata induce il Tribunale a ritenere equo compensare le spese di lite nella misura di 1/3, con i restanti 2/3, liquidati secondo i parametri ed i criteri appena esposti, a carico degli odierni opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa
9 rubricata al R.G. n. 2816/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da e avverso il preavviso di rilascio ex Parte_1 Parte_2 art. 608 c.p.c., già oggetto di decreto di trasferimento rep. n. 19 ed emesso nell'ambio della procedura esecutiva immobiliare rubricata al R.G.E. n.
83/2012;
2) CONDANNA e in solido fra loro, alla Parte_1 Parte_2 refusione, in favore di e delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite – da distrarsi in favore del relativo procuratore, Avv. Massimo Di
Rocco, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. e già operata la disposta compensazione nella misura di 1/3 – che sono complessivamente liquidate nell'importo complessivo di € 3.507,00 per compensi, oltre spese generali, oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 22 febbraio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2816 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(C.F.: ), nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(TE) il 21 ottobre 1967 ed (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...], entrambi C.F._2 residenti a[...], entrambi elettivamente domiciliati a San Nicolò a Tordino (TE), in via Galileo Galilei,
n. 118/A, presso e nello studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- OPPONENTI -
e
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._3
Monterotondo (RM) il 17 dicembre 1956 e (C.F.: Controparte_2
, nato ad [...] il [...], C.F._4 entrambi residenti ad Isola del Gran Sasso, alla Contrada San Giovanni, n. 77, entrambi elettivamente domiciliati a Chieti, Corso Maruccino n. 168, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Di Rocco, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
- OPPOSTI-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2 dicembre 2024, celebratasi con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2017, ed Parte_1 hanno proposto “opposizione all'esecuzione e/o agli atti Parte_2 esecutivi”, contestando il preavviso di rilascio ex art 608 c.p.c. notificato loro in data 23 maggio 2017 su istanza di e Controparte_1 Controparte_2 avente ad oggetto l'immobile sito ad Isola del Gran Sasso, in via Torretta, n.
206, già oggetto di decreto di trasferimento rep. n. 19 emesso dal Tribunale di
Teramo in data 19 gennaio 2016 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare rubricata al R.G.E. n. 83/2012.
A sostegno della spiegata opposizione, i sig.ri hanno Parte_3 allegato e dedotto che:
- hanno ricevuto, in data 19 aprile 2017, atto di precetto per il rilascio dell'immobile oggetto della procedura esecutiva avanti al Tribunale di
Teramo, rubricato al R.G.E. n. 83/2012, a seguito dell'aggiudicazione dello stesso da parte dei sig.ri e unitamente Controparte_1 Controparte_2 al decreto di trasferimento emesso dal G.E. in data 19 gennaio 2016;
- successivamente, in data 23 maggio 2017, è stato loro notificato avviso di rilascio ex art 608 c.p.c., oggetto di impugnazione, per il tramite del quale
è stato loro comunicato che, in data 12 giugno 2017, l'Ufficiale Giudiziario incaricato, munito del titolo esecutivo e del precetto, avrebbe provveduto ad immettere gli odierni opposti nel possesso esclusivo dell'immobile loro aggiudicato.
Quindi, i sig.ri sostenendo la presenza di una causa Controparte_3 esterna impeditiva del decorso del termine previsto dall'art. 482 c.p.c. individuata nella specifica normativa emergenziale adottata a causa dell'evento sismico che ha interessato il territorio abruzzese nell'anno 2016, hanno chiesto, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., nonché, nel merito, la declaratoria di nullità, inammissibilità e/o illegittimità della esecuzione ex adverso promossa.
Con ordinanza riservata del 19 giugno 2017, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'opposizione e fissato il termine perentorio di 60 giorni per
2 l'instaurazione del giudizio di merito, ritualmente e tempestivamente introdotto mediante atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 8 settembre 2017 dagli odierni opponenti, i quali, medio tempore, hanno altresì reclamato, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., la citata ordinanza del
G.E. avanti al Collegio dell'intestato Tribunale, che, dopo aver emesso inaudita altera parte decreto di sospensione dell'esecuzione, ha rigettato il reclamo con ordinanza datata 16 novembre 2017.
In particolare, con l'atto introduttivo del presente procedimento, gli odierni opponenti hanno eccepito la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 482 c.p.c., sostenendo il mancato decorso del termine per l'avvio dell'esecuzione a causa della intervenuta sospensione dei termini processuali sancita dal combinato disposto dell'art. 49 D.L. 189/2016, convertito in L. n.
229/2016 e del comma II dell'art. 18-undecies, comma II D.L. n. 8/2017, poi convertito in L. n. 45/ 2017.
Con comparsa di costituzione e riposta depositata in data 13 dicembre
2017, si sono costituti nel presente giudizio e Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto CP_2 infondata in fatto e in diritto;
in particolare, i sig.ri hanno Parte_4 preliminarmente richiamato le ragioni del duplice rigetto, sia da parte del
Giudice dell'Esecuzione sia da parte del Collegio in sede di reclamo, della richiesta di sospensione all'esecuzione promossa dagli odierni opponenti, censurando, nel merito, l'applicabilità nei confronti di questi ultimi dei benefici derivanti dalla richiamata normativa emergenziale adottata a causa del sisma che ha colpito il territorio teramano nell'anno 2016, e ciò anche in forza delle motivazioni a corredo delle ordinanze di rigetto adottate dall'intestato Tribunale in sede di richiesta di sospensione all'esecuzione.
Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 18 dicembre 2018, su richiesta dei procuratori delle parti, il precedente giudie istruttore ha concesso i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
A seguito di numerosi rinvii, i procuratori delle parti, all'udienza del 2 dicembre 2024, hanno precisato le rispettive conclusioni avanti allo scrivente magistrato – divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024 –
e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti
3 dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
È opportuno e dirimente anzitutto precisare, in punto di qualificazione sub specie juris, che i motivi di censura coltivati dagli odierni opponenti, attenendo alla regolarità formale del preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. e dunque al quomodo e non all'an dell'esecuzione, configurano, senza dubbio, fattispecie di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., come del resto già affermato dal Collegio in sede di reclamo avverso l'ordinanza del G.E. del
19 giugno 2017.
Infatti, come è noto, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. concerne la regolarità formale degli atti preliminari all'azione esecutiva, come il precetto, il titolo esecutivo e le notificazioni ovvero i vizi formali degli atti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo;
ebbene, nel caso di specie, i sig.ri e hanno chiesto di accertare l'esistenza di Pt_1 Parte_2 una causa esterna idonea ad inibire, seppur per un periodo determinato,
l'azione esecutiva loro preannunciata mediante la notifica dell'avviso di rilascio in data 23 maggio 2017, sostenendo quindi che proprio dalla concretizzazione della predetta causa esterna sarebbe derivato il mancato decoroso del termine dilatorio previsto dal codice di rito all'art. 482.
Premessa così la qualificazione della domanda svolta dai sig.ri e Pt_1 in termini di opposizione ex art. 617 c.p.c. - e non di opposizione Parte_2 ex art. 615 c.p.c. -, deve osservarsi che gli opponenti hanno individuato la causa esterna impeditiva del decorso del termine di cui all'art. 482 c.p.c. nella normativa emergenziale adottata a causa dell'evento sismico che ha interessato il territorio abruzzese nell'anno 2016, richiamando specificatamente l'art. 49 D.L. n. 189/2016, come convertito nella L n. 229/2016, nonché il comma II dell'art. 18-undecies D.L. n. 8/2017, convertito nella L. n.
45/2017.
Ebbene, ai sensi del comma IV del citato art. 49, “Per i soggetti che, alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché
4 dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti,
i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.”
Prosegue il comma 9-ter, disponendo che “Le disposizioni di cui ai commi
3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2”, il cui ambito di applicazione è stato successivamente esteso dall'art. 18-undecies D.L. n. 8/017 all'allegato 2 bis, il quale, nell'elencare i territori comunali rispetto ai quali trova favorevolmente applicazione la disciplina della sospensione dei termini processuali, vi ricomprende anche il
Comune di Isola del Gran Sasso.
Di conseguenza, avendo gli odierni opponenti residenza nel predetto
Comune (cfr. doc. 3 fascicolo di parte opponente) che è ricompreso nell'allegato 2 bis al D.L. n. 8/2017, deve ritenersi operante la sospensione dei termini dal 26 agosto 2016 sino al 31 luglio 2017.
Pacifica e non contestata è la piena regolarità degli atti esecutivi sino a quel momento posti in essere, ed infatti, nessun dubbio sussiste in ordine alla regolarità dell'ordinanza di vendita, della successiva ordinanza di assegnazione e dell'avvenuto pagamento del prezzo da parte degli aggiudicatari: invero, oggetto di contestazione è infatti esclusivamente la regolarità della notifica dell'avviso di rilascio per mancato decorso del termine ex art. 482 c.p.c., il quale vieta espressamente l'inizio della esecuzione forzata “prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso.”
Orbene, quanto sin qui esposto sembrerebbe deporre a favore della posizione degli opponenti, i quali, giovando della sospensione dei termini processuali siccome residenti in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 bis al D.L.
n. 8/2017, non avrebbero potuto essere evidentemente destinatari dell'avviso
5 di rilascio opposto, in assenza del mancato decorso dei termini di cui all'art. 482 c.p.c..
Senonché, dalla lettura della normativa emergenziale in costanza della quale gli opponenti intendono sottrarsi al rilascio dell'immobile oggetto di aggiudicazione in favore dei sig.ri e emerge chiaramente CP_1 CP_2 che la decorrenza dei termini processuali era sospesa dal giorno dell'evento sismico sino alla data del 31 luglio 2017 e che i termini processuali sarebbero tornati a decorrere “alla fine del periodo”, senza alcuna indicazione in ordine alla necessità di un nuovo ed ulteriore atto di impulso da parte del soggetto interessato alla ripresa della decorrenza dei termini, cosa peraltro che gli interessati, ossia gli odierni opposti nel caso di specie, hanno fatto.
Infatti, gli odierni opposti hanno provveduto a notificare ulteriori avvisi di rilascio: in particolare, hanno notificato l'avviso di rilascio dell'immobile, oltre che in data 19 aprile 2017, anche successivamente, ossia in data 19 luglio 2017 (cfr. doc. 10 fascicolo di parte opposta); peraltro, così come la prima, anche la seconda notificazione non poteva essere validamente effettuata, difettando il presupposto del decorso legale dei termini.
Tuttavia, discorso ben diverso deve essere operato con riguardo alla nuova notifica richiesta tramite UNEP in data 27 novembre 2017, poiché, in quest'ultimo caso, essendo venuta meno la causa di sospensione, risultano invece validamente decorsi i termini legislativamente previsti fra la notifica dell'atto di precetto e la successiva notifica dell'avviso di rilascio.
Quindi, alla corretta e compiuta decorrenza del termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto, gli opposti hanno correttamente provveduto al deposito presso l'UNEP di un nuovo avviso di rilascio in data
27 novembre 2017.
Ora, deve sottolinearsi che il menzionato avviso, debitamente notificato agli odierni opponenti, ha condotto alla liberazione dell'immobile, verificatasi in data 29 dicembre 2017, preceduto da un primo accesso effettuato in data 18 dicembre 2017, durante il quale l'opponente ha chiesto la Parte_2 concessione di un termine al fine di “provvedere alla liberazione dell'appartamento da tutti i beni e arredi di sua proprietà.” (cfr. documenti nn. 12 e 14 di parte opposta).
6 Così specificati i fatti della vicenda, risulta peraltro essere venuta meno la ragione del contendere fra le parti per la carenza di interesse ad agire e contraddire e quindi ad ottenere un risultato utile che, in assenza di un valido ed apprezzabile intervento del giudice, non potrebbe essere raggiunto (cfr.
Cass. n. 16891 del 2021), dovendosi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può definire il giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, ma è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Si versa, pertanto, al di fuori delle ipotesi tipiche di estinzione per inattività delle parti, nelle sue plurime fattispecie contemplate dall'ordinamento, e di rinuncia agli atti. Si verifica, dunque, una sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti, rispettivamente ad agire e a resistere in giudizio, deducibile dalle medesime ovvero rilevabile anche d'ufficio da giudice.
Ora, è evidente che una simile situazione, in caso di esecuzione per rilascio, può verificarsi nell'ipotesi di rilascio spontaneo dell'immobile da parte del soggetto obbligato, in quanto venuto meno il suo interesse alla detenzione dello stesso, e quindi, sia pur indirettamente, in osservanza del dispositivo del titolo esecutivo posto alla base della procedura di rilascio.
Dunque, nel caso di specie, si impone una simile pronuncia, stante il già intervenuto rilascio dell'immobile da parte e con l'assenso degli opponenti
(cfr. documenti nn. 11 e 12 del fascicolo di parte opposta, i.e. il verbale di rilascio dell'immobile), che ne evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, recte il sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il presente procedimento.
A ciò si aggiunga che la strada della declaratoria di cessata materia del contendere è da percorrere anche in considerazione dell'avvenuta notifica di un nuovo preavviso di rilascio in data 27 novembre 2017: si rammenti, infatti, che secondo la giurisprudenza di legittimità “si determina la cessazione della
7 materia del contendere, rispetto all'opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo od alla sua notificazione, se la parte istante procede ad altra notificazione del titolo - oltre che del precetto e del preavviso se erano stati pur essi notificati” (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza del 7 luglio 1999, n. 7026).
Nel caso di specie, come visto, l'Ufficiale Giudiziario ha provveduto ad altra notificazione del preavviso di rilascio nel rispetto del termine, anche ciò determinando la cessazione della materia del contendere rispetto all'opposizione concernente la legittimità del preavviso notificato precedentemente: in tal modo, infatti, gli opposti hanno rinnovato l'atto asseritamente illegittimo e rinunciato a fondare su quello il proseguimento dell'intrapresa esecuzione.
Del resto, deve logicamene argomentarsi che, se lo scopo della spiegata opposizione è quello di ottenere una dichiarazione di nullità/inefficacia degli atti esecutivi con l'obiettivo di evitare il processo esecutivo, che nel caso di specie si è invece concretamente realizzato ed è culminato con il rilascio da parte degli opponenti dell'immobile oggetto di aggiudicazione, allora rimarrebbe privo di qualsiasi efficacia un provvedimento che miri ad ottenere ciò che giù concretamente si è realizzato per volontà delle parti.
Da ultimo, quanto alla mancata ottemperanza dell'ordine di esibizione rivolto a parte opposta su richiesta degli opponenti - inadempienza sulla quale questi ultimi hanno insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni - occorre rilevare che il documento (il n. 13 di parte opposta) del quale se ne chiede la completa esibizione non risulta essere di fondamentale importanza ai fini del decidere.
Infatti, il documento n. 13 – ossia il previso di rilascio che parte opposta sostiene aver notificato a controparte, con notifica che sarebbe avvenuta durante il periodo di sospensione dei termini, in quanto, nel predetto avviso,
è indicata come data per il rilascio il giorno 12 luglio 2017 – è carente della sottoscrizione, della data e della relativa ricevuta di notifica.
Parte opponente, facendo leva su tali carenze, ne ha chiesto l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non considerando tuttavia che alcuna utilità pratica a fini decisori può sortire tale documento per l'odierno giudizio, poiché attiene ad un avviso di rilascio, che, come si è detto, è stato presumibilmente
8 notificato prima del venir meno della causa di sospensione dei termini processuali e, in quanto tale, irrilevante in termini e probatori e decisori.
A ciò si aggiunga la non poca rilevanza della dichiarata cessazione della materia del contendere - con l'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di esecuzione -, che conseguentemente fa venir meno l'interesse ad ottenere dalla parte opponente l'esibizione di documentazione con finalità probatorie.
Senonché, la declaratoria della cessazione della materia del contendere non esonera il giudicante dal provvedere in ordine alle spese di lite, la cui regolamentazione – che avviene sempre in applicazione dei parametri di cui al DM. 55/2014 – è governata in siffatta eventualità, secondo granitica giurisprudenza, dal criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, e cioè secondo quello che sarebbe stato l'esito del giudizio laddove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato sulla scorta di una delibazione necessariamente sommaria del merito della controversia.
Nel compiere tale vaglio sulla presumibile fondatezza dei motivi di opposizione, reputa il giudicante, alla luce di tutte le argomentazione sopra esposte, la verosimile non accoglibilità delle ragioni dei signori
[...]
Parte_3
Pertanto, venendo alla regolamentazione delle spese di giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, i sig.ri e Parte_1 devono essere condannati alla refusione delle spese di Parte_2 lite in favore dei sig.ri e che sono Controparte_1 Controparte_2 liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, tenendo conto dello scaglione “indeterminabile – complessità bassa” e avuto riguardo, per le fasi istruttoria e decisionale, ai valori minimi, in ragione della istruzione eminentemente documentale della causa e della dichiarazione di cessata materia del contendere;
a ciò si aggiunga che, la sia pur solo astratta applicabilità, nei confronti degli odierni opponenti, della disciplina dettata dalla legislazione speciale sopra illustrata induce il Tribunale a ritenere equo compensare le spese di lite nella misura di 1/3, con i restanti 2/3, liquidati secondo i parametri ed i criteri appena esposti, a carico degli odierni opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa
9 rubricata al R.G. n. 2816/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da e avverso il preavviso di rilascio ex Parte_1 Parte_2 art. 608 c.p.c., già oggetto di decreto di trasferimento rep. n. 19 ed emesso nell'ambio della procedura esecutiva immobiliare rubricata al R.G.E. n.
83/2012;
2) CONDANNA e in solido fra loro, alla Parte_1 Parte_2 refusione, in favore di e delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite – da distrarsi in favore del relativo procuratore, Avv. Massimo Di
Rocco, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. e già operata la disposta compensazione nella misura di 1/3 – che sono complessivamente liquidate nell'importo complessivo di € 3.507,00 per compensi, oltre spese generali, oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 22 febbraio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
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