Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1525/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1525/2014 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., quale società costituita a seguito di fusione Parte_1 con altra società dell'originaria opponente in persona del l.r. Controparte_1
p.t., già e già e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
rapp.ti e difesi, giusta procure in atti, dall'Avv. Michele DE BONIS, nel cui studio
[...] sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, Controparte_6 dall'Avv. Gaetano Massimiliano TRICHINELLI, di altro Foro;
CONVENUTA in persona del l.r. p.t., quale incorporante per fusione la Controparte_7
(e già , ed anche già Controparte_8 CP_9 [...]
(giusta atto di fusione per incorporazione del 3.4.2023, nn. Controparte_10
15082/8167 di Rep./Racc. del Notaio Dott. ), rapp.ta e difesa, giusta Persona_1 procura in atti, dall'Avv. Leonardo BOTTAZZI, di altro Foro, con domicilio eletto nello studio dell'Avv. Stefania LABELLA;
TERZA CHIAMATA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_11
Annalisa TOMASIELLO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
INTERVENTORE
società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi Controparte_12 della legge n. 130 del 30 Aprile 1999, rappresentata dalla in persona Controparte_13
1
del legale rappresentante pro tempore, il procuratore speciale Dott. e Controparte_14 società a responsabilità limitata unipersonale, costituita ai sensi della Controparte_15 legge n. 130 del 30 Aprile 1999, iscritta al n. 35171.8 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della stessa Banca d'Italia del 7 Giugno 2017, rappresentata dalla Controparte_13 in persona del legale rappresentante pro tempore, il procuratore speciale Dott. CP_14 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Leonardo BOTTAZZI, di altro Foro;
[...]
INTERVENTORI avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In corso di causa (1°-2 Marzo 2022), veniva emessa la sentenza non definitiva n.
236/2022: per l'esposizione dello svolgimento del processo, sino all'emanazione di tale provvedimento, pertanto, si rinvia al testo del medesimo provvedimento.
2. Il dispositivo di tale decisione è il seguente:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere fra parte opponente e parte opposta, nonché fra chi per esse subentrato, e REVOCA il predetto d.i.;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite fra parte opponente e parte opposta, nonché
chi per esse subentrato;
3) DISPONE, come da separata e coeva ordinanza, la separazione e la rimessione delle parti in istruttoria
per la regolazione dei rapporti con la terza chiamata oggi Controparte_8 [...] in persona del suo l.r.p.t.). Controparte_7
3. Con la contestuale ordinanza, emessa ex art. 279 c.p.c., si rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, con la seguente motivazione:
OSSERVATO che con sentenza parziale emessa in pari data è stato definito il rapporto processuale fra
opponenti, opposta e chi per esse subentrato, residuando tuttavia ancora da delibare il rapporto processuale con la terza chiamata (già , ora ); CP_8 CP_7
VALUTATA la necessità di disporre la separazione e il prosieguo esclusivamente per la regolazione di tale residuo rapporto, non già definito in via bonaria, costituente ancora res controversa fra le parti e in
relazione al quale appare opportuno garantire il pieno contraddittorio anche con riferimento alle deduzioni e allegazioni da ultimo intervenute da parte della predetta terza chiamata [in particolar modo
in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano n. 8221/2018 intervenuta nelle more del giudizio e allegata alle note scritte della predetta terza chiamata in occasione dell'udienza di p.c. del 5.11.2021];
4. La mediante la prima memoria, depositata successivamente Parte_1 all'emissione di quella decisione, così si esprimeva intorno alla sentenza resa dal Tribunale di
Milano: «Avuto riguardo alla sentenza del Tribunale di Milano n. 8221/2018 si fa rilevare che
2 N. 1525/2014 R.G.A.C.
la stessa non costituisce alcun giudicato nel presente procedimento, come si rileva proprio
nella parte motiva di detta sentenza.».
5. Interveniva la con socio unico, rappresentata Controparte_10 dalla (già , la quale deduceva di essere subentrata Controparte_13 CP_16 alla già giusta atto di Controparte_7 Controparte_8 fusione del 30.10.2019, nella titolarità dei contratti di locazione finanziaria nn. 965 650, 965652
(la parte invocava, altresì, una scissione parziale del 22.9.2015), e si qualificava come successore a titolo particolare (art. 111, co. 4, c.p.c.).
La peraltro, veniva, poi, incorporata dalla Controparte_10
Controparte_7
6. Intervenivano, ancora, quali cessionarie dei crediti, la Controparte_12 società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 Aprile
1999, rappresentata dalla e la società a Controparte_13 Controparte_15 responsabilità limitata unipersonale, costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 Aprile 1999, rappresentata anch'essa dalla Controparte_13
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda contro l'allora ora Controparte_8 [...] dev'essere rigettata. Controparte_7
2. La sentenza n. 8221/2018, emessa dal Tribunale di Milano (che, a leggere le affermazioni difensive delle parti, sembra divenuta definitiva), resa sull'opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla ontro i medesimi Controparte_8 attuali attori, dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali, proposte da costoro, sia perché attinenti ad altri rapporti giuridici, esulanti da quelli oggetto del procedimento monitorio, sia perché si trattava di «domande svolte nei confronti di soggetti diversi dall'opposta e in particolare avverso il : le stesse domande, pertanto, Controparte_6 potevano essere riproposte, perché (contrariamente alla tesi della Controparte_7
della della non può formarsi un
[...] Controparte_12 Controparte_15 giudicato su una pronunzia di inammissibilità, ma solo sul merito sostanziale (cfr., ex pluribus,
Cass. civ., Sez. Lav., sent. 11.7.2024, n. 19039).
3. La domanda è motivata in termini generici, e pure l'oggetto della medesima appare genericamente formulato: si parla del gruppo bancario, cui appartenevano le società coinvolte nell'ampia serie di rapporti, come se si fosse trattato di un organismo unico, che agiva in maniera coesa e coordinata, attraverso le diverse società, al fine di coartare la volontà e l'operato economico della società debitrice principale e dei fidejussori, perché ne sortissero vantaggi economici indebiti, a vantaggio del medesimo gruppo.
Alla poi ora CP_9 Controparte_8 [...] viene ascritto l'inadempimento di dodici contratti di leasing. Controparte_7
Senza aggiungere che la citata sentenza del Tribunale di Milano ha ritenuto inadempiente la società debitrice e non la la genericità degli argomenti CP_9 addotti, che configurano una corresponsabilità di enti giuridici diversi, pur accomunati
3 N. 1525/2014 R.G.A.C.
dall'appartenenza ad un gruppo, essenzialmente in virtù di tale appartenenza, non consente di comprendere come ascrivere alla na responsabilità specifica ed Controparte_7 individuata.
4. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni della causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1525/2014 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., da e da Parte_1 Controparte_4 CP_5 contro la in persona del l.r. p.t., la
[...] Controparte_6 [...] in persona del l.r. p.t., la in persona del l.r. p.t., la Controparte_7 CP_11 società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi Controparte_12 della legge n. 130 del 30 Aprile 1999, rappresentata dalla in persona Controparte_13 del legale rappresentante pro tempore, il procuratore speciale Dott. e la Controparte_14 società a responsabilità limitata unipersonale, costituita ai sensi della Controparte_15 legge n. 130 del 30 Aprile 1999, rappresentata dalla in persona del Controparte_13 legale rappresentante pro tempore, il procuratore speciale Dott. ogni Controparte_14 diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta ogni domanda contro l' quale incorporante per Controparte_7 fusione la Controparte_8
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 23 Aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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