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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/09/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1154/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1154/2023 r.g. promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, cod. fisc. e partita iva
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Possidente ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Catanzaro, Via A. Daniele, 24, come da procura in calce all'atto d'appello,
appellante
contro
(cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Domenico Spasari, nello studio del quale, in Vibo Valentia, Viale Kennedy n. 2/D, è elettivamente domiciliata, appellata nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 appellata contumace
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 660/2023 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, depositata in data 21/02/2023. Impugnazione estratto di ruolo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 7 Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30/05/2022 la sig.ra notificava ad CP_1 [...]
atto di opposizione avverso estratto di ruolo relativo alla Controparte_3 cartella n. 13920160006997178001, di € 434,09, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative riferite all'anno 2013, ente impositore, Controparte_2
. A fondamento della domanda eccepiva il difetto di notifica della cartella
[...] impugnata essendo venuto a conoscenza dell'iscrizione nei ruoli esattoriali solo dopo una verifica presso l' chiedeva pertanto Controparte_4
l'annullamento dell'estratto di ruolo e della sottesa cartella di pagamento per intervenuta prescrizione del credito.
Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva, Controparte_4 preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione attesa la non impugnabilità, nella fattispecie, dell'estratto di ruolo. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di omessa notifica della cartella suddetta mosse dall'odierna appellata e ne chiedeva la condanna al pagamento delle spese di lite.
Nessuno si costituiva in giudizio per la che rimaneva Controparte_2 contumace.
Il Giudice di Pace adito, ritenuta ammissibile l'azione promossa dalla sig.ra
[...]
, in accoglimento della spiegata opposizione, pronunciava sentenza di CP_1 annullamento del carico esattoriale impugnato per intervenuta prescrizione del credito.
Avverso la suddetta sentenza n. 660/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, resa nel procedimento civile n. 3274/2022 r.g., l' Parte_1 proponeva appello per ottenerne la riforma.
L'appellante eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla sig.ra avverso l'estratto di ruolo della cartella, stante la rituale CP_1 notifica della cartella di pagamento sottesa, poiché, secondo l'indirizzo dettato dalla
Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n. 19704/2015, la possibilità di impugnare
“l'elaborato informatico” rilasciato dal viene riconosciuta solo nel CP_5 caso in cui la cartella di pagamento non sia stata regolarmente notificata e, in ogni caso, tenuto conto del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito nella Legge
17 dicembre 2021, n. 215 che ha sancito la non impugnabilità dello stesso salvo ci pagina 2 di 7 si trovi in presenza casi particolari stabiliti dalla stessa legge. Chiedeva, altresì, la riforma della sentenza n. 660/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, nella parte in cui il giudicante dichiarava il credito prescritto per non essere intervenuta alcuna prescrizione del credito richiesto in ragione della notifica di un successivo atto interruttivo della prescrizione, ossia il fermo amministrativo n. 13980201900004774
000, notificato a mezzo pec in data 05.08.2019. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con condanna della parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio la sig.ra la quale, in via CP_1 pregiudiziale, eccepiva l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame, considerata la tardività dell'appello, a suo dire la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia sarebbe stata comunicata all' in data 03/03/2023, ai sensi dell'art. 5 octies del CP_6
D.L. 146/21, mentre l'impugnazione veniva notificata il 12/09/2023. Nel merito sosteneva la totale infondatezza del proposto appello, chiedeva quindi la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Nessuno si costituiva, nel presente giudizio, per la , che Controparte_2 restava contumace.
La causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante che, all'esito dell'udienza del 27/05/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della che, Controparte_2 seppure regolarmente citata in giudizio, non si è costituita. Occorre, quindi, vagliare l'eccezione pregiudiziale svolta dall'appellata , relativa all'asserita CP_1
“tardività” dell'appello. A riguardo va rilevato che parte appellata non ha fornito prova alcuna circa l'avvenuta notifica all'appellante della Sentenza n. 660/2023 del
Giudice di Pace di Vibo Valentia;
ciò che risulta con certezza è la data 21/02/2023 di pubblicazione della Sentenza suddetta, per cui la notifica dell'atto di appello è regolarmente avvenuta nel rispetto dei termini di legge, essendo stata effettuata, a mezzo PEC, il 12/09/2023, quindi prima della scadenza del termine di sei mesi pagina 3 di 7 (termine lungo) stabilito dall'art. 327 c.p.c. per impugnare la Sentenza medesima.
L'eccezione de quo, pertanto, va chiaramente respinta.
Ciò premesso, venendo al merito della controversia, risulta assorbente e dirimente su ogni altra questione l'inammissibilità dell'opposizione, così come spiegata in primo grado, che risulta idonea a definire l'odierno giudizio. Sulla autonoma impugnabilità del ruolo si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 19704/15, affermando il principio che "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione". Ciò precisato quanto all'impugnabilità del ruolo, le Sezioni
Unite hanno altresì chiarito che l'estratto di ruolo è un mero atto interno dell'amministrazione finanziaria, formato dal concessionario su richiesta del debitore, redatto in forma cartacea ovvero su supporto informatico nel quale sono inseriti il nominativo del debitore, la cartella o le cartelle di pagamento con i relativi importi dovuti dal debitore e la data di notifica delle stesse, pertanto si tratta di un elaborato informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta.
L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo pagina 4 di 7 infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Ed infatti le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunziarsi non sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, bensì del ruolo, quale atto impositivo proprio dell'ente impositore. In definitiva secondo questo orientamento: se la pretesa del concessionario è esternata precedentemente da una valida notifica della cartella e, quindi, del ruolo, il destinatario di essa non può impugnarla sulla base del mero estratto del ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione. Se, viceversa, la notifica della cartella non vi è mai stata o è viziata, presa cognizione della esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, il destinatario della pretesa è ben legittimato a impugnare tale pretesa, chiedendo l'annullamento della cartella stessa, del ruolo e l'accertamento dell'inesistenza del diritto del concessionario di procedere coattivamente.
Quanto appena detto deve però essere coordinato con la previsione dell'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r.
20.9.19873, n. 602: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La nuova previsione normativa si pone, dunque, in parziale discontinuità con l'interpretazione giurisprudenziale precedente, ammettendo l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate.
Sulla specifica questione sono intervenute le SS.UU. che con sentenza n. 26283 del
2022 hanno inoltre chiarito che la norma richiamata riguarda anche la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 in quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt.
pagina 5 di 7 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.gs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Pertanto, innanzi tutto non è condivisibile l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui la legislazione che ha limitato l'impugnazione tramite ruolo possa essere riferita solo ed esclusivamente alle entrate tributarie, applicandosi, al contrario, anche a quelle extratributarie;
poi, applicando i principi richiamati al caso di specie,
l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di alcuno degli interessi qualificati indicati dall'attuale normativa dettata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 ed ascrivibili alle fattispecie tassativamente ivi previste per l'opposizione diretta avverso estratto di ruolo, con la conseguenza della palese inammissibilità dell'opposizione spiegata anche sotto questo profilo.
Per tutti questi motivi, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da parte appellante deve essere accolta, risultando assorbite tutte le altre questioni.
Si impone dunque l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza di primo grado.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'intervento delle Sezioni Unite sulla questione oggetto di controversia si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 660/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo proposta dalla sig.ra ; CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Vibo Valentia, 23 settembre 2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1154/2023 r.g. promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, cod. fisc. e partita iva
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Possidente ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Catanzaro, Via A. Daniele, 24, come da procura in calce all'atto d'appello,
appellante
contro
(cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Domenico Spasari, nello studio del quale, in Vibo Valentia, Viale Kennedy n. 2/D, è elettivamente domiciliata, appellata nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 appellata contumace
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 660/2023 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, depositata in data 21/02/2023. Impugnazione estratto di ruolo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 7 Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30/05/2022 la sig.ra notificava ad CP_1 [...]
atto di opposizione avverso estratto di ruolo relativo alla Controparte_3 cartella n. 13920160006997178001, di € 434,09, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative riferite all'anno 2013, ente impositore, Controparte_2
. A fondamento della domanda eccepiva il difetto di notifica della cartella
[...] impugnata essendo venuto a conoscenza dell'iscrizione nei ruoli esattoriali solo dopo una verifica presso l' chiedeva pertanto Controparte_4
l'annullamento dell'estratto di ruolo e della sottesa cartella di pagamento per intervenuta prescrizione del credito.
Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva, Controparte_4 preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione attesa la non impugnabilità, nella fattispecie, dell'estratto di ruolo. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di omessa notifica della cartella suddetta mosse dall'odierna appellata e ne chiedeva la condanna al pagamento delle spese di lite.
Nessuno si costituiva in giudizio per la che rimaneva Controparte_2 contumace.
Il Giudice di Pace adito, ritenuta ammissibile l'azione promossa dalla sig.ra
[...]
, in accoglimento della spiegata opposizione, pronunciava sentenza di CP_1 annullamento del carico esattoriale impugnato per intervenuta prescrizione del credito.
Avverso la suddetta sentenza n. 660/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, resa nel procedimento civile n. 3274/2022 r.g., l' Parte_1 proponeva appello per ottenerne la riforma.
L'appellante eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla sig.ra avverso l'estratto di ruolo della cartella, stante la rituale CP_1 notifica della cartella di pagamento sottesa, poiché, secondo l'indirizzo dettato dalla
Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n. 19704/2015, la possibilità di impugnare
“l'elaborato informatico” rilasciato dal viene riconosciuta solo nel CP_5 caso in cui la cartella di pagamento non sia stata regolarmente notificata e, in ogni caso, tenuto conto del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito nella Legge
17 dicembre 2021, n. 215 che ha sancito la non impugnabilità dello stesso salvo ci pagina 2 di 7 si trovi in presenza casi particolari stabiliti dalla stessa legge. Chiedeva, altresì, la riforma della sentenza n. 660/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, nella parte in cui il giudicante dichiarava il credito prescritto per non essere intervenuta alcuna prescrizione del credito richiesto in ragione della notifica di un successivo atto interruttivo della prescrizione, ossia il fermo amministrativo n. 13980201900004774
000, notificato a mezzo pec in data 05.08.2019. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con condanna della parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio la sig.ra la quale, in via CP_1 pregiudiziale, eccepiva l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame, considerata la tardività dell'appello, a suo dire la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia sarebbe stata comunicata all' in data 03/03/2023, ai sensi dell'art. 5 octies del CP_6
D.L. 146/21, mentre l'impugnazione veniva notificata il 12/09/2023. Nel merito sosteneva la totale infondatezza del proposto appello, chiedeva quindi la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Nessuno si costituiva, nel presente giudizio, per la , che Controparte_2 restava contumace.
La causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante che, all'esito dell'udienza del 27/05/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della che, Controparte_2 seppure regolarmente citata in giudizio, non si è costituita. Occorre, quindi, vagliare l'eccezione pregiudiziale svolta dall'appellata , relativa all'asserita CP_1
“tardività” dell'appello. A riguardo va rilevato che parte appellata non ha fornito prova alcuna circa l'avvenuta notifica all'appellante della Sentenza n. 660/2023 del
Giudice di Pace di Vibo Valentia;
ciò che risulta con certezza è la data 21/02/2023 di pubblicazione della Sentenza suddetta, per cui la notifica dell'atto di appello è regolarmente avvenuta nel rispetto dei termini di legge, essendo stata effettuata, a mezzo PEC, il 12/09/2023, quindi prima della scadenza del termine di sei mesi pagina 3 di 7 (termine lungo) stabilito dall'art. 327 c.p.c. per impugnare la Sentenza medesima.
L'eccezione de quo, pertanto, va chiaramente respinta.
Ciò premesso, venendo al merito della controversia, risulta assorbente e dirimente su ogni altra questione l'inammissibilità dell'opposizione, così come spiegata in primo grado, che risulta idonea a definire l'odierno giudizio. Sulla autonoma impugnabilità del ruolo si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 19704/15, affermando il principio che "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione". Ciò precisato quanto all'impugnabilità del ruolo, le Sezioni
Unite hanno altresì chiarito che l'estratto di ruolo è un mero atto interno dell'amministrazione finanziaria, formato dal concessionario su richiesta del debitore, redatto in forma cartacea ovvero su supporto informatico nel quale sono inseriti il nominativo del debitore, la cartella o le cartelle di pagamento con i relativi importi dovuti dal debitore e la data di notifica delle stesse, pertanto si tratta di un elaborato informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta.
L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo pagina 4 di 7 infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Ed infatti le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunziarsi non sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, bensì del ruolo, quale atto impositivo proprio dell'ente impositore. In definitiva secondo questo orientamento: se la pretesa del concessionario è esternata precedentemente da una valida notifica della cartella e, quindi, del ruolo, il destinatario di essa non può impugnarla sulla base del mero estratto del ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione. Se, viceversa, la notifica della cartella non vi è mai stata o è viziata, presa cognizione della esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, il destinatario della pretesa è ben legittimato a impugnare tale pretesa, chiedendo l'annullamento della cartella stessa, del ruolo e l'accertamento dell'inesistenza del diritto del concessionario di procedere coattivamente.
Quanto appena detto deve però essere coordinato con la previsione dell'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r.
20.9.19873, n. 602: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La nuova previsione normativa si pone, dunque, in parziale discontinuità con l'interpretazione giurisprudenziale precedente, ammettendo l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate.
Sulla specifica questione sono intervenute le SS.UU. che con sentenza n. 26283 del
2022 hanno inoltre chiarito che la norma richiamata riguarda anche la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 in quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt.
pagina 5 di 7 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.gs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Pertanto, innanzi tutto non è condivisibile l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui la legislazione che ha limitato l'impugnazione tramite ruolo possa essere riferita solo ed esclusivamente alle entrate tributarie, applicandosi, al contrario, anche a quelle extratributarie;
poi, applicando i principi richiamati al caso di specie,
l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di alcuno degli interessi qualificati indicati dall'attuale normativa dettata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 ed ascrivibili alle fattispecie tassativamente ivi previste per l'opposizione diretta avverso estratto di ruolo, con la conseguenza della palese inammissibilità dell'opposizione spiegata anche sotto questo profilo.
Per tutti questi motivi, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da parte appellante deve essere accolta, risultando assorbite tutte le altre questioni.
Si impone dunque l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza di primo grado.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'intervento delle Sezioni Unite sulla questione oggetto di controversia si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 660/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo proposta dalla sig.ra ; CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Vibo Valentia, 23 settembre 2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7