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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 07/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 906 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 906/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MELCHIONDA CONCETTA, come da procura in atti;
e
Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
MELCHIONDA CONCETTA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 10.3.2025.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/09/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Vasto in data 08/05/1994, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “ 1. “Il Sig. è pensionato, mentre la Sig.ra Parte_2 Parte_1
è disoccupata;
2. Il coniuge entro il giorno 15 di ciascun mese
[...] Parte_2 corrisponderà, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, la somma di Euro 500,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat dall'anno successivo all'omologa, per il mantenimento del coniuge Sig.ra non essendo questa autosufficiente.
3. I coniugi Parte_1 concordano sin d'ora che, laddove la Sig.ra dovesse trovare Parte_1 un'occupazione, l'assegno di mantenimento al coniuge dovrà essere rideterminato in misura proporzionale all'intervenuta modifica delle condizioni economiche e limitatamente al periodo di occupazione della stessa.
4. La Sig.ra trasferisce al Sig. Parte_1 Pt_2 che accetta, la piena proprietà dell'autovettura Mini, targata DX 468 TZ, ed autorizza
[...] la trascrizione del trasferimento di proprietà nei pubblici registri. Per ordine dell'On.le Giudice adito il Sig. Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico di Ravenna procede alle annotazioni consequenziali dell'intervenuto trasferimento di proprietà dell'autovettura Mini, targata DX 468 TZ.
5. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale. Per_ Hanno chiarito che i figli della coppia, e , sono entrambi maggiorenni e Per_2 economicamente indipendenti.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale con pronuncia del Tribunale di Vasto n.370/23 del 23.11.2023, passata in giudicato il
28.12.2023.
Pag. 2 a 3 Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico e alle disposizioni di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Vasto il 08/05/1994 iscritto nel registro dei matrimoni del comune di Vasto (atto numero 26 parte II serie A anno 1994) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 05/04/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 906/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MELCHIONDA CONCETTA, come da procura in atti;
e
Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
MELCHIONDA CONCETTA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 10.3.2025.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/09/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Vasto in data 08/05/1994, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “ 1. “Il Sig. è pensionato, mentre la Sig.ra Parte_2 Parte_1
è disoccupata;
2. Il coniuge entro il giorno 15 di ciascun mese
[...] Parte_2 corrisponderà, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, la somma di Euro 500,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat dall'anno successivo all'omologa, per il mantenimento del coniuge Sig.ra non essendo questa autosufficiente.
3. I coniugi Parte_1 concordano sin d'ora che, laddove la Sig.ra dovesse trovare Parte_1 un'occupazione, l'assegno di mantenimento al coniuge dovrà essere rideterminato in misura proporzionale all'intervenuta modifica delle condizioni economiche e limitatamente al periodo di occupazione della stessa.
4. La Sig.ra trasferisce al Sig. Parte_1 Pt_2 che accetta, la piena proprietà dell'autovettura Mini, targata DX 468 TZ, ed autorizza
[...] la trascrizione del trasferimento di proprietà nei pubblici registri. Per ordine dell'On.le Giudice adito il Sig. Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico di Ravenna procede alle annotazioni consequenziali dell'intervenuto trasferimento di proprietà dell'autovettura Mini, targata DX 468 TZ.
5. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale. Per_ Hanno chiarito che i figli della coppia, e , sono entrambi maggiorenni e Per_2 economicamente indipendenti.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale con pronuncia del Tribunale di Vasto n.370/23 del 23.11.2023, passata in giudicato il
28.12.2023.
Pag. 2 a 3 Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico e alle disposizioni di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Vasto il 08/05/1994 iscritto nel registro dei matrimoni del comune di Vasto (atto numero 26 parte II serie A anno 1994) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 05/04/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3