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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 15.4.2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 20902/2022 nella controversia promossa da
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Guglielmo D'Ambrosio, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, elettivamente domiciliati via Armando Diaz, n. 11, Napoli
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 18.11.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il resistente, deducendo: CP_1
- di lavorare alle dipendenze del stesso quale dipendente civile a tempo CP_1 indeterminato sin dal 21 marzo 2011;
- di rivestire attualmente il profilo professionale di assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici, Area funzionale 2, fascia retributiva 4 del CCNL Funzioni
Centrali;
- che la propria sede di lavoro era lo Stabilimento Balneo Termale ed Elioterapico
Militare “F. BUcore” di Ischia, presso cui svolgeva anche attività sindacale essendo delegato sindacale e rappresentante UIL-P.A.; -di non essere mai stato destinatario di alcuna sanzione disciplinare ma di avere sempre svolto la propria attività lavorativa con diligenza e impegno assiduo, senza mai creare alcun motivo, neanche di mero disappunto, da parte dei suoi superiori;
-di avere ottenuto, per il periodo interessato dalla vicenda disciplinare de qua, il massimo punteggio (100/100) da parte dell‟OIV;
-di avere svolto attività di addetto al Servizio Prevenzione e Protezione, incarico assegnatogli dall'allora Comandante dello Stabilimento EN NE
[...]
ai sensi dell' art. 33 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm, per il periodo decorrente PE dal 5 luglio 2019, insieme al funzionario responsabile del Servizio , sino Persona_2 al 17 aprile 2020;
- che tale incarico veniva revocato in data 17 aprile 2020 in seguito di alcune segnalazioni da lui effettuate ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs n. 165/2001 ai competenti organismi ispettivi e di controllo (UCOSEVA, ANAC, RPCT,) a causa di alcune attività del Comandante poste in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) che erano state accertate e sanzionate a seguito di accesso ispettivo;
- che l'ANAC, con delibera n. 843 del 21 ottobre 2020, pur ritenendo integrati quattro dei cinque presupposti richiesti dall'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, aveva archiviato il procedimento sanzionatorio nei confronti del ritenendo che le sue PE segnalazioni sarebbero state effettuate non nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ma per reazione di esso ricorrente “al diniego alla propria istanza di riconversione professionale comunicatagli formalmente in data 27 marzo 2020”, ma verbalmente anticipata in data 18 febbraio 2020;
- che veniva archiviato dal A.G.O. il procedimento per calunnia che il Comandante
aveva instaurato nei suoi confronti;
PE
- che in data 7 dicembre 2020 gli veniva notificata la contestazione disciplinare e che all'esito della convocazione in data 6 aprile 2021, veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. e) CCNL Funzioni Centrali del 12 febbraio
2018;
- che la sanzione disciplinare veniva scontata con decorrenza 19/4/2021 con una decurtazione complessiva della retribuzione pari a complessivi € 2872,44.
Così ricostruiti i fatti, nel merito, il ricorrente concludeva chiedendo “1) dichiarare, per tutti i motivi infra esposti, illegittimo e/o comunque, nullo o annullabile il procedimento disciplinare iniziato con la contestazione n. prot. 72977 del 7.12.2020 e, conseguentemente, dichiarare –altresì- illegittima, nulla e/o annullabile la sanzione
2 disciplinare irrogata con provvedimento del 06.04.2021 n. prot. 716/2021; 2) per
l'effetto, ordinare all‟Amministrazione resistente, la immediata cancellazione di tale sanzione dal fascicolo personale nonché dallo stato di servizio del ricorrente;
3) condannare il , in persona del Ministro p.t. alla restituzione delle Controparte_1 conseguenti decurtazioni operate dalla retribuzione del ricorrente per il periodo di due mesi e pari all'importo di complessivi € 2872,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare il , in persona del al Controparte_1 CP_2 pagamento di spese (anche generali) ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva il contestando: Controparte_1
- la ricostruzione di fatto effettuata dal ricorrente e la qualificazione della contestazione disciplinare come generica;
- l'uso strumentale dell'istituto del whistleblowing ex art art. 54 bis, D.Lgs. n.
165/2000, azionato al solo scopo di assoggettare il datore di lavoro, nella persona del
Comandante , a una procedura sanzionatoria anziché utilizzare i comuni PE strumenti che la normativa di settore prevede per i protagonisti della tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008;
- la pubblicità del codice disciplinare come presupposto necessario per la legittimità dell'esercizio del potere disciplinare, poiché nel caso di specie la violazione atteneva alle normali regole del vivere civile;
- la possibilità di promuovere un'azione disciplinare nei confronti del dipendente, poiché il procedimento penale a carico del BU per calunnia e/o diffamazione su querela/denuncia del Comandante era stato archiviato. PE
Concludeva, infine, chiedendo “nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande di controparte per tutte le motivazioni sopra esposte;
con vittoria di spese, diritti ed onorari integralmente a carico di controparte”.
All'udienza del 15.4.25, cui si perveniva previa escussione testimoniale di un teste indotto da parte ricorrente, dato atto del deposito delle note in sostituzione della udienza stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata decisa come da presente sentenza di cui è stata disposta la comunicazione.
La domanda è fondata.
Va premesso che alcune circostanze sono certe e documentati: in particolare è certo che il ricorrente veniva attinto da contestazione disciplinare così come da documento
3 prodotto dallo stesso ricorrente al n. 10; che tale contestazione reca nelle parti salienti, il seguente contenuto:
(…) In data 19 novembre 2020 è pervenuta a questo ufficio dal suo ente di appartenenza la delibera 843 dell'Anac firmata digitalmente dal Presidente il 28 ottobre 2020 Pt_2 con la quale è emerso che, in seguito al diniego all'accoglimento dell'istanza di riconversione professionale da lei presentata, inviava formali segnalazioni alla direzione per il coordinamento centrale del servizio di vigilanza e prevenzione della corruzione, all'ufficio per il coordinamento centrale dei servizi di vigilanza dell'aria, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al Comando militare della capitale, allo stabilimento balneo termale di Ischia, all'organismo sindacale CP_3 nonché due distinte segnalazioni in data 1 e 2 marzo 2020 all'Anac tramite
[...] piattaforma informatica e una terza segnalazione presentata sempre in data 1 marzo
2020 al RPCT del Ministero della Difesa avente per oggetto presunte condotte illecite conosciute in ragione del proprio rapporto di lavoro. A tale riguardo alla citata delibera, risulta che da un esame approfondito della documentazione, le due segnalazioni all'Anac dell'1 e 2 marzo 2020 e la segnalazione al RPCT del 1 marzo 2020 immediatamente successivi al diniego opposto all'istanza di riconversione professionale di reimpiego da lei presentata, non sono state effettuate nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione. Risulta infatti che le sue segnalazioni aventi tutte ad oggetto irregolarità imputabili al EN NE PE comandante dello stabilimento balneotermale militare di Ischia, possono qualificarsi come una reazione al diniego della sua istanza di riconversione professionale e ciò soprattutto se si considera che le regolarità segnalate, peraltro dai rischi tenui, avrebbero potuto essere sanate nella adempimento dei suoi compiti, adottando le azioni necessarie per l'eliminazione degli stessi e garantire la sicurezza sul lavoro, in qualità all'epoca di addetto al servizio di prevenzione e protezione, incarico dal quale è stato poi rimosso, essendo venuto meno il rapporto fiduciario tra componente del servizio prevenzione e protezione e datore di lavoro. Nelle sue iniziative, è emersa la volontà di screditare, in una logica vendicativa, la persona del EN OL , il PE quale, se avvisato con modalità appropriate delle anomalie intercettate, avrebbe potuto intervenire repentinamente ed efficacemente senza che l'azione amministrativa venisse bloccata con l'ispezione disposta a seguito della segnalazione presentata all'ufficio per il coordinamento centrale dei servizi di vigilanza, su presunte violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori a causa della presenza “a suo dire” di materiale nocivo, porfido e pietre, presso un'area di cantiere utilizzata all'interno dello stabilimento militare da una ditta apparEN estranea all'amministrazione della Difesa per i lavori
4 di rifacimento della pavimentazione stradale di piazza Antica Reggia Ischia antistante il presidio militare, banditi dal Comune di Ischia. Infine risulta che ella, evidentemente strumentalizzando i rimedi che legislatore ha previsto per il caso di misure ritorsive subite a seguito di segnalazioni di condotte illecite, ha agito esclusivamente per motivi personali di rappresaglia e di ripicca per puro spirito di vendetta nei contributi del citato ufficiale, escludendo l'Anac la possibilità di riconoscere la qualifica di whistleblower con la conseguente archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del EN OL (…) ; che il detto procedimento Persona_1 sanzionatorio si concludeva con il provvedimento della sospensione della retribuzione per due mesi, con sottrazione del relativo importo come indicato nella parte in fatto.
E' altrettanto certo che la sanzione era stata preceduta, come nella contestazione stessa precisato, da una segnalazione inviata dal ricorrente a vari organi, tra cui la Procura della
Repubblica e l'Anac, in data 1-2-3 marzo 2020 (v. doc. 3 produz. ricorrente); che l'Anac, in esito a tale segnalazione, in data 21.10.2020 aveva archiviato il procedimento instaurato nei confronti del Comandante , ritenendo che le segnalazioni Persona_1 pervenute dal ricorrente fossero frutto di malanimo e desiderio di vendetta personale di quest'ultimo nei confronti dello stesso , a cagione dell'avvenuto diniego da PE parte di costui della riconversione professionale richiesta dallo stesso ( v. doc. 6 Pt_1 produz. cit).
Altra circostanza sicura e documentata è quella secondo la quale il procedimento intentato in sede penale dal in danno del per calunnia nei suoi PE Pt_1 confronti veniva archiviato con provvedimento del GIP in data 23.10.2020 ( v. doc. 9 produz. cit.).
Il teste escusso, , infine, riferiva quanto segue. Persona_2
“Sono dipendente civile del Ministero convenuto, dal 1987; dal 2001 ho lavorato e lavoro presso lo stabilimento balneotermale militare sito in Ischia. Nel 2020 ero responsabile del servizio prevenzione e protezione, lo ero dal 2004; questo era il mio compito principale e per il resto mi occupavo della infrastruttura;
ho frequentato un corso di formazione nel 2004 tenuto dal e poi ho espletato una serie di corsi CP_1 di aggiornamento, tutti quelli previsti dalla legge, negli anni successivi sulla materia della prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro. Non ricordo da quanto tempo, mi pare circa 2 0 tre anni, il BU era stato nominato quale addetto al servizio predetto. Vi erano presso lo stabilimento oltre anni due tutte le altre figure previste dalla legge per la tenuta della sicurezza sul luogo di lavoro;
il comandante che all'epoca era un NE, vale a dire , era la figura apicale sul puntoLe segnalazioni Persona_1 del 1 e 2 marzo 2020 vennero sottoscritte sia da me che dal ricorrente. La situazione andava avanti da mesi;
il datore di lavoro non aveva mai risposto alle mie PE
5 sollecitazioni verbali, che erano cominciate all'incirca qualche mese prima, non ricordo quanto tempo. Vi erano dei lavori presso lo stabilimento iniziati alcuni mesi prima delle segnalazioni;
consistevano nella sistemazione della pavimentazione stradale comunale ad opera del comune o della Regione e vi erano degli operai di ditte esterne, non incaricati dal ministero. Tali operai entravano dentro lo stabilimento per depositare il materiale di risulta, anche con macchine di movimento terra, materiale consistente in cubetti di porfido e altro materiale stradale, certamente dei rifiuti speciali. Non ho mai visto un'autorizzazione scritta in favore degli operai a entrare nello stabilimento. Vidi che per un periodo di parecchi giorni e anche più volte al giorno tali operai entravano per depositare tale materiale, che veniva ammucchiato all'interno del parcheggio sito all'ingresso sito all'interno, uno dei due parcheggi usato anche da noi dipendenti, oltre che dagli ospiti, per lo più in estate. Più volte prima da solo e poi con il ricorrente mi recai dal presso il suo ufficio, dentro lo stabilimento per chiedere PE informazioni in quanto dovevo preparare il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, avendo appunto constatato la presenza di soggetti e macchinari estranei. Mi fu detto ogni volta dal NE che non mi dovevo preoccupare e che non era necessario preparare il detto documento;
egli non parlò di autorizzazione eventuale né io chiesi in quanto ciò non rientrava nelle mie prerogative. A volte, oltre a venire con me, il ricorrente che condivideva il suo operato con me, mi diceva che andava a chiedere avendo sempre la stessa risposta. Io non ho mai avuto scontri verbali con il;
sono stato costretto a rassegnare le dimissioni dall'incarico con atto scritto PE indirizzato al , ho precisato per “differente sensibilità”; non ebbi risposta ma PE dopo qualche mese, con provvedimento dello stesso , mentre era scoppiata la PE pandemia, venni revocato dall'incarico. Ciò accadde anche al So che il Pt_1 Pt_1 ha avuto degli scontri verbali con il NE, anzi rettifico non sono a conoscenza di scontri verbali tra il ricorrente e il NE , dopo che mi viene chiesto PE come mai sappia di tali scontri verbali. Il ricorrente mi diceva, di rientro nelle occasioni in cui era andato a chiedere chiarimenti sul punto al , che sembrava che PE costui lo avesse ascoltato e recepito le nostre segnalazioni ma nei fatti gli operai delle ditte esterne continuavano a entrare e ad accumulare materiale di risulta. Non ricordo se i mezzi della ditta siano stati qualche volta anche lasciati nello stabilimento. Non so gli operai a quale ditta appartenessero, usavano abiti da lavoro ma informali e senza insegne riconoscibili. Da qualche anno prima rispetto alle segnalazioni io e il Pt_1 avevamo constato la presenza di almeno una decina di gatti stabilitisi stabilmente all'interno dello stabilimento, alcuni presenti anche negli uffici;
avevamo segnalato al
verbalmente di certo io, non ricordo ma mi pare di si anche con una memoria PE scritta il ricorrente, la necessità di regolamentare tali presenze, sempre ai fini della sicurezza. Ci era stato detto dal che ci stava pensando lui;
costui mi fece PE vedere una bozza di regolamento su questo argomento, sempre nei primi mesi del 2020; feci notare che a mio parere l'area destinata alla colonia non era adatta in quanto non sicura neanche per i lavoratori, poi ci fu il covid e lo stabilimento chiuse;
ora ce ne
6 sono altri e anche quelli di prima. A procuratore ricorrente: ho visto più di una volta il
parlare con gli operai accanto alla parte del parcheggio ove veniva PE depositato il materiale ma non posso riferire cosa dicessero. Vi fu poi un'ispezione nel 2020 in seguito alla quale il materiale venne ricoperto con un telo;
il cantiere stradale venne chiuso per fine lavori;
quando rientrai a lavorare, non ricordo quando perché rimanemmo in smart warking per molto tempo, non vi era più nulla”.
Tanto premesso quanto ai fatti, per stabilire se le condotte in esame integrino gli estremi di illecito disciplinare a carico del ricorrente, occorre brevemente ripercorrere quale sia il contenuto del potere disciplinare in capo al datore di lavoro.
Il potere disciplinare nel pubblico impiego rientra nell'area della gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, e dunque nell'area a matrice privatistica. E' un potere esercitato mediante atti negoziali e non provvedimenti amministrativi nei limiti disegnati dalla legge e dai contratti collettivi.
La disciplina legale è quella dettata dall'art. 2106 c.c., in parte dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, e dagli artt. da 54 a 55 septies del D.Lgs. 165 del 2001.
La disciplina è altresì integrata dai contratti collettivi di comparto.
L'art. 55, 2° comma del D.Lgs. 165/2001 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) afferma in primo luogo l'applicazione dell'art. 2106 c.c.
Il richiamo all'art. 2106 c.c. rileva per la collocazione del potere disciplinare nella prospettiva della reazione del datore di lavoro all'inadempimento contrattuale del lavoratore (artt. 2104 e 2105 c.c.) e per l'affermazione del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, da specificare a cura della contrattazione collettiva (c.d. codice disciplinare).
L'art. 2016 c.c. infatti sanziona l'inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore, obblighi che connotano le modalità esecutive della prestazione di lavoro e il cui inadempimento si caratterizza pertanto per la sua natura contrattuale;
tale inadempimento rappresenta il presupposto di fatto per l'esercizio del potere disciplinare, inquadrabile nella categoria dei diritti potestativi, atteso che il datore di lavoro, con la sua volontà unilaterale, può incidere sulla sfera giuridica soggettiva del lavoratore.
Orbene, in merito alla sanzione disciplinare impugnata dal ricorrente, vanno innanzitutto superate le censure relative alla genericità della stessa.
In particolare, nella contestazione viene fatto riferimento all'art 61 CCN Funzioni
Centrali 2016-2018 che richiama l'art 60 del medesimo CCNL il quale a sua volta prevede che:
7 “ il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna amministrazione”. A sua volta, l'art 54 del d.lgs n.165/2001 si occupa di “assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico”, dizioni che, per quanto possano sembrare prima facie generiche, nel caso di specie risultano integrate da una completa descrizione del fatto e del comportamento del dipendente.
In particolare, per come previsto dalla contestazione, i suddetti doveri risulterebbero violati dalle segnalazioni, con presunto carattere ritorsivo, che il BU aveva effettuato ai danni del e da cui è poi originato il provvedimento disciplinare. PE
Infatti, è stato contestato al di non avere agito nell'integrità del pubblico interesse Pt_1
(c.d. whistleblower), ma con “un intento destabilizzante, oppositivo e tale da minare in radice il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.” L'elemento ritorsivo è stato ravvisato, come sopra precisato, nella delibera n.843 del 21 ottobre 2020 dell'ANAC, nella quale si sottolineava la coincidenza cronologica rappresentata dal fatto che le segnalazioni del si erano verificate nei primi di Pt_1 marzo del 2020, solo in seguito al diniego della richiesta di riconversione professionale che il , verbalmente, aveva comunicato al già nel febbraio del 2020. PE Pt_1
Orbene, ritiene questo Tribunale che da un'attenta analisi degli atti emerge come alcun elemento soggettivo ritorsivo o a carattere vendicativo può addebitarsi al BU;
pertanto, la sanzione disciplinare irrogata, non avendo ragion d'essere in assenza del suo fondamento, deve essere dichiarata illegittima.
Lo scopo ritorsivo e vendicativo delle segnalazioni risulta infatti sconfessato sia dall'effettiva sussistenza delle irregolarità denunciate, per come più avanti si dirà, sia dal preventivo contraddittorio che il aveva cercato di instaurare con il suo superiore Pt_1 per addivenire ad una rimozione delle stesse.
Emerge infatti dalla documentazione allegata dal ricorrente che costui, in ottemperanza alla sua qualifica di addetto al Servizio Prevenzione e Protezione, denunciava a mezzo due pec (la prima in data 5.10.19 e la seconda in data 27.02.2020) le irregolarità che egli
8 aveva riscontrato sul luogo di lavoro, inoltrandole sia all'indirizzo pec dello stesso Stabilimento militare che direttamente all'indirizzo mail del , senza ottenere PE alcun significativo riscontro.
Inoltre, dalla prova testimoniale assunta emerge come sia il ricorrente che il suo collega avessero anche verbalmente invitato il a provvedere e che Persona_2 PE questi avesse addirittura rassicurato i dipendenti sul da farsi. Il , infatti, Per_2 dichiarava:“ mi fu detto ogni volta dal NE che non mi dovevo preoccupare e che non era necessario preparare il detto documento” nonché “ avevamo segnalato al
verbalmente di certo io, non ricordo ma mi pare di si anche con una memoria PE scritta il ricorrente, la necessità di regolamentare tali presenze, sempre ai fini della sicurezza. Ci era stato detto dal che ci stava pensando lui”. PE
Solo in un secondo momento seguivano le formali segnalazioni del alle rispettive Pt_1 autorità di competenza, in data 1, 2 e 3 marzo 2020.
Tra l'altro, dalla documentazione allegata dal ricorrente si rileva che le irregolarità segnalate venivano riscontrate nel verbale di prescrizione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, redatto dal personale dello SME-U.CO.SE.VA, in data 24 marzo 2020, con il quale venivano contestate al comandante dello stabilimento, , alcune Persona_1 violazioni al D.lg.s n. 81/2008; che in seguito, il eliminava le irregolarità PE rilevate e procedeva al pagamento dell'ammenda, revocando poi nell'aprile 2023 il dal suo incarico. Pt_1
Prima di agire per vie formali, la circostanza che il avesse tentato di comunicare Pt_1 con il sia verbalmente che per iscritto esclude che le segnalazioni dal PE Pt_1 stesso inviate possano definirsi ritorsive, tali da fondare la responsabilità disciplinare del dipendente.
Le indicate segnalazioni venivano rivolte in un primo momento al diretto interessato, in quanto superiore preposto alla gestione dello stabilimento e soggetto deputato ad occuparsene, sia pure in un'ottica collaborativa con gli altri dipendenti;
il , a PE fronte di tanto, rassicurava il e il , assumendo pertanto su di sé, di fatto, Pt_1 Per_2 la responsabilità delle operazioni da svolgere.
Ne consegue, alla luce di quanto ricostruito, che non è ravvisabile a carico del Pt_1 una violazione dei doveri di lealtà e collaborazione a sua volta determinata intento ritorsivo, poiché, in base a quanto emerso in sede istruttoria, le sue segnalazioni furono motivate dall'inerzia del Comandante, più volte sollecitato e dalla eventuale corresponsabilità dell'ufficio di prevenzione e sicurezza che ne sarebbe derivata.
9 Inoltre, anche il dato – documentato - dell'oggettivo riscontro delle irregolarità amministrative dall'U.co.se.va., che addirittura determinarono la chiusura del cantiere, depone a favore della non pretestuosità, anzi della legittimità delle segnalazioni sporte.
In seguito agli eventi, il denunciava per calunnia il BU e tuttavia, come si PE
è visto, il procedimento veniva archiviato in data 23.10.2020.
Il decreto di archiviazione - anche se non idoneo a rivestire autorità di cosa giudicata all'interno del presente procedimento – è un ulteriore elemento valutabile a favore dell'esclusione dell'elemento ritorsivo del comportamento del BU, il c.d. animus nocendi.
Tanto premesso, la domanda del ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento.
La sanzione oggetto del ricorso deve pertanto essere dichiarata nulla, con conseguente necessità di ordinare al resistente la rimozione di ogni conseguenziale CP_1 provvedimento che abbia interessato la retribuzione del ricorrente ( nella specie sottrazione della retribuzione per il periodo di due mesi pari all'importo di complessivi € 2872,44 oltre interessi legali dalle decurtazioni al saldo) e l'annotazione della sanzione stessa sul suo fascicolo personale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
In accoglimento della domanda, dichiara la illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi irrogata nei confronti di con provvedimento del 06.04.2021 n. prot. 716/2021 e per l'effetto ordina al Parte_1
convenuto la cancellazione di tale sanzione dal fascicolo personale nonché CP_1 dallo stato di servizio del ricorrente e condanna il detto alla Controparte_1 restituzione delle conseguenti decurtazioni operate dalla retribuzione del ricorrente per il periodo di due mesi e pari all'importo di € 2872,44 oltre interessi legali dalle decurtazioni al saldo .
Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, spese che liquida in euro
3.150,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario .
Si comunichi.
Napoli, 15.4.25
IL GIUDICE
Dr. Elisa Tomassi La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della tirocinante m.o.t. dr.
Giulia Varriale
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 15.4.2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 20902/2022 nella controversia promossa da
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Guglielmo D'Ambrosio, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, elettivamente domiciliati via Armando Diaz, n. 11, Napoli
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 18.11.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il resistente, deducendo: CP_1
- di lavorare alle dipendenze del stesso quale dipendente civile a tempo CP_1 indeterminato sin dal 21 marzo 2011;
- di rivestire attualmente il profilo professionale di assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici, Area funzionale 2, fascia retributiva 4 del CCNL Funzioni
Centrali;
- che la propria sede di lavoro era lo Stabilimento Balneo Termale ed Elioterapico
Militare “F. BUcore” di Ischia, presso cui svolgeva anche attività sindacale essendo delegato sindacale e rappresentante UIL-P.A.; -di non essere mai stato destinatario di alcuna sanzione disciplinare ma di avere sempre svolto la propria attività lavorativa con diligenza e impegno assiduo, senza mai creare alcun motivo, neanche di mero disappunto, da parte dei suoi superiori;
-di avere ottenuto, per il periodo interessato dalla vicenda disciplinare de qua, il massimo punteggio (100/100) da parte dell‟OIV;
-di avere svolto attività di addetto al Servizio Prevenzione e Protezione, incarico assegnatogli dall'allora Comandante dello Stabilimento EN NE
[...]
ai sensi dell' art. 33 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm, per il periodo decorrente PE dal 5 luglio 2019, insieme al funzionario responsabile del Servizio , sino Persona_2 al 17 aprile 2020;
- che tale incarico veniva revocato in data 17 aprile 2020 in seguito di alcune segnalazioni da lui effettuate ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs n. 165/2001 ai competenti organismi ispettivi e di controllo (UCOSEVA, ANAC, RPCT,) a causa di alcune attività del Comandante poste in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) che erano state accertate e sanzionate a seguito di accesso ispettivo;
- che l'ANAC, con delibera n. 843 del 21 ottobre 2020, pur ritenendo integrati quattro dei cinque presupposti richiesti dall'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, aveva archiviato il procedimento sanzionatorio nei confronti del ritenendo che le sue PE segnalazioni sarebbero state effettuate non nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ma per reazione di esso ricorrente “al diniego alla propria istanza di riconversione professionale comunicatagli formalmente in data 27 marzo 2020”, ma verbalmente anticipata in data 18 febbraio 2020;
- che veniva archiviato dal A.G.O. il procedimento per calunnia che il Comandante
aveva instaurato nei suoi confronti;
PE
- che in data 7 dicembre 2020 gli veniva notificata la contestazione disciplinare e che all'esito della convocazione in data 6 aprile 2021, veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. e) CCNL Funzioni Centrali del 12 febbraio
2018;
- che la sanzione disciplinare veniva scontata con decorrenza 19/4/2021 con una decurtazione complessiva della retribuzione pari a complessivi € 2872,44.
Così ricostruiti i fatti, nel merito, il ricorrente concludeva chiedendo “1) dichiarare, per tutti i motivi infra esposti, illegittimo e/o comunque, nullo o annullabile il procedimento disciplinare iniziato con la contestazione n. prot. 72977 del 7.12.2020 e, conseguentemente, dichiarare –altresì- illegittima, nulla e/o annullabile la sanzione
2 disciplinare irrogata con provvedimento del 06.04.2021 n. prot. 716/2021; 2) per
l'effetto, ordinare all‟Amministrazione resistente, la immediata cancellazione di tale sanzione dal fascicolo personale nonché dallo stato di servizio del ricorrente;
3) condannare il , in persona del Ministro p.t. alla restituzione delle Controparte_1 conseguenti decurtazioni operate dalla retribuzione del ricorrente per il periodo di due mesi e pari all'importo di complessivi € 2872,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare il , in persona del al Controparte_1 CP_2 pagamento di spese (anche generali) ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva il contestando: Controparte_1
- la ricostruzione di fatto effettuata dal ricorrente e la qualificazione della contestazione disciplinare come generica;
- l'uso strumentale dell'istituto del whistleblowing ex art art. 54 bis, D.Lgs. n.
165/2000, azionato al solo scopo di assoggettare il datore di lavoro, nella persona del
Comandante , a una procedura sanzionatoria anziché utilizzare i comuni PE strumenti che la normativa di settore prevede per i protagonisti della tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008;
- la pubblicità del codice disciplinare come presupposto necessario per la legittimità dell'esercizio del potere disciplinare, poiché nel caso di specie la violazione atteneva alle normali regole del vivere civile;
- la possibilità di promuovere un'azione disciplinare nei confronti del dipendente, poiché il procedimento penale a carico del BU per calunnia e/o diffamazione su querela/denuncia del Comandante era stato archiviato. PE
Concludeva, infine, chiedendo “nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande di controparte per tutte le motivazioni sopra esposte;
con vittoria di spese, diritti ed onorari integralmente a carico di controparte”.
All'udienza del 15.4.25, cui si perveniva previa escussione testimoniale di un teste indotto da parte ricorrente, dato atto del deposito delle note in sostituzione della udienza stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata decisa come da presente sentenza di cui è stata disposta la comunicazione.
La domanda è fondata.
Va premesso che alcune circostanze sono certe e documentati: in particolare è certo che il ricorrente veniva attinto da contestazione disciplinare così come da documento
3 prodotto dallo stesso ricorrente al n. 10; che tale contestazione reca nelle parti salienti, il seguente contenuto:
(…) In data 19 novembre 2020 è pervenuta a questo ufficio dal suo ente di appartenenza la delibera 843 dell'Anac firmata digitalmente dal Presidente il 28 ottobre 2020 Pt_2 con la quale è emerso che, in seguito al diniego all'accoglimento dell'istanza di riconversione professionale da lei presentata, inviava formali segnalazioni alla direzione per il coordinamento centrale del servizio di vigilanza e prevenzione della corruzione, all'ufficio per il coordinamento centrale dei servizi di vigilanza dell'aria, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al Comando militare della capitale, allo stabilimento balneo termale di Ischia, all'organismo sindacale CP_3 nonché due distinte segnalazioni in data 1 e 2 marzo 2020 all'Anac tramite
[...] piattaforma informatica e una terza segnalazione presentata sempre in data 1 marzo
2020 al RPCT del Ministero della Difesa avente per oggetto presunte condotte illecite conosciute in ragione del proprio rapporto di lavoro. A tale riguardo alla citata delibera, risulta che da un esame approfondito della documentazione, le due segnalazioni all'Anac dell'1 e 2 marzo 2020 e la segnalazione al RPCT del 1 marzo 2020 immediatamente successivi al diniego opposto all'istanza di riconversione professionale di reimpiego da lei presentata, non sono state effettuate nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione. Risulta infatti che le sue segnalazioni aventi tutte ad oggetto irregolarità imputabili al EN NE PE comandante dello stabilimento balneotermale militare di Ischia, possono qualificarsi come una reazione al diniego della sua istanza di riconversione professionale e ciò soprattutto se si considera che le regolarità segnalate, peraltro dai rischi tenui, avrebbero potuto essere sanate nella adempimento dei suoi compiti, adottando le azioni necessarie per l'eliminazione degli stessi e garantire la sicurezza sul lavoro, in qualità all'epoca di addetto al servizio di prevenzione e protezione, incarico dal quale è stato poi rimosso, essendo venuto meno il rapporto fiduciario tra componente del servizio prevenzione e protezione e datore di lavoro. Nelle sue iniziative, è emersa la volontà di screditare, in una logica vendicativa, la persona del EN OL , il PE quale, se avvisato con modalità appropriate delle anomalie intercettate, avrebbe potuto intervenire repentinamente ed efficacemente senza che l'azione amministrativa venisse bloccata con l'ispezione disposta a seguito della segnalazione presentata all'ufficio per il coordinamento centrale dei servizi di vigilanza, su presunte violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori a causa della presenza “a suo dire” di materiale nocivo, porfido e pietre, presso un'area di cantiere utilizzata all'interno dello stabilimento militare da una ditta apparEN estranea all'amministrazione della Difesa per i lavori
4 di rifacimento della pavimentazione stradale di piazza Antica Reggia Ischia antistante il presidio militare, banditi dal Comune di Ischia. Infine risulta che ella, evidentemente strumentalizzando i rimedi che legislatore ha previsto per il caso di misure ritorsive subite a seguito di segnalazioni di condotte illecite, ha agito esclusivamente per motivi personali di rappresaglia e di ripicca per puro spirito di vendetta nei contributi del citato ufficiale, escludendo l'Anac la possibilità di riconoscere la qualifica di whistleblower con la conseguente archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del EN OL (…) ; che il detto procedimento Persona_1 sanzionatorio si concludeva con il provvedimento della sospensione della retribuzione per due mesi, con sottrazione del relativo importo come indicato nella parte in fatto.
E' altrettanto certo che la sanzione era stata preceduta, come nella contestazione stessa precisato, da una segnalazione inviata dal ricorrente a vari organi, tra cui la Procura della
Repubblica e l'Anac, in data 1-2-3 marzo 2020 (v. doc. 3 produz. ricorrente); che l'Anac, in esito a tale segnalazione, in data 21.10.2020 aveva archiviato il procedimento instaurato nei confronti del Comandante , ritenendo che le segnalazioni Persona_1 pervenute dal ricorrente fossero frutto di malanimo e desiderio di vendetta personale di quest'ultimo nei confronti dello stesso , a cagione dell'avvenuto diniego da PE parte di costui della riconversione professionale richiesta dallo stesso ( v. doc. 6 Pt_1 produz. cit).
Altra circostanza sicura e documentata è quella secondo la quale il procedimento intentato in sede penale dal in danno del per calunnia nei suoi PE Pt_1 confronti veniva archiviato con provvedimento del GIP in data 23.10.2020 ( v. doc. 9 produz. cit.).
Il teste escusso, , infine, riferiva quanto segue. Persona_2
“Sono dipendente civile del Ministero convenuto, dal 1987; dal 2001 ho lavorato e lavoro presso lo stabilimento balneotermale militare sito in Ischia. Nel 2020 ero responsabile del servizio prevenzione e protezione, lo ero dal 2004; questo era il mio compito principale e per il resto mi occupavo della infrastruttura;
ho frequentato un corso di formazione nel 2004 tenuto dal e poi ho espletato una serie di corsi CP_1 di aggiornamento, tutti quelli previsti dalla legge, negli anni successivi sulla materia della prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro. Non ricordo da quanto tempo, mi pare circa 2 0 tre anni, il BU era stato nominato quale addetto al servizio predetto. Vi erano presso lo stabilimento oltre anni due tutte le altre figure previste dalla legge per la tenuta della sicurezza sul luogo di lavoro;
il comandante che all'epoca era un NE, vale a dire , era la figura apicale sul puntoLe segnalazioni Persona_1 del 1 e 2 marzo 2020 vennero sottoscritte sia da me che dal ricorrente. La situazione andava avanti da mesi;
il datore di lavoro non aveva mai risposto alle mie PE
5 sollecitazioni verbali, che erano cominciate all'incirca qualche mese prima, non ricordo quanto tempo. Vi erano dei lavori presso lo stabilimento iniziati alcuni mesi prima delle segnalazioni;
consistevano nella sistemazione della pavimentazione stradale comunale ad opera del comune o della Regione e vi erano degli operai di ditte esterne, non incaricati dal ministero. Tali operai entravano dentro lo stabilimento per depositare il materiale di risulta, anche con macchine di movimento terra, materiale consistente in cubetti di porfido e altro materiale stradale, certamente dei rifiuti speciali. Non ho mai visto un'autorizzazione scritta in favore degli operai a entrare nello stabilimento. Vidi che per un periodo di parecchi giorni e anche più volte al giorno tali operai entravano per depositare tale materiale, che veniva ammucchiato all'interno del parcheggio sito all'ingresso sito all'interno, uno dei due parcheggi usato anche da noi dipendenti, oltre che dagli ospiti, per lo più in estate. Più volte prima da solo e poi con il ricorrente mi recai dal presso il suo ufficio, dentro lo stabilimento per chiedere PE informazioni in quanto dovevo preparare il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, avendo appunto constatato la presenza di soggetti e macchinari estranei. Mi fu detto ogni volta dal NE che non mi dovevo preoccupare e che non era necessario preparare il detto documento;
egli non parlò di autorizzazione eventuale né io chiesi in quanto ciò non rientrava nelle mie prerogative. A volte, oltre a venire con me, il ricorrente che condivideva il suo operato con me, mi diceva che andava a chiedere avendo sempre la stessa risposta. Io non ho mai avuto scontri verbali con il;
sono stato costretto a rassegnare le dimissioni dall'incarico con atto scritto PE indirizzato al , ho precisato per “differente sensibilità”; non ebbi risposta ma PE dopo qualche mese, con provvedimento dello stesso , mentre era scoppiata la PE pandemia, venni revocato dall'incarico. Ciò accadde anche al So che il Pt_1 Pt_1 ha avuto degli scontri verbali con il NE, anzi rettifico non sono a conoscenza di scontri verbali tra il ricorrente e il NE , dopo che mi viene chiesto PE come mai sappia di tali scontri verbali. Il ricorrente mi diceva, di rientro nelle occasioni in cui era andato a chiedere chiarimenti sul punto al , che sembrava che PE costui lo avesse ascoltato e recepito le nostre segnalazioni ma nei fatti gli operai delle ditte esterne continuavano a entrare e ad accumulare materiale di risulta. Non ricordo se i mezzi della ditta siano stati qualche volta anche lasciati nello stabilimento. Non so gli operai a quale ditta appartenessero, usavano abiti da lavoro ma informali e senza insegne riconoscibili. Da qualche anno prima rispetto alle segnalazioni io e il Pt_1 avevamo constato la presenza di almeno una decina di gatti stabilitisi stabilmente all'interno dello stabilimento, alcuni presenti anche negli uffici;
avevamo segnalato al
verbalmente di certo io, non ricordo ma mi pare di si anche con una memoria PE scritta il ricorrente, la necessità di regolamentare tali presenze, sempre ai fini della sicurezza. Ci era stato detto dal che ci stava pensando lui;
costui mi fece PE vedere una bozza di regolamento su questo argomento, sempre nei primi mesi del 2020; feci notare che a mio parere l'area destinata alla colonia non era adatta in quanto non sicura neanche per i lavoratori, poi ci fu il covid e lo stabilimento chiuse;
ora ce ne
6 sono altri e anche quelli di prima. A procuratore ricorrente: ho visto più di una volta il
parlare con gli operai accanto alla parte del parcheggio ove veniva PE depositato il materiale ma non posso riferire cosa dicessero. Vi fu poi un'ispezione nel 2020 in seguito alla quale il materiale venne ricoperto con un telo;
il cantiere stradale venne chiuso per fine lavori;
quando rientrai a lavorare, non ricordo quando perché rimanemmo in smart warking per molto tempo, non vi era più nulla”.
Tanto premesso quanto ai fatti, per stabilire se le condotte in esame integrino gli estremi di illecito disciplinare a carico del ricorrente, occorre brevemente ripercorrere quale sia il contenuto del potere disciplinare in capo al datore di lavoro.
Il potere disciplinare nel pubblico impiego rientra nell'area della gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, e dunque nell'area a matrice privatistica. E' un potere esercitato mediante atti negoziali e non provvedimenti amministrativi nei limiti disegnati dalla legge e dai contratti collettivi.
La disciplina legale è quella dettata dall'art. 2106 c.c., in parte dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, e dagli artt. da 54 a 55 septies del D.Lgs. 165 del 2001.
La disciplina è altresì integrata dai contratti collettivi di comparto.
L'art. 55, 2° comma del D.Lgs. 165/2001 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) afferma in primo luogo l'applicazione dell'art. 2106 c.c.
Il richiamo all'art. 2106 c.c. rileva per la collocazione del potere disciplinare nella prospettiva della reazione del datore di lavoro all'inadempimento contrattuale del lavoratore (artt. 2104 e 2105 c.c.) e per l'affermazione del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, da specificare a cura della contrattazione collettiva (c.d. codice disciplinare).
L'art. 2016 c.c. infatti sanziona l'inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore, obblighi che connotano le modalità esecutive della prestazione di lavoro e il cui inadempimento si caratterizza pertanto per la sua natura contrattuale;
tale inadempimento rappresenta il presupposto di fatto per l'esercizio del potere disciplinare, inquadrabile nella categoria dei diritti potestativi, atteso che il datore di lavoro, con la sua volontà unilaterale, può incidere sulla sfera giuridica soggettiva del lavoratore.
Orbene, in merito alla sanzione disciplinare impugnata dal ricorrente, vanno innanzitutto superate le censure relative alla genericità della stessa.
In particolare, nella contestazione viene fatto riferimento all'art 61 CCN Funzioni
Centrali 2016-2018 che richiama l'art 60 del medesimo CCNL il quale a sua volta prevede che:
7 “ il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna amministrazione”. A sua volta, l'art 54 del d.lgs n.165/2001 si occupa di “assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico”, dizioni che, per quanto possano sembrare prima facie generiche, nel caso di specie risultano integrate da una completa descrizione del fatto e del comportamento del dipendente.
In particolare, per come previsto dalla contestazione, i suddetti doveri risulterebbero violati dalle segnalazioni, con presunto carattere ritorsivo, che il BU aveva effettuato ai danni del e da cui è poi originato il provvedimento disciplinare. PE
Infatti, è stato contestato al di non avere agito nell'integrità del pubblico interesse Pt_1
(c.d. whistleblower), ma con “un intento destabilizzante, oppositivo e tale da minare in radice il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.” L'elemento ritorsivo è stato ravvisato, come sopra precisato, nella delibera n.843 del 21 ottobre 2020 dell'ANAC, nella quale si sottolineava la coincidenza cronologica rappresentata dal fatto che le segnalazioni del si erano verificate nei primi di Pt_1 marzo del 2020, solo in seguito al diniego della richiesta di riconversione professionale che il , verbalmente, aveva comunicato al già nel febbraio del 2020. PE Pt_1
Orbene, ritiene questo Tribunale che da un'attenta analisi degli atti emerge come alcun elemento soggettivo ritorsivo o a carattere vendicativo può addebitarsi al BU;
pertanto, la sanzione disciplinare irrogata, non avendo ragion d'essere in assenza del suo fondamento, deve essere dichiarata illegittima.
Lo scopo ritorsivo e vendicativo delle segnalazioni risulta infatti sconfessato sia dall'effettiva sussistenza delle irregolarità denunciate, per come più avanti si dirà, sia dal preventivo contraddittorio che il aveva cercato di instaurare con il suo superiore Pt_1 per addivenire ad una rimozione delle stesse.
Emerge infatti dalla documentazione allegata dal ricorrente che costui, in ottemperanza alla sua qualifica di addetto al Servizio Prevenzione e Protezione, denunciava a mezzo due pec (la prima in data 5.10.19 e la seconda in data 27.02.2020) le irregolarità che egli
8 aveva riscontrato sul luogo di lavoro, inoltrandole sia all'indirizzo pec dello stesso Stabilimento militare che direttamente all'indirizzo mail del , senza ottenere PE alcun significativo riscontro.
Inoltre, dalla prova testimoniale assunta emerge come sia il ricorrente che il suo collega avessero anche verbalmente invitato il a provvedere e che Persona_2 PE questi avesse addirittura rassicurato i dipendenti sul da farsi. Il , infatti, Per_2 dichiarava:“ mi fu detto ogni volta dal NE che non mi dovevo preoccupare e che non era necessario preparare il detto documento” nonché “ avevamo segnalato al
verbalmente di certo io, non ricordo ma mi pare di si anche con una memoria PE scritta il ricorrente, la necessità di regolamentare tali presenze, sempre ai fini della sicurezza. Ci era stato detto dal che ci stava pensando lui”. PE
Solo in un secondo momento seguivano le formali segnalazioni del alle rispettive Pt_1 autorità di competenza, in data 1, 2 e 3 marzo 2020.
Tra l'altro, dalla documentazione allegata dal ricorrente si rileva che le irregolarità segnalate venivano riscontrate nel verbale di prescrizione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, redatto dal personale dello SME-U.CO.SE.VA, in data 24 marzo 2020, con il quale venivano contestate al comandante dello stabilimento, , alcune Persona_1 violazioni al D.lg.s n. 81/2008; che in seguito, il eliminava le irregolarità PE rilevate e procedeva al pagamento dell'ammenda, revocando poi nell'aprile 2023 il dal suo incarico. Pt_1
Prima di agire per vie formali, la circostanza che il avesse tentato di comunicare Pt_1 con il sia verbalmente che per iscritto esclude che le segnalazioni dal PE Pt_1 stesso inviate possano definirsi ritorsive, tali da fondare la responsabilità disciplinare del dipendente.
Le indicate segnalazioni venivano rivolte in un primo momento al diretto interessato, in quanto superiore preposto alla gestione dello stabilimento e soggetto deputato ad occuparsene, sia pure in un'ottica collaborativa con gli altri dipendenti;
il , a PE fronte di tanto, rassicurava il e il , assumendo pertanto su di sé, di fatto, Pt_1 Per_2 la responsabilità delle operazioni da svolgere.
Ne consegue, alla luce di quanto ricostruito, che non è ravvisabile a carico del Pt_1 una violazione dei doveri di lealtà e collaborazione a sua volta determinata intento ritorsivo, poiché, in base a quanto emerso in sede istruttoria, le sue segnalazioni furono motivate dall'inerzia del Comandante, più volte sollecitato e dalla eventuale corresponsabilità dell'ufficio di prevenzione e sicurezza che ne sarebbe derivata.
9 Inoltre, anche il dato – documentato - dell'oggettivo riscontro delle irregolarità amministrative dall'U.co.se.va., che addirittura determinarono la chiusura del cantiere, depone a favore della non pretestuosità, anzi della legittimità delle segnalazioni sporte.
In seguito agli eventi, il denunciava per calunnia il BU e tuttavia, come si PE
è visto, il procedimento veniva archiviato in data 23.10.2020.
Il decreto di archiviazione - anche se non idoneo a rivestire autorità di cosa giudicata all'interno del presente procedimento – è un ulteriore elemento valutabile a favore dell'esclusione dell'elemento ritorsivo del comportamento del BU, il c.d. animus nocendi.
Tanto premesso, la domanda del ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento.
La sanzione oggetto del ricorso deve pertanto essere dichiarata nulla, con conseguente necessità di ordinare al resistente la rimozione di ogni conseguenziale CP_1 provvedimento che abbia interessato la retribuzione del ricorrente ( nella specie sottrazione della retribuzione per il periodo di due mesi pari all'importo di complessivi € 2872,44 oltre interessi legali dalle decurtazioni al saldo) e l'annotazione della sanzione stessa sul suo fascicolo personale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
In accoglimento della domanda, dichiara la illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi irrogata nei confronti di con provvedimento del 06.04.2021 n. prot. 716/2021 e per l'effetto ordina al Parte_1
convenuto la cancellazione di tale sanzione dal fascicolo personale nonché CP_1 dallo stato di servizio del ricorrente e condanna il detto alla Controparte_1 restituzione delle conseguenti decurtazioni operate dalla retribuzione del ricorrente per il periodo di due mesi e pari all'importo di € 2872,44 oltre interessi legali dalle decurtazioni al saldo .
Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, spese che liquida in euro
3.150,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario .
Si comunichi.
Napoli, 15.4.25
IL GIUDICE
Dr. Elisa Tomassi La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della tirocinante m.o.t. dr.
Giulia Varriale
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