TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG 16696/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati dott. Luca Minniti Presidente rel. est. dott. Cristina Reggiani Giudice dott. Angela Baraldi Giudice all'esito della camera di consiglio del 3/7/2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 16696/2023, promosso da:
con l'avv. Davide Baiocchi Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note del 23/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12/12/2023, la ricorrente, cittadina nigeriana, nata il [...], ha tempestivamente impugnato il decreto della Questura di adottato in data 11/03/2023 e CP_1 notificato in data 17/11/2023 di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo, in via preliminare, la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato e, nel merito, il riconoscimento del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.L.vo 286/98 o protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, D. Lgs. n. 286/1998, convertito nella legge 173/2020, ciò anche per le figlie minori nate in Italia.
A supporto della domanda la ricorrente ha dichiarato di essere entrata in Italia nel 2014 e di essere pienamente inserita nel tessuto sociale sotto tutti i punti di vista, in particolare familiare ed abitativo.
Il non si è costituito in giudizio e se ne dichiara pertanto la contumacia. CP_1
All'udienza del 20/11/2024 la ricorrente, in lingua italiana, ha dichiarato:“D: da quanto tempo è in Italia? R: da dieci anni D: per quale ragione ha lasciato la Nigeria? R: perché c'erano guerre nella zona dove vivevo D: dove abita e con chi vive? R: a Schio, con mio marito. D: da quanto tempo è sposata? R: all'incirca da quattro anni D: prima di vivere a Schio dove viveva? R: prima abitavo a Faenza. Prima di sposarmi stavo a Faenza e mio marito a Schio, dopo che ci siamo sposati sono andata con lui a Schio D: dove ha conosciuto suo marito? R: l'ho conosciuto su Facebook R: prima lavoravo in campagna, dopo ho avuto i figli e non ho più lavorato D: suo marito dove lavora? R: sì, in fabbrica come operaio D: ha fatto corsi di lingua italiana? R: sì, prima a Faenza, poi a Schio D: cosa fai durante il giorno? R: mi occupo dei tre bambini, li accompagno a scuola D: ha amici che frequenta in Italia? R: sì D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia? R: no”
Nel corso dell'udienza del 18/06/2025, tenutasi davanti al giudice delegato al compimento dell'attività istruttoria, la ricorrente ha ulteriormente precisato di vivere con il marito ed i tre figli in un appartamento condotto in locazione dal coniuge, titolare altresì di lavoro a tempo indeterminato. Ha inoltre dichiarato di occuparsi dei bambini e che le due bambine più grandi frequentano la scuola materna, esprimendo il desiderio di tornare a lavorare quando i figli saranno più grandi.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 2 luglio 2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
***
La domanda merita accoglimento.
Preliminarmente deve dirsi che la domanda va valutata secondo la disciplina di cui all'art. 19 TUI come modificato dal DL 130/2020, applicabile ratione temporis considerata la proposizione della domanda amministrativa del richiedente il 03.03.2021, dunque precedentemente all'entrata in vigore del DL 20/2023.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018:
“il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria, l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del “radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e familiare e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, la ricorrente ne ha dato prova depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese, ove è giunta nel 2014 ed ha dimostrato di avere la famiglia nucleare sul territorio, costituita dal marito (doc. n. 10) e dai tre figli minorenni (nati nel 2021, 2022 e 2024).
Nel corso della sua permanenza sul territorio italiano ha posseduto diversi permessi di soggiorno e ha dimostrato di aver svolto, prima delle gravidanze e della maternità, attività lavorativa in maniera regolare, seppur con mansioni precarie e saltuarie (docc. nn. 9, 15 e 16).
La ricorrente, seppur non lavorando, è parte attiva della rete familiare e sociale e svolge un ruolo fondamentale nel supporto educativo e organizzativo dei figli dimostrando un forte radicamento socio-affettivo nel contesto italiano.
La ricorrente ha inoltre provato l'inserimento lavorativo del marito, regolare sul territorio e incensurato (doc. n. 47), che svolge attività lavorativa in maniera regolare (docc. nn. 21-24 e 44-46 e 48).
La ricorrente ha dichiarato di disporre di idonea sistemazione abitativa avendo il marito in locazione un appartamento dove vivono con i figli (docc.nn. 34 e 36).
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente, essa ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone una discreta conoscenza e ha documentato di aver svolto corsi di apprendimento della lingua italiana (doc. n. 39) e che le figlie e Per_1 Per_2 frequentano la scuola dell'infanzia (docc. nn. 29 e 40).
Pertanto, è indubbio che negli oltre 10 anni trascorsi dal suo arrivo sul territorio italiano la ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale per le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lei inevitabilmente intrecciate.
Il percorso di integrazione della richiedente, la conoscenza della lingua italiana, la presenza di riferimenti affettivi sul territorio sono indici di una sua consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente, a carico del quale non risultano né precedenti né pendenze penali.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato da quasi 8 anni, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 DLgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 3/7/2025
Il Presidente dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati dott. Luca Minniti Presidente rel. est. dott. Cristina Reggiani Giudice dott. Angela Baraldi Giudice all'esito della camera di consiglio del 3/7/2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 16696/2023, promosso da:
con l'avv. Davide Baiocchi Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note del 23/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12/12/2023, la ricorrente, cittadina nigeriana, nata il [...], ha tempestivamente impugnato il decreto della Questura di adottato in data 11/03/2023 e CP_1 notificato in data 17/11/2023 di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo, in via preliminare, la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato e, nel merito, il riconoscimento del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.L.vo 286/98 o protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, D. Lgs. n. 286/1998, convertito nella legge 173/2020, ciò anche per le figlie minori nate in Italia.
A supporto della domanda la ricorrente ha dichiarato di essere entrata in Italia nel 2014 e di essere pienamente inserita nel tessuto sociale sotto tutti i punti di vista, in particolare familiare ed abitativo.
Il non si è costituito in giudizio e se ne dichiara pertanto la contumacia. CP_1
All'udienza del 20/11/2024 la ricorrente, in lingua italiana, ha dichiarato:“D: da quanto tempo è in Italia? R: da dieci anni D: per quale ragione ha lasciato la Nigeria? R: perché c'erano guerre nella zona dove vivevo D: dove abita e con chi vive? R: a Schio, con mio marito. D: da quanto tempo è sposata? R: all'incirca da quattro anni D: prima di vivere a Schio dove viveva? R: prima abitavo a Faenza. Prima di sposarmi stavo a Faenza e mio marito a Schio, dopo che ci siamo sposati sono andata con lui a Schio D: dove ha conosciuto suo marito? R: l'ho conosciuto su Facebook R: prima lavoravo in campagna, dopo ho avuto i figli e non ho più lavorato D: suo marito dove lavora? R: sì, in fabbrica come operaio D: ha fatto corsi di lingua italiana? R: sì, prima a Faenza, poi a Schio D: cosa fai durante il giorno? R: mi occupo dei tre bambini, li accompagno a scuola D: ha amici che frequenta in Italia? R: sì D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia? R: no”
Nel corso dell'udienza del 18/06/2025, tenutasi davanti al giudice delegato al compimento dell'attività istruttoria, la ricorrente ha ulteriormente precisato di vivere con il marito ed i tre figli in un appartamento condotto in locazione dal coniuge, titolare altresì di lavoro a tempo indeterminato. Ha inoltre dichiarato di occuparsi dei bambini e che le due bambine più grandi frequentano la scuola materna, esprimendo il desiderio di tornare a lavorare quando i figli saranno più grandi.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 2 luglio 2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
***
La domanda merita accoglimento.
Preliminarmente deve dirsi che la domanda va valutata secondo la disciplina di cui all'art. 19 TUI come modificato dal DL 130/2020, applicabile ratione temporis considerata la proposizione della domanda amministrativa del richiedente il 03.03.2021, dunque precedentemente all'entrata in vigore del DL 20/2023.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018:
“il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria, l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del “radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e familiare e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, la ricorrente ne ha dato prova depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese, ove è giunta nel 2014 ed ha dimostrato di avere la famiglia nucleare sul territorio, costituita dal marito (doc. n. 10) e dai tre figli minorenni (nati nel 2021, 2022 e 2024).
Nel corso della sua permanenza sul territorio italiano ha posseduto diversi permessi di soggiorno e ha dimostrato di aver svolto, prima delle gravidanze e della maternità, attività lavorativa in maniera regolare, seppur con mansioni precarie e saltuarie (docc. nn. 9, 15 e 16).
La ricorrente, seppur non lavorando, è parte attiva della rete familiare e sociale e svolge un ruolo fondamentale nel supporto educativo e organizzativo dei figli dimostrando un forte radicamento socio-affettivo nel contesto italiano.
La ricorrente ha inoltre provato l'inserimento lavorativo del marito, regolare sul territorio e incensurato (doc. n. 47), che svolge attività lavorativa in maniera regolare (docc. nn. 21-24 e 44-46 e 48).
La ricorrente ha dichiarato di disporre di idonea sistemazione abitativa avendo il marito in locazione un appartamento dove vivono con i figli (docc.nn. 34 e 36).
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente, essa ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone una discreta conoscenza e ha documentato di aver svolto corsi di apprendimento della lingua italiana (doc. n. 39) e che le figlie e Per_1 Per_2 frequentano la scuola dell'infanzia (docc. nn. 29 e 40).
Pertanto, è indubbio che negli oltre 10 anni trascorsi dal suo arrivo sul territorio italiano la ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale per le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lei inevitabilmente intrecciate.
Il percorso di integrazione della richiedente, la conoscenza della lingua italiana, la presenza di riferimenti affettivi sul territorio sono indici di una sua consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente, a carico del quale non risultano né precedenti né pendenze penali.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato da quasi 8 anni, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 DLgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 3/7/2025
Il Presidente dott. Luca Minniti